Decreto cautelare 25 luglio 2022
Ordinanza cautelare 16 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 16/09/2022, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/09/2022
N. 00866/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Irene Maria Licchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Presicce, via del Mare n. 52;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto Comprensivo Scuola Secondaria i Grado Don Tonino Bello - Taurisano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del verbale del consiglio di classe del 13/06/2022 di scrutinio secondo quadrimestre di non ammissione all’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione dell’alunno -OMISSIS-, adottato dal Consiglio della Classe -OMISSIS-, dell’Istituto Comprensivo Scuola Secondaria I grado “Don Tonino Bello”, conosciuto in data 24/06/2022 a seguito di accesso diretto in segreteria da parte della madre -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti:
- della comunicazione di non ammissione all’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione dell’alunno -OMISSIS-, adottato in data 11 maggio 2022 dal Consiglio della Classe -OMISSIS-, dell’Istituto Comprensivo Scuola Secondaria I grado “Don Tonino Bello”, non comunicato alla genitrice -OMISSIS-.
- della comunicazione insufficienze scrutinio I quadrimestre del 15/02/2022 dell’anno scolastico 2021/2022 per l’alunno -OMISSIS-, non comunicato alla genitrice;
- del Documento di valutazione Anno scolastico 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;
- della pagella sostitutiva dell’originale relativa all’anno 2021/2022;
- del registro voti di I e II quadrimestre relativo all’anno scolastico 2021/2022;
- del registro assenze dell’alunno -OMISSIS- relativo all’anno scolastico 2021/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e Istituto Comprensivo Scuola Secondaria I Grado Don Tonino Bello - Taurisano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv. F. Stocco, in sostituzione dell'avv. I. M. Licchelli, per la parte ricorrente;
Ritenuto che, in esito al sommario esame della controversia, proprio della presente fase di giudizio, non sussistano le condizioni prescritte dalla legge per la concessione dell’invocata tutela cautelare, tenuto conto – in particolare – dei dati e delle informazioni forniti dall’Amministrazione resistente;
Ritenuto, peraltro, che le spese della fase possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda respinge la domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.