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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 420/2024
all'udienza del 16 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1 Parte_2
Avv.ti Ermanno Le Foche e Pietro Le Foche appellanti E
Controparte_1
[...]
Avv. Roberto De Martino appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 117/2024 del Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.07.2021 innanzi al Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro, l' esperiva azione di regresso nei confronti CP_1 della nonché dei titolari e , ai CP_2 Parte_2 Parte_1 sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, in relazione all'infortunio sul lavoro occorso a dipendente operaio della L'odierno Persona_1 CP_2
Istituto appellato, infatti, rappresentava come, in data 12.07.2006, Persona_1 nello svolgimento delle proprie mansioni, procurandosi gravi lesioni personali, cadeva dal tetto dello stabilimento presso il quale lavorava, a motivo dell'incarico assegnatogli dal sig. – titolare della media tempore Persona_2 CP_2 deceduto – ovvero la pulizia del lastrico in eternit e la successiva messa in posa di asfalto liquido. Per tale ragione, dunque, l' appellato rappresentava come CP_1 avesse riconosciuto l'inabilità temporanea assoluta (“ITA” ex art. 68 TU n. 1124/1965) in favore del sig. a far data dal 16.07.2006 al 20.01.2008, Persona_1 per un periodo complessivo pari a 554 giorni, e la sussistenza di postumi permanenti in misura pari al 47% (conseguenziali alla rottura della milza, alla frattura dell'osso frontale con sottostante ematoma epidurale e alla frattura della quarta e della quinta vertebra lombare), con liquidazione all'assicurato - ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 - dei danni subiti, quantificati in euro 576.610,81. L' deduceva altresì come la CP_1 fattispecie fosse stata oggetto di pronuncia da parte della Suprema Corte la quale, con sentenza n. 2576/2016, accertava la responsabilità penale degli odierni appellanti per l'infortunio subito dal lavoratore. L'Istituto appellato, dunque, previe giuste diffide svoltesi senza esito alcuno, concludeva innanzi al Tribunale adito per la condanna in solido di e alla corresponsione del rimborso pari Parte_1 Parte_2 al costo sopportato per l'infortunio subito dal sig. quantificato alla Persona_1 data del 24.06.2021, salve le ulteriori somme dovute ex art. 116 DPR 1124/65, oltre accessori.
2. Ritualmente evocati in giudizio, e Parte_1 Parte_2 eccepivano preliminarmente l'indeterminatezza e la sproporzione della somma pretesa da , dolendosi della mancata allegazione da parte dell' dei CP_1 CP_1 relativi conteggi all'interno della documentazione probatoria;
contestavano, inoltre, la quantificazione dei postumi operata da , insistendo per il differente CP_1 riconoscimento degli stessi nell'inferiore misura del 40%, stante l'asserita capacità del lavoratore, benché infortunato, di guidare il proprio autoveicolo e di espletare attività quotidiane. I convenuti, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione delle somme ad aggetto di giudizio in assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione da parte di , concludevano per l'integrale rigetto del ricorso, con CP_1 vittoria di spese.
3. La società benché ritualmente evocata in giudizio, CP_2 rimaneva contumace.
4. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso, accertando la legittimità dell'azione di regresso intrapresa dall' ricorrente e
CP_1 condannando in solido e alla corresponsione in Parte_1 Parte_2 favore di di euro 616.698,96, con refusione delle spese processuali. Il Giudice
CP_1 di prime cure, infatti, rilevando la congruità delle somme pretese dall'
CP_1 convenuto, riteneva infondata la contestazione avanzata dagli odierni appellanti circa l'asserita omessa allegazione probatoria dei conteggi da parte di , stante la
CP_1 sussistenza nel fascicolo informatico di idonea documentazione prodotta dall' ;
CP_1 il Tribunale, inoltre, riteneva altresì infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione dedotta dai titolari di a fronte della allegazione e prova da parte di CP_2
di molteplici atti interruttivi della prescrizione, quali le diffide al fine del CP_1 rimborso ex art. 10 DPR 1154/65, rivolte alla società convenuta.
5. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, articolando i seguenti motivi di gravame: Parte_2
2
1- Violazione e falsa applicazione degli art. 415 e 416 Cpc. Violazione art.
421 cpc, lesione del principio dispositivo del processo;
2- Nullità della sentenza a sorpresa. Errata valutazione della eccezione di prescrizione e della contro eccezione della interruzione della prescrizione;
3- Omessa liquidazione della condanna in relazione al calcolo civilistico del danno.
6. La Corte, ritenutane la necessità al fine della decisione, ha ordinato all' di depositare in giudizio la documentazione attestante l'avvenuta consegna CP_1 agli appellanti degli atti di diffida prodotti dall' , in data 21.09.2021, nel CP_1 giudizio di primo grado).
7. Costituitosi in giudizio in data 14.04.2025, l' ha eccepito CP_1
l'infondatezza delle argomentazioni attoree, prodotto la documentazione oggetto dell'ordinanza di esibizione e concluso per la conferma dell'impugnata sentenza.
8. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
9. L'appello è infondato.
9.1. I primi due motivi di gravame, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, attengono all'asserita violazione del principio dispositivo, alla nullità della sentenza a sorpresa, all'errata valutazione dell'eccezione di prescrizione e della contro eccezione di interruzione del termine prescrizionale. 9.2. La Corte osserva preliminarmente come, nonostante l'Istituto appellato abbia depositato tardivamente, in data 21.9.2021, la documentazione indicata nel ricorso introduttivo (ovvero, le sentenze emesse all'esito dei tre gradi del procedimento penale, le plurime diffide effettuate da negli anni 2013, 2014, CP_1
2015, 2016, 2019, 2020 e 2021, e il documento attestante la quantificazione del rimborso, aggiornato alla data del 24.6.2021), gli odierni appellanti avrebbero ugualmente potuto articolare, al riguardo, puntuali argomentazioni difensive, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Infatti, sebbene la suindicata documentazione sia stata depositata dall' , CP_1 oggi appellato, due mesi dopo il deposito del ricorso introduttivo (iscritto in data 8.7.2021), tuttavia, la produzione in giudizio dei menzionati documenti è stata effettuata più di un anno prima della data di costituzione dei sig.ri (avvenuta Pt_2 in data 13.10.2022) e antecedentemente allo svolgimento della prima udienza, tenuta il 27.10.2022. Dunque, a fronte della possibilità per gli odierni appellanti, di esercitare compiutamente le proprie difese, la Corte rileva la genericità delle stesse, in quanto i predetti, lungi dal contestare puntualmente le deduzioni avversarie e i documenti prodotti, si sono limitati ad eccepire genericamente “la prescrizione dell'azione esercitata” (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione in primo grado). La Corte ritiene pertanto che, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, il Tribunale abbia fatto corretto uso dei poteri istruttori previsti dall'art. 421 c.p.c., atteso che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, erano state specificamente dedotte le diffide interruttive della prescrizione inviate dall' CP_3
[...] (cfr. punto 13 del ricorso), nonché erano stati puntualmente indicati i relativi documenti (v., in calce al ricorso, quanto indicato al n.4, sotto la voce “documenti”). Al riguardo, si ricorda quanto affermato dal giudice di legittimità nell'ordinanza n. 22907/2024: “Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c. […]” e nell'ordinanza n. 23605/2020: “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale - quale caratteristica precipua del rito speciale - consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”.
9.3. La Corte, in merito al secondo motivo di gravame, rileva ulteriormente l'infondatezza della doglianza avanzata dagli odierni appellanti circa l'esistenza di una sentenza a sorpresa e la conseguenziale nullità della pronuncia. Sul punto, si richiama, dando seguito al noto orientamento del giudice di legittimità, il principio di diritto secondo il quale, ai sensi dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., “l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 secondo comma cod. proc. civ., ha lo scopo di vietare le decisioni c.d. "a sorpresa" o "della terza via"; tale obbligo, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti […].” A tal riguardo, si osserva che le allegazioni svolte dall' e le relative CP_1 produzioni documentali era conosciute dalla controparte, che infatti al riguardo – come si evince anche dalle note depositate per la trattazione scritta – aveva proposto eccezioni e contestazioni (quali, fra le altre, l'asserita prescrizione del credito azionato dall' e l'invalidità delle diffide di pagamento ai fini interruttivi). CP_1
Pertanto, la Corte ritiene destituita di fondamento la doglianza degli appellanti, secondo cui il Tribunale avrebbe emesso una sentenza a sorpresa, poiché la sentenza impugnata è stata invece pronunciata sulla base delle questioni proposte dalle parti e sulle quali le stesse si sono espresse, senza alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. 9.4. La Corte ritiene parimenti infondata la censura svolta dagli odierni appellanti, secondo cui essi non avrebbero ricevuto gli atti di diffida al pagamento delle somme erogate dall' in relazione all'infortunio subito dal lavoratore. CP_1
Ai fini della decisione di tale motivo di gravame, la Corte – ai sensi dell'art. 437 c.p.c. e in osservanza del noto orientamento giurisprudenziale, secondo il quale
“nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili
4 ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.” – con ordinanza del 6.12.2024 ha disposto, nei confronti di , l'ordine di esibizione CP_1 della documentazione attestante l'avvenuta consegna dei menzionati atti di diffida. Tale documentazione è stata depositata in giudizio dall' in allegato alla CP_1 sua memoria di costituzione. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la tardività della costituzione dell' non inficia la produzione in giudizio dei documenti in CP_1 quanto effettuata in adempimento dell'ordinanza di esibizione emessa da questa
Corte. Né tale produzione documentale può ritenersi inammissibile – così come sostenuto dagli appellanti – per il mancato rispetto del termine indicato nella suindicata ordinanza, trattandosi evidentemente di termine ordinatorio. Si richiama, sul punto, quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22915/2023: “L'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice”. Va inoltre rilevato che, a garanzia dei diritti di difesa degli appellanti, è stato concesso apposito termine per l'esame della predetta documentazione, con il rinvio della causa ad altra udienza. 9.5. Sempre con riferimento alle censure relative all'avvenuto decorso della prescrizione, la Corte richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 12485/2024, ai sensi della quale “il termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 112, quinto comma D.P.R.1124/1965, dell'azione di regresso, da parte dell'ente assicuratore, decorre da quello d'irrevocabilità della sentenza penale (Cass. 12 ottobre 2022, n. 29755) ed è necessario, ai fini del sorgere del credito dell' nei confronti della persona civilmente obbligata, che il fatto CP_1 costituisca reato perseguibile d'ufficio, ben potendo tuttavia l'accertamento giudiziale - sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite - essere compiuto in sede sia penale che civile (Cass. 5 febbraio 2015, n. 2138; Cass. 12 ottobre 2022, n. 29769)”. Pertanto, ai fini del corretto accertamento del decorso del termine prescrizionale, deve individuarsi quale dies a quo la data dell'effettivo deposito della
5 sentenza n.4219/2017 della Cassazione, allegata agli atti, nella quale viene definitivamente accertata la responsabilità penale a carico degli odierni appellanti in relazione all'infortunio occorso al lavoratore Persona_1
Tale deposito è avvenuto in data del 15.2.2017; pertanto, ai fini della valutazione dell'avvenuta prescrizione o meno del credito vantato dall , è CP_1 sufficiente considerare gli atti ricevuti dagli appellanti a decorrere dalla suindicata data. Orbene, sono state prodotte in atti le ricevute delle diffide, dalle quali risulta che esse sono state ricevute dagli appellanti nel mese di settembre 2019 e nel mese di luglio 2020; il decorso del termine prescrizionale è stato poi ulteriormente interrotto dalla notifica del ricorso di primo grado, certamente intervenuta prima della costituzione degli odierni appellanti in data 13.10.2022. Va pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti, fondata sull'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione nel periodo 2015-2019 (cfr. verbale di udienza del 16.5.2025); infatti, il termine prescrizionale è iniziato a decorrere solo dal 15.2.2017, data di deposito della suindicata sentenza della Corte di cassazione. 10. Con il terzo e ultimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono dell'omissione, asseritamente operata dal primo Giudice, circa il calcolo del quantum del danno civilistico e della mancata ammissione della CTU medico-legale al fine della determinazione della corretta percentuale di invalidità da riconoscere al lavoratore infortunato. La Corte, sul punto, condivide quanto affermato nella pronuncia impugnata, in adesione all'orientamento giurisprudenziale della S.C., espresso con ord. n. 9439/22 (“Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità […]”.) e con ord. n. 16970/2018: (“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici […] le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c. […]”). In applicazione dei suindicati principi, la Corte ritiene infondate le censure svolte nell'atto di gravame, attesa la manifesta genericità e superficialità delle allegazioni, contenute nella memoria di costituzione di primo grado, con cui gli odierni appellanti si sono limitati a dedurre che: “le somme richieste dall' sono CP_1 basate sulla valutazione effettuata da organi dell' che appare esagerata e non CP_1 proporzionata alla realtà … i medici dell'Istituto non hanno tenuto conto di circostanze e fatti acquisiti da questa difesa che danno una diversa visione delle lesioni dello . Si depositano n. due foto tratte dal profilo Facebook dello Per_1 stesso infortunato ) da cui si deduce la facilità dello stesso nel tenere in Per_1 braccio (e sorridere) la moglie e poi i due figli. Lo stesso, inoltre, contrariamente alle prescrizioni mediche, guida normalmente l'auto tanto da essere stato multato (con confisca dell'auto) il 28.06.2022 in Sezze LT) dalla polizia municipale”, senza alcuna ulteriore specificazione, né tantomeno indicazione relativa alla tipologia o consistenza dei postumi riportati dal lavoratore.
6 Per quanto poi concerne l'errata quantificazione del danno civilistico, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio di primo grado, nulla al riguardo era stato dedotto;
soltanto nel presente grado di giudizio (cfr. pag. 17 del ricorso in appello) vengono svolte specifiche allegazioni, che, in quanto nuove, sono inammissibili e non possono essere prese in considerazione.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla percentuale di invalidità riconosciuta dall' . Le allegazioni contenute nella memoria di primo CP_1 grado sono assolutamente generiche, in quanto rimandano alle relazioni peritali dei CTP, senza alcuna indicazione circa gli elementi e le ragioni in base ai quali la valutazione compiuta dall' deve ritenersi erronea ed era pertanto necessario CP_1 espletare una CTU medico-legale.
Deve quindi condividersi l'affermazione del Tribunale circa la genericità delle contestazioni sollevate dagli odierni appellanti sulla liquidazione e il grado di invalidità determinati dall' , tale da non consentire una diversa valutazione;
va CP_1 inoltre, rilevato che l'accertamento di postumi, in misura sostanzialmente coincidente con quella determinata dall' , è contenuto nella sentenza n. 936/2022, emessa CP_1 dal Tribunale di Latina nella causa iscritta al n. r.g. 4100/2019, tra e Persona_1 gli odierni appellanti (cfr. sentenza in atti).
11. Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
12. Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
13. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€9.256,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16 maggio 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
7
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 420/2024
all'udienza del 16 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1 Parte_2
Avv.ti Ermanno Le Foche e Pietro Le Foche appellanti E
Controparte_1
[...]
Avv. Roberto De Martino appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 117/2024 del Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.07.2021 innanzi al Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro, l' esperiva azione di regresso nei confronti CP_1 della nonché dei titolari e , ai CP_2 Parte_2 Parte_1 sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, in relazione all'infortunio sul lavoro occorso a dipendente operaio della L'odierno Persona_1 CP_2
Istituto appellato, infatti, rappresentava come, in data 12.07.2006, Persona_1 nello svolgimento delle proprie mansioni, procurandosi gravi lesioni personali, cadeva dal tetto dello stabilimento presso il quale lavorava, a motivo dell'incarico assegnatogli dal sig. – titolare della media tempore Persona_2 CP_2 deceduto – ovvero la pulizia del lastrico in eternit e la successiva messa in posa di asfalto liquido. Per tale ragione, dunque, l' appellato rappresentava come CP_1 avesse riconosciuto l'inabilità temporanea assoluta (“ITA” ex art. 68 TU n. 1124/1965) in favore del sig. a far data dal 16.07.2006 al 20.01.2008, Persona_1 per un periodo complessivo pari a 554 giorni, e la sussistenza di postumi permanenti in misura pari al 47% (conseguenziali alla rottura della milza, alla frattura dell'osso frontale con sottostante ematoma epidurale e alla frattura della quarta e della quinta vertebra lombare), con liquidazione all'assicurato - ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 - dei danni subiti, quantificati in euro 576.610,81. L' deduceva altresì come la CP_1 fattispecie fosse stata oggetto di pronuncia da parte della Suprema Corte la quale, con sentenza n. 2576/2016, accertava la responsabilità penale degli odierni appellanti per l'infortunio subito dal lavoratore. L'Istituto appellato, dunque, previe giuste diffide svoltesi senza esito alcuno, concludeva innanzi al Tribunale adito per la condanna in solido di e alla corresponsione del rimborso pari Parte_1 Parte_2 al costo sopportato per l'infortunio subito dal sig. quantificato alla Persona_1 data del 24.06.2021, salve le ulteriori somme dovute ex art. 116 DPR 1124/65, oltre accessori.
2. Ritualmente evocati in giudizio, e Parte_1 Parte_2 eccepivano preliminarmente l'indeterminatezza e la sproporzione della somma pretesa da , dolendosi della mancata allegazione da parte dell' dei CP_1 CP_1 relativi conteggi all'interno della documentazione probatoria;
contestavano, inoltre, la quantificazione dei postumi operata da , insistendo per il differente CP_1 riconoscimento degli stessi nell'inferiore misura del 40%, stante l'asserita capacità del lavoratore, benché infortunato, di guidare il proprio autoveicolo e di espletare attività quotidiane. I convenuti, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione delle somme ad aggetto di giudizio in assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione da parte di , concludevano per l'integrale rigetto del ricorso, con CP_1 vittoria di spese.
3. La società benché ritualmente evocata in giudizio, CP_2 rimaneva contumace.
4. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso, accertando la legittimità dell'azione di regresso intrapresa dall' ricorrente e
CP_1 condannando in solido e alla corresponsione in Parte_1 Parte_2 favore di di euro 616.698,96, con refusione delle spese processuali. Il Giudice
CP_1 di prime cure, infatti, rilevando la congruità delle somme pretese dall'
CP_1 convenuto, riteneva infondata la contestazione avanzata dagli odierni appellanti circa l'asserita omessa allegazione probatoria dei conteggi da parte di , stante la
CP_1 sussistenza nel fascicolo informatico di idonea documentazione prodotta dall' ;
CP_1 il Tribunale, inoltre, riteneva altresì infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione dedotta dai titolari di a fronte della allegazione e prova da parte di CP_2
di molteplici atti interruttivi della prescrizione, quali le diffide al fine del CP_1 rimborso ex art. 10 DPR 1154/65, rivolte alla società convenuta.
5. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, articolando i seguenti motivi di gravame: Parte_2
2
1- Violazione e falsa applicazione degli art. 415 e 416 Cpc. Violazione art.
421 cpc, lesione del principio dispositivo del processo;
2- Nullità della sentenza a sorpresa. Errata valutazione della eccezione di prescrizione e della contro eccezione della interruzione della prescrizione;
3- Omessa liquidazione della condanna in relazione al calcolo civilistico del danno.
6. La Corte, ritenutane la necessità al fine della decisione, ha ordinato all' di depositare in giudizio la documentazione attestante l'avvenuta consegna CP_1 agli appellanti degli atti di diffida prodotti dall' , in data 21.09.2021, nel CP_1 giudizio di primo grado).
7. Costituitosi in giudizio in data 14.04.2025, l' ha eccepito CP_1
l'infondatezza delle argomentazioni attoree, prodotto la documentazione oggetto dell'ordinanza di esibizione e concluso per la conferma dell'impugnata sentenza.
8. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
9. L'appello è infondato.
9.1. I primi due motivi di gravame, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, attengono all'asserita violazione del principio dispositivo, alla nullità della sentenza a sorpresa, all'errata valutazione dell'eccezione di prescrizione e della contro eccezione di interruzione del termine prescrizionale. 9.2. La Corte osserva preliminarmente come, nonostante l'Istituto appellato abbia depositato tardivamente, in data 21.9.2021, la documentazione indicata nel ricorso introduttivo (ovvero, le sentenze emesse all'esito dei tre gradi del procedimento penale, le plurime diffide effettuate da negli anni 2013, 2014, CP_1
2015, 2016, 2019, 2020 e 2021, e il documento attestante la quantificazione del rimborso, aggiornato alla data del 24.6.2021), gli odierni appellanti avrebbero ugualmente potuto articolare, al riguardo, puntuali argomentazioni difensive, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Infatti, sebbene la suindicata documentazione sia stata depositata dall' , CP_1 oggi appellato, due mesi dopo il deposito del ricorso introduttivo (iscritto in data 8.7.2021), tuttavia, la produzione in giudizio dei menzionati documenti è stata effettuata più di un anno prima della data di costituzione dei sig.ri (avvenuta Pt_2 in data 13.10.2022) e antecedentemente allo svolgimento della prima udienza, tenuta il 27.10.2022. Dunque, a fronte della possibilità per gli odierni appellanti, di esercitare compiutamente le proprie difese, la Corte rileva la genericità delle stesse, in quanto i predetti, lungi dal contestare puntualmente le deduzioni avversarie e i documenti prodotti, si sono limitati ad eccepire genericamente “la prescrizione dell'azione esercitata” (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione in primo grado). La Corte ritiene pertanto che, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, il Tribunale abbia fatto corretto uso dei poteri istruttori previsti dall'art. 421 c.p.c., atteso che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, erano state specificamente dedotte le diffide interruttive della prescrizione inviate dall' CP_3
[...] (cfr. punto 13 del ricorso), nonché erano stati puntualmente indicati i relativi documenti (v., in calce al ricorso, quanto indicato al n.4, sotto la voce “documenti”). Al riguardo, si ricorda quanto affermato dal giudice di legittimità nell'ordinanza n. 22907/2024: “Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c. […]” e nell'ordinanza n. 23605/2020: “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale - quale caratteristica precipua del rito speciale - consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”.
9.3. La Corte, in merito al secondo motivo di gravame, rileva ulteriormente l'infondatezza della doglianza avanzata dagli odierni appellanti circa l'esistenza di una sentenza a sorpresa e la conseguenziale nullità della pronuncia. Sul punto, si richiama, dando seguito al noto orientamento del giudice di legittimità, il principio di diritto secondo il quale, ai sensi dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., “l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 secondo comma cod. proc. civ., ha lo scopo di vietare le decisioni c.d. "a sorpresa" o "della terza via"; tale obbligo, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti […].” A tal riguardo, si osserva che le allegazioni svolte dall' e le relative CP_1 produzioni documentali era conosciute dalla controparte, che infatti al riguardo – come si evince anche dalle note depositate per la trattazione scritta – aveva proposto eccezioni e contestazioni (quali, fra le altre, l'asserita prescrizione del credito azionato dall' e l'invalidità delle diffide di pagamento ai fini interruttivi). CP_1
Pertanto, la Corte ritiene destituita di fondamento la doglianza degli appellanti, secondo cui il Tribunale avrebbe emesso una sentenza a sorpresa, poiché la sentenza impugnata è stata invece pronunciata sulla base delle questioni proposte dalle parti e sulle quali le stesse si sono espresse, senza alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. 9.4. La Corte ritiene parimenti infondata la censura svolta dagli odierni appellanti, secondo cui essi non avrebbero ricevuto gli atti di diffida al pagamento delle somme erogate dall' in relazione all'infortunio subito dal lavoratore. CP_1
Ai fini della decisione di tale motivo di gravame, la Corte – ai sensi dell'art. 437 c.p.c. e in osservanza del noto orientamento giurisprudenziale, secondo il quale
“nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili
4 ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.” – con ordinanza del 6.12.2024 ha disposto, nei confronti di , l'ordine di esibizione CP_1 della documentazione attestante l'avvenuta consegna dei menzionati atti di diffida. Tale documentazione è stata depositata in giudizio dall' in allegato alla CP_1 sua memoria di costituzione. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la tardività della costituzione dell' non inficia la produzione in giudizio dei documenti in CP_1 quanto effettuata in adempimento dell'ordinanza di esibizione emessa da questa
Corte. Né tale produzione documentale può ritenersi inammissibile – così come sostenuto dagli appellanti – per il mancato rispetto del termine indicato nella suindicata ordinanza, trattandosi evidentemente di termine ordinatorio. Si richiama, sul punto, quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22915/2023: “L'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice”. Va inoltre rilevato che, a garanzia dei diritti di difesa degli appellanti, è stato concesso apposito termine per l'esame della predetta documentazione, con il rinvio della causa ad altra udienza. 9.5. Sempre con riferimento alle censure relative all'avvenuto decorso della prescrizione, la Corte richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 12485/2024, ai sensi della quale “il termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 112, quinto comma D.P.R.1124/1965, dell'azione di regresso, da parte dell'ente assicuratore, decorre da quello d'irrevocabilità della sentenza penale (Cass. 12 ottobre 2022, n. 29755) ed è necessario, ai fini del sorgere del credito dell' nei confronti della persona civilmente obbligata, che il fatto CP_1 costituisca reato perseguibile d'ufficio, ben potendo tuttavia l'accertamento giudiziale - sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite - essere compiuto in sede sia penale che civile (Cass. 5 febbraio 2015, n. 2138; Cass. 12 ottobre 2022, n. 29769)”. Pertanto, ai fini del corretto accertamento del decorso del termine prescrizionale, deve individuarsi quale dies a quo la data dell'effettivo deposito della
5 sentenza n.4219/2017 della Cassazione, allegata agli atti, nella quale viene definitivamente accertata la responsabilità penale a carico degli odierni appellanti in relazione all'infortunio occorso al lavoratore Persona_1
Tale deposito è avvenuto in data del 15.2.2017; pertanto, ai fini della valutazione dell'avvenuta prescrizione o meno del credito vantato dall , è CP_1 sufficiente considerare gli atti ricevuti dagli appellanti a decorrere dalla suindicata data. Orbene, sono state prodotte in atti le ricevute delle diffide, dalle quali risulta che esse sono state ricevute dagli appellanti nel mese di settembre 2019 e nel mese di luglio 2020; il decorso del termine prescrizionale è stato poi ulteriormente interrotto dalla notifica del ricorso di primo grado, certamente intervenuta prima della costituzione degli odierni appellanti in data 13.10.2022. Va pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti, fondata sull'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione nel periodo 2015-2019 (cfr. verbale di udienza del 16.5.2025); infatti, il termine prescrizionale è iniziato a decorrere solo dal 15.2.2017, data di deposito della suindicata sentenza della Corte di cassazione. 10. Con il terzo e ultimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono dell'omissione, asseritamente operata dal primo Giudice, circa il calcolo del quantum del danno civilistico e della mancata ammissione della CTU medico-legale al fine della determinazione della corretta percentuale di invalidità da riconoscere al lavoratore infortunato. La Corte, sul punto, condivide quanto affermato nella pronuncia impugnata, in adesione all'orientamento giurisprudenziale della S.C., espresso con ord. n. 9439/22 (“Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità […]”.) e con ord. n. 16970/2018: (“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici […] le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c. […]”). In applicazione dei suindicati principi, la Corte ritiene infondate le censure svolte nell'atto di gravame, attesa la manifesta genericità e superficialità delle allegazioni, contenute nella memoria di costituzione di primo grado, con cui gli odierni appellanti si sono limitati a dedurre che: “le somme richieste dall' sono CP_1 basate sulla valutazione effettuata da organi dell' che appare esagerata e non CP_1 proporzionata alla realtà … i medici dell'Istituto non hanno tenuto conto di circostanze e fatti acquisiti da questa difesa che danno una diversa visione delle lesioni dello . Si depositano n. due foto tratte dal profilo Facebook dello Per_1 stesso infortunato ) da cui si deduce la facilità dello stesso nel tenere in Per_1 braccio (e sorridere) la moglie e poi i due figli. Lo stesso, inoltre, contrariamente alle prescrizioni mediche, guida normalmente l'auto tanto da essere stato multato (con confisca dell'auto) il 28.06.2022 in Sezze LT) dalla polizia municipale”, senza alcuna ulteriore specificazione, né tantomeno indicazione relativa alla tipologia o consistenza dei postumi riportati dal lavoratore.
6 Per quanto poi concerne l'errata quantificazione del danno civilistico, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio di primo grado, nulla al riguardo era stato dedotto;
soltanto nel presente grado di giudizio (cfr. pag. 17 del ricorso in appello) vengono svolte specifiche allegazioni, che, in quanto nuove, sono inammissibili e non possono essere prese in considerazione.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla percentuale di invalidità riconosciuta dall' . Le allegazioni contenute nella memoria di primo CP_1 grado sono assolutamente generiche, in quanto rimandano alle relazioni peritali dei CTP, senza alcuna indicazione circa gli elementi e le ragioni in base ai quali la valutazione compiuta dall' deve ritenersi erronea ed era pertanto necessario CP_1 espletare una CTU medico-legale.
Deve quindi condividersi l'affermazione del Tribunale circa la genericità delle contestazioni sollevate dagli odierni appellanti sulla liquidazione e il grado di invalidità determinati dall' , tale da non consentire una diversa valutazione;
va CP_1 inoltre, rilevato che l'accertamento di postumi, in misura sostanzialmente coincidente con quella determinata dall' , è contenuto nella sentenza n. 936/2022, emessa CP_1 dal Tribunale di Latina nella causa iscritta al n. r.g. 4100/2019, tra e Persona_1 gli odierni appellanti (cfr. sentenza in atti).
11. Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
12. Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
13. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€9.256,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16 maggio 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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