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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5612 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 447/2025 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA nato a [...] il [...], Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SAGNELLA LUCIA C.F._1
), studio in VIA PETRARA 24 82037 CASTELVENERE, come da C.F._2 procura in calce al ricorso, Email_1 appellante
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. GAUDIO PAOLA C.F._3
), studio in VIA ORTALE, 38 82031 AMOROSI, come da C.F._4 mandato in atti, Email_2 appellato
CONCLUSIONI Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello principale con accoglimento di quello incidentale.
Procuratore Generale: Rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9.11.2019, , premesso che, in data 21.6.2008 aveva contratto Controparte_1 matrimonio con e che dall'unione erano nati i figli il 30.10.2008, e Parte_1 Per_1
il 30.7.2012, chiese al Tribunale di Benevento di pronunciare la separazione con addebito di Per_2 responsabilità al marito, affidare i minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, disciplinare le visite paterne, assegnare a lei della casa familiare e imporre a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle un contributo al mantenimento suo e dei figli, con vittoria di spese.
Il presidente del Tribunale, con ordinanza del 17 settembre 2020, autorizzati i coniugi a vivere separati, dispose l'affido condiviso dei due figli minori, con domiciliazione presso la madre;
disciplinò le occasioni di incontro padre – figli;
pose a carico del l'obbligo di versare alla un assegno Pt_1 CP_1 mensile di € 500,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 150,00 in favore del coniuge, importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Con l'atto di rinnovata costituzione dopo quella già effettuata in sede presidenziale, il chiese Pt_1 che il Tribunale volesse così provvedere: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare i figli ad entrambi i genitori;
3) stabilire che l'assegno di € 500,00 posto a suo carico in favore dei minori fosse comprensivo delle spese straordinarie;
4) revocare il contributo al mantenimento della moglie.
Articolò, quindi, le istanze istruttorie relative.
Fissati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e ammesse ed assunte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, il Tribunale, con ordinanza del 4 gennaio 2022, ridusse l'assegno in favore della moglie ad € 100,00, a decorrere dal mese di febbraio del 2022, e, infine, con sentenza dell'1 luglio, depositata il 4 luglio 2024, così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi con addebito al marito;
b) affidò i minori ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre, disciplinando gli incontri con il padre;
c) impose al l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Pt_1 moglie l'assegno di € 500,00 per il mantenimento dei due figli, con rivalutazione ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti;
d) pose a carico del resistente il contributo mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della;
CP_1
e)condannò il al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Nel motivare, per quel che riguarda la presente decisione, il Tribunale rilevò quanto segue.
1. La dissoluzione dell'unità matrimoniale risultava dalle stesse motivazioni poste a base delle rispettive difese, attestanti la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di superare una condizione di separazione di fatto stabilizzatasi da tempo.
2. La responsabilità del nel fallimento del matrimonio era certamente provata, sia per Pt_1
l'abbandono della casa familiare, sia a causa dell'avvenuta aggressione della moglie.
Era, invero, incontestato che il resistente si fosse allontanato dall'abitazione coniugale nel mese di luglio del 2019, senza allegare, nella presente sede, il compimento di condotte pregiudizievoli da parte della ricorrente, né l'irreversibile crisi coniugale in data anteriore. Sotto altro profilo, la teste , germana della ricorrente, narrò della richiesta di soccorso a lei CP_1 pervenuta, nel mese di ottobre del 2019, tramite apparecchio telefonico, da parte di quest'ultima, che lamentava di essere stata sopraffatta fisicamente dal marito. Tale circostanza risultava confermata dalla documentazione medica agli atti, allorché il sanitario rilevò la presenza di dolore nella regione lombare, escoriazioni al volto e lieve lesione interna del labbro inferiore. La differente versione dell'episodio fornita dal resistente era, invece, priva di riscontro.
3. Per quanto riguardava il contributo del padre per il mantenimento dei figli, occorreva considerare: a) le esigenze di vita quotidiana dei minori;
b) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
c) le capacità contributive di entrambe le parti (il padre aveva dichiarato per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 redditi annuo lordi rispettivamente pari a € 24.522,00, 23.783,00 e € 23.615,00; la madre, invece, dal mese di aprile del 2021 aveva dapprima svolto, in via saltuaria, l'attività di badante, con la retribuzione mensile di circa € 500,00, aveva, poi, percepito il reddito di cittadinanza pari a € 807,73 e, dopo la sua abrogazione, richiesto, infine, il reddito di inclusione); d) la coabitazione dei figli con la , con CP_1 conseguente maggiore impegno di cura imposto a costei;
tutto ciò considerato risultava adeguata la misura dell'assegno di mantenimento fissato dal presidente del Tribunale, quindi € 500,00 mensili.
Restava fermo, inoltre, l'obbligo del padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, come individuate nel protocollo stipulato dal tribunale di Benevento ed il locale consiglio dell'ordine.
4. Le spese del giudizio dovevano essere poste a carico del soccombente . Pt_1
Con ricorso depositato il 3 febbraio 2025, il ha proposto appello e, per i motivi che di seguito Pt_1 si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia: 1) rigettare la domanda di addebito a lui della separazione 2) rigettare la domanda di mantenimento formulata dalla
; 5) condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione CP_1 CP_1 al difensore antistatario.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la , costituitasi con CP_1 comparsa di risposta, ha resistito, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello con il favore delle spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione con decreto del 18 settembre
2025 e ha, poi, deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto addebitabile a lui la responsabilità del naufragio dell'unione coniugale.
L'appellante deduce che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il singolo episodio di violenza deve essere talmente rilevante da compromettere la convivenza ed il rispetto reciproco del matrimonio.
Invero, <la gravità deve essere intrinseca e tale atto deve rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale giustificandone l'addebito in sede di separazione>>. Invece, nella fattispecie in esame egli non aveva posto in essere alcuna condotta come sopra descritta, trattandosi di una caduta accidentale, e la documentazione medica agli atti era stata rilasciata dopo l'allontanamento del dalla casa familiare. Pt_1
Pertanto, la crisi coniugale non era stata provocata dagli atti lamentati, bensì da risalenti incomprensioni e da una negativa gestione della vita familiare, sia sul versante economico che della cura dell'immobile, ad opera della . CP_1
D'altro canto, egli era stato indotto ad abbandonare la famiglia per trasferirsi dai propri genitori onde evitare che i figli venissero coinvolti nei contrasti. Egli, infatti, aveva richiesto, il 3 ottobre 2019, la separazione, attese le incomprensioni verificatesi che avevano determinato una insostenibile convivenza tra i coniugi.
Il motivo è infondato.
La teste ha narrato di un episodio di aggressione posto in essere, nel mese di Testimone_1 novembre del 2019, ai danni della germana da parte del marito, riferitole nell'immediatezza, in via telefonica, proprio da quest'ultima e consistito in percosse al volto, tanto da dover ricorrere alle cure di un sanitario, il dott. , l'11 novembre 2019, il quale le riscontrò < Persona_3 del volto e lieve lesione interna del labbro inferiore>>, che la donna riferì esserle stata provocate la sera precedente dal marito a seguito di un'aggressione (v. documentazione in atti).
Osserva la Corte che la prova di queste violenze non è costituita solo dalla suindicata testimonianza e dalla certificazione medica bensì anche dalle dichiarazioni della stessa germana dell'appellante, Tes_2
, la quale ha riferito di un pregresso alterco tra le parti, verificatosi alla presenza dei figli, nel
[...] corso del quale i coniugi si sarebbero spintonati reciprocamente e che, in seguito, la si sarebbe CP_1 recata da un medico.
Appare, quindi, evidente che, alla luce di tutte le risultanze processuali emerga un atteggiamento palesemente violento dell'appellante, non alieno dal sopraffare la moglie nel corso degli alterchi.
Giova, peraltro, sottolineare che l'addebito trova la sua collocazione esclusivamente nel quadro della separazione, come responsabilità causativa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con la conseguenza che rilevano le condotte poste in essere sino all'accertamento dei presupposti oggettivi per la pronuncia della separazione medesima, che si verifica all'udienza presidenziale, allorché i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente.
Nella specie il presidente del tribunale ha emesso il relativo decreto il 17 settembre 2020, ben dieci mesi dopo i fatti contestati.
Il , pure in presenza di certificato medico e delle deposizioni testimoniali, si è attestato su una Pt_1 negazione di fatti obbiettivi e riscontrati, adducendo una caduta accidentale sul corpo della moglie, allorché questa lo aveva strattonato. Dopo quanto detto sembra inutile indugiare sulla esistenza del rapporto di efficienza causale tra i comportamenti posti in essere in violazione dei doveri coniugali e la fine del matrimonio, così come sull'avvenuto abbandono della casa familiare da parte del . E' solo il caso di aggiungere che, per Pt_1 costante giurisprudenza di legittimità, tali comportamenti “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –
, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. 7388/2017;
Cass. 3925/2018; Cass. 31901/2018; Cass. 31352/2022).
Deve pertanto pienamente confermarsi la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha addebitato al la responsabilità della separazione personale. Pt_1
2. Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato la decisione del Tribunale di Pt_1 accogliere la domanda della moglie per conseguire un assegno di mantenimento e ha chiesto alla Corte di volerlo revocare.
Ha premesso che la , sebbene non fosse più percettrice del reddito di cittadinanza, aveva CP_1 frequentato un corso di formazione quale operatrice di infanzia, non aveva fornito documentazione delle sue entrate, anche a titolo di assegno di inclusione o, comunque, allegato se fosse titolare di misure di sostegno comunali per le spese di gestione dell'immobile.
D'altro canto, il coniuge aveva svolto in via continuativa l'attività di badante ed era, quindi, dotata di capacità lavorativa.
Invece, egli corrispondeva il canone mensile di € 285,00 per la locazione dell'immobile sito al Parco
Madonna delle Grazie in Telese, ove dimorava.
L'appellante ha ancora osservato che occorreva valutare il comportamento non oculato della CP_1 nella gestione familiare, atteso che aveva trascurato la cura della casa, nonostante egli avesse sostenuto ingenti spese per l'acquisto di elettrodomestici.
Il motivo è infondato.
Si premette che, in sede di separazione, l'obbligo di un coniuge di assistere l'altro, che “non abbia redditi propri” (art. 156 cod. civ.), trova fondamento nella solidarietà familiare, che continua a vincolare le parti del rapporto, tuttora esistente e solo “sospeso” in taluno dei suoi obblighi, in specie quelli di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, sicché l'assegno di mantenimento, mirando a preservare il più possibile la situazione esistente durante la convivenza, ha fondamento ben diverso dalla solidarietà post-coniugale, presupposto, invece, dell'assegno di divorzio (cosi, da ultimo, Cass.
17544/2023). Si rileva, altresì, che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento” (Cass.
17544/2023).
Venendo, dunque, al caso di specie, non può anzitutto disconoscersi valore all'affermazione dell'appellante che, pendente la convivenza, la moglie non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale affermazione non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del e deve, anzi, ritenersi Pt_1 pacificamente riconosciuta alla stregua delle sue difese.
Risulta, tuttavia, provato l'inizio, da parte della , di un'attività lavorativa di badante al fine di CP_1 provvedere alle sue esigenze di vita, la successiva percezione del reddito di cittadinanza di € 807,73 a decorrere dal mese di aprile del 2021, nonché, a seguito dell'abrogazione del beneficio, la richiesta di concessione dell'assegno di inclusione. E peraltro, pur dovendosi addebitare all'appellata un parziale difetto di assolvimento dell'onere probatorio, con riguardo in specie alle entrate ricavate da questa ammessa attività, non vi è dubbio che il riconoscimento concerna lavori e, quindi, guadagni in sé precari, certamente non eccedenti alcune centinaia di euro al mese.
Il , dipendente di un'azienda, ha dichiarato: a) anno di imposta 2018 – lordi € 24.522,00 – Pt_1 ritenute IRPEF € 6.021,00 – netti € 18.501,00, pari a un reddito di € 1.541,00 per ciascuno dei dodici mesi dell'anno (così dichiarazione redditi 2019; b) anno 2019 – lordi € 23.783,00 – ritenute IRPEF €
5.821,00– netti € 17.962,00, pari a dodici mensilità, ciascuna di € 1.496,00 (dichiarazione redditi 2020); anno di imposta 2020 – lordi € 23.615,00 – ritenute IRPEF € 5.655,00 – netti € 17.960,00, pari a un reddito di € 1.496,00 per ciascuno dei dodici mesi dell'anno (così dichiarazione redditi 2020).
Tenendo conto delle spese necessarie per il mantenimento dei figli (contributo ordinario di € 500,00 e contribuzione al 50% delle spese straordinarie), nonché degli oneri che il deve sicuramente Pt_1 sostenere per il suo personale mantenimento (corrisponde il canone mensile di € 285,00) permane lo squilibrio tra le due posizioni economiche, come sopra induttivamente determinate, sia pur modesto, che deve ritenersi ampiamente compensato con l'attribuzione del minimo assegno mensile di € 100,00.
L'appello va pertanto integralmente rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Secondo il principio di soccombenza le spese devono fare carico all'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento depositata il 4 luglio 2024, così Controparte_1 provvede:
a)Rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
b)Condanna a rifondere, in favore di le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
c)Dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 – bis art. 13 citato.
Napoli, 18 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 447/2025 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA nato a [...] il [...], Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SAGNELLA LUCIA C.F._1
), studio in VIA PETRARA 24 82037 CASTELVENERE, come da C.F._2 procura in calce al ricorso, Email_1 appellante
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. GAUDIO PAOLA C.F._3
), studio in VIA ORTALE, 38 82031 AMOROSI, come da C.F._4 mandato in atti, Email_2 appellato
CONCLUSIONI Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello principale con accoglimento di quello incidentale.
Procuratore Generale: Rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9.11.2019, , premesso che, in data 21.6.2008 aveva contratto Controparte_1 matrimonio con e che dall'unione erano nati i figli il 30.10.2008, e Parte_1 Per_1
il 30.7.2012, chiese al Tribunale di Benevento di pronunciare la separazione con addebito di Per_2 responsabilità al marito, affidare i minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, disciplinare le visite paterne, assegnare a lei della casa familiare e imporre a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle un contributo al mantenimento suo e dei figli, con vittoria di spese.
Il presidente del Tribunale, con ordinanza del 17 settembre 2020, autorizzati i coniugi a vivere separati, dispose l'affido condiviso dei due figli minori, con domiciliazione presso la madre;
disciplinò le occasioni di incontro padre – figli;
pose a carico del l'obbligo di versare alla un assegno Pt_1 CP_1 mensile di € 500,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 150,00 in favore del coniuge, importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Con l'atto di rinnovata costituzione dopo quella già effettuata in sede presidenziale, il chiese Pt_1 che il Tribunale volesse così provvedere: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare i figli ad entrambi i genitori;
3) stabilire che l'assegno di € 500,00 posto a suo carico in favore dei minori fosse comprensivo delle spese straordinarie;
4) revocare il contributo al mantenimento della moglie.
Articolò, quindi, le istanze istruttorie relative.
Fissati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e ammesse ed assunte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, il Tribunale, con ordinanza del 4 gennaio 2022, ridusse l'assegno in favore della moglie ad € 100,00, a decorrere dal mese di febbraio del 2022, e, infine, con sentenza dell'1 luglio, depositata il 4 luglio 2024, così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi con addebito al marito;
b) affidò i minori ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre, disciplinando gli incontri con il padre;
c) impose al l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Pt_1 moglie l'assegno di € 500,00 per il mantenimento dei due figli, con rivalutazione ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti;
d) pose a carico del resistente il contributo mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della;
CP_1
e)condannò il al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Nel motivare, per quel che riguarda la presente decisione, il Tribunale rilevò quanto segue.
1. La dissoluzione dell'unità matrimoniale risultava dalle stesse motivazioni poste a base delle rispettive difese, attestanti la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di superare una condizione di separazione di fatto stabilizzatasi da tempo.
2. La responsabilità del nel fallimento del matrimonio era certamente provata, sia per Pt_1
l'abbandono della casa familiare, sia a causa dell'avvenuta aggressione della moglie.
Era, invero, incontestato che il resistente si fosse allontanato dall'abitazione coniugale nel mese di luglio del 2019, senza allegare, nella presente sede, il compimento di condotte pregiudizievoli da parte della ricorrente, né l'irreversibile crisi coniugale in data anteriore. Sotto altro profilo, la teste , germana della ricorrente, narrò della richiesta di soccorso a lei CP_1 pervenuta, nel mese di ottobre del 2019, tramite apparecchio telefonico, da parte di quest'ultima, che lamentava di essere stata sopraffatta fisicamente dal marito. Tale circostanza risultava confermata dalla documentazione medica agli atti, allorché il sanitario rilevò la presenza di dolore nella regione lombare, escoriazioni al volto e lieve lesione interna del labbro inferiore. La differente versione dell'episodio fornita dal resistente era, invece, priva di riscontro.
3. Per quanto riguardava il contributo del padre per il mantenimento dei figli, occorreva considerare: a) le esigenze di vita quotidiana dei minori;
b) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
c) le capacità contributive di entrambe le parti (il padre aveva dichiarato per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 redditi annuo lordi rispettivamente pari a € 24.522,00, 23.783,00 e € 23.615,00; la madre, invece, dal mese di aprile del 2021 aveva dapprima svolto, in via saltuaria, l'attività di badante, con la retribuzione mensile di circa € 500,00, aveva, poi, percepito il reddito di cittadinanza pari a € 807,73 e, dopo la sua abrogazione, richiesto, infine, il reddito di inclusione); d) la coabitazione dei figli con la , con CP_1 conseguente maggiore impegno di cura imposto a costei;
tutto ciò considerato risultava adeguata la misura dell'assegno di mantenimento fissato dal presidente del Tribunale, quindi € 500,00 mensili.
Restava fermo, inoltre, l'obbligo del padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, come individuate nel protocollo stipulato dal tribunale di Benevento ed il locale consiglio dell'ordine.
4. Le spese del giudizio dovevano essere poste a carico del soccombente . Pt_1
Con ricorso depositato il 3 febbraio 2025, il ha proposto appello e, per i motivi che di seguito Pt_1 si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia: 1) rigettare la domanda di addebito a lui della separazione 2) rigettare la domanda di mantenimento formulata dalla
; 5) condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione CP_1 CP_1 al difensore antistatario.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la , costituitasi con CP_1 comparsa di risposta, ha resistito, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello con il favore delle spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione con decreto del 18 settembre
2025 e ha, poi, deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto addebitabile a lui la responsabilità del naufragio dell'unione coniugale.
L'appellante deduce che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il singolo episodio di violenza deve essere talmente rilevante da compromettere la convivenza ed il rispetto reciproco del matrimonio.
Invero, <la gravità deve essere intrinseca e tale atto deve rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale giustificandone l'addebito in sede di separazione>>. Invece, nella fattispecie in esame egli non aveva posto in essere alcuna condotta come sopra descritta, trattandosi di una caduta accidentale, e la documentazione medica agli atti era stata rilasciata dopo l'allontanamento del dalla casa familiare. Pt_1
Pertanto, la crisi coniugale non era stata provocata dagli atti lamentati, bensì da risalenti incomprensioni e da una negativa gestione della vita familiare, sia sul versante economico che della cura dell'immobile, ad opera della . CP_1
D'altro canto, egli era stato indotto ad abbandonare la famiglia per trasferirsi dai propri genitori onde evitare che i figli venissero coinvolti nei contrasti. Egli, infatti, aveva richiesto, il 3 ottobre 2019, la separazione, attese le incomprensioni verificatesi che avevano determinato una insostenibile convivenza tra i coniugi.
Il motivo è infondato.
La teste ha narrato di un episodio di aggressione posto in essere, nel mese di Testimone_1 novembre del 2019, ai danni della germana da parte del marito, riferitole nell'immediatezza, in via telefonica, proprio da quest'ultima e consistito in percosse al volto, tanto da dover ricorrere alle cure di un sanitario, il dott. , l'11 novembre 2019, il quale le riscontrò < Persona_3 del volto e lieve lesione interna del labbro inferiore>>, che la donna riferì esserle stata provocate la sera precedente dal marito a seguito di un'aggressione (v. documentazione in atti).
Osserva la Corte che la prova di queste violenze non è costituita solo dalla suindicata testimonianza e dalla certificazione medica bensì anche dalle dichiarazioni della stessa germana dell'appellante, Tes_2
, la quale ha riferito di un pregresso alterco tra le parti, verificatosi alla presenza dei figli, nel
[...] corso del quale i coniugi si sarebbero spintonati reciprocamente e che, in seguito, la si sarebbe CP_1 recata da un medico.
Appare, quindi, evidente che, alla luce di tutte le risultanze processuali emerga un atteggiamento palesemente violento dell'appellante, non alieno dal sopraffare la moglie nel corso degli alterchi.
Giova, peraltro, sottolineare che l'addebito trova la sua collocazione esclusivamente nel quadro della separazione, come responsabilità causativa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con la conseguenza che rilevano le condotte poste in essere sino all'accertamento dei presupposti oggettivi per la pronuncia della separazione medesima, che si verifica all'udienza presidenziale, allorché i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente.
Nella specie il presidente del tribunale ha emesso il relativo decreto il 17 settembre 2020, ben dieci mesi dopo i fatti contestati.
Il , pure in presenza di certificato medico e delle deposizioni testimoniali, si è attestato su una Pt_1 negazione di fatti obbiettivi e riscontrati, adducendo una caduta accidentale sul corpo della moglie, allorché questa lo aveva strattonato. Dopo quanto detto sembra inutile indugiare sulla esistenza del rapporto di efficienza causale tra i comportamenti posti in essere in violazione dei doveri coniugali e la fine del matrimonio, così come sull'avvenuto abbandono della casa familiare da parte del . E' solo il caso di aggiungere che, per Pt_1 costante giurisprudenza di legittimità, tali comportamenti “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –
, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. 7388/2017;
Cass. 3925/2018; Cass. 31901/2018; Cass. 31352/2022).
Deve pertanto pienamente confermarsi la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha addebitato al la responsabilità della separazione personale. Pt_1
2. Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato la decisione del Tribunale di Pt_1 accogliere la domanda della moglie per conseguire un assegno di mantenimento e ha chiesto alla Corte di volerlo revocare.
Ha premesso che la , sebbene non fosse più percettrice del reddito di cittadinanza, aveva CP_1 frequentato un corso di formazione quale operatrice di infanzia, non aveva fornito documentazione delle sue entrate, anche a titolo di assegno di inclusione o, comunque, allegato se fosse titolare di misure di sostegno comunali per le spese di gestione dell'immobile.
D'altro canto, il coniuge aveva svolto in via continuativa l'attività di badante ed era, quindi, dotata di capacità lavorativa.
Invece, egli corrispondeva il canone mensile di € 285,00 per la locazione dell'immobile sito al Parco
Madonna delle Grazie in Telese, ove dimorava.
L'appellante ha ancora osservato che occorreva valutare il comportamento non oculato della CP_1 nella gestione familiare, atteso che aveva trascurato la cura della casa, nonostante egli avesse sostenuto ingenti spese per l'acquisto di elettrodomestici.
Il motivo è infondato.
Si premette che, in sede di separazione, l'obbligo di un coniuge di assistere l'altro, che “non abbia redditi propri” (art. 156 cod. civ.), trova fondamento nella solidarietà familiare, che continua a vincolare le parti del rapporto, tuttora esistente e solo “sospeso” in taluno dei suoi obblighi, in specie quelli di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, sicché l'assegno di mantenimento, mirando a preservare il più possibile la situazione esistente durante la convivenza, ha fondamento ben diverso dalla solidarietà post-coniugale, presupposto, invece, dell'assegno di divorzio (cosi, da ultimo, Cass.
17544/2023). Si rileva, altresì, che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento” (Cass.
17544/2023).
Venendo, dunque, al caso di specie, non può anzitutto disconoscersi valore all'affermazione dell'appellante che, pendente la convivenza, la moglie non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale affermazione non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del e deve, anzi, ritenersi Pt_1 pacificamente riconosciuta alla stregua delle sue difese.
Risulta, tuttavia, provato l'inizio, da parte della , di un'attività lavorativa di badante al fine di CP_1 provvedere alle sue esigenze di vita, la successiva percezione del reddito di cittadinanza di € 807,73 a decorrere dal mese di aprile del 2021, nonché, a seguito dell'abrogazione del beneficio, la richiesta di concessione dell'assegno di inclusione. E peraltro, pur dovendosi addebitare all'appellata un parziale difetto di assolvimento dell'onere probatorio, con riguardo in specie alle entrate ricavate da questa ammessa attività, non vi è dubbio che il riconoscimento concerna lavori e, quindi, guadagni in sé precari, certamente non eccedenti alcune centinaia di euro al mese.
Il , dipendente di un'azienda, ha dichiarato: a) anno di imposta 2018 – lordi € 24.522,00 – Pt_1 ritenute IRPEF € 6.021,00 – netti € 18.501,00, pari a un reddito di € 1.541,00 per ciascuno dei dodici mesi dell'anno (così dichiarazione redditi 2019; b) anno 2019 – lordi € 23.783,00 – ritenute IRPEF €
5.821,00– netti € 17.962,00, pari a dodici mensilità, ciascuna di € 1.496,00 (dichiarazione redditi 2020); anno di imposta 2020 – lordi € 23.615,00 – ritenute IRPEF € 5.655,00 – netti € 17.960,00, pari a un reddito di € 1.496,00 per ciascuno dei dodici mesi dell'anno (così dichiarazione redditi 2020).
Tenendo conto delle spese necessarie per il mantenimento dei figli (contributo ordinario di € 500,00 e contribuzione al 50% delle spese straordinarie), nonché degli oneri che il deve sicuramente Pt_1 sostenere per il suo personale mantenimento (corrisponde il canone mensile di € 285,00) permane lo squilibrio tra le due posizioni economiche, come sopra induttivamente determinate, sia pur modesto, che deve ritenersi ampiamente compensato con l'attribuzione del minimo assegno mensile di € 100,00.
L'appello va pertanto integralmente rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Secondo il principio di soccombenza le spese devono fare carico all'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento depositata il 4 luglio 2024, così Controparte_1 provvede:
a)Rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
b)Condanna a rifondere, in favore di le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
c)Dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 – bis art. 13 citato.
Napoli, 18 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente