Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 12/06/2025 nella causa n. 996/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. GALLI PAOLO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: differenze retributive e licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
Premesso che: con ricorso depositato in data 2/11/2023, ha dedotto di essere stato assunto da Parte_1
con decorrenza 16/3/2021, in forza di un contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo determinato, con scadenza prevista per il 28/5/2021 successivamente prorogata al
15/3/2022, poi trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di operaio, inquadramento nel I livello CCNL Metalmeccanici Industria, orario di lavoro a tempo pieno e sede di lavoro nel Comune di Borghetto Borbera (AL); di avere in realtà sempre prestato la propria attività lavorativa presso le sedi delle diverse società con le quali la società datrice di lavoro intratteneva rapporti commerciali, sulla base delle indicazioni fornitegli di volta in volta dal legale rappresentante;
di Persona_1 aver sempre svolto mansioni di carpentiere/tubista e di avere anche prestato spesso lavoro straordinario. Egli ha lamentato che, nonostante la reale modalità di espletamento dell'attività lavorativa, mai gli è stata corrisposta l'indennità di trasferta né gli sono state rimborsate spese di vitto. Inoltre, l'istante ha evidenziato di essersi visto trattenere somme in busta paga a titolo di permessi mai fruiti, di non aver mai ricevuto la corresponsione dell'elemento perequativo previsto
1
dall'art. 13 CCNL di categoria e di aver ricevuto il pagamento della retribuzione sempre con ritardo, ragioni per le quali aveva manifestato le proprie lamentale al datore di lavoro all'inizio di marzo
2023, ricevendo, di contro, comunicazione scritta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 14/3/2023. Egli sostiene che il licenziamento abbia in realtà natura ritorsiva, sia comunque nullo ed inefficace per carente motivazione e, in ogni caso, sia illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato. Infine, il lavoratore ha rimarcato che, nonostante la formale indicazione, nella comunicazione di recesso, che il licenziamento avrebbe avuto effetto a seguito del periodo di preavviso, ciò non è stato e ciononostante egli non ha percepito la relativa indennità sostitutiva, oltre ad essere ancora in credito dell'importo di € 3.749,53 quale saldo della somma dovuta per la mensilità di marzo 2023.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto: “-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire
- il pagamento dell'indennità di trasferta dal 16/03/2021 al 14/03/2023 e così per Euro 29.163,32 (o somma meglio vista e ritenuta)
– il pagamento dell'elemento perequativo previsto dal CCNL di settore per l'anno 2022 e per l'anno
2023 per complessivi Euro 485,00 (anno 2022) + Euro 80 (anno 2023);
- il pagamento/rimborso delle somme illegittimamente trattenute a titolo di permessi non retribuiti per l'importo complessivo di Euro 12.281,31 (o importo meglio visto e ritenuto anche maggiore);
- il pagamento dell'incidenza di tali somme sul TFR per Euro 1.083,35;
- il pagamento dell'indennità di mancato preavviso (per Euro 604,30 o somma anche maggiore meglio vista e ritenuta);
- il pagamento della retribuzione dei 14 (o meglio undici giorni) giorni di marzo 2023 per Euro
707,99 (o somma anche maggiore meglio vista e ritenuta);
- il pagamento della mensilità di marzo 2023 (spettanze di fine rapporto e TFR) per la somma di
Euro 3.749,53 (Euro 4.249,53 - Euro 500)
e conseguentemente
- condannare la società convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore per i titoli di cui sopra e se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. al pagamento in favore del ricorrente degli importi di cui sopra o altri importi meglio visti e ritenuti (anche maggiori) che risulteranno in corso di causa ed inoltre
- accertare e dichiarare per le motivazioni tutte di cui al presente ricorso la nullità del licenziamento comminato dalla società convenuta al ricorrente e per l'effetto
-condannare la società convenuta in persona del suo legale rappresentate pro tempore alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto al risarcimento del danno subito con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (in ogni caso in misura non
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inferire a cinque mensilità), dedotto quanto percepito, se del caso nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. ovvero in subordine
-accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento comminato dalla società convenuta al signor con lettera del 06/03/2023 e conseguentemente Parte_1
-accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra il signor e la società convenuta è Parte_1 tutt'oggi intercorrente e, conseguentemente, ma in ogni caso,
- condannare la società convenuta a riassumere/reintegrare il signor nel proprio posto di Parte_1 lavoro oltre al pagamento in favore dello stesso, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno, di tutte le mensilità maturate dalla data del licenziamento fino all'effettiva riammissione in servizio (o per il periodo meglio visto) e/o al risarcimento del danno nella misura massima consentita ai sensi di legge;
in subordine accertare la illegittimità e/o annullabilità e/o come meglio del licenziamento comminato dalla società convenuta al signor con lettera del 06/036/2023 e conseguentemente Parte_1
- condannare la società convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'indennità prevista dal Dlgs 23/2015 nella misura massima consentita e così in misura pari a 36 mensilità e comunque in misura non inferiore a sei mensilità ovvero in subordine al risarcimento del danno ai sensi dell'art. alla riassunzione della ricorrente nel proprio posto di lavoro ovvero in alternativa a corrispondere alla stesso il risarcimento del danno nella misura massima consentita ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Dlgs 23/2015 ovvero in subordine ai sensi dell'art. 9 (o in subordine dell'art. 4) (o come meglio e se del caso anche in via equitativa)
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari e con distrazione in favore dell'odierno patrono anticipatario”.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_2 pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, che ha rinunciato all'escussione dei testimoni e all'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, ammessi con ordinanza del 15/7/2024.
All'odierna udienza, il difensore ha insistito come in atti.
Considerato che:
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti emergono dagli atti: contratto a tempo determinato, proroga, comunicazione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, buste paga, lettera di licenziamento (doc. 2, 3, 4, 5, 8);
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- il ricorrente ha affermato di avere diritto all'indennità di trasferta;
- l'art. 7 del CCNL di categoria prevede che ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro e, in alternativa al rimborso spese, può essere corrisposta un'indennità forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento (doc. 11);
- il ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività al di fuori della sede di lavoro indicata in contratto;
- invero, il contratto prevedeva che “La sede di lavoro è nel Comune di Borghetto di Borbera
(AL), dove LA è destinato a prestare la Sua attività presso la sede della stessa e/o CP_3 in ogni altra unità locale che la scrivente dovesse aprire. Nei limiti e con le garanzie previste dalla legge e/o dal CCNL di riferimento, LA potrà essere trasferita e/o inviata in trasferta.” (doc. 2);
- rinunciando all'escussione dei testimoni ammessi, il ricorrente non ha fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto rivendicato nella misura di € 29.163,32, né può riconoscersi alcun valore probatorio ai messaggi prodotti sub doc. 6, del tutto incomprensibili e inidonei a fornire i dettagli fattuali necessari;
- egli ha chiesto, poi, il pagamento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 13 Titolo IV
CCNL di categoria per l'anno 2022, nella misura di € 485,00, e per l'anno 2023, nella misura di € 80,00;
- l'art.13 cit. prevede che “A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'importo sopra riportato è elevato a 455 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento Perequativo è elevato a 485 euro.
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Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.” (doc. 11);
- dalle buste paga prodotte risulta che il ricorrente abbia percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (doc. 3 e 9);
- la società, restando contumace, non ha contestato la spettanza dell'elemento perequativo, eccependo l'esistenza di motivi ostativi al relativo riconoscimento;
- a giugno 2022 avrebbe dovuto essere erogato in favore del ricorrente l'elemento perequativo in funzione della durata del rapporto nell'anno precedente (10 mesi) e alla cessazione del rapporto avrebbe dovuto essere erogato l'elemento perequativo in funzione della durata del rapporto nell'anno 2022 (12 mesi), mentre nulla è dovuto in relazione al
2023 in quanto il lavoratore non era in forza alla data del 1° gennaio 2024 (cessazione del rapporto avvenuta a marzo 2023);
- la domanda del ricorrente è soltanto parzialmente fondata, con riguardo all'anno 2022, ma nell'importo indicato come di spettanza per l'anno 2023; nulla è stato chiesto con riguardo all'anno 2021;
- quanto alle trattenute in busta paga per permessi non retribuiti per l'importo complessivo di
€ 12.281,31, il ricorrente ne ha affermato l'illegittimità, allegando di non aver mai fruito di tali permessi, ma ha rinunciato alla relativa prova, pertanto la domanda non può essere in parte qua accolta;
- non può essere accolta neppure la domanda di corresponsione della somma di € 1.083,35
a titolo di incidenza sul TFR in relazione alle somme rivendicate con riferimento agli istituti in precedenza esaminati perché è stata riconosciuta esclusivamente la spettanza dell'elemento perequativo per l'anno 2022, ma l'art. 13 cit. espressamente esclude l'incidenza della somma sul calcolo del TFR;
- la richiesta di pagamento della retribuzione per n. 11 giorni di marzo 2023 non è fondata poiché la busta paga prodotta, se indica quale data di cessazione del rapporto quella del
14/3/2023, con contestuale liquidazione della retribuzione per sole 3 giornate, al contempo indica che il lavoratore sia stato assente per malattia fino al 10/3/2023;
- il ricorrente non ha fornito prova contraria mediante produzione di documentazione proveniente dal medico di base o dall'INPS;
- dev'essere accolta invece la domanda di pagamento della somma di € 3.749,53 a titolo di saldo della retribuzione dovuta per marzo 2023, in quanto, è stata prodotta la relativa busta paga, di provenienza datoriale, recante l'importo lordo complessivo “totale competenze” di
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€ 4.249,53 e il lavoratore ha allegato il solo parziale pagamento da parte della società di un acconto di € 500,00 (doc. 9);
- rispetto a quanto documentato e allegato, il datore di lavoro, che ne era onerato, non ha fornito prova di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione né ha eccepito e provato la ricorrenza di altra causa estintiva;
- per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso, il ricorrente ha affermato di aver ricevuto la lettera di licenziamento in data 14/3/2023 e ha rilevato che la busta paga di marzo 2023 riporta quale data di cessazione del rapporto proprio la data del 14/3/2023, senza alcuna liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso (doc. 9);
- nella lettera di licenziamento, datata 6/3/2023 e che risulta spedita in data 8/3/2023, si legge che “Nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti, le comunichiamo che il suo rapporto di lavoro si intende risolto il giorno 11 Marzo 2023.” (doc. 8);
- tenuto conto del livello di inquadramento e dell'anzianità del lavoratore come emergenti dalle buste paga prodotte, il termine di preavviso avrebbe dovuto essere pari a 10 giorni;
- il termine di preavviso dovrebbe decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di licenziamento, atto recettizio, come peraltro previsto dall'art. 1 Titolo VIII CCNL di categoria
(doc. 11);
- alcun periodo di preavviso è stato effettivamente riconosciuto;
peraltro, si evidenzia che alcuna prova della ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento in data diversa da quella indicata è stata fornita dalla società, che dovrebbe avere nella sua disponibilità l'avviso di ricevimento della raccomandata;
- non risulta liquidata nella busta paga di marzo 2023, unitamente alle spettanze di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso (doc. 9);
- la retribuzione giornaliera indicata nell'ultima busta paga ammonta ad € 64,36 (doc. 9), pertanto risulta correttamente calcolata la somma dovuta al ricorrente, nella misura di €
604,30, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, al cui pagamento la società dev'essere condannata;
- con ordinanza del 15/7/2024, resa in corso di giudizio, la scrivente ha condannato la parte resistente, ai sensi dell'art. 423, co. 2, c.p.c., a corrispondere al ricorrente la somma di €
4.838,83 (pari a € 3.749,53+€ 485,00+€ 604,30), per i titoli sopra indicati;
- tale ordinanza ha carattere provvisorio ed anticipatorio e viene assorbita dalla presente pronuncia;
- in merito alla validità/legittimità del licenziamento intimato al sig. con lettera Parte_1 datata 6/3/2023 e ricevuta il 14/3/2023, si riporta quanto indicato nella comunicazione scritta: “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. A seguito di un'importante contrazione dell'attività economica dettata dalla chiusura di alcuni cantieri, con la presente le comunichiamo che la sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata
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dall'azienda. Ci vediamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 Legge 15 luglio 1966 n. 604.” (doc. 8);
- in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, “In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonchè di allegare
l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd.
"repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore” (Cass. n.12101/2016; conf. Cass. n. 24882/2017);
- nel caso di specie, il lavoratore ha documentato l'esistenza del rapporto e l'avvenuto recesso datoriale, mentre la società, non costituendosi in giudizio, ha omesso del tutto di assolvere l'onere della prova su di essa incombente, sia in ordine all'effettiva sussistenza delle ragioni addotte (contrazione dell'attività e chiusura cantieri), sia in ordine al corretto adempimento dell'obbligo di repechage; prova che, lo si ricorda, non è condizionata alla necessità di una specifica allegazione del lavoratore circa l'esistenza di altri posti disponibili nella complessiva organizzazione aziendale (v., tra le altre, Cass. n. 20436/2016, Cass. n.
5592/2016 e Cass. n. 4460/2015);
- il licenziamento intimato al ricorrente è pertanto illegittimo;
- non è, invece, fondata la tesi del ricorrente secondo cui il licenziamento avrebbe natura ritorsiva;
- il licenziamento ritorsivo è quello intimato come ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, sicchè assume il connotato della "ingiustificata vendetta" (a titolo esemplificativo Cass. n. 6575/2016 e n. 17329/2012); nel caso che ci occupa, il lavoratore ha affermato che il comportamento legittimo rispetto al quale il datore di lavoro avrebbe ingiustamente reagito, licenziandolo, sarebbe costituito dalla manifestazione di lamentele circa vari inadempimenti da parte datoriale poco prima della ricezione della comunicazione di licenziamento;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta,
“costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad essa legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni”
(Cass. civ., sez. lav., 03.12.2015, n. 24648; Cass, civ., sez. lav. 08.08.2011, n. 17087); in particolare, è stato precisato che, “in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., occorre che
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l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale da costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dallo st. lav. novellato, art. 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare Cass. n. 9468 del 2019); la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cass. n. 28453 del 2018, Cass. n. 6575 del 2016)” (Cass.
n.2414/2022);
- nel caso di specie non è emersa prova che il lavoratore si sia effettivamente lamentato con il datore di lavoro di inadempimenti quali l'errato inferiore inquadramento contrattuale, il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il mancato pagamento di alcune voci retributive;
- quanto alla ulteriore tesi, sostenuta dal ricorrente, della inefficacia del licenziamento per genericità della motivazione, essa è parimenti infondata;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "in tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso;
ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento" (Cass., Sez. Lav., 7 marzo
2019, n. 6678; conforme: 6 agosto 2020, n. 16795);
- la tutela applicabile è rinvenibile nell'art. 3, co. 1, D.Lgs. 23/2015, in base al quale, “
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'.”;
- non può trovare applicazione il comma 2, da leggersi alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale, con sentenza 16 luglio 2024, n. 128, in quanto nella specie non vi è prova diretta dell'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, ma soltanto una
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mancato assolvimento dell'onere della prova circa la ricorrenza dei fatti allegati nella lettera di licenziamento da parte del medesimo;
- il definitiva, dev'essere dichiarato estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data del licenziamento (14/3/2023) e condannata al Controparte_2 pagamento in favore di di un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale di importo pari a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto della durata del rapporto (due anni), delle dimensioni della società e dell'attività economica, del numero di dipendenti e delle modalità del recesso;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione disattesa,
- condanna a corrispondere al ricorrente le seguenti somme: € 485,00 Controparte_1
a titolo di elemento perequativo per l'anno 2022; € 3.749,53 a titolo di saldo della retribuzione dovuta per marzo 2023; € 604,30, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da nei Controparte_1 confronti di con decorrenza 14/3/2023 per insussistenza di giustificato Parte_1 motivo oggetto;
- dichiara risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento;
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge ed € 259,00 per c.u..
Alessandria, 12.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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