Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. AN Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 03.03.2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Kennedy n. 53/b, (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto C.F._1
Carratelli, per mandato in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] nata a [...] il [...], residente in [...]alla Traversa CP_1
IV, Via Kennedy 1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore C.F._2
Perugini, per mandato in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 26.09.1987 in Parte_1
Dipignano – frazione Laurignano (CS) con (atto trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Dipignano al n. 34, anno 1987, parte II, serie A), dal quale sono nati i figli
economicamente autosufficienti, ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile e chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi nonché l'assegnazione della casa coniugale a sé.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di separazione, chiedendo CP_1
per sé l'assegnazione della casa coniugale, nonché porsi a carico di un Parte_1 assegno di mantenimento di Euro 6000,00 mensili.
Dopo aver coltivato plurimi tentativi di definizione bonaria con l'ausilio dei procuratori e del
Giudice, all'udienza del 3 marzo 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo conciliativo, depositato in atti, e chiedevano, conseguentemente, emettersi sentenza di separazione alle condizioni concordate, con compensazione delle spese di lite.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione, a causa delle continue incomprensioni che si sono manifestate nel corso del rapporto e che hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Deve essere recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, l'accordo dalle parti di porre a carico di un assegno mensile di mantenimento di € 3.200,00 Parte_1
(tremiladuecento/00), lordo ed omnicomprensivo, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, in favore di , da versare nelle modalità concordate dalle parti ai punti 2) e CP_1
3) dell'accordo.
Si dà atto delle ulteriori condizioni di ordine economico concordate dalle parti ed, in particolare, dell'impegno assunto da di trasferimento del diritto d'usufrutto Parte_1
vitalizio sull'immobile già destinato a casa coniugale in favore di , nei termini CP_1 concordati al punto 4) dell'accordo ed di quello, consequenziale al perfezionamento notarile del trasferimento, assunto da al punto 5) dell'accordo di procedere alla voltura, a CP_1
suo nome ed a proprie spese, di tutte le utenze domestiche relative al godimento pieno dei beni oggetto di usufrutto, con la previsione che eventuali spese anticipate da Parte_1
per consumi successivi al 28.02.2025, saranno compensate con il successivo assegno di mantenimento per l'importo anticipato.
Spese compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- dà atto delle ulteriori condizioni di ordine economico richiamate in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
Dpignano (CS);
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.03.2025 .
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma