Articolo 86 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 85Articolo 87
Versione
14 marzo 1965
Art. 86.
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito per l'anno finanziario 1965 in 50 unita'.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965
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