Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, nella composizione collegiale
Dott. Ennio Ricci Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante Giudice
Dott.ssa Serena Berruti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 386 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
( c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Ricciardi giusta mandato in calce al ricorso
-Ricorrente-
Contro
( c.f. CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bruno Romano giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
-Resistente-
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con celebrato a CP_1 Calvi il 21 luglio 1999, trascritto nel registro atti di matrimonio del
Comune di Calvi, anno 1999, parte I, serie n.1.
Ha dedotto a sostegno delle proprie difese:
-1 di 5-
-che la sentenza di separazione (nel giudizio RG 3314/2018) aveva statuito l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la Per_2 madre e l'obbligo del di corrispondere alla euro Parte_1 CP_1 150,00 a titolo di mantenimento per la figlia.
Nel costituirsi non si è opposta alla richiesta di CP_1 scioglimento del matrimonio e ha chiesto di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile per lei, euro 100,00 per il mantenimento di ed euro Per_1 200,00 per il mantenimento di . Per_2
Ha dedotto a sostegno delle proprie difese:
-di svolgere lavoro part-time presso McDonald's e di trarne un guadagno di 500,00 euro mensili;
-che il figlio svolgeva lavori saltuari non regolarizzati e Per_1 Per_2 era disoccupata.
Il P.M. ha apposto il visto in data 11 aprile 2024.
All'udienza del 26 marzo 2025 il ricorrente è comparso dinanzi al giudice delegato all'istruttoria; la mancata comparizione della resistente ha impedito l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Il difensore di parte resistente ha depositato rinuncia al mandato in data 24 marzo 2025.
Nel corso del giudizio sono state acquisite informazioni dai Servizi
Sociali del Comune di Benevento -che avevano monitorato nel corso degli anni il detto nucleo familiare- nonché gli atti del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli RG 1485/2023, nel corso del quale era stata disposta la sospensione della potestà genitoriale sulla figlia minore di entrambe le parti del presente _3 giudizio, in data 21 marzo 2024.
In corso di causa, in data 31 luglio 2024, anche la figlia ha _3 raggiunto la maggiore età.
Con provvedimento del 26 marzo 2025 il Giudice delegato all'istruttoria, considerato che dalla documentazione agli atti era risultato che _3 era ospitata nella comunità educativa “Angeli Custodi” di Gragnano e non conviveva più con la madre -già sospesa dalla responsabilità genitoriale su di lei- ha revocato l'obbligo del di corrispondere euro Parte_1 150,00 mensili alla per il mantenimento della figlia, previsto CP_1 nella sentenza di separazione.
Sentiti i figli della coppia, all'udienza del 30 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art.
-2 di 5- 473-bis.28 c.p.c. da parte ricorrente, stante l'assenza della parte resistente all'udienza.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898
e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento
(28 febbraio 2021) nel procedimento di separazione giudiziale terminato con sentenza del 29 giugno 2021 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di allegazioni di segno contrario, deve presumersi ininterrotta.
2. La domanda della resistente di corresponsione di un assegno per il mantenimento dei figli.
La resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle euro 300,00 per il mantenimento di ed euro 100,00 Per_2 per il mantenimento di , allegando il loro stato di disoccupazione. Per_1
La domanda non è fondata e va rigettata, tenuto conto che dall'istruttoria svolta è emerso che nessuno dei due figli, da tempo, convive più con la resistente, ma che allo stato ognuno di loro ha preso in locazione un appartamento, nel quale vive. E' pertanto venuto meno il presupposto fondamentale -il collegamento stabile con l'abitazione del genitore richiedente l'assegno- che legittima il genitore di figlio maggiorenne ma non autosufficiente a richiedere all'altro genitore il suo contributo per il mantenimento del figlio (sul punto cfr. ex multis Cass.
11320/2005). Per mera completezza, stante l'assorbenza del detto rilievo, si sottolinea che dall'audizione dei figli della coppia è emerso che lavora da almeno 10 anni, e che la figlia , madre del minore Per_1 _3
– per il quale è stata sospesa la sua responsabilità Persona_4 genitoriale- ha da diversi anni cessato la sua attività formativa, si è immessa nel mondo del lavoro, avendo lavorato per la ditta Polese, si è dimessa un mese prima dell'udienza nella quale è stata sentita, per l'esiguità della retribuzione ricevuta, è in cerca di nuova occupazione ed è allo stato aiutata dal padre, odierno ricorrente, per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento, del quale lo stesso è anche garante. Al riguardo si precisa che secondo la giurisprudenza di legittimità l'espletamento di un'attività lavorativa da parte del figlio maggiorenne, dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità e determina la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (sul punto cfr. Cass. 6509/2017).
3. La domanda della resistente avente ad oggetto la corresponsione dell' assegno divorzile
-3 di 5- La resistente ha chiesto per sé la corresponsione di un assegno divorzile per euro 300,00 mensili limitandosi a dedurre esclusivamente lo svolgimento di attività lavorativa part-time, in assenza di produzione della documentazione reddituale.
La detta domanda non è fondata.
Premesso che in sede di separazione non è stato previsto alcun assegno per il mantenimento per il coniuge, occorre chiarire che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto del coniuge all'assegno divorzile è ancorato a presupposti differenti rispetto a quello di mantenimento (cfr. Cass. 12196/17). La Suprema Corte aveva affermato che la spettanza dell'assegno in parola dovesse essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio (Cass. 11504/17). L'autosufficienza avrebbe potuto essere desunta da una serie di indici principali, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la disponibilità di una casa di abitazione e la capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
in altri termini, la capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali (cfr. Cass. 20525/17). Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n.
18287/18). Alla luce di tale nuovo insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo. Infatti, anche qualora il coniuge richiedente risulti economicamente autosufficiente, occorre valutare quale sia stato il suo contributo alla vita domestica e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge. Pure recentemente è stato ribadito che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto anche delle aspettative professionali sacrificate (cfr. tra le altre Cass. 13724/2021). La verifica e comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi costituisce, comunque, il dato da cui occorre prendere le mosse per poi procedere alle ulteriori valutazioni di cui si è detto.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta agli atti è risultato che il ha percepito euro 17.724,00 nell'anno di imposta 2021, Parte_1 euro 18.851,00 nell'anno di imposta 2022 ed euro 21.853,00 nell'anno di imposta 2023; la non ha documentato i propri redditi, CP_1
-4 di 5- limitandosi ad allegare di percepire una retribuzione di euro 500,00 mensili, derivante da un contratto part time presso il Mc Donald's.
Dalle scarne allegazioni della stessa si evince che la stessa non è inabile al lavoro e che ha un contratto lavorativo part time, percependo una retribuzione di € 500,00 mensili;
la resistente neppure ha dedotto di essere nell'impossibilità di reperire altra occupazione o di aver richiesto ma non ottenuto la conversione del contratto da part time a full time. Mancano dunque i presupposti per l'ottenimento dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, come in precedenza chiarito, risultando sia la capacità lavorativa sia la produzione di redditi propri, ancorchè esigui. Occorre infine sottolineare, quanto alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno di mantenimento, che parte resistente non ha neppure allegato, oltre che provato, alcunchè in ordine al suo contributo alla vita domestica, in costanza di rapporto matrimoniale, e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge o al sacrificio delle sue aspettative professionali per la crescita della famiglia.
4. Regolamentazione delle spese di lite
Quanto alle spese di lite, la natura della causa e l'esito della stessa ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato, in data 21 luglio
1999 a Calvi (Registro atti di matrimonio del Comune di Calvi, Anno
1999, Parte I, N.1 ) tra , nato a [...] il 23 maggio Parte_1 1976, e , nata a [...] il [...]; CP_1
- rigetta la domanda della resistente di corresponsione di un assegno per il mantenimento in favore dei figli e la domanda della medesima avente ad oggetto la corresponsione di un assegno divorzile;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Calvi alla luce di quanto disposto dall'art 152 septies disp. Att. c.p.c..
Benevento, camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Dott. Ennio Ricci
-5 di 5-