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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termini ridotti a giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito di memorie di repliche e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Costantini, del foro di L'Aquila, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Controparte_1 Frattale e dall'avv. Stefania Valeri dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC individuato quale Email_1 domicilio digitale, virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta Regione: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società istante, conveniva in giudizio la CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro
[...]
verificatosi in data 3 gennaio 2023, alle ore 20,00.
In particolare, esponeva che mentre alla guida dell'auto di proprietà di essa Persona_1 società istante, in forza del contratto di leasing del 30.12.2019 (all.to n. 1), modello
MERCEDES CLA, trg. FY829FR, transitava lungo la strada statale 17, in località Pettorano sul Gizio (AQ), all'altezza della chilometrica 106+700, veniva colpito da un cinghiale, per cui il mezzo riportava i danni nella parte anteriore destra.
Dunque, la parte attrice chiedeva la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali da essa subiti a causa del sinistro, quantificati nella misura di euro 10.890,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio l'ente pubblico convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e CP_1
da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la quando il soggetto agisce ai sensi delle citate norme, anche se, la CP_1
giurisprudenza in parte qua, configura la responsabilità della anche in presenza di una CP_1 legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
Al riguardo la , non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri Controparte_1 di gestione anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. CP_1
2052 c.c. .
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione
Civile, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27931, ha affermato che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020).
Spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta CP_1 dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848, 20997, 18085,
19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n. 18454/2022). “ Di conseguenza è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c. l'esclusiva responsabile CP_1 dei danni causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che il conducente del mezzo di proprietà della società attrice ha impattato contro uno dei cinghiali che attraversava la SS 17, in località Pettorano sul Gizio (AQ) e, conseguentemente, il veicolo dal medesimo condotto è stato danneggiato nella parte anteriore ed anteriore destra.
In particolare, dalla lettura della relazione di servizio redatta nella immediatezza del sinistro dai militari della Legione Carabinieri e Molise, si evince che in data 3 gennaio 2023, alle CP_1 ore 20,00 circa, il veicolo della società istante, condotto nell'occasione da Persona_1 mentre transitava lungo la SS 17 località Pettorano sul Gizio, all'altezza del Km 106+700, veniva attinto da un cinghiale che attraversava la carreggiata, provenendo dalla vegetazione posta lungo il margine della stessa.
Dagli accertamenti eseguiti in occasione dell'intervento non sono state rilevate tracce di frenata sull'asfalto, né sono emersi altri fatti da cui evincere profili di responsabilità a carico del conducente del veicolo.
In particolare, il costituto processuale ha dimostrato che l'incidente si è verificato in orario notturno e che il cinghiale è uscito dal prato posto a ridosso della strada.
Il veicolo ha riportato i danni indicati nel verbale di accertamento redatto dai militari della
Stazione Carabinieri di Castel di Sangro (AQ) e riportati nelle fotografie prodotte in atti, scattate dai militari in occasione dei rilevi.
Nello specifico, la documentazione versata in atti, dimostra che il veicolo a causa dell'impatto con l'ungulato ha riportato i danni nella parte anteriore e parte anteriore destra, lato passeggero.
In conclusione, esaminando la domanda ai sensi dell'art. 2052 c.c., il costituto processuale ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale selvatico e l'eventus damni, sufficiente a far scattare la presunzione di responsabilità a carico della , che, invece, non ha dimostrato Controparte_1 che l'attraversamento della carreggiata da parte degli ungulati risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici.
Del pari non è emerso che il conducente del mezzo viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità in capo al medesimo, come già esposto in narrativa.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che “more probably that not” l'eventus damni si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cinghiale di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo, ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e, comunque, normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.), e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza
(1227 2° co. c.c. ).
Orbene, il costituto processuale ha dimostrato che l'attore ha subito un danno patrimoniale, nella misura del costo necessario per la riparazione dei danni riportai dall'autoveicolo MERCEDES modello CLA, a causa dell'impatto con il cinghiale.
I danni sono stati accertati dai militari intervenuti in occasione del sinistro ed indicati nella relazione di servizio, anche con materiale fotografico, nonché dal preventivo prodotto in atti.
Dunque, nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica al fine di accertare la compatibilità dei danni indicati nel preventivo prodotto in atti rispetto alla dinamica del sinistro ed ai danni accertati dai militari intervenuti in occasione dell'incidente per cui è causa. Orbene, il CTU ha concluso affermando che la riparazione del veicolo risulta economicamente conveniente, quantificando il costo necessario per la riparazione dei danni nella misura di euro 10.890,00
(IVA inclusa).
Pertanto, in ragione di quanto esposto in narrativa deve essere dichiarata la responsabilità della CP_1
ai sensi dell'art. 2052 c.c. e deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale
[...]
subito dalla società attrice, nella misura complessiva di euro 10.890,00, IVA inclusa, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza dell'ente convenuto e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attore, la somma complessiva di euro 10.890,00 (IVA inclusa), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che Controparte_1
liquida in euro 2.800,00 oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 237,00 ed accessori per legge previsti.
3. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU.
L'Aquila 5 marzo 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termini ridotti a giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito di memorie di repliche e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Costantini, del foro di L'Aquila, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Controparte_1 Frattale e dall'avv. Stefania Valeri dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC individuato quale Email_1 domicilio digitale, virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta Regione: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società istante, conveniva in giudizio la CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro
[...]
verificatosi in data 3 gennaio 2023, alle ore 20,00.
In particolare, esponeva che mentre alla guida dell'auto di proprietà di essa Persona_1 società istante, in forza del contratto di leasing del 30.12.2019 (all.to n. 1), modello
MERCEDES CLA, trg. FY829FR, transitava lungo la strada statale 17, in località Pettorano sul Gizio (AQ), all'altezza della chilometrica 106+700, veniva colpito da un cinghiale, per cui il mezzo riportava i danni nella parte anteriore destra.
Dunque, la parte attrice chiedeva la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali da essa subiti a causa del sinistro, quantificati nella misura di euro 10.890,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio l'ente pubblico convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e CP_1
da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la quando il soggetto agisce ai sensi delle citate norme, anche se, la CP_1
giurisprudenza in parte qua, configura la responsabilità della anche in presenza di una CP_1 legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
Al riguardo la , non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri Controparte_1 di gestione anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. CP_1
2052 c.c. .
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione
Civile, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27931, ha affermato che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020).
Spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta CP_1 dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848, 20997, 18085,
19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n. 18454/2022). “ Di conseguenza è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c. l'esclusiva responsabile CP_1 dei danni causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che il conducente del mezzo di proprietà della società attrice ha impattato contro uno dei cinghiali che attraversava la SS 17, in località Pettorano sul Gizio (AQ) e, conseguentemente, il veicolo dal medesimo condotto è stato danneggiato nella parte anteriore ed anteriore destra.
In particolare, dalla lettura della relazione di servizio redatta nella immediatezza del sinistro dai militari della Legione Carabinieri e Molise, si evince che in data 3 gennaio 2023, alle CP_1 ore 20,00 circa, il veicolo della società istante, condotto nell'occasione da Persona_1 mentre transitava lungo la SS 17 località Pettorano sul Gizio, all'altezza del Km 106+700, veniva attinto da un cinghiale che attraversava la carreggiata, provenendo dalla vegetazione posta lungo il margine della stessa.
Dagli accertamenti eseguiti in occasione dell'intervento non sono state rilevate tracce di frenata sull'asfalto, né sono emersi altri fatti da cui evincere profili di responsabilità a carico del conducente del veicolo.
In particolare, il costituto processuale ha dimostrato che l'incidente si è verificato in orario notturno e che il cinghiale è uscito dal prato posto a ridosso della strada.
Il veicolo ha riportato i danni indicati nel verbale di accertamento redatto dai militari della
Stazione Carabinieri di Castel di Sangro (AQ) e riportati nelle fotografie prodotte in atti, scattate dai militari in occasione dei rilevi.
Nello specifico, la documentazione versata in atti, dimostra che il veicolo a causa dell'impatto con l'ungulato ha riportato i danni nella parte anteriore e parte anteriore destra, lato passeggero.
In conclusione, esaminando la domanda ai sensi dell'art. 2052 c.c., il costituto processuale ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale selvatico e l'eventus damni, sufficiente a far scattare la presunzione di responsabilità a carico della , che, invece, non ha dimostrato Controparte_1 che l'attraversamento della carreggiata da parte degli ungulati risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici.
Del pari non è emerso che il conducente del mezzo viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità in capo al medesimo, come già esposto in narrativa.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che “more probably that not” l'eventus damni si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cinghiale di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo, ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e, comunque, normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.), e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza
(1227 2° co. c.c. ).
Orbene, il costituto processuale ha dimostrato che l'attore ha subito un danno patrimoniale, nella misura del costo necessario per la riparazione dei danni riportai dall'autoveicolo MERCEDES modello CLA, a causa dell'impatto con il cinghiale.
I danni sono stati accertati dai militari intervenuti in occasione del sinistro ed indicati nella relazione di servizio, anche con materiale fotografico, nonché dal preventivo prodotto in atti.
Dunque, nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica al fine di accertare la compatibilità dei danni indicati nel preventivo prodotto in atti rispetto alla dinamica del sinistro ed ai danni accertati dai militari intervenuti in occasione dell'incidente per cui è causa. Orbene, il CTU ha concluso affermando che la riparazione del veicolo risulta economicamente conveniente, quantificando il costo necessario per la riparazione dei danni nella misura di euro 10.890,00
(IVA inclusa).
Pertanto, in ragione di quanto esposto in narrativa deve essere dichiarata la responsabilità della CP_1
ai sensi dell'art. 2052 c.c. e deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale
[...]
subito dalla società attrice, nella misura complessiva di euro 10.890,00, IVA inclusa, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza dell'ente convenuto e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attore, la somma complessiva di euro 10.890,00 (IVA inclusa), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che Controparte_1
liquida in euro 2.800,00 oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 237,00 ed accessori per legge previsti.
3. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU.
L'Aquila 5 marzo 2025 Dr.ssa Antonella Camilli