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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/09/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2686/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Arena Romania del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Pisanzio Barbara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in AIGliano Vercellese
(VC) il 14/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2,
Parte II - Serie A, Anno 2017.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nato, in data 12/10/2018, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in AIGliano Vercellese (VC) il 14/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno
2017 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, i quali collaboreranno per assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni dello stesso;
i genitori si impegnano altresì a gestire con gradualità e buon senso l'eventuale introduzione al minore di nuovi/e compagni/e di vita e conviventi, nel rispetto delle eIGenze dello stesso;
pagina 2 di 4 2. DISPONE che il minore abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, che continuerà ad abitare l'immobile di via Albenga 12 già adibito a casa familiare, che conseguentemente viene a lei assegnato, con i mobili che lo arredano;
3. DISPONE che il minore trascorra con il padre weekend alternati, dal venerdì alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (il martedì o il giovedì), che potrà essere seguito da una cena e un pernottamento, in base al desiderio del minore;
inoltre, il padre, saltuariamente e/o compatibilmente con i propri turni di lavoro, si rende disponibile al mattino ad andare a prendere il figlio presso l'abitazione materna per accompagnarlo a scuola, previo accordo con la madre da definirsi il giorno antecedente;
4. DISPONE che il minore trascorra ad anni alterni il periodo delle festività natalizie dal 23 al
30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
tre giorni comprensivi della Pasqua con uno e gli altri tre giorni comprensivi della Pasquetta con l'altro genitore, sempre in via alternata;
alternate le festività un solo giorno;
la giornata del compleanno con entrambi i genitori;
durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre fino a due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine di maggio, indicando altresì in modo specifico l'eventuale luogo di villeggiatura con relativo recapito telefonico;
5. DÀ ATTO che le parti si impegnano a continuare a pagare, ciascuno per la propria quota del 50%, i ratei del mutuo acceso presso la Banca di Asti Spa, filiale di AIGliano Vercellese per l'acquisto della casa familiare;
6. DÀ ATTO che, qualora, entro un anno dal deposito del ricorso, la IG.ra fosse in CP_1 grado di reperire un garante e, quindi, accollarsi in via esclusiva l'intero debito residuo del mutuo, il IG. verrà formalmente liberato dall'obbligazione, rinunciando alla Pt_1 restituzione delle somme già versate. I coniugi sin d'ora concordano che, in tale ipotesi, a ciò farà seguito la cessione, davanti a Notaio, da parte del IG. alla IG.ra , Pt_1 CP_1 che accetta, della propria quota di proprietà dell'immobile sito in Vercelli, via Albenga n.12, catastalmente così individuato: al CT part. 1, fg. 18 part. 184, ente urbano di are 5.95; confinante con via Albenga e mapp. 186, 716, 7151, 183 e 182 C.T.; al C.F. del Comune di
Vercelli al fg.18 n. 184, sub. 3, via Albenga 12, P.T. cat. A/4, cl. 3, vani 6,5, R.C. € 328,98,
Sup. Cat. Lorda mq 155, giusta denuncia di variazione n.12382.1/2022 del 9.5.2022; il suddetto trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
7. DISPONE che, fintanto che continuerà a pagare la propria quota di mutuo, il IG. Pt_1 corrisponda alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese un contributo al mantenimento CP_1 del figlio pari ad € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (comprensive del corredo di inizio anno, libri, materiale scolastico, gite scolastiche), sportive e ricreative -concordate o necessitate e documentate- nonché di altre spese straordinarie, congruamente documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli;
i buoni utilizzati dal minore per la mensa scolastica saranno pagati da entrambi i genitori, che provvederanno a mesi alterni al pagamento della relativa intera mensilità;
8. DISPONE che, nel caso si avverasse la condizione di cui al punto 6), il IG. andrà a Pt_1 corrispondere un contributo al mantenimento del figlio in aumento, obbligandosi a versare alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00 (e non più lo € CP_1
200,00), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche pagina 3 di 4 non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (comprensive del corredo di inizio anno, libri, materiale scolastico, gite scolastiche), sportive e ricreative -concordate o necessitate e documentate- nonché di altre spese straordinarie, congruamente documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli;
i buoni utilizzati dal minore per la mensa scolastica saranno pagati da entrambi i genitori, che provvederanno a mesi alterni al pagamento della relativa intera mensilità;
9. AUTORIZZA la IG.ra a continuare a percepire l'assegno unico, in via integrale CP_1 ed esclusiva;
10. DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra di loro, al di fuori di quella relativa alla casa familiare ed al mutuo, di cui ai punti precedenti;
11. DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed a quello intestato al figlio minore;
12. DÀ ATTO che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2686/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Arena Romania del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Pisanzio Barbara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in AIGliano Vercellese
(VC) il 14/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2,
Parte II - Serie A, Anno 2017.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nato, in data 12/10/2018, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in AIGliano Vercellese (VC) il 14/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno
2017 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, i quali collaboreranno per assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni dello stesso;
i genitori si impegnano altresì a gestire con gradualità e buon senso l'eventuale introduzione al minore di nuovi/e compagni/e di vita e conviventi, nel rispetto delle eIGenze dello stesso;
pagina 2 di 4 2. DISPONE che il minore abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, che continuerà ad abitare l'immobile di via Albenga 12 già adibito a casa familiare, che conseguentemente viene a lei assegnato, con i mobili che lo arredano;
3. DISPONE che il minore trascorra con il padre weekend alternati, dal venerdì alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (il martedì o il giovedì), che potrà essere seguito da una cena e un pernottamento, in base al desiderio del minore;
inoltre, il padre, saltuariamente e/o compatibilmente con i propri turni di lavoro, si rende disponibile al mattino ad andare a prendere il figlio presso l'abitazione materna per accompagnarlo a scuola, previo accordo con la madre da definirsi il giorno antecedente;
4. DISPONE che il minore trascorra ad anni alterni il periodo delle festività natalizie dal 23 al
30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
tre giorni comprensivi della Pasqua con uno e gli altri tre giorni comprensivi della Pasquetta con l'altro genitore, sempre in via alternata;
alternate le festività un solo giorno;
la giornata del compleanno con entrambi i genitori;
durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre fino a due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine di maggio, indicando altresì in modo specifico l'eventuale luogo di villeggiatura con relativo recapito telefonico;
5. DÀ ATTO che le parti si impegnano a continuare a pagare, ciascuno per la propria quota del 50%, i ratei del mutuo acceso presso la Banca di Asti Spa, filiale di AIGliano Vercellese per l'acquisto della casa familiare;
6. DÀ ATTO che, qualora, entro un anno dal deposito del ricorso, la IG.ra fosse in CP_1 grado di reperire un garante e, quindi, accollarsi in via esclusiva l'intero debito residuo del mutuo, il IG. verrà formalmente liberato dall'obbligazione, rinunciando alla Pt_1 restituzione delle somme già versate. I coniugi sin d'ora concordano che, in tale ipotesi, a ciò farà seguito la cessione, davanti a Notaio, da parte del IG. alla IG.ra , Pt_1 CP_1 che accetta, della propria quota di proprietà dell'immobile sito in Vercelli, via Albenga n.12, catastalmente così individuato: al CT part. 1, fg. 18 part. 184, ente urbano di are 5.95; confinante con via Albenga e mapp. 186, 716, 7151, 183 e 182 C.T.; al C.F. del Comune di
Vercelli al fg.18 n. 184, sub. 3, via Albenga 12, P.T. cat. A/4, cl. 3, vani 6,5, R.C. € 328,98,
Sup. Cat. Lorda mq 155, giusta denuncia di variazione n.12382.1/2022 del 9.5.2022; il suddetto trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
7. DISPONE che, fintanto che continuerà a pagare la propria quota di mutuo, il IG. Pt_1 corrisponda alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese un contributo al mantenimento CP_1 del figlio pari ad € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (comprensive del corredo di inizio anno, libri, materiale scolastico, gite scolastiche), sportive e ricreative -concordate o necessitate e documentate- nonché di altre spese straordinarie, congruamente documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli;
i buoni utilizzati dal minore per la mensa scolastica saranno pagati da entrambi i genitori, che provvederanno a mesi alterni al pagamento della relativa intera mensilità;
8. DISPONE che, nel caso si avverasse la condizione di cui al punto 6), il IG. andrà a Pt_1 corrispondere un contributo al mantenimento del figlio in aumento, obbligandosi a versare alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00 (e non più lo € CP_1
200,00), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche pagina 3 di 4 non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (comprensive del corredo di inizio anno, libri, materiale scolastico, gite scolastiche), sportive e ricreative -concordate o necessitate e documentate- nonché di altre spese straordinarie, congruamente documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli;
i buoni utilizzati dal minore per la mensa scolastica saranno pagati da entrambi i genitori, che provvederanno a mesi alterni al pagamento della relativa intera mensilità;
9. AUTORIZZA la IG.ra a continuare a percepire l'assegno unico, in via integrale CP_1 ed esclusiva;
10. DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra di loro, al di fuori di quella relativa alla casa familiare ed al mutuo, di cui ai punti precedenti;
11. DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed a quello intestato al figlio minore;
12. DÀ ATTO che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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