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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1441/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1441/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANO MICHELE e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MUSACCHIO GIUSEPPE PIO ( ) VIA VESPUCCI, 24 85100 POTENZA, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SIRACUSA, 97 85100 POTENZA presso il difensore avv. ALBANO
MICHELE appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRANO RAFFAELE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ROSSINI LUIGI ( ) VIA ROSA JEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA presso il difensore avv.
CARRANO RAFFAELE appellata
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 5.06.2025
OGGETTO: spedizione-trasporto
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello di Torino, accogliere l'appello come proposto e riformando l'impugnata sentenza n.4121/2023 del Tribunale di Torino, così provvedere:
pagina 1 di 12 - rigettare le domande svolte in I° grado dell'odierna appellata, perché infondate sia in fatto che in diritto e, quanto alla domanda di pagamento, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'allora convenuta per differenza costo del gasolio tenuto conto dell'indice di riferimento indicato in Pt_1
contratto; di conseguenza condannare l'appellata alla restituzione di quanto a lei corrisposto dall'appellante in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata n.4121/2023 del
Tribunale di Torino, anche per spese e competenze di lite corrisposte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante in I° grado e di conseguenza, condannare la società , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 265.086,82 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, dalla data di Parte_1
scadenza delle fatture nn.ri 721 e 722 del 2022 fino all'integrale soddisfo;
- condannare in ogni caso l'opposta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
si riporta alla comparsa di costituzione e risposta domandando l'accoglimento delle CP_1
conclusioni ivi rassegnate, ossia il rigetto, siccome temerario e infondato in fatto e in diritto, del proposto appello, con conferma della sentenza impugnata, e con vittoria di spese e onorari anche del secondo grado di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato promuoveva azione di accertamento Controparte_1
negativo nei confronti di chiedendo al Tribunale adito di accertare che parte attrice non Parte_1
fosse debitrice nei confronti della convenuta per le somme di cui alle fatture nn. 721 e 722 del 2022, che quest'ultima aveva emesso a titolo di adeguamento tariffario per intervenuta variazione del prezzo del gasolio (in aumento rispetto al valore in precedenza tenuto come riferimento nel rapporto tra le parti ); nonché per sentir accertare che la fosse creditrice dell'importo di € 21.387,16 a titolo CP_1
di ripetizione della maggiore tariffa riconosciuta e corrisposta alla convenuta per trasporti eseguiti nell'anno 2021, sempre in ragione delle intervenute variazioni del costo del gasolio nell'anno 2021.
A sostegno di tali conclusioni, parte attrice esponeva che sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008,
Cont aveva affidato i trasporti commissionatile da ai suoi soci, tra cui trattenendo per sé una Pt_1
Cont royalty, e di essere stata costituita proprio su sollecitazione di , allora , perché i suoi vettori si CP_3
dessero più adeguata struttura organizzativa, evidenziando pertanto come da sempre la tariffa dei trasporti tra e i suoi soci-vettori fosse per forza di cose determinata per relationem al CP_1
Cont corrispettivo pagato a da . CP_1
pagina 2 di 12 Deduceva quindi di aver affidato, con contratto del 19.04.2019, a quale sub-vettore, Pt_1
Cont l'esecuzione di trasporti che a monte le erano stati affidati da soggetti terzi (tra cui ), evidenziando come, nel contratto tra le parti, relativo al triennio 2019 – 2021, alla clausola rubricata all'art. 9.1, i
Cont contraenti avessero dato reciprocamente atto che i corrispettivi per i trasporti svolti per avrebbero potuto subire modifiche a seguito dell'esito positivo della gara di aggiudicazione in corso di Cont esecuzione e della successiva sottoscrizione del nuovo contratto di affidamento di con CP_1
[...]
Cont Evidenziava altresì come nel nuovo contratto con le tariffe avessero subito una modifica a causa della diversa “base gasolio” di € 1.524,96 rispetto alla precedente di € 1.308,85, ritenendo dunque di aver correttamente emesso fatture nei confronti di tenendo come riferimento l'indice/costo Pt_1
Cont gasolio pattuito con .
La convenuta, tuttavia, reputando le richieste di difformi dalle pattuizioni contrattuali, aveva CP_1
chiesto (con le fatture nn.ri 721 e 722) la differenza di costo del gasolio, dalla medesima sostenuta nel periodo 2019-2021, rispetto a quanto già corrisposto su richiesta di , utilizzando come indice CP_1 di riferimento del costo gasolio quello indicato all'allegato 2.2 del Contratto 19.04.2019.
Si costituiva in giudizio eccependo la violazione dell'art. 23.5 del contratto a mente del Parte_1 quale qualsiasi modifica e/o integrazione dell'accordo avrebbe potuto essere introdotta solo in forma scritta e debitamente sottoscritta dalle Parti, a pena di inefficacia, lamentando altresì di non avere mai ricevuto il nuovo piano tariffario e di essersi accorta successivamente dell'applicazione della errata
“base gasolio” di € 1.524,96 piuttosto che di € 1.308,85 come da pattuizione.
Chiedeva dunque al giudice adito il rigetto delle domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna della società al pagamento in favore di della CP_1 Pt_1 somma di € 265.086,82 di cui alle fatture nn. 721 e 722 del 2022.
La causa veniva istruita in via documentale e con sentenza n. 4121/2023 il Tribunale di Torino definitivamente pronunciando dichiarava che non era debitrice di per le Controparte_1 Parte_1 somme relative alla fattura n. 721/2022 di € 144.751,94 e alla fattura n. 722/2022 di € 120.334,88, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e dichiarava tenuta e condannava a corrispondere a la somma di € 21.387,00 oltre IVA;
condannava Parte_1 Controparte_1
quindi la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite pari a € 1.241,00 per esborsi, € 14.000,00 per onorari, oltre spese generali, CPA come per legge e IVA.
Rilevava il Tribunale come, nel contratto oggetto di giudizio, le parti all'art.
9.1 avessero dato atto, reciprocamente, che i corrispettivi avrebbero potuto subite modifiche a seguito dell'esito positivo della gara di aggiudicazione, che era in corso di esecuzione, e che, in tale caso (aggiudicazione), CP_1
pagina 3 di 12 Cont avrebbe comunicato il nuovo piano tariffario per detti trasporti, commissionati da , che CP_1 avrebbe dovuto intendersi “fin d'ora accettato dall'operatore”.
Rilevava pertanto non pertinente il richiamo formulato dalla convenuta alla clausola di cui all'art. 23.5 del contratto, secondo cui qualsiasi modifica e/o integrazione all'accordo, avrebbe potuto essere introdotta solo in forma scritta e debitamente sottoscritta dalle parti, a pena di inefficacia;
evidenziava infatti come l'eccezione di fosse infondata, dovendosi piuttosto ritenere che l'art. 9.1. Pt_1
contenesse una determinazione del piano tariffario per relationem al contratto principale di affidamento
Cont dei trasporti concluso tra il cliente e e che, pertanto, l'adeguamento delle condizioni CP_1 tariffarie ai contenuti dell'accordo “a monte” non avrebbe potuto essere inquadrato come modifica contrattuale, ma come pura e semplice attuazione degli impegni contrattuali già assunti, che l'operatore aveva dichiarato di accettare sin d'ora per allora.
Il Tribunale rilevava peraltro come la controversia fosse incentrata su una soltanto delle voci tariffarie, ancorché di impatto significativo, ossia la c.d. base gasolio, cioè il costo base del carburante, che nel
Cont contratto 19.4.2019, era stata indicata, in conformità alla convenzione con (per il triennio 2015-
2018) in € 1.308,85, aumentata tuttavia a seguito dell'aggiudicazione per il triennio 2019-2021 a €
1.524,96 (doc. 2 att.), corrispondente al prezzo medio del gasolio a settembre 2018.
Rilevava inoltre come l'aggiudicazione e il nuovo parametro per la base gasolio risultavano essere stati comunicati a con PEC 9.7.2020 (doc. 3 att.), con la quale l'attrice aveva richiesto la Pt_1
liquidazione del conguaglio per adeguamento gasolio, evidenziando come a questa PEC, la convenuta avesse risposto emettendo, come da richiesta, una fattura a debito di per € 83.063,18 oltre Iva CP_1
e quindi per € 101.337,89 (sub doc. 3). Analogamente nell'anno 2020, aveva emesso nota di Pt_1 credito per € 144.751,94 IVA inclusa (doc. 4 att.), essendo stata comunicata, anche in tal caso, la base gasolio con conseguente emissione di nota di credito di parte convenuta.
Richiamava inoltre, a conferma definitiva della conoscenza di della tariffa base gasolio di € Pt_1
Cont 1.524,96, convenuta con il committente nella convenzione per il triennio 2019-2022, lo scambio di corrispondenza tra e risalente a gennaio 2021 (doc. 10-11 conv.), Controparte_1 Parte_1
dove la quotazione del gasolio era chiaramente enunciata.
Il Tribunale riteneva quindi che il parametro corretto, valido ed efficace tra le parti, fosse la base
Cont gasolio di € 1.524,96 contenuta nella convenzione 2019-2021 con , ed accoglieva quindi la domanda di accertamento negativo di parte attrice in ordine alle fatture nn. 721 e 722 del 2022 emesse da condannando quest'ultima al pagamento della somma di € 21.387,00 oltre IVA a titolo di Pt_1
differenza per la maggiore tariffa base gasolio applicabile ai trasporti eseguiti nell'anno 2021, sempre in ragione delle intervenute variazioni del costo del gasolio in quell'anno.
pagina 4 di 12 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo, in totale riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, rigettarsi le domande promosse da , e dichiararsi che nulla è CP_1
dovuto dalla società per differenza costo del gasolio, con condanna della alla Pt_1 CP_1 restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata anche per spese e competenze di lite. Chiede inoltre accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante in primo grado e condannarsi quindi la società , CP_1
al pagamento in suo favore della somma di € 265.086,82 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture nn. 721 e 722 del 2022 fino all'integrale soddisfo;
in ogni caso con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria l'appellante reitera tutte le richieste formulate e non ammesse in primo grado, chiedendo quindi ammettersi la prova testimoniale dedotta.
Lamenta in specie l'appellante, con primo motivo di gravame che il Tribunale abbia erroneamente ricostruito e valutato le pattuizioni sottoscritte tra le parti con il contratto stipulato in data 19.04.2019, in violazione del dettato ex artt. 1362 e segg. c.c., nonché ex art.83 bis comma IV del
D.Lgs.n.112/2008 conv. con Legge n.133/2008. Si duole infatti che il primo Giudice abbia ravvisato nella previsione di cui all'art.
9.1 del contratto una determinazione del piano tariffario per relationem in
Cont riferimento al contratto principale di affidamento dei trasporti concluso tra il cliente e CP_1
concludendo quindi che l'adeguamento delle condizioni tariffarie ai contenuti dell'accordo “a
[...] monte” non costituisse una modifica contrattuale, ma pura e semplice attuazione degli impegni contrattuali già assunti, che l'operatore aveva dichiarato “fin d'ora”, per allora, di accettare.
Assume per contro che le parti, ben consapevoli del fatto che una delle più rilevanti voci di costo dei trasporti sia il gasolio, soggetto a frequenti fluttuazioni in aumento e diminuzione, avevano chiaramente previsto all'allegato 2.2 che, al variare del costo del gasolio, sarebbe stato corrisposto un adeguamento rispetto la tariffa pattuita, con compensazione semestrale calcolata sulla base gasolio di dicembre 2015 pari a € 1.308,85 € / 1000 lt.
Evidenzia poi come all'art.
9.1 i contraenti avessero previsto la possibilità di una “modifica” del piano tariffario, con l'accordo, tuttavia, che, nel caso, avrebbe comunicato a il nuovo CP_1 Pt_1
Cont piano tariffario previsto per i trasporti svolti per conto di .
Assume quindi che l'adeguamento tariffario previsto come possibile sia da intendersi come modifica della tariffa stessa (di qui il “nuovo piano tariffario”), ben diversa dal variare di una sola delle componenti di costo che concorrono alla composizione della tariffa.
Il Tribunale avrebbe perciò errato nell'affermare che la diversa quotazione della componente gasolio pattuita con il contratto del 18.12.2019 tra e fosse stata quindi per Parte_2 Controparte_4
pagina 5 di 12 relationem applicata nei confronti di in luogo della diversa quotazione assunta Controparte_5
Cont nel contratto 19.04.2019 e che - in ragione delle pattuizioni con - abbia legittimamente CP_1
proceduto ad un adeguamento delle condizioni tariffarie in precedenza pattuite con non Pt_1
essendovi stato in effetti nessun complessivo adeguamento tariffario tra e e non CP_1 Pt_1
risultando, agli atti, comunicazioni in tal senso. Assume infatti che la sola modifica di una soltanto delle componenti di costo che concorrono al totale della tariffa, in assenza di una variazione del valore complessivo della tariffa stessa, sia fattispecie estranea alla previsione di cui all'art. 9.1, posto che solo la complessiva variazione del piano tariffario sarebbe da ritenersi contemplata con tale clausola contrattuale.
L'appellante lamenta inoltre che il giudice abbia errato trascurato di considerare che, applicando un indice/base gasolio di valore più alto, senza proporzionale adeguamento tariffario, si determina di fatto l'erosione in misura significativa della tariffa, andandosi così a ledere anche la quota parte della tariffa che la normativa vigente tutela e riconosce a garanzia dei c.d. costi minimi del trasporto (art.6 del
D.Lgs.n.286/2005, l'art.83 bis comma IV del D.Lgs.n.112/2008 conv. con Legge n.133/2008, da ultimo il D.L. n.21/2022 conv. con Legge n.51/2022) con pregiudizio del soggetto debole operante nella catena dei trasporti, ovvero l'esecutore materiale del servizio ( , e della stessa sicurezza Pt_1
stradale.
Assume quindi che, in ossequio all'art. 83 bis della predetta normativa che vieta l'elusione dei costi minimi di trasporto, il giudice avrebbe dovuto interpretare il contratto nel senso più favorevole per l'esecutore materiale del medesimo, riconoscendo l'intangibilità della base gasolio cristallizzata nel contratto del 19.4.2019; rileva peraltro in merito come l'art.6 del D.Lgs.n.286/2005 imponga alle parti
(committente-vettore) a pena invalidità del contratto, di pattuire fin dall'origine la c.d. “clausola gasolio” precisando il valore del costo gasolio usato a riferimento iniziale, in modo che possa essere tutelato il trasportatore rispetto ad eventuali maggiori costi effettivamente sostenuti in costanza di contratto a fronte di intervenuti aumenti del costo gasolio alla pompa.
Con secondo motivo di gravame l'appellante lamenta altresì erronea, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ed errata ed omessa valutazione delle prove documentali offerte dalle parti e dall'odierna appellante, censurando l'erronea interpretazione da parte del Giudice sia dei contratti depositati che degli ulteriori documenti in atti, assumendo che il contratto tra e non avrebbe potuto, da un punto di vista temporale, recepire il dato della CP_1 Pt_1
Cont convenzione con (doc.14 att. pag.14 di 106 del file) solo successivamente intervenuta.
Assume peraltro che le parti siano libere di determinare le tariffe utilizzando a riferimento gli indici di costo (come quello del gasolio), anche non attualizzati, essendo ciò confermato dal fatto che:
pagina 6 di 12 - nel contratto Fca-Multilog del 28.09.2016 (all.to n.13 di ) sia stato utilizzato l'indice/base CP_1
gasolio di dicembre 2015 (quindi non attualizzato);
- nel contratto del 19.04.2019 (all.to n.3 di in I° grado) sia stato Parte_3 Pt_1
utilizzato l'indice/base gasolio di dicembre 2015 (quindi non attualizzato);
- nel contratto Fca-Multilog del 18.12.2019 (all.to n.14 di ) sia stato utilizzato l'indice/base CP_1
gasolio di settembre 2018 (quindi non attualizzato);
- nelle pec del 22.01.2021 e del 29.01.2021 (all.ti 10 e 11 di in I° grado) con cui CP_1 Pt_1 veniva chiesto a la quotazione (ovvero l'offerta/tariffa) per specifiche tratte (diverse ed Pt_1
ulteriori quelle di cui al contratto del 19.04.2019), veniva utilizzato l'indice/base gasolio di settembre
2018 (quindi non attualizzato).
Sostiene dunque che il giudice abbia effettuato valutazioni errate, da un lato, ritenendo recepite di fatto pattuizioni successive di oltre sette mesi rispetto alle precedenti, e, dall'altro, che le parti utilizzassero sempre a riferimento l'indice costo gasolio corrente, essendo invero uso e consuetudine il contrario.
Con terzo motivo di gravame l'appellante lamenta sotto altro profilo erronea, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ed errata ed omessa valutazione delle prove documentali offerte dalle parti e dall'odierna appellante, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che l'aggiudicazione e il nuovo parametro per la base gasolio siano stati comunicati, al più tardi, a con la pec 9.7.2020. Contesta infatti che tale Pt_1 comunicazione possa essere intesa quale comunicazione di un “nuovo piano tariffario” come invece previsto all'art.9.1, in quanto relativa ad una soltanto delle componenti di costo che concorrono alla formazione della tariffa (ovvero l'indice/base gasolio), rimanendo fermo ed invariato il piano tariffario precedentemente pattuito il 19.04.2019 (quindi senza alcun adeguamento e/o modifica)
Con quarto motivo di gravame lamenta infine che il Tribunale abbia erroneamente richiamato a conferma definitiva della conoscenza di della tariffa base gasolio di € 1.524,96, convenuta Pt_1
Cont con il committente nella convenzione per il triennio 2019-2022, lo scambio di corrispondenza tra e risalente a gennaio 2021 (doc. 10-11 conv.) dove la quotazione del gasolio CP_1 Parte_1
veniva chiaramente enunciata.
Rileva invero come i documenti in questione non facciano alcun riferimento al contratto del 19.04.2019
Cont ed alla successiva convenzione stipulata da con per il triennio 2019-2022, poiché CP_1 attinenti ad una quotazione richiesta da all'appellante per alcune specifiche e determinate CP_1
tratte, diverse ed ulteriori da quelle elencate e disciplinate con il contratto del 19.04.2019.
Si è costituita nel gravame chiedendo rigettarsi l'avversa impugnazione, con CP_1
conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e onorari anche del secondo grado di pagina 7 di 12 giudizio, eccependo altresì la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348bis c.p.c., chiedendo quindi disporsi la discussione orale della causa, secondo quanto previsto dall'art. 350 bis cpc.
Assume in primo luogo non riproposta in appello e quindi ormai definita con pronuncia avente efficacia di giudicato la questione afferente all'asserita invalidità e inefficacia della applicazione per
Cont relationem della nuova base gasolio di € 1.524,96, stabilita nel contratto con per il triennio 2019-
2021, in mancanza di apposito patto scritto ai sensi dell'art. 23.5 del contratto del 19.4.2019. Parte appellata produce peraltro sopravvenuta sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 5 maggio
2024 dal Tribunale di Torino e relativa a rapporto del tutto analogo a quello corrente tra le parti, intercorso tra e la ( cfr doc 2 sent 3296/2024 ), riguardante esattamente la CP_1 CP_6
medesima questione giuridica, per lo stesso periodo e per importo pressoché eguale.
Assume comunque correttamente applicato dal Tribunale in specie l'art.
9.1 del contratto oggetto di causa, essendo innegabile che le tariffe si siano modificate in conseguenza anche solo della modifica della voce più significativa dei costi, rilevando altresì come le tariffe praticate siano state verificate quindi semestralmente in contraddittorio tra le parti. Rileva inoltre come il contratto 19.4.2019, in relazione ai trasporti per conto di obbligasse già il sub-vettore ad accettare Controparte_7 Pt_1
le successive modifiche della tariffa.
Ribadisce peraltro come la stessa appellante avesse quindi quotato i trasporti effettuati tenendo conto della comunicatagli base gasolio di € 1.524,96, evidenziando dunque la conoscenza da parte sua dell'avvenuto adeguamento tariffario sulla base delle modifiche del costo del gasolio.
Rigettata preliminarmente l'eccezione di parte appellata ex art. 348 bis c.p.c., il Consigliere
Istruttore disponeva la rimessione della causa in decisione e, previo deposito delle difese di rito, essa perviene quindi all'esame del Collegio.
I primi tre motivi di gravame, che meritano di essere valutati congiuntamente ai fini del decidere, devono ritenersi tuttavia radicalmente infondati.
Si legge infatti già nelle premesse al contratto stipulato tra le parti in data 19.04.2019 ( v. documento n.
1 prodotto da parte attrice in primo grado, che pagina 8 di 12 Inoltre:
Pertanto nessuna violazione ex art.83 bis comma IV del D.Lgs.n.112/2008 conv. con Legge n.133/2008 può fondatamente lamentare in specie l'Appellante, avendo essa dichiarato in contratto di aver prevalutato in sede di stipulazione l'adeguatezza delle condizioni offertele dalla controparte anche ai fini del rispetto dei principi richiamati dalla predetta norma. Peraltro, all'allegato 2.2 al contratto le parti hanno anche previsto, in ossequio al dettato ex art. 6 del D.L. D.Lgs.n.286/2005 che
Assume tuttavia l'odierna appellante che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la clausola contrattuale 9.1 con la quale le parti avevano pure previsto la possibilità, richiamata in premessa al punto I , di una variazione, non già della sola base di costo del gasolio per la determinazione dei corrispettivi dovuti al subvettore, ma dell'intero “piano tariffario” applicabile alle commesse acquisite da per contestando quindi che la mera comunicazione trasmessa a mezzo pec CP_1 Controparte_7 dall'appellata in data 9.07.2020 ( v. documento n. 3 di parte attrice in primo grado ), recante in oggetto mera notifica di “Adeguamento alla variazione del costo del gasolio delle tariffe relative al “Contratto
Generale per la Regolamentazione dei servizi di trasporto su strada” per l'anno 2019 art.9”, riguardi un
“nuovo piano tariffario”, in quanto relativa alla sola componente di costo del gasolio pure di rilevanza basilare per la determinazione della tariffa del trasporto.
E, tuttavia, se, da un lato, la stessa comunicazione richiamata viene in specie resa da Controparte_1 proprio “in applicazione a quanto previsto dal Contratto riportato nell'oggetto nonché di quanto disposto dall'art.
9.1 e 9.2”, quale “conguaglio Fuel per l'anno 2019, per quanto attiene specificamente ai corrispettivi inerenti i trasporti svolti per ”, soccorrendo quindi la mera formulazione CP_7 letterale della comunicazione stessa a ricondurne l'oggetto alla notifica di nuovo piano tariffario per il pagina 9 di 12 Cont trasporti commissionati da prefigurati tra le parti, dall'altro una corretta lettura delle due clausole richiamate in applicazione dei criteri ermeneutici normativi ex artt. 1362 e segg. c.c. non può che avallare tale conclusione. Dette clausole non possono infatti che leggersi anche alla luce delle richiamate premesse enunciate nel contratto stesso, sicché proprio in riferimento a “possibili modifiche alla regolamentazione dei servizi ed loro piano tariffario” viene comunicata - e non proposta – la
“variazione del costo del gasolio delle tariffe” relative al contratto in essere per le commesse CP_7
[...]
Del resto proprio il rilievo, esposto dalla stessa appellante, per cui il costo del gasolio costituisce “una delle più rilevanti voci di costo dei trasporti” conferma che la variazione di tale componente comporti modifica sostanziale dell'intero piano tariffario, a nulla rilevando la censura puramente formale per cui alla comunicazione della variazione di detto costo non si sia accompagnata in specie la trasmissione di un complessivo – e nuovo – piano tariffario.
Soccorre peraltro, ai fini della corretta interpretazione del tenore della clausola contrattuale n.
9.1 nel senso innanzi esposto lo stesso comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto. Risulta infatti che, a seguito della comunicazione inoltrata da con pec in data 9.07.2020, la stessa Controparte_1
ha dapprima provveduto quindi ad emettere fattura a saldo delle prestazioni rese Parte_1
nell'anno 2019, recependo la nuova quotazione del gasolio convenuta nei rapporti tra il vettore ed
[...]
e quindi nota a credito per le prestazioni relative all'anno successivo ( v. documenti nn. 3 e 4 CP_7
di parte attrice in primo grado ), senza chiedere chiarimento alcuno o contestare la modifica tariffaria impostale. Solo in seguito, con comunicazione a mezzo pec in data 15.03.2022, ha contestato invece l'applicazione del nuovo costo del gasolio comunicato da , emettendo quindi le fatture in CP_1
questa sede contestate a rettifica dei compensi reclamati.
Tale condotta pare, dunque, certamente rilevante ex art. 1362, comma II, c.c. ai fini dell'accertamento della “comune intenzione delle parti” nella stipula della clausola ora contestata di cui al punto 9.1 del contratto.
Parimenti finanche strumentale – e comunque infondato – deve ritenersi anche il rilievo per cui il contratto tra e non avrebbe potuto, da un punto di vista temporale, recepire il dato CP_1 Pt_1
Cont della convenzione con solo successivamente intervenuta, posto che proprio tale convenzione era prevista e contemplata espressamente in fase di rinnovo nelle stesse premesse del contratto tra le parti ed indicata quindi nella clausola richiamata al punto 9.1.
Pare del tutto corretto quindi l'assunto accolto dal Tribunale, per nulla inficiato dai rilievi critici formulati dall'appellante, secondo cui “l'art.
9.1. contiene una determinazione del piano tariffario per Cont relationem al contratto principale di affidamento dei trasporti, concluso tra il cliente e pagina 10 di 12 Pertanto, l'adeguamento delle condizioni tariffarie ai contenuti dell'accordo “a Controparte_1 monte” non costituisce modifica contrattuale, che deve essere sottoposta al consenso del contraente, a pena di inefficacia, ma una pura e semplice attuazione degli impegni contrattuali già assunti, che
“l'Operatore” ( ) ha dichiarato “fin d'ora”, ora per allora, di accettare”. Pt_1
Peraltro “in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366
c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” ( Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8940 del 04/04/2024 ).
Ed infatti “nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 31811 del 10/12/2024 ).
A nulla rileva peraltro in senso contrario alla lettura sin qui accolta in relazione al disposto contrattuale in contestazione che i documenti nn. 10 e 11 di parte convenuta , pure indicati dal Tribunale “a conferma definitiva della conoscenza della base gasolio di € 1.524,96 convenuta con il committente
Cont
nella convenzione per il triennio 2019-2022”, siano in effetti, come assunto dall'odierna appellante con quarto motivo di gravame, relativi a “quotazioni per alcune e specifiche tratte, diverse ed ulteriori da quelle elencate e disciplinate con il contratto 19.04.2019”.
Trattasi, infatti, semmai di errore ben giustificabile, tenuto conto del lungo elenco delle tratte di trasporto già comprese nel contratto richiamato, che comunque non inficia i rilievi ulteriori esposti, dal
Tribunale nella sentenza impugnata, e dalla stessa Corte in relazione agli ulteriori motivi di gravame, a conforto dell'interpretazione accolta nella lettura della clausola contrattuale controversa.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'appello in esame, le spese del giudizio di gravame seguono la piena soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a pagina 11 di 12 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 4121/2023 depositata dal Tribunale di Torino in data 24.10.2023;
2) Condanna in persona del legale rappresentante, a rimborsare a in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante, le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1441/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANO MICHELE e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MUSACCHIO GIUSEPPE PIO ( ) VIA VESPUCCI, 24 85100 POTENZA, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SIRACUSA, 97 85100 POTENZA presso il difensore avv. ALBANO
MICHELE appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRANO RAFFAELE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ROSSINI LUIGI ( ) VIA ROSA JEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA presso il difensore avv.
CARRANO RAFFAELE appellata
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 5.06.2025
OGGETTO: spedizione-trasporto
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello di Torino, accogliere l'appello come proposto e riformando l'impugnata sentenza n.4121/2023 del Tribunale di Torino, così provvedere:
pagina 1 di 12 - rigettare le domande svolte in I° grado dell'odierna appellata, perché infondate sia in fatto che in diritto e, quanto alla domanda di pagamento, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'allora convenuta per differenza costo del gasolio tenuto conto dell'indice di riferimento indicato in Pt_1
contratto; di conseguenza condannare l'appellata alla restituzione di quanto a lei corrisposto dall'appellante in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata n.4121/2023 del
Tribunale di Torino, anche per spese e competenze di lite corrisposte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante in I° grado e di conseguenza, condannare la società , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 265.086,82 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, dalla data di Parte_1
scadenza delle fatture nn.ri 721 e 722 del 2022 fino all'integrale soddisfo;
- condannare in ogni caso l'opposta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
si riporta alla comparsa di costituzione e risposta domandando l'accoglimento delle CP_1
conclusioni ivi rassegnate, ossia il rigetto, siccome temerario e infondato in fatto e in diritto, del proposto appello, con conferma della sentenza impugnata, e con vittoria di spese e onorari anche del secondo grado di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato promuoveva azione di accertamento Controparte_1
negativo nei confronti di chiedendo al Tribunale adito di accertare che parte attrice non Parte_1
fosse debitrice nei confronti della convenuta per le somme di cui alle fatture nn. 721 e 722 del 2022, che quest'ultima aveva emesso a titolo di adeguamento tariffario per intervenuta variazione del prezzo del gasolio (in aumento rispetto al valore in precedenza tenuto come riferimento nel rapporto tra le parti ); nonché per sentir accertare che la fosse creditrice dell'importo di € 21.387,16 a titolo CP_1
di ripetizione della maggiore tariffa riconosciuta e corrisposta alla convenuta per trasporti eseguiti nell'anno 2021, sempre in ragione delle intervenute variazioni del costo del gasolio nell'anno 2021.
A sostegno di tali conclusioni, parte attrice esponeva che sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008,
Cont aveva affidato i trasporti commissionatile da ai suoi soci, tra cui trattenendo per sé una Pt_1
Cont royalty, e di essere stata costituita proprio su sollecitazione di , allora , perché i suoi vettori si CP_3
dessero più adeguata struttura organizzativa, evidenziando pertanto come da sempre la tariffa dei trasporti tra e i suoi soci-vettori fosse per forza di cose determinata per relationem al CP_1
Cont corrispettivo pagato a da . CP_1
pagina 2 di 12 Deduceva quindi di aver affidato, con contratto del 19.04.2019, a quale sub-vettore, Pt_1
Cont l'esecuzione di trasporti che a monte le erano stati affidati da soggetti terzi (tra cui ), evidenziando come, nel contratto tra le parti, relativo al triennio 2019 – 2021, alla clausola rubricata all'art. 9.1, i
Cont contraenti avessero dato reciprocamente atto che i corrispettivi per i trasporti svolti per avrebbero potuto subire modifiche a seguito dell'esito positivo della gara di aggiudicazione in corso di Cont esecuzione e della successiva sottoscrizione del nuovo contratto di affidamento di con CP_1
[...]
Cont Evidenziava altresì come nel nuovo contratto con le tariffe avessero subito una modifica a causa della diversa “base gasolio” di € 1.524,96 rispetto alla precedente di € 1.308,85, ritenendo dunque di aver correttamente emesso fatture nei confronti di tenendo come riferimento l'indice/costo Pt_1
Cont gasolio pattuito con .
La convenuta, tuttavia, reputando le richieste di difformi dalle pattuizioni contrattuali, aveva CP_1
chiesto (con le fatture nn.ri 721 e 722) la differenza di costo del gasolio, dalla medesima sostenuta nel periodo 2019-2021, rispetto a quanto già corrisposto su richiesta di , utilizzando come indice CP_1 di riferimento del costo gasolio quello indicato all'allegato 2.2 del Contratto 19.04.2019.
Si costituiva in giudizio eccependo la violazione dell'art. 23.5 del contratto a mente del Parte_1 quale qualsiasi modifica e/o integrazione dell'accordo avrebbe potuto essere introdotta solo in forma scritta e debitamente sottoscritta dalle Parti, a pena di inefficacia, lamentando altresì di non avere mai ricevuto il nuovo piano tariffario e di essersi accorta successivamente dell'applicazione della errata
“base gasolio” di € 1.524,96 piuttosto che di € 1.308,85 come da pattuizione.
Chiedeva dunque al giudice adito il rigetto delle domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna della società al pagamento in favore di della CP_1 Pt_1 somma di € 265.086,82 di cui alle fatture nn. 721 e 722 del 2022.
La causa veniva istruita in via documentale e con sentenza n. 4121/2023 il Tribunale di Torino definitivamente pronunciando dichiarava che non era debitrice di per le Controparte_1 Parte_1 somme relative alla fattura n. 721/2022 di € 144.751,94 e alla fattura n. 722/2022 di € 120.334,88, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e dichiarava tenuta e condannava a corrispondere a la somma di € 21.387,00 oltre IVA;
condannava Parte_1 Controparte_1
quindi la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite pari a € 1.241,00 per esborsi, € 14.000,00 per onorari, oltre spese generali, CPA come per legge e IVA.
Rilevava il Tribunale come, nel contratto oggetto di giudizio, le parti all'art.
9.1 avessero dato atto, reciprocamente, che i corrispettivi avrebbero potuto subite modifiche a seguito dell'esito positivo della gara di aggiudicazione, che era in corso di esecuzione, e che, in tale caso (aggiudicazione), CP_1
pagina 3 di 12 Cont avrebbe comunicato il nuovo piano tariffario per detti trasporti, commissionati da , che CP_1 avrebbe dovuto intendersi “fin d'ora accettato dall'operatore”.
Rilevava pertanto non pertinente il richiamo formulato dalla convenuta alla clausola di cui all'art. 23.5 del contratto, secondo cui qualsiasi modifica e/o integrazione all'accordo, avrebbe potuto essere introdotta solo in forma scritta e debitamente sottoscritta dalle parti, a pena di inefficacia;
evidenziava infatti come l'eccezione di fosse infondata, dovendosi piuttosto ritenere che l'art. 9.1. Pt_1
contenesse una determinazione del piano tariffario per relationem al contratto principale di affidamento
Cont dei trasporti concluso tra il cliente e e che, pertanto, l'adeguamento delle condizioni CP_1 tariffarie ai contenuti dell'accordo “a monte” non avrebbe potuto essere inquadrato come modifica contrattuale, ma come pura e semplice attuazione degli impegni contrattuali già assunti, che l'operatore aveva dichiarato di accettare sin d'ora per allora.
Il Tribunale rilevava peraltro come la controversia fosse incentrata su una soltanto delle voci tariffarie, ancorché di impatto significativo, ossia la c.d. base gasolio, cioè il costo base del carburante, che nel
Cont contratto 19.4.2019, era stata indicata, in conformità alla convenzione con (per il triennio 2015-
2018) in € 1.308,85, aumentata tuttavia a seguito dell'aggiudicazione per il triennio 2019-2021 a €
1.524,96 (doc. 2 att.), corrispondente al prezzo medio del gasolio a settembre 2018.
Rilevava inoltre come l'aggiudicazione e il nuovo parametro per la base gasolio risultavano essere stati comunicati a con PEC 9.7.2020 (doc. 3 att.), con la quale l'attrice aveva richiesto la Pt_1
liquidazione del conguaglio per adeguamento gasolio, evidenziando come a questa PEC, la convenuta avesse risposto emettendo, come da richiesta, una fattura a debito di per € 83.063,18 oltre Iva CP_1
e quindi per € 101.337,89 (sub doc. 3). Analogamente nell'anno 2020, aveva emesso nota di Pt_1 credito per € 144.751,94 IVA inclusa (doc. 4 att.), essendo stata comunicata, anche in tal caso, la base gasolio con conseguente emissione di nota di credito di parte convenuta.
Richiamava inoltre, a conferma definitiva della conoscenza di della tariffa base gasolio di € Pt_1
Cont 1.524,96, convenuta con il committente nella convenzione per il triennio 2019-2022, lo scambio di corrispondenza tra e risalente a gennaio 2021 (doc. 10-11 conv.), Controparte_1 Parte_1
dove la quotazione del gasolio era chiaramente enunciata.
Il Tribunale riteneva quindi che il parametro corretto, valido ed efficace tra le parti, fosse la base
Cont gasolio di € 1.524,96 contenuta nella convenzione 2019-2021 con , ed accoglieva quindi la domanda di accertamento negativo di parte attrice in ordine alle fatture nn. 721 e 722 del 2022 emesse da condannando quest'ultima al pagamento della somma di € 21.387,00 oltre IVA a titolo di Pt_1
differenza per la maggiore tariffa base gasolio applicabile ai trasporti eseguiti nell'anno 2021, sempre in ragione delle intervenute variazioni del costo del gasolio in quell'anno.
pagina 4 di 12 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo, in totale riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, rigettarsi le domande promosse da , e dichiararsi che nulla è CP_1
dovuto dalla società per differenza costo del gasolio, con condanna della alla Pt_1 CP_1 restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata anche per spese e competenze di lite. Chiede inoltre accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante in primo grado e condannarsi quindi la società , CP_1
al pagamento in suo favore della somma di € 265.086,82 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture nn. 721 e 722 del 2022 fino all'integrale soddisfo;
in ogni caso con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria l'appellante reitera tutte le richieste formulate e non ammesse in primo grado, chiedendo quindi ammettersi la prova testimoniale dedotta.
Lamenta in specie l'appellante, con primo motivo di gravame che il Tribunale abbia erroneamente ricostruito e valutato le pattuizioni sottoscritte tra le parti con il contratto stipulato in data 19.04.2019, in violazione del dettato ex artt. 1362 e segg. c.c., nonché ex art.83 bis comma IV del
D.Lgs.n.112/2008 conv. con Legge n.133/2008. Si duole infatti che il primo Giudice abbia ravvisato nella previsione di cui all'art.
9.1 del contratto una determinazione del piano tariffario per relationem in
Cont riferimento al contratto principale di affidamento dei trasporti concluso tra il cliente e CP_1
concludendo quindi che l'adeguamento delle condizioni tariffarie ai contenuti dell'accordo “a
[...] monte” non costituisse una modifica contrattuale, ma pura e semplice attuazione degli impegni contrattuali già assunti, che l'operatore aveva dichiarato “fin d'ora”, per allora, di accettare.
Assume per contro che le parti, ben consapevoli del fatto che una delle più rilevanti voci di costo dei trasporti sia il gasolio, soggetto a frequenti fluttuazioni in aumento e diminuzione, avevano chiaramente previsto all'allegato 2.2 che, al variare del costo del gasolio, sarebbe stato corrisposto un adeguamento rispetto la tariffa pattuita, con compensazione semestrale calcolata sulla base gasolio di dicembre 2015 pari a € 1.308,85 € / 1000 lt.
Evidenzia poi come all'art.
9.1 i contraenti avessero previsto la possibilità di una “modifica” del piano tariffario, con l'accordo, tuttavia, che, nel caso, avrebbe comunicato a il nuovo CP_1 Pt_1
Cont piano tariffario previsto per i trasporti svolti per conto di .
Assume quindi che l'adeguamento tariffario previsto come possibile sia da intendersi come modifica della tariffa stessa (di qui il “nuovo piano tariffario”), ben diversa dal variare di una sola delle componenti di costo che concorrono alla composizione della tariffa.
Il Tribunale avrebbe perciò errato nell'affermare che la diversa quotazione della componente gasolio pattuita con il contratto del 18.12.2019 tra e fosse stata quindi per Parte_2 Controparte_4
pagina 5 di 12 relationem applicata nei confronti di in luogo della diversa quotazione assunta Controparte_5
Cont nel contratto 19.04.2019 e che - in ragione delle pattuizioni con - abbia legittimamente CP_1
proceduto ad un adeguamento delle condizioni tariffarie in precedenza pattuite con non Pt_1
essendovi stato in effetti nessun complessivo adeguamento tariffario tra e e non CP_1 Pt_1
risultando, agli atti, comunicazioni in tal senso. Assume infatti che la sola modifica di una soltanto delle componenti di costo che concorrono al totale della tariffa, in assenza di una variazione del valore complessivo della tariffa stessa, sia fattispecie estranea alla previsione di cui all'art. 9.1, posto che solo la complessiva variazione del piano tariffario sarebbe da ritenersi contemplata con tale clausola contrattuale.
L'appellante lamenta inoltre che il giudice abbia errato trascurato di considerare che, applicando un indice/base gasolio di valore più alto, senza proporzionale adeguamento tariffario, si determina di fatto l'erosione in misura significativa della tariffa, andandosi così a ledere anche la quota parte della tariffa che la normativa vigente tutela e riconosce a garanzia dei c.d. costi minimi del trasporto (art.6 del
D.Lgs.n.286/2005, l'art.83 bis comma IV del D.Lgs.n.112/2008 conv. con Legge n.133/2008, da ultimo il D.L. n.21/2022 conv. con Legge n.51/2022) con pregiudizio del soggetto debole operante nella catena dei trasporti, ovvero l'esecutore materiale del servizio ( , e della stessa sicurezza Pt_1
stradale.
Assume quindi che, in ossequio all'art. 83 bis della predetta normativa che vieta l'elusione dei costi minimi di trasporto, il giudice avrebbe dovuto interpretare il contratto nel senso più favorevole per l'esecutore materiale del medesimo, riconoscendo l'intangibilità della base gasolio cristallizzata nel contratto del 19.4.2019; rileva peraltro in merito come l'art.6 del D.Lgs.n.286/2005 imponga alle parti
(committente-vettore) a pena invalidità del contratto, di pattuire fin dall'origine la c.d. “clausola gasolio” precisando il valore del costo gasolio usato a riferimento iniziale, in modo che possa essere tutelato il trasportatore rispetto ad eventuali maggiori costi effettivamente sostenuti in costanza di contratto a fronte di intervenuti aumenti del costo gasolio alla pompa.
Con secondo motivo di gravame l'appellante lamenta altresì erronea, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ed errata ed omessa valutazione delle prove documentali offerte dalle parti e dall'odierna appellante, censurando l'erronea interpretazione da parte del Giudice sia dei contratti depositati che degli ulteriori documenti in atti, assumendo che il contratto tra e non avrebbe potuto, da un punto di vista temporale, recepire il dato della CP_1 Pt_1
Cont convenzione con (doc.14 att. pag.14 di 106 del file) solo successivamente intervenuta.
Assume peraltro che le parti siano libere di determinare le tariffe utilizzando a riferimento gli indici di costo (come quello del gasolio), anche non attualizzati, essendo ciò confermato dal fatto che:
pagina 6 di 12 - nel contratto Fca-Multilog del 28.09.2016 (all.to n.13 di ) sia stato utilizzato l'indice/base CP_1
gasolio di dicembre 2015 (quindi non attualizzato);
- nel contratto del 19.04.2019 (all.to n.3 di in I° grado) sia stato Parte_3 Pt_1
utilizzato l'indice/base gasolio di dicembre 2015 (quindi non attualizzato);
- nel contratto Fca-Multilog del 18.12.2019 (all.to n.14 di ) sia stato utilizzato l'indice/base CP_1
gasolio di settembre 2018 (quindi non attualizzato);
- nelle pec del 22.01.2021 e del 29.01.2021 (all.ti 10 e 11 di in I° grado) con cui CP_1 Pt_1 veniva chiesto a la quotazione (ovvero l'offerta/tariffa) per specifiche tratte (diverse ed Pt_1
ulteriori quelle di cui al contratto del 19.04.2019), veniva utilizzato l'indice/base gasolio di settembre
2018 (quindi non attualizzato).
Sostiene dunque che il giudice abbia effettuato valutazioni errate, da un lato, ritenendo recepite di fatto pattuizioni successive di oltre sette mesi rispetto alle precedenti, e, dall'altro, che le parti utilizzassero sempre a riferimento l'indice costo gasolio corrente, essendo invero uso e consuetudine il contrario.
Con terzo motivo di gravame l'appellante lamenta sotto altro profilo erronea, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ed errata ed omessa valutazione delle prove documentali offerte dalle parti e dall'odierna appellante, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che l'aggiudicazione e il nuovo parametro per la base gasolio siano stati comunicati, al più tardi, a con la pec 9.7.2020. Contesta infatti che tale Pt_1 comunicazione possa essere intesa quale comunicazione di un “nuovo piano tariffario” come invece previsto all'art.9.1, in quanto relativa ad una soltanto delle componenti di costo che concorrono alla formazione della tariffa (ovvero l'indice/base gasolio), rimanendo fermo ed invariato il piano tariffario precedentemente pattuito il 19.04.2019 (quindi senza alcun adeguamento e/o modifica)
Con quarto motivo di gravame lamenta infine che il Tribunale abbia erroneamente richiamato a conferma definitiva della conoscenza di della tariffa base gasolio di € 1.524,96, convenuta Pt_1
Cont con il committente nella convenzione per il triennio 2019-2022, lo scambio di corrispondenza tra e risalente a gennaio 2021 (doc. 10-11 conv.) dove la quotazione del gasolio CP_1 Parte_1
veniva chiaramente enunciata.
Rileva invero come i documenti in questione non facciano alcun riferimento al contratto del 19.04.2019
Cont ed alla successiva convenzione stipulata da con per il triennio 2019-2022, poiché CP_1 attinenti ad una quotazione richiesta da all'appellante per alcune specifiche e determinate CP_1
tratte, diverse ed ulteriori da quelle elencate e disciplinate con il contratto del 19.04.2019.
Si è costituita nel gravame chiedendo rigettarsi l'avversa impugnazione, con CP_1
conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e onorari anche del secondo grado di pagina 7 di 12 giudizio, eccependo altresì la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348bis c.p.c., chiedendo quindi disporsi la discussione orale della causa, secondo quanto previsto dall'art. 350 bis cpc.
Assume in primo luogo non riproposta in appello e quindi ormai definita con pronuncia avente efficacia di giudicato la questione afferente all'asserita invalidità e inefficacia della applicazione per
Cont relationem della nuova base gasolio di € 1.524,96, stabilita nel contratto con per il triennio 2019-
2021, in mancanza di apposito patto scritto ai sensi dell'art. 23.5 del contratto del 19.4.2019. Parte appellata produce peraltro sopravvenuta sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 5 maggio
2024 dal Tribunale di Torino e relativa a rapporto del tutto analogo a quello corrente tra le parti, intercorso tra e la ( cfr doc 2 sent 3296/2024 ), riguardante esattamente la CP_1 CP_6
medesima questione giuridica, per lo stesso periodo e per importo pressoché eguale.
Assume comunque correttamente applicato dal Tribunale in specie l'art.
9.1 del contratto oggetto di causa, essendo innegabile che le tariffe si siano modificate in conseguenza anche solo della modifica della voce più significativa dei costi, rilevando altresì come le tariffe praticate siano state verificate quindi semestralmente in contraddittorio tra le parti. Rileva inoltre come il contratto 19.4.2019, in relazione ai trasporti per conto di obbligasse già il sub-vettore ad accettare Controparte_7 Pt_1
le successive modifiche della tariffa.
Ribadisce peraltro come la stessa appellante avesse quindi quotato i trasporti effettuati tenendo conto della comunicatagli base gasolio di € 1.524,96, evidenziando dunque la conoscenza da parte sua dell'avvenuto adeguamento tariffario sulla base delle modifiche del costo del gasolio.
Rigettata preliminarmente l'eccezione di parte appellata ex art. 348 bis c.p.c., il Consigliere
Istruttore disponeva la rimessione della causa in decisione e, previo deposito delle difese di rito, essa perviene quindi all'esame del Collegio.
I primi tre motivi di gravame, che meritano di essere valutati congiuntamente ai fini del decidere, devono ritenersi tuttavia radicalmente infondati.
Si legge infatti già nelle premesse al contratto stipulato tra le parti in data 19.04.2019 ( v. documento n.
1 prodotto da parte attrice in primo grado, che pagina 8 di 12 Inoltre:
Pertanto nessuna violazione ex art.83 bis comma IV del D.Lgs.n.112/2008 conv. con Legge n.133/2008 può fondatamente lamentare in specie l'Appellante, avendo essa dichiarato in contratto di aver prevalutato in sede di stipulazione l'adeguatezza delle condizioni offertele dalla controparte anche ai fini del rispetto dei principi richiamati dalla predetta norma. Peraltro, all'allegato 2.2 al contratto le parti hanno anche previsto, in ossequio al dettato ex art. 6 del D.L. D.Lgs.n.286/2005 che
Assume tuttavia l'odierna appellante che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la clausola contrattuale 9.1 con la quale le parti avevano pure previsto la possibilità, richiamata in premessa al punto I , di una variazione, non già della sola base di costo del gasolio per la determinazione dei corrispettivi dovuti al subvettore, ma dell'intero “piano tariffario” applicabile alle commesse acquisite da per contestando quindi che la mera comunicazione trasmessa a mezzo pec CP_1 Controparte_7 dall'appellata in data 9.07.2020 ( v. documento n. 3 di parte attrice in primo grado ), recante in oggetto mera notifica di “Adeguamento alla variazione del costo del gasolio delle tariffe relative al “Contratto
Generale per la Regolamentazione dei servizi di trasporto su strada” per l'anno 2019 art.9”, riguardi un
“nuovo piano tariffario”, in quanto relativa alla sola componente di costo del gasolio pure di rilevanza basilare per la determinazione della tariffa del trasporto.
E, tuttavia, se, da un lato, la stessa comunicazione richiamata viene in specie resa da Controparte_1 proprio “in applicazione a quanto previsto dal Contratto riportato nell'oggetto nonché di quanto disposto dall'art.
9.1 e 9.2”, quale “conguaglio Fuel per l'anno 2019, per quanto attiene specificamente ai corrispettivi inerenti i trasporti svolti per ”, soccorrendo quindi la mera formulazione CP_7 letterale della comunicazione stessa a ricondurne l'oggetto alla notifica di nuovo piano tariffario per il pagina 9 di 12 Cont trasporti commissionati da prefigurati tra le parti, dall'altro una corretta lettura delle due clausole richiamate in applicazione dei criteri ermeneutici normativi ex artt. 1362 e segg. c.c. non può che avallare tale conclusione. Dette clausole non possono infatti che leggersi anche alla luce delle richiamate premesse enunciate nel contratto stesso, sicché proprio in riferimento a “possibili modifiche alla regolamentazione dei servizi ed loro piano tariffario” viene comunicata - e non proposta – la
“variazione del costo del gasolio delle tariffe” relative al contratto in essere per le commesse CP_7
[...]
Del resto proprio il rilievo, esposto dalla stessa appellante, per cui il costo del gasolio costituisce “una delle più rilevanti voci di costo dei trasporti” conferma che la variazione di tale componente comporti modifica sostanziale dell'intero piano tariffario, a nulla rilevando la censura puramente formale per cui alla comunicazione della variazione di detto costo non si sia accompagnata in specie la trasmissione di un complessivo – e nuovo – piano tariffario.
Soccorre peraltro, ai fini della corretta interpretazione del tenore della clausola contrattuale n.
9.1 nel senso innanzi esposto lo stesso comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto. Risulta infatti che, a seguito della comunicazione inoltrata da con pec in data 9.07.2020, la stessa Controparte_1
ha dapprima provveduto quindi ad emettere fattura a saldo delle prestazioni rese Parte_1
nell'anno 2019, recependo la nuova quotazione del gasolio convenuta nei rapporti tra il vettore ed
[...]
e quindi nota a credito per le prestazioni relative all'anno successivo ( v. documenti nn. 3 e 4 CP_7
di parte attrice in primo grado ), senza chiedere chiarimento alcuno o contestare la modifica tariffaria impostale. Solo in seguito, con comunicazione a mezzo pec in data 15.03.2022, ha contestato invece l'applicazione del nuovo costo del gasolio comunicato da , emettendo quindi le fatture in CP_1
questa sede contestate a rettifica dei compensi reclamati.
Tale condotta pare, dunque, certamente rilevante ex art. 1362, comma II, c.c. ai fini dell'accertamento della “comune intenzione delle parti” nella stipula della clausola ora contestata di cui al punto 9.1 del contratto.
Parimenti finanche strumentale – e comunque infondato – deve ritenersi anche il rilievo per cui il contratto tra e non avrebbe potuto, da un punto di vista temporale, recepire il dato CP_1 Pt_1
Cont della convenzione con solo successivamente intervenuta, posto che proprio tale convenzione era prevista e contemplata espressamente in fase di rinnovo nelle stesse premesse del contratto tra le parti ed indicata quindi nella clausola richiamata al punto 9.1.
Pare del tutto corretto quindi l'assunto accolto dal Tribunale, per nulla inficiato dai rilievi critici formulati dall'appellante, secondo cui “l'art.
9.1. contiene una determinazione del piano tariffario per Cont relationem al contratto principale di affidamento dei trasporti, concluso tra il cliente e pagina 10 di 12 Pertanto, l'adeguamento delle condizioni tariffarie ai contenuti dell'accordo “a Controparte_1 monte” non costituisce modifica contrattuale, che deve essere sottoposta al consenso del contraente, a pena di inefficacia, ma una pura e semplice attuazione degli impegni contrattuali già assunti, che
“l'Operatore” ( ) ha dichiarato “fin d'ora”, ora per allora, di accettare”. Pt_1
Peraltro “in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366
c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” ( Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8940 del 04/04/2024 ).
Ed infatti “nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 31811 del 10/12/2024 ).
A nulla rileva peraltro in senso contrario alla lettura sin qui accolta in relazione al disposto contrattuale in contestazione che i documenti nn. 10 e 11 di parte convenuta , pure indicati dal Tribunale “a conferma definitiva della conoscenza della base gasolio di € 1.524,96 convenuta con il committente
Cont
nella convenzione per il triennio 2019-2022”, siano in effetti, come assunto dall'odierna appellante con quarto motivo di gravame, relativi a “quotazioni per alcune e specifiche tratte, diverse ed ulteriori da quelle elencate e disciplinate con il contratto 19.04.2019”.
Trattasi, infatti, semmai di errore ben giustificabile, tenuto conto del lungo elenco delle tratte di trasporto già comprese nel contratto richiamato, che comunque non inficia i rilievi ulteriori esposti, dal
Tribunale nella sentenza impugnata, e dalla stessa Corte in relazione agli ulteriori motivi di gravame, a conforto dell'interpretazione accolta nella lettura della clausola contrattuale controversa.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'appello in esame, le spese del giudizio di gravame seguono la piena soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a pagina 11 di 12 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 4121/2023 depositata dal Tribunale di Torino in data 24.10.2023;
2) Condanna in persona del legale rappresentante, a rimborsare a in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante, le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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