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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone di Magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1668/2023 R.G. promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Mauro, con C.F._2
domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Bassano del Grappa (VI), via
Orazio Marinali n. 65, in forza di procura alle liti allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
APPELLANTI
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in CP_1
Venezia, e per essa quale procuratrice rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.to Elio Ludini, con domicilio eletto all'indirizzo telematico, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
E CONTRO
; Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 418/2023, pubblicata in data 28 febbraio
2023, del Tribunale di Vicenza, rimessa al collegio in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 11 novembre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Respingere, la richiesta di controparte di inammissibilità dell'appello proposto, perché pretestuosa ed infondata in fatto e in diritto. Accertare e dichiarare, la carenza assoluta di prova, prova a carico della società di leasing, sia a sostegno del richiesto decreto ingiuntivo n. 3753/2015, ruolo 8528/2015, emesso in data 30.10.2015, e sia nella successiva fase di cognizione. Dichiararsi, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, nullo e/o annullato e/o invalido e/o revocato il decreto ingiuntivo n.
3753/2015, ruolo 8528/2015, emesso in data 30.10.2015, dal Tribunale di Vicenza, perché infondato in fatto e in diritto. Accertare e dichiarare, nel contratto navale
ND924604 sottoscritto in data 31.08.2006 dal sig. con la CA spa, la Parte_1
pattuizione iniziale contrattuale di interessi di mora oltre soglia, così come accertato anche dal C.T.U. nelle sue due perizie. Interesse di mora addebitato, che pur in presenza di una clausola di salvaguardia, l'istituto finanziario non è stato in grado di
2 provare che gli interessi di mora addebitati rientrano entro il tasso soglia previsto dalla legge 108/96, così come indicato dal C.T.U. nel secondo elaborato peritale, e questo stante la carenza assoluta di documentazione nonché dei termini che determinano l'interesse di mora (capitale, tasso e tempo). Pertanto, il C.T.U. non è stato in grado di ricondurre gli interessi di mora al tasso corrispettivo, così come richiesto dal Giudice istruttore. Per tale motivo alcun interesse di mora è dovuto ed il decreto ingiuntivo impugnato va revocato in riforma della sentenza appellata.
Accertare che a e da alcun documento con specifica del Parte_1 Parte_2 calcolo a prova per addebito di servizi sconosciuti per € 44.925,22 è stato loro consegnato, così come accertato anche dal C.T.U. nelle sue due perizie, laddove indica che alcun documento risulta agli atti del procedimento. Per tale motivo alcun addebito per servizi sconosciuti è dovuto ed il decreto ingiuntivo impugnato va revocato in riforma della sentenza appellata. Accertare che a e da Parte_1 [...]
alcun documento con specifica del calcolo del differenziale di euro Pt_2
12.766,78.=, dato dall'importo chiesto di euro 67.468,35.= con il D.I. n. 1211/2013 innanzi al Tribunale di Milano e l'importo chiesto di euro 80.235,13.= innanzi a questo Tribunale con D.I. n. 8528/15, è stato loro consegnato, come accertato anche dal C.T.U. nelle sue due perizie, laddove indica che alcun documento risulta agli atti del procedimento. Per tale motivo alcun addebito per servizi sconosciuti è dovuto ed il decreto ingiuntivo impugnato va revocato in riforma della sentenza appellata.
Accertare e dichiarare che alcuna documentazione a prova viene data dalla concedente il contratto di leasing per l'importo di euro 6.172,90.=, dato dal differenziale tra la penale risarcitoria addebitata di euro 120.586,45.= (vedi: estratto conto addebito del 04/05/2012 - doc. 6 controparte) e la penale che in data
30/11/2010, alla data di risoluzione del contratto di leasing, viene chiesta da per euro 114.413,55.= (doc.
3 - citazione). Per tale motivo Controparte_3
alcun addebito per il suddetto differenziale è dovuto ed il decreto ingiuntivo
3 impugnato va revocato in riforma della sentenza appellata. Accertare che il totale degli addebiti effettuati dalla concedente al conduttore, non documentati o sconosciuti, ammonta ad euro 76.883,69.= (interessi di mora euro 13.018,79.=; servizi sconosciuti euro 44.925,22.=; differenziale di euro 12.766,78.=, dato dal differenziale tra il decreto ingiuntivo azionato innanzi al Tribunale di Milano e quello qui impugnato, dal differenziale di euro 6.172,90.=, dato dal differenziale tra la penale richiesta in data 30/11/2010 e quella addebitata in data 04/05/2012).
Importo del quale si chiede, in riforma della sentenza impugnata, a questo Giudice di dichiararlo non dovuto a o a Accertare Controparte_3 Controparte_2
la nullità della clausola penale di cui agli art. 20, 21 e 23 delle condizioni generali del contratto, in quanto vessatorie e che il codice di consumo prevede espressamente nulle, e di importo manifestamente eccessivo ex art. 33, comma 2, lettera f) del
D.Lgs. 206/2005, e pertanto dichiarare non dovuta la penale risarcitoria addebitata di euro 120.586,45.= (vedi: estratto conto addebito del 04/05/2012). Penale che in data
30/11/2010, alla data di risoluzione del contratto di leasing, viene chiesta da per euro 114.413,55.= (doc. 3), mentre inspiegabilmente e non Controparte_3 documentato nell'estratto conto depositato dalla concedente viene indicato l'importo di euro 120.586,45.=. In via subordinata, per il potere di riduzione attribuito al
Giudice, si chiede, in riforma della sentenza appellata, di ridurre la penale addebitata secondo equità ex art. 1384 cc. Accertare e dichiarare che Controparte_3
(denominazione di CA spa per effetto della fusione intervenuta) non ha mai consegnato un documento di sintesi con l'indicazione dell' L'evidenziata Pt_3 carenza si ritiene che determini la nullità (pacificamente, rilevabile anche d'ufficio) dei contratti, anche in considerazione del fatto che l'art. 117 comma 8 TUB stabilisce che la Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB può prescrivere che determinati contratti abbiano un contenuto tipico determinato e che i contratti difformi siano nulli. Le istruzioni della Banca d'Italia, emanate il base al suddetto art. 117 TUB
4 (circolare n. 229 del 21.04.1999, aggiornamento del 25.07.2003 e provvedimento del
29.07.2009, (vds. doc. 6), impongono che i contratti di finanziamento riportino il
Par valore dell' e la carenza di tale informazione determina la radicale nullità dei contratti. Per tale motivo il decreto ingiuntivo impugnato va revocato in riforma della sentenza appellata. Accertare in via subordinata che trattasi di un contratto di leasing traslativo regolato dall'art. 1526 cc, e che al conduttore spetta il ritorno a Parte_1 della somma per l'importo delle rate pagate di euro 184.620,00.= (importo riconosciuto da controparte con la produzione dell'estratto conto doc. 6), e che al concedente non spetta alcun equo indennizzo perché non richiesto specificatamente.
Condannare in solido le controparti a pagare le spese di C.T.U. Condannare in solido le controparti al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio così specificate: di euro 1.040,00.= per spese di C.T.P.; di euro 379,50.= per spese di contributo unificato di primo grado;
di euro 1.165,50.= per spese di contributo unificato di appello. Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese legali.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
e per essa quale procuratrice la come in atti CP_1 Controparte_2
rappresentata, difesa e domiciliata, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto, riportandosi integralmente a tutti gli atti e verbali di causa, da intendersi qui riportati e ritrascritti (e a tutti gli atti del giudizio di primo grado), precisa le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione in appello depositata, che qui si ritrascrivono integralmente. Voglia la Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Signori Parte_1
e ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis e ter cpc. Nel Parte_2 merito in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dai Signori Pt_1
e perché inammissibile e infondato, in fatto e in diritto, per tutti
[...] Parte_2
5 i motivi come esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 418/2023 R.G. n. 27/2016, emessa dal Tribunale di Vicenza il
20/02/2023 e pubblicata in data 28/02/2023. In ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto dai Signori e perché inammissibile e Parte_1 Parte_2
infondato, in fatto e in diritto, per tutti i motivi come esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. Si insiste quindi per il rigetto dell'appello proposto dai Signori e da Pt_1
Part per tutti i motivi come esposti in atti, e insiste altresì per la integrale conferma della sentenza impugnata n. 418/2023 RG 27/2016 emessa dal Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3753/2015, il Tribunale di Vicenza ingiungeva a ed a quest'ultima entro i limiti della fideiussione Parte_1 Parte_2
prestata, di pagare in favore di la somma di euro 80.235,13.=, Controparte_3
oltre interessi ed oltre le spese di procedura.
L'ingiungente sosteneva di aver concluso in data 31 agosto 2006 con Pt_1
un contratto di locazione finanziaria e che l'utilizzatore si è reso inadempiente
[...]
al pagamento dei canoni, risultando così debitore della somma ingiunta. La concedente asseriva, inoltre, che da tale importo era già stata Controparte_3
detratta la somma dalla stessa acquisita con la nuova allocazione del bene, avendo in precedenza risolto il contratto di locazione finanziaria con l'utilizzatore in data 30 dicembre 2010.
Con atto di citazione in opposizione, e Parte_1 Parte_2 quest'ultima quale garante dell'utilizzatore, chiedevano la revoca del decreto
6 ingiuntivo, essendo il credito vantato dalla concedente non determinato e non provato. Chiedevano, altresì, la chiamata in causa di in quanto Controparte_4
l'utilizzatore aveva concluso il contratto di leasing in forza di un accordo fiduciario intercorso con la stessa, con l'impegno di cederle il contratto non appena fosse stato possibile, cosicché proponevano, in via subordinata, domanda nei confronti di quest'ultima affinché fosse condannata a corrispondere loro le somme che gli stessi fossero eventualmente tenuti a pagare alla concedente.
, costituendosi in giudizio, deduceva l'estraneità, rispetto Controparte_3
al contratto di leasing, del contratto fiduciario intercorso tra e , Parte_1 CP_4
contestando le argomentazioni degli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Anche , si costituiva dinanzi al Tribunale, eccependo la Controparte_4
carenza di legittimazione processuale di nonché chiedendo che Parte_2
venisse dichiarata la nullità del contratto fiduciario, il cui unico scopo era, a suo dire, quello di aggirare la società di leasing e le norme sulla segnalazione in centrale rischi.
Nel corso del giudizio di primo grado interveniva cessione a titolo particolare del diritto controverso, ex art. 111 cpc, in quanto il credito della concedente veniva acquistato da la quale faceva proprie tutte le istanze Controparte_2
formulate dalla dante causa.
Esperita la fase istruttoria mediante consulenza tecnica contabile dell'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza n. 418/2023, pubblicata in data 28 febbraio
2023, oggetto di gravame. Il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione in quanto infondata e condannava al pagamento in favore dell'utilizzatore Controparte_4
della somma da quest'ultimo dovuta a . Parte_1 Controparte_2
Richiamata la CTU in motivazione, il Giudice di primo grado osservava che l'onere di dimostrare la corretta applicazione del tasso di interesse concordato
7 gravava non solamente sull'istituto di credito ma anche sugli attori opponenti, posto che essi non si erano limitati a negare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo, ma avevano chiesto la condanna dell'ingiungente alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto. A detta del Tribunale, posto che gli interessi di mora, secondo le risultanze della CTU contabile, superavano il tasso soglia, era onere degli opponenti provare l'applicazione della clausola di salvaguardia. Sosteneva, ancora, il Giudice di prime cure che, tenuto conto del dettagliato estratto conto prodotto dalla concedente e dei dati ricavabili dal contratto in punto ammontare delle rate, scadenze e tasso di interesse, gli opponenti sarebbero stati in grado di verificare se ed in che misura il credito azionato da , ceduto a Controparte_3 CP_2
ed ora fosse o no corrispondente a quanto contrattualmente
[...] CP_1 previsto. Il Tribunale escludeva, altresì, che l'utilizzatore potesse essere qualificato come consumatore, non potendosi così applicare la disciplina delle clausole vessatorie. Inoltre, riteneva conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte la parte V della clausola n. 21 del contratto di locazione finanziaria, la quale prevedeva che, in caso di risoluzione anticipata, ai crediti del concedente, ossia i canoni scaduti, commissioni, interessi di mora ed indennizzo di cui al punto 23 del medesimo contratto, venisse detratto il ricavato della vendita del bene oggetto di leasing.
Infine, veniva rigettata l'eccezione di nullità del contratto fiduciario, con condanna di al pagamento in favore di della somma Controparte_4 Parte_1
da lui dovuta alla concedente.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendo di dichiarare nullo o revocato il decreto ingiuntivo, rassegnando nel corso del giudizio di gravame le conclusioni sopra riportate.
Con il primo motivo di impugnazione è stata fatta valere la nullità o l'annullabilità del decreto ingiuntivo n. 3753/2015, sostenendosi che la concedente avrebbe depositato a fondamento del proprio diritto di credito esclusivamente un
8 estratto conto, la cui efficacia probatoria avrebbe dovuto escludersi per il procedimento di cognizione, in quanto unilaterale e non estendibile quale valore probatorio al di fuori di quanto riconosciuto ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo. Gli impugnanti hanno precisato che l'istituto finanziario non avrebbe depositato alcun documento, tale da permette di determinare il credito oggetto di domanda, oltre al fatto che l'estratto conto prodotto agli atti del procedimento monitorio non sarebbe stato firmato e neppure contenente le dichiarazioni previste dall'art. 50 TUB. Con il medesimo motivo, la sentenza gravata è censurata nella parte in cui avrebbe posto in capo all'utilizzatore opponente l'onere della prova in relazione alla corretta applicazione del tasso di interesse di mora concordato nel contratto e all'effettiva applicazione della clausola di salvaguardia, onere, al contrario, da porre in capo all'istituto di credito ex art. 2697 cc. Secondo gli appellanti, la richiesta di produzione di ulteriore documentazione da parte del CTU nel corso delle operazioni peritali di prime cure, ossia delle fatture di addebito per servizi ulteriori pari a euro 44.925,22.=, servizi a dire dell'appellante sconosciuti e non provati, e delle fatture riguardanti l'applicazione dell'interesse di mora, sarebbe dimostrazione della carente allegazione della concedente, tale da non poter pregiudicare gli appellanti medesimi. Inoltre, a loro dire, il concedente non avrebbe fornito alcuna prova in relazione ai tassi di interesse applicati al contratto di leasing, rilevandosi altresì che nella sentenza di primo grado si sarebbe omesso di precisare che era stato inizialmente pattuito un tasso di interesse moratorio superiore alla soglia, come precisato dalla CTU. Così, posto il carattere usuraio degli interessi di mora, data l'assenza di documentazione, non sarebbe stato possibile effettuare un calcolo della mora nemmeno applicando gli interessi corrispettivi. Infine, Parte_1 ed a hanno dedotto che l'importo di euro 44.925,22.= risulterebbe da Parte_2
addebiti di servizi sconosciuti e non da interessi deducibili dal contratto.
9 Con il secondo motivo di appello è stata censurata la quantificazione del debito anche in relazione all'ammontare richiesto dalla stessa concedente in una precedente controversia avente ad oggetto le medesime domande avanti il Tribunale di Milano, dichiaratosi poi incompetente: l'aumento di euro 12.766,80.=, da euro 67.468,35.= ad euro 80.235,13.=, dell'importo del credito azionato non avrebbe potuto essere giustificato dall'indicazione specifica degli interessi di mora, come statuito dal
Giudice di primo grado, in assenza di documentazione e tenendo conto del tasso di mora usuraio.
Con il terzo motivo di gravame parte appellante ha contestato la voce di credito risultante dall'estratto conto pari a euro 44.925,22.= per servizi sconosciuti e non provati, asserendosi che la concedente non avrebbe prodotto nulla agli atti del procedimento in modo da giustificare la pretesa, neppure mai indicando il motivo e la causale di tali addebiti.
Con il quarto motivo di appello parte appellante ha ritenuto applicabile alla presente controversia il codice del consumo, avendo l'utilizzatore agito quale consumatore, ossia per scopi estranei all'esercizio della propria attività professionale, comportando la circostanza della applicabilità del regime delle clausole vessatorie, con conseguente nullità dell'art. 20, art. 21 ed art. 23 delle condizioni generali del contratto di leasing, disciplinanti la risoluzione anticipata del contratto ed i relativi effetti.
Con il quinto motivo di impugnazione è stata fatta valere l'omessa consegna di documenti relativi alla informativa bancaria, ai sensi dell'art. 9 della delibera del
CIRC del 4 marzo 2003, statuente che al contratto avrebbe dovuto essere unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, con conseguente nullità del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 117 TUB.
Con il sesto motivo di gravame, in via subordinata, parte appellante ha evidenziato il carattere traslativo della locazione finanziaria, alla quale si dovrebbero
10 applicare le disposizioni della vendita a rate con riserva di proprietà in base alle quali l'utilizzatore inadempiente, restituita la cosa oggetto del contratto, avrebbe avuto il diritto alla restituzione delle rate riscosse per una somma pari a euro 184.620,00.=.
Inoltre, è stato evidenziato che l'indennizzo ex art. 21 ed art. 23 delle condizioni generali del contratto non sarebbe mai stato richiesto dalla concedente.
Con il settimo motivo di appello, in via ulteriormente subordinata, è stato rammentato che, in ossequio alle risultanze della CTU, il totale degli addebiti effettuati dalla concedente, non provati, ammonterebbe ad euro 76.883,69.=, importo da dichiararsi non dovuto all'odierna appellata.
Con l'ottavo ed il nono motivo di gravame è stata censurata la sentenza di primo grado in punto di condanna alla rifusione delle spese di lite e spese di CTU.
Rimaste contumaci e , si è costituita Controparte_3 Controparte_4
in giudizio , chiedendo in via preliminare di Controparte_2 CP_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc ed art. 348 bis e ter cpc e, nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.
*****
11 motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 cpc, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il Giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado.
1.1 – Parimenti non fondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis ed art. 348 ter cpc reiterate in sede di note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni. Infatti, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza deve essere emanata all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 350 bis cpc, procedendo ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. La richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello reiterata in sede di precisazione delle conclusioni non può essere accolta, in quanto l'emanazione del provvedimento richiesto non è più possibile, dovendo necessariamente avvenire con le modalità anzidette e non all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 cpc.
2 – Ciò posto, passando al merito della controversia, l'appello è fondato e va accolto e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo. Il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto concernenti questioni tra loro collegate. L'accoglimento degli appena menzionati motivi di impugnazione comporta l'assorbimento del quarto, del quinto e del settimo motivo di appello.
2.1 – Ciò posto, i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti coinvolte nel presente giudizio sono i seguenti. In data 31 agosto 2006 l'utilizzatore ha Parte_1
sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con la concedente CA spa, poi
, per una unità da diporto a motore modello AIRON 388 completa Controparte_3 di accessori d'uso. In pari data 31 agosto 2006, e Parte_1 Controparte_4
hanno stipulato un contratto fiduciario, in forza del quale il primo si è impegnato ad assumere per conto della seconda la qualità di utilizzatore nel contratto di leasing
12 appena menzionato, con la previsione di cederlo, non appena ci fossero stati i presupposti, alla fiduciante;
con il medesimo contratto fiduciario CP_4
si è impegnata nei confronti di a provvedere al pagamento di
[...] Parte_1
tutto quanto dovuto alla concedente. In data 31 agosto 2006 è stato concluso un contratto di fideiussione, con il quale ha garantito l'adempimento Parte_2 dell'utilizzatore comprensivo di interessi, capitale ed ogni altro Parte_1
accessorio fino a concorrenza della somma di euro 387.312,00.=. In data 30 novembre 2010, asserendo un inadempimento dell'utilizzatore pari a euro
22.535,54.= per canoni scaduti e rimasti insoluti, la banca concedente ha risolto unilateralmente il contratto di locazione finanziaria.
2.2 – L'odierna appellata non ha assolto all'onere della prova posto a suo carico ex art. 2697 cc, relativo all'allegazione dell'esistenza del diritto di credito azionato. La società concedente, nel proprio ricorso monitorio, ha prodotto esclusivamente l'estratto conto datato 5 dicembre 2015 da cui emerge un debito complessivo dell'utilizzatore pari a euro 80.235,15.=, di cui l'importo di euro 13.018,79.= a titolo di interessi di mora, euro 44.925,22.= a titolo di fatture per servizi derivanti dal contratto di leasing e per la rimanente parte a titolo di canoni insoluti. La concedente non ha allegato la documentazione necessaria per l'accertamento nel giudizio di merito della sussistenza del diritto di credito e per la sua esatta determinazione nel quantum. Anche la CTU dà atto della mancata allegazione da parte della società concedente della documentazione essenziale al fine di determinare il valore complessivo del credito vantato. In particolare si evince dalla prima CTU contabile datata 9 luglio 2019 che “dall'analisi della documentazione presente nel fascicolo di causa, si è evidenziato il fatto che nel decreto ingiuntivo fatto da Controparte_3
nei confronti del dott. , sono stati allegati solo il contratto di leasing Parte_1
iniziale ed un estratto conto dal quale si evince il credito, non sono state invece allegate le fatture relative al calcolo degli interessi moratori per euro 13.018,99.= e le
13 fatture per servizi indicate nel decreto ingiuntivo per un importo totale di euro
44.925,22.=. Il CTU ha espresso fondate perplessità in merito al fatto che, mancando questa documentazione, risulta difficile capire quanto è il vero debito degli opponenti nei confronti della , non sapendo a cosa si riferiscano le fatture Controparte_3
mancanti. Anche nella CTU contabile integrativa, si evince che la società concedente non ha prodotto i documenti relativi all'applicazione degli interessi di mora addebitati nell'estratto conto del 5 dicembre 2015 e alle fatture di addebito servizi elencate nelle ultime voci dello stesso documento.
2.3 – Non è dirimente la circostanza che gli odierni appellanti si siano opposti all'istanza proposta al Giudice di primo grado da parte del CTU finalizzata a richiedere copia dei documenti in questione. Infatti, ai sensi dell'art. 198 cpc, in caso di CTU contabile, il consulente nominato può esaminare anche i documenti e registri non prodotti nel corso di causa, a condizione però che vi sia il consenso di tutte le parti. Tale consenso è necessario per salvaguardare il principio del contraddittorio, al fine di non utilizzare la CTU contabile come mezzo per eludere le preclusioni del processo civile alle quali tutte le parti sono sottoposte. Secondo Cassazione n.
1763/2024 “con riferimento ai documenti probatori di fatti principali, la barriera preclusiva posta dal legislatore è valicabile, nel corso della consulenza contabile, in presenza del necessario previo consenso delle parti. Tale consenso, perciò, ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in causa”. Il mancato consenso degli odierni appellanti alla produzione della documentazione richiamata agli atti non fa venire meno il mancato assolvimento dell'onere della prova posto in capo all'appellata, la quale, per dimostrare l'effettiva sussistenza del proprio credito, avrebbe dovuto depositare le fatture di mora e quelle relative ai servizi ulteriori del contratto di leasing nel rispetto dei termini processuali. L'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie stabilito dall'art. 198 comma 2 cpc può in definitiva avvenire, nell'ambito della consulenza tecnica di natura contabile,
14 unicamente col consenso delle parti, al fine di non violare il principio dispositivo ed il principio del contraddittorio.
2.4 – La società concedente non ha dimostrato quali servizi aggiuntivi inerenti al contratto di locazione finanziaria ha fornito all'utilizzatore. In tal modo non ha provato la parte di credito relativa alle voci “fatture servizio leasing” contenute nell'estratto conto depositato per un importo pari a euro 44.925,22.=. Non avendo prodotto nel giudizio le relative fatture, non è stato possibile capire il contenuto delle stesse, non potendo determinarsi se tali voci di costo facessero effettivamente parte del contratto di leasing concluso in data 31 agosto 2006.
2.5 - Non è altresì provata la parte del diritto di credito relativa all'applicazione degli interessi moratori per un importo pari a euro 13.018,79.=, anche esso risultante dall'estratto conto depositato nel fascicolo monitorio in primo grado. Il CTU ha accertato che nel contratto di locazione finanziaria è stato concordato un tasso di mora usuraio. Infatti, “dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 31 agosto 2006, è pari a
12,309%” (pag. 14 CTU), risultando superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca
d'Italia per il periodo e per la classe di importo del contratto. Nella CTU viene dato atto della sussistenza della clausola di salvaguardia contenuta al punto 11 delle condizioni generali di contratto, avente la funzione di correggere la determinazione dell'interesse di mora qualora risultasse sopra la soglia di usura. In particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto di locazione finanziaria prevede che, qualora alla data di stipulazione del contratto il risultato del calcolo per la determinazione convenzionale del tasso di mora (Euribor 3 mesi, divisore 365, più nove punti) risulti maggiore del “tasso soglia” vigente per i contratti di leasing, il tasso per il calcolo degli interessi di mora resti “definitivamente determinato, per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 mesi, divisore 365, quale pubblicato da ” man mano in vigore, maggiorato della differenza fra il CP_5
15 tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 mesi, divisore 365, pubblicato alla data medesima da “ ”, con arrotondamento CP_5 al punto percentuale inferiore”. Era onere della concedente fornire la prova dell'applicazione della clausola di salvaguardia e tale onere non è stato assolto, anche a causa del mancato deposito della documentazione da cui si sarebbe potuto evincere quale tasso di mora era stato applicato, se il tasso di mora pattuito nel contratto al momento della sua conclusione ed accertato come usuraio dalla CTU oppure quello risultante dall'applicazione della clausola di salvaguardia. A riguardo del riparto dell'onere della prova in relazione all'applicazione effettiva della clausola di salvaguardia contenuta nelle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria si condivide l'arresto della Corte di Cassazione, secondo cui “dal punto di vista pratico tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. La clausola di salvaguardia, dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. oggettiva, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca” (Cass. n. 26286/2019).
L'obbligazione contrattuale assunta dalla Banca di assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai applicati interessi che oltrepassino il tasso soglia, comporta che l'osservanza di quest'ultimo divenga oggetto di una specifica obbligazione contrattuale, con conseguente traslazione dell'onere della prova in capo all'obbligato, ossia alla banca.
3 – Per quanto attiene alla richiesta relativa al pagamento dei canoni non pagati antecedentemente alla risoluzione, la concedente non provato la quantificazione del credito, non avendo depositato le fatture concernenti i canoni della locazione finanziaria. Inoltre, non ha provato di aver scomputato dalla somma richiesta col decreto ingiuntivo l'importo ricavato dalla successiva allocazione del bene. Il contratto oggetto della presente controversia si deve qualificare come un contratto di leasing traslativo. Ciò posto, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, trovano
16 applicazione le disposizioni concernenti la vendita a rate con riserva di proprietà, non applicandosi la nuova disciplina contenuta nell'art. 1 comma 136-140 della L.n.
124/2017 che ha tipizzato il contratto di locazione finanziaria, in quanto l'asserito inadempimento dei canoni si colloca in un momento temporale anteriore all'entrata in vigore della legge. Avuto riguardo alla disciplina della vendita a rate con riserva di proprietà, non può trovare applicazione una clausola contrattuale che prevede, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'obbligo per quest'ultimo di restituire il bene e, al contempo, il diritto del concedente di trattenere i canoni riscossi, ottenere il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere oltre al risarcimento del danno, senza che dalle somme trattenute ed ottenute dal concedente si scomputi quanto da quest'ultimo acquisito dalla nuova allocazione del bene. Non può applicarsi una disposizione contrattuale di questo tipo, in quanto comporterebbe un'indebita locupletazione del concedente, il quale si troverebbe in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il contratto di leasing fosse stato correttamente eseguito dall'utilizzatore. Egli avrebbe sia i canoni scaduti ed a scadere, che avrebbe riscosso senza l'inadempimento, e sia il bene che gli è stato restituito per effetto della risoluzione. Tale clausola rientra nell'alveo della clausola penale, soggetta al potere di riduzione ufficiosa da parte del Giudice ex art. 1384 cc ove sia manifestamente eccessiva, ossia ove comporti un indebito arricchimento del concedente. Sul punto, le
Sezioni Unite si sono espresse nel senso di ritenere “manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché la citata Cass. n.
1581 del 2020). È stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 cc la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al
17 concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito” (Cass. Sez.
Un. n. 2061/2021).
3.1 – La clausola che comporta il diritto del concedente di acquisire i canoni scaduti ed a scadere deve quindi prevedere, pena la riduzione o non applicazione, che da tali importi sia detratta la somma acquisita dal concedente per la nuova allocazione del bene, o, nel caso in cui non sia avvenuta la nuova allocazione, sia detratta la somma risultante da una stima attendibile del valore bene, il quale deve essere tenuto in considerazione nella prospettiva di una futura ricollocazione nel mercato.
3.2 – Nella specie, la clausola n. 21 delle condizioni generali del contratto di leasing prevede, per la determinazione delle somme dovute dall'utilizzatore, la detrazione del ricavato della vendita del bene dall'ammontare dei canoni scaduti, a scadere, commissioni e spese sostenute, in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale consolidato sopra richiamato. Tuttavia, parte appellata non ha provato di aver detratto dal credito azionato la somma ricavata dalla vendita del bene. La mancata allegazione di documentazione non permette di stabilire se dalla somma azionata in via monitoria e risultante dall'estratto conto del 5 ottobre 2015, pari a euro
80.235,13.=, sia stato detratto l'importo della vendita pari a euro 80.000,00=.
Dall'estratto conto non risulta alcuna detrazione della somma ricavata dalla nuova allocazione del bene, essendo indicato il debito complessivo di euro 80.235,13= risultante dalle fatture per servizi di leasing, interessi moratori e canoni insoluti dal mese di luglio 2010 al mese di dicembre 2010, senza alcuno scomputo della vendita asseritamente avvenuta in data 8 maggio 2012 per il prezzo di euro 80.000,00=.
Infatti, è onere del concedente provare l'avvenuta nuova allocazione del bene e l'avvenuto scomputo per rendere applicabile la clausola in questione. Parte appellata ha depositato nel giudizio di primo grado una relazione di stima del valore del bene, valutato in euro 120.000,00= IVA inclusa. Anche riguardo a questo aspetto, la concedente non ha dimostrato l'avvenuta detrazione con il debito residuo
18 dell'utilizzatore. Ciò posto, in mancanza della prova della detrazione, non può essere accolta la domanda relativamente alla parte del credito derivante dai canoni insoluti e dall'applicazione su tali canoni degli interessi moratori, in quanto sia il prezzo di vendita e sia la stima del bene risultano superiori all'asserito, ma comunque non provato, debito residuo dell'utilizzatore.
4 – Non può essere accolta la domanda di restituzione dei canoni corrisposti per un importo complessivo di euro 184.620,00.=. Tale domanda non è stata proposta nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e nemmeno nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 cpc. La domanda restitutoria dei canoni già corrisposti infatti è stata formulata per la prima volta nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 22 novembre 2022, in un momento in cui le preclusioni processuali per proporre domande nuove erano già maturate.
5 – Il quarto, il quinto ed il settimo motivo di appello sono assorbiti.
6 – L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio e delle spese di CTU, che vanno poste totalmente a carico di Ai fini della determinazione del compenso si tiene CP_1
conto della liquidazione operata dal Giudice di primo grado. Per i medesimi motivi, anche le spese del presente procedimento di appello devono essere poste a carico di considerati i valori medi, tenuto conto dello scaglione da euro 52.001,00.= CP_1
ad euro 260.000,00.=, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Le spese in questione vanno distratte in favore del procuratore degli appellanti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma della
19 sentenza n. 418/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
1. rigetta le domande di pagamento fatte valere in via monitoria nei confronti degli odierni appellanti;
2. revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3753/2015 emesso in data 30 ottobre
2015 dal Tribunale di Vicenza;
3. condanna alla rifusione in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, che si liquidano in euro
10.000,00.= per compensi professionali ed euro 417,58.= per esborsi, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro 1.165,00.= per esborsi ed euro 9.991,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, oltre a spese generali
15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore degli odierni appellanti, dichiaratosi antistatario.
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 16 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc proposta da L'impugnazione di CP_1 [...]
infatti, rispetta i connotati di cui all'art. 342 cpc, in quanto gli Parte_4
appellanti hanno individuato le specifiche parti della decisione impugnata, hanno formulato specifici motivi di gravame, denunciando così la violazione di legge, gli asseriti errori compiuti dal Giudice di primo grado in relazione alla valutazione dei fatti e documenti e la loro rilevanza ai fini della decisione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per la sussistenza del requisito della specificità dei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone di Magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1668/2023 R.G. promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Mauro, con C.F._2
domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Bassano del Grappa (VI), via
Orazio Marinali n. 65, in forza di procura alle liti allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
APPELLANTI
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in CP_1
Venezia, e per essa quale procuratrice rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.to Elio Ludini, con domicilio eletto all'indirizzo telematico, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
E CONTRO
; Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 418/2023, pubblicata in data 28 febbraio
2023, del Tribunale di Vicenza, rimessa al collegio in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 11 novembre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Respingere, la richiesta di controparte di inammissibilità dell'appello proposto, perché pretestuosa ed infondata in fatto e in diritto. Accertare e dichiarare, la carenza assoluta di prova, prova a carico della società di leasing, sia a sostegno del richiesto decreto ingiuntivo n. 3753/2015, ruolo 8528/2015, emesso in data 30.10.2015, e sia nella successiva fase di cognizione. Dichiararsi, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, nullo e/o annullato e/o invalido e/o revocato il decreto ingiuntivo n.
3753/2015, ruolo 8528/2015, emesso in data 30.10.2015, dal Tribunale di Vicenza, perché infondato in fatto e in diritto. Accertare e dichiarare, nel contratto navale
ND924604 sottoscritto in data 31.08.2006 dal sig. con la CA spa, la Parte_1
pattuizione iniziale contrattuale di interessi di mora oltre soglia, così come accertato anche dal C.T.U. nelle sue due perizie. Interesse di mora addebitato, che pur in presenza di una clausola di salvaguardia, l'istituto finanziario non è stato in grado di
2 provare che gli interessi di mora addebitati rientrano entro il tasso soglia previsto dalla legge 108/96, così come indicato dal C.T.U. nel secondo elaborato peritale, e questo stante la carenza assoluta di documentazione nonché dei termini che determinano l'interesse di mora (capitale, tasso e tempo). Pertanto, il C.T.U. non è stato in grado di ricondurre gli interessi di mora al tasso corrispettivo, così come richiesto dal Giudice istruttore. Per tale motivo alcun interesse di mora è dovuto ed il decreto ingiuntivo impugnato va revocato in riforma della sentenza appellata.
Accertare che a e da alcun documento con specifica del Parte_1 Parte_2 calcolo a prova per addebito di servizi sconosciuti per € 44.925,22 è stato loro consegnato, così come accertato anche dal C.T.U. nelle sue due perizie, laddove indica che alcun documento risulta agli atti del procedimento. Per tale motivo alcun addebito per servizi sconosciuti è dovuto ed il decreto ingiuntivo impugnato va revocato in riforma della sentenza appellata. Accertare che a e da Parte_1 [...]
alcun documento con specifica del calcolo del differenziale di euro Pt_2
12.766,78.=, dato dall'importo chiesto di euro 67.468,35.= con il D.I. n. 1211/2013 innanzi al Tribunale di Milano e l'importo chiesto di euro 80.235,13.= innanzi a questo Tribunale con D.I. n. 8528/15, è stato loro consegnato, come accertato anche dal C.T.U. nelle sue due perizie, laddove indica che alcun documento risulta agli atti del procedimento. Per tale motivo alcun addebito per servizi sconosciuti è dovuto ed il decreto ingiuntivo impugnato va revocato in riforma della sentenza appellata.
Accertare e dichiarare che alcuna documentazione a prova viene data dalla concedente il contratto di leasing per l'importo di euro 6.172,90.=, dato dal differenziale tra la penale risarcitoria addebitata di euro 120.586,45.= (vedi: estratto conto addebito del 04/05/2012 - doc. 6 controparte) e la penale che in data
30/11/2010, alla data di risoluzione del contratto di leasing, viene chiesta da per euro 114.413,55.= (doc.
3 - citazione). Per tale motivo Controparte_3
alcun addebito per il suddetto differenziale è dovuto ed il decreto ingiuntivo
3 impugnato va revocato in riforma della sentenza appellata. Accertare che il totale degli addebiti effettuati dalla concedente al conduttore, non documentati o sconosciuti, ammonta ad euro 76.883,69.= (interessi di mora euro 13.018,79.=; servizi sconosciuti euro 44.925,22.=; differenziale di euro 12.766,78.=, dato dal differenziale tra il decreto ingiuntivo azionato innanzi al Tribunale di Milano e quello qui impugnato, dal differenziale di euro 6.172,90.=, dato dal differenziale tra la penale richiesta in data 30/11/2010 e quella addebitata in data 04/05/2012).
Importo del quale si chiede, in riforma della sentenza impugnata, a questo Giudice di dichiararlo non dovuto a o a Accertare Controparte_3 Controparte_2
la nullità della clausola penale di cui agli art. 20, 21 e 23 delle condizioni generali del contratto, in quanto vessatorie e che il codice di consumo prevede espressamente nulle, e di importo manifestamente eccessivo ex art. 33, comma 2, lettera f) del
D.Lgs. 206/2005, e pertanto dichiarare non dovuta la penale risarcitoria addebitata di euro 120.586,45.= (vedi: estratto conto addebito del 04/05/2012). Penale che in data
30/11/2010, alla data di risoluzione del contratto di leasing, viene chiesta da per euro 114.413,55.= (doc. 3), mentre inspiegabilmente e non Controparte_3 documentato nell'estratto conto depositato dalla concedente viene indicato l'importo di euro 120.586,45.=. In via subordinata, per il potere di riduzione attribuito al
Giudice, si chiede, in riforma della sentenza appellata, di ridurre la penale addebitata secondo equità ex art. 1384 cc. Accertare e dichiarare che Controparte_3
(denominazione di CA spa per effetto della fusione intervenuta) non ha mai consegnato un documento di sintesi con l'indicazione dell' L'evidenziata Pt_3 carenza si ritiene che determini la nullità (pacificamente, rilevabile anche d'ufficio) dei contratti, anche in considerazione del fatto che l'art. 117 comma 8 TUB stabilisce che la Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB può prescrivere che determinati contratti abbiano un contenuto tipico determinato e che i contratti difformi siano nulli. Le istruzioni della Banca d'Italia, emanate il base al suddetto art. 117 TUB
4 (circolare n. 229 del 21.04.1999, aggiornamento del 25.07.2003 e provvedimento del
29.07.2009, (vds. doc. 6), impongono che i contratti di finanziamento riportino il
Par valore dell' e la carenza di tale informazione determina la radicale nullità dei contratti. Per tale motivo il decreto ingiuntivo impugnato va revocato in riforma della sentenza appellata. Accertare in via subordinata che trattasi di un contratto di leasing traslativo regolato dall'art. 1526 cc, e che al conduttore spetta il ritorno a Parte_1 della somma per l'importo delle rate pagate di euro 184.620,00.= (importo riconosciuto da controparte con la produzione dell'estratto conto doc. 6), e che al concedente non spetta alcun equo indennizzo perché non richiesto specificatamente.
Condannare in solido le controparti a pagare le spese di C.T.U. Condannare in solido le controparti al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio così specificate: di euro 1.040,00.= per spese di C.T.P.; di euro 379,50.= per spese di contributo unificato di primo grado;
di euro 1.165,50.= per spese di contributo unificato di appello. Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese legali.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
e per essa quale procuratrice la come in atti CP_1 Controparte_2
rappresentata, difesa e domiciliata, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto, riportandosi integralmente a tutti gli atti e verbali di causa, da intendersi qui riportati e ritrascritti (e a tutti gli atti del giudizio di primo grado), precisa le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione in appello depositata, che qui si ritrascrivono integralmente. Voglia la Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Signori Parte_1
e ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis e ter cpc. Nel Parte_2 merito in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dai Signori Pt_1
e perché inammissibile e infondato, in fatto e in diritto, per tutti
[...] Parte_2
5 i motivi come esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 418/2023 R.G. n. 27/2016, emessa dal Tribunale di Vicenza il
20/02/2023 e pubblicata in data 28/02/2023. In ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto dai Signori e perché inammissibile e Parte_1 Parte_2
infondato, in fatto e in diritto, per tutti i motivi come esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. Si insiste quindi per il rigetto dell'appello proposto dai Signori e da Pt_1
Part per tutti i motivi come esposti in atti, e insiste altresì per la integrale conferma della sentenza impugnata n. 418/2023 RG 27/2016 emessa dal Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3753/2015, il Tribunale di Vicenza ingiungeva a ed a quest'ultima entro i limiti della fideiussione Parte_1 Parte_2
prestata, di pagare in favore di la somma di euro 80.235,13.=, Controparte_3
oltre interessi ed oltre le spese di procedura.
L'ingiungente sosteneva di aver concluso in data 31 agosto 2006 con Pt_1
un contratto di locazione finanziaria e che l'utilizzatore si è reso inadempiente
[...]
al pagamento dei canoni, risultando così debitore della somma ingiunta. La concedente asseriva, inoltre, che da tale importo era già stata Controparte_3
detratta la somma dalla stessa acquisita con la nuova allocazione del bene, avendo in precedenza risolto il contratto di locazione finanziaria con l'utilizzatore in data 30 dicembre 2010.
Con atto di citazione in opposizione, e Parte_1 Parte_2 quest'ultima quale garante dell'utilizzatore, chiedevano la revoca del decreto
6 ingiuntivo, essendo il credito vantato dalla concedente non determinato e non provato. Chiedevano, altresì, la chiamata in causa di in quanto Controparte_4
l'utilizzatore aveva concluso il contratto di leasing in forza di un accordo fiduciario intercorso con la stessa, con l'impegno di cederle il contratto non appena fosse stato possibile, cosicché proponevano, in via subordinata, domanda nei confronti di quest'ultima affinché fosse condannata a corrispondere loro le somme che gli stessi fossero eventualmente tenuti a pagare alla concedente.
, costituendosi in giudizio, deduceva l'estraneità, rispetto Controparte_3
al contratto di leasing, del contratto fiduciario intercorso tra e , Parte_1 CP_4
contestando le argomentazioni degli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Anche , si costituiva dinanzi al Tribunale, eccependo la Controparte_4
carenza di legittimazione processuale di nonché chiedendo che Parte_2
venisse dichiarata la nullità del contratto fiduciario, il cui unico scopo era, a suo dire, quello di aggirare la società di leasing e le norme sulla segnalazione in centrale rischi.
Nel corso del giudizio di primo grado interveniva cessione a titolo particolare del diritto controverso, ex art. 111 cpc, in quanto il credito della concedente veniva acquistato da la quale faceva proprie tutte le istanze Controparte_2
formulate dalla dante causa.
Esperita la fase istruttoria mediante consulenza tecnica contabile dell'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza n. 418/2023, pubblicata in data 28 febbraio
2023, oggetto di gravame. Il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione in quanto infondata e condannava al pagamento in favore dell'utilizzatore Controparte_4
della somma da quest'ultimo dovuta a . Parte_1 Controparte_2
Richiamata la CTU in motivazione, il Giudice di primo grado osservava che l'onere di dimostrare la corretta applicazione del tasso di interesse concordato
7 gravava non solamente sull'istituto di credito ma anche sugli attori opponenti, posto che essi non si erano limitati a negare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo, ma avevano chiesto la condanna dell'ingiungente alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto. A detta del Tribunale, posto che gli interessi di mora, secondo le risultanze della CTU contabile, superavano il tasso soglia, era onere degli opponenti provare l'applicazione della clausola di salvaguardia. Sosteneva, ancora, il Giudice di prime cure che, tenuto conto del dettagliato estratto conto prodotto dalla concedente e dei dati ricavabili dal contratto in punto ammontare delle rate, scadenze e tasso di interesse, gli opponenti sarebbero stati in grado di verificare se ed in che misura il credito azionato da , ceduto a Controparte_3 CP_2
ed ora fosse o no corrispondente a quanto contrattualmente
[...] CP_1 previsto. Il Tribunale escludeva, altresì, che l'utilizzatore potesse essere qualificato come consumatore, non potendosi così applicare la disciplina delle clausole vessatorie. Inoltre, riteneva conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte la parte V della clausola n. 21 del contratto di locazione finanziaria, la quale prevedeva che, in caso di risoluzione anticipata, ai crediti del concedente, ossia i canoni scaduti, commissioni, interessi di mora ed indennizzo di cui al punto 23 del medesimo contratto, venisse detratto il ricavato della vendita del bene oggetto di leasing.
Infine, veniva rigettata l'eccezione di nullità del contratto fiduciario, con condanna di al pagamento in favore di della somma Controparte_4 Parte_1
da lui dovuta alla concedente.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendo di dichiarare nullo o revocato il decreto ingiuntivo, rassegnando nel corso del giudizio di gravame le conclusioni sopra riportate.
Con il primo motivo di impugnazione è stata fatta valere la nullità o l'annullabilità del decreto ingiuntivo n. 3753/2015, sostenendosi che la concedente avrebbe depositato a fondamento del proprio diritto di credito esclusivamente un
8 estratto conto, la cui efficacia probatoria avrebbe dovuto escludersi per il procedimento di cognizione, in quanto unilaterale e non estendibile quale valore probatorio al di fuori di quanto riconosciuto ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo. Gli impugnanti hanno precisato che l'istituto finanziario non avrebbe depositato alcun documento, tale da permette di determinare il credito oggetto di domanda, oltre al fatto che l'estratto conto prodotto agli atti del procedimento monitorio non sarebbe stato firmato e neppure contenente le dichiarazioni previste dall'art. 50 TUB. Con il medesimo motivo, la sentenza gravata è censurata nella parte in cui avrebbe posto in capo all'utilizzatore opponente l'onere della prova in relazione alla corretta applicazione del tasso di interesse di mora concordato nel contratto e all'effettiva applicazione della clausola di salvaguardia, onere, al contrario, da porre in capo all'istituto di credito ex art. 2697 cc. Secondo gli appellanti, la richiesta di produzione di ulteriore documentazione da parte del CTU nel corso delle operazioni peritali di prime cure, ossia delle fatture di addebito per servizi ulteriori pari a euro 44.925,22.=, servizi a dire dell'appellante sconosciuti e non provati, e delle fatture riguardanti l'applicazione dell'interesse di mora, sarebbe dimostrazione della carente allegazione della concedente, tale da non poter pregiudicare gli appellanti medesimi. Inoltre, a loro dire, il concedente non avrebbe fornito alcuna prova in relazione ai tassi di interesse applicati al contratto di leasing, rilevandosi altresì che nella sentenza di primo grado si sarebbe omesso di precisare che era stato inizialmente pattuito un tasso di interesse moratorio superiore alla soglia, come precisato dalla CTU. Così, posto il carattere usuraio degli interessi di mora, data l'assenza di documentazione, non sarebbe stato possibile effettuare un calcolo della mora nemmeno applicando gli interessi corrispettivi. Infine, Parte_1 ed a hanno dedotto che l'importo di euro 44.925,22.= risulterebbe da Parte_2
addebiti di servizi sconosciuti e non da interessi deducibili dal contratto.
9 Con il secondo motivo di appello è stata censurata la quantificazione del debito anche in relazione all'ammontare richiesto dalla stessa concedente in una precedente controversia avente ad oggetto le medesime domande avanti il Tribunale di Milano, dichiaratosi poi incompetente: l'aumento di euro 12.766,80.=, da euro 67.468,35.= ad euro 80.235,13.=, dell'importo del credito azionato non avrebbe potuto essere giustificato dall'indicazione specifica degli interessi di mora, come statuito dal
Giudice di primo grado, in assenza di documentazione e tenendo conto del tasso di mora usuraio.
Con il terzo motivo di gravame parte appellante ha contestato la voce di credito risultante dall'estratto conto pari a euro 44.925,22.= per servizi sconosciuti e non provati, asserendosi che la concedente non avrebbe prodotto nulla agli atti del procedimento in modo da giustificare la pretesa, neppure mai indicando il motivo e la causale di tali addebiti.
Con il quarto motivo di appello parte appellante ha ritenuto applicabile alla presente controversia il codice del consumo, avendo l'utilizzatore agito quale consumatore, ossia per scopi estranei all'esercizio della propria attività professionale, comportando la circostanza della applicabilità del regime delle clausole vessatorie, con conseguente nullità dell'art. 20, art. 21 ed art. 23 delle condizioni generali del contratto di leasing, disciplinanti la risoluzione anticipata del contratto ed i relativi effetti.
Con il quinto motivo di impugnazione è stata fatta valere l'omessa consegna di documenti relativi alla informativa bancaria, ai sensi dell'art. 9 della delibera del
CIRC del 4 marzo 2003, statuente che al contratto avrebbe dovuto essere unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, con conseguente nullità del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 117 TUB.
Con il sesto motivo di gravame, in via subordinata, parte appellante ha evidenziato il carattere traslativo della locazione finanziaria, alla quale si dovrebbero
10 applicare le disposizioni della vendita a rate con riserva di proprietà in base alle quali l'utilizzatore inadempiente, restituita la cosa oggetto del contratto, avrebbe avuto il diritto alla restituzione delle rate riscosse per una somma pari a euro 184.620,00.=.
Inoltre, è stato evidenziato che l'indennizzo ex art. 21 ed art. 23 delle condizioni generali del contratto non sarebbe mai stato richiesto dalla concedente.
Con il settimo motivo di appello, in via ulteriormente subordinata, è stato rammentato che, in ossequio alle risultanze della CTU, il totale degli addebiti effettuati dalla concedente, non provati, ammonterebbe ad euro 76.883,69.=, importo da dichiararsi non dovuto all'odierna appellata.
Con l'ottavo ed il nono motivo di gravame è stata censurata la sentenza di primo grado in punto di condanna alla rifusione delle spese di lite e spese di CTU.
Rimaste contumaci e , si è costituita Controparte_3 Controparte_4
in giudizio , chiedendo in via preliminare di Controparte_2 CP_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc ed art. 348 bis e ter cpc e, nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.
*****
11 motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 cpc, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il Giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado.
1.1 – Parimenti non fondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis ed art. 348 ter cpc reiterate in sede di note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni. Infatti, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza deve essere emanata all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 350 bis cpc, procedendo ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. La richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello reiterata in sede di precisazione delle conclusioni non può essere accolta, in quanto l'emanazione del provvedimento richiesto non è più possibile, dovendo necessariamente avvenire con le modalità anzidette e non all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 cpc.
2 – Ciò posto, passando al merito della controversia, l'appello è fondato e va accolto e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo. Il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto concernenti questioni tra loro collegate. L'accoglimento degli appena menzionati motivi di impugnazione comporta l'assorbimento del quarto, del quinto e del settimo motivo di appello.
2.1 – Ciò posto, i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti coinvolte nel presente giudizio sono i seguenti. In data 31 agosto 2006 l'utilizzatore ha Parte_1
sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con la concedente CA spa, poi
, per una unità da diporto a motore modello AIRON 388 completa Controparte_3 di accessori d'uso. In pari data 31 agosto 2006, e Parte_1 Controparte_4
hanno stipulato un contratto fiduciario, in forza del quale il primo si è impegnato ad assumere per conto della seconda la qualità di utilizzatore nel contratto di leasing
12 appena menzionato, con la previsione di cederlo, non appena ci fossero stati i presupposti, alla fiduciante;
con il medesimo contratto fiduciario CP_4
si è impegnata nei confronti di a provvedere al pagamento di
[...] Parte_1
tutto quanto dovuto alla concedente. In data 31 agosto 2006 è stato concluso un contratto di fideiussione, con il quale ha garantito l'adempimento Parte_2 dell'utilizzatore comprensivo di interessi, capitale ed ogni altro Parte_1
accessorio fino a concorrenza della somma di euro 387.312,00.=. In data 30 novembre 2010, asserendo un inadempimento dell'utilizzatore pari a euro
22.535,54.= per canoni scaduti e rimasti insoluti, la banca concedente ha risolto unilateralmente il contratto di locazione finanziaria.
2.2 – L'odierna appellata non ha assolto all'onere della prova posto a suo carico ex art. 2697 cc, relativo all'allegazione dell'esistenza del diritto di credito azionato. La società concedente, nel proprio ricorso monitorio, ha prodotto esclusivamente l'estratto conto datato 5 dicembre 2015 da cui emerge un debito complessivo dell'utilizzatore pari a euro 80.235,15.=, di cui l'importo di euro 13.018,79.= a titolo di interessi di mora, euro 44.925,22.= a titolo di fatture per servizi derivanti dal contratto di leasing e per la rimanente parte a titolo di canoni insoluti. La concedente non ha allegato la documentazione necessaria per l'accertamento nel giudizio di merito della sussistenza del diritto di credito e per la sua esatta determinazione nel quantum. Anche la CTU dà atto della mancata allegazione da parte della società concedente della documentazione essenziale al fine di determinare il valore complessivo del credito vantato. In particolare si evince dalla prima CTU contabile datata 9 luglio 2019 che “dall'analisi della documentazione presente nel fascicolo di causa, si è evidenziato il fatto che nel decreto ingiuntivo fatto da Controparte_3
nei confronti del dott. , sono stati allegati solo il contratto di leasing Parte_1
iniziale ed un estratto conto dal quale si evince il credito, non sono state invece allegate le fatture relative al calcolo degli interessi moratori per euro 13.018,99.= e le
13 fatture per servizi indicate nel decreto ingiuntivo per un importo totale di euro
44.925,22.=. Il CTU ha espresso fondate perplessità in merito al fatto che, mancando questa documentazione, risulta difficile capire quanto è il vero debito degli opponenti nei confronti della , non sapendo a cosa si riferiscano le fatture Controparte_3
mancanti. Anche nella CTU contabile integrativa, si evince che la società concedente non ha prodotto i documenti relativi all'applicazione degli interessi di mora addebitati nell'estratto conto del 5 dicembre 2015 e alle fatture di addebito servizi elencate nelle ultime voci dello stesso documento.
2.3 – Non è dirimente la circostanza che gli odierni appellanti si siano opposti all'istanza proposta al Giudice di primo grado da parte del CTU finalizzata a richiedere copia dei documenti in questione. Infatti, ai sensi dell'art. 198 cpc, in caso di CTU contabile, il consulente nominato può esaminare anche i documenti e registri non prodotti nel corso di causa, a condizione però che vi sia il consenso di tutte le parti. Tale consenso è necessario per salvaguardare il principio del contraddittorio, al fine di non utilizzare la CTU contabile come mezzo per eludere le preclusioni del processo civile alle quali tutte le parti sono sottoposte. Secondo Cassazione n.
1763/2024 “con riferimento ai documenti probatori di fatti principali, la barriera preclusiva posta dal legislatore è valicabile, nel corso della consulenza contabile, in presenza del necessario previo consenso delle parti. Tale consenso, perciò, ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in causa”. Il mancato consenso degli odierni appellanti alla produzione della documentazione richiamata agli atti non fa venire meno il mancato assolvimento dell'onere della prova posto in capo all'appellata, la quale, per dimostrare l'effettiva sussistenza del proprio credito, avrebbe dovuto depositare le fatture di mora e quelle relative ai servizi ulteriori del contratto di leasing nel rispetto dei termini processuali. L'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie stabilito dall'art. 198 comma 2 cpc può in definitiva avvenire, nell'ambito della consulenza tecnica di natura contabile,
14 unicamente col consenso delle parti, al fine di non violare il principio dispositivo ed il principio del contraddittorio.
2.4 – La società concedente non ha dimostrato quali servizi aggiuntivi inerenti al contratto di locazione finanziaria ha fornito all'utilizzatore. In tal modo non ha provato la parte di credito relativa alle voci “fatture servizio leasing” contenute nell'estratto conto depositato per un importo pari a euro 44.925,22.=. Non avendo prodotto nel giudizio le relative fatture, non è stato possibile capire il contenuto delle stesse, non potendo determinarsi se tali voci di costo facessero effettivamente parte del contratto di leasing concluso in data 31 agosto 2006.
2.5 - Non è altresì provata la parte del diritto di credito relativa all'applicazione degli interessi moratori per un importo pari a euro 13.018,79.=, anche esso risultante dall'estratto conto depositato nel fascicolo monitorio in primo grado. Il CTU ha accertato che nel contratto di locazione finanziaria è stato concordato un tasso di mora usuraio. Infatti, “dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 31 agosto 2006, è pari a
12,309%” (pag. 14 CTU), risultando superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca
d'Italia per il periodo e per la classe di importo del contratto. Nella CTU viene dato atto della sussistenza della clausola di salvaguardia contenuta al punto 11 delle condizioni generali di contratto, avente la funzione di correggere la determinazione dell'interesse di mora qualora risultasse sopra la soglia di usura. In particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto di locazione finanziaria prevede che, qualora alla data di stipulazione del contratto il risultato del calcolo per la determinazione convenzionale del tasso di mora (Euribor 3 mesi, divisore 365, più nove punti) risulti maggiore del “tasso soglia” vigente per i contratti di leasing, il tasso per il calcolo degli interessi di mora resti “definitivamente determinato, per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 mesi, divisore 365, quale pubblicato da ” man mano in vigore, maggiorato della differenza fra il CP_5
15 tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 mesi, divisore 365, pubblicato alla data medesima da “ ”, con arrotondamento CP_5 al punto percentuale inferiore”. Era onere della concedente fornire la prova dell'applicazione della clausola di salvaguardia e tale onere non è stato assolto, anche a causa del mancato deposito della documentazione da cui si sarebbe potuto evincere quale tasso di mora era stato applicato, se il tasso di mora pattuito nel contratto al momento della sua conclusione ed accertato come usuraio dalla CTU oppure quello risultante dall'applicazione della clausola di salvaguardia. A riguardo del riparto dell'onere della prova in relazione all'applicazione effettiva della clausola di salvaguardia contenuta nelle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria si condivide l'arresto della Corte di Cassazione, secondo cui “dal punto di vista pratico tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. La clausola di salvaguardia, dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. oggettiva, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca” (Cass. n. 26286/2019).
L'obbligazione contrattuale assunta dalla Banca di assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai applicati interessi che oltrepassino il tasso soglia, comporta che l'osservanza di quest'ultimo divenga oggetto di una specifica obbligazione contrattuale, con conseguente traslazione dell'onere della prova in capo all'obbligato, ossia alla banca.
3 – Per quanto attiene alla richiesta relativa al pagamento dei canoni non pagati antecedentemente alla risoluzione, la concedente non provato la quantificazione del credito, non avendo depositato le fatture concernenti i canoni della locazione finanziaria. Inoltre, non ha provato di aver scomputato dalla somma richiesta col decreto ingiuntivo l'importo ricavato dalla successiva allocazione del bene. Il contratto oggetto della presente controversia si deve qualificare come un contratto di leasing traslativo. Ciò posto, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, trovano
16 applicazione le disposizioni concernenti la vendita a rate con riserva di proprietà, non applicandosi la nuova disciplina contenuta nell'art. 1 comma 136-140 della L.n.
124/2017 che ha tipizzato il contratto di locazione finanziaria, in quanto l'asserito inadempimento dei canoni si colloca in un momento temporale anteriore all'entrata in vigore della legge. Avuto riguardo alla disciplina della vendita a rate con riserva di proprietà, non può trovare applicazione una clausola contrattuale che prevede, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'obbligo per quest'ultimo di restituire il bene e, al contempo, il diritto del concedente di trattenere i canoni riscossi, ottenere il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere oltre al risarcimento del danno, senza che dalle somme trattenute ed ottenute dal concedente si scomputi quanto da quest'ultimo acquisito dalla nuova allocazione del bene. Non può applicarsi una disposizione contrattuale di questo tipo, in quanto comporterebbe un'indebita locupletazione del concedente, il quale si troverebbe in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il contratto di leasing fosse stato correttamente eseguito dall'utilizzatore. Egli avrebbe sia i canoni scaduti ed a scadere, che avrebbe riscosso senza l'inadempimento, e sia il bene che gli è stato restituito per effetto della risoluzione. Tale clausola rientra nell'alveo della clausola penale, soggetta al potere di riduzione ufficiosa da parte del Giudice ex art. 1384 cc ove sia manifestamente eccessiva, ossia ove comporti un indebito arricchimento del concedente. Sul punto, le
Sezioni Unite si sono espresse nel senso di ritenere “manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché la citata Cass. n.
1581 del 2020). È stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 cc la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al
17 concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito” (Cass. Sez.
Un. n. 2061/2021).
3.1 – La clausola che comporta il diritto del concedente di acquisire i canoni scaduti ed a scadere deve quindi prevedere, pena la riduzione o non applicazione, che da tali importi sia detratta la somma acquisita dal concedente per la nuova allocazione del bene, o, nel caso in cui non sia avvenuta la nuova allocazione, sia detratta la somma risultante da una stima attendibile del valore bene, il quale deve essere tenuto in considerazione nella prospettiva di una futura ricollocazione nel mercato.
3.2 – Nella specie, la clausola n. 21 delle condizioni generali del contratto di leasing prevede, per la determinazione delle somme dovute dall'utilizzatore, la detrazione del ricavato della vendita del bene dall'ammontare dei canoni scaduti, a scadere, commissioni e spese sostenute, in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale consolidato sopra richiamato. Tuttavia, parte appellata non ha provato di aver detratto dal credito azionato la somma ricavata dalla vendita del bene. La mancata allegazione di documentazione non permette di stabilire se dalla somma azionata in via monitoria e risultante dall'estratto conto del 5 ottobre 2015, pari a euro
80.235,13.=, sia stato detratto l'importo della vendita pari a euro 80.000,00=.
Dall'estratto conto non risulta alcuna detrazione della somma ricavata dalla nuova allocazione del bene, essendo indicato il debito complessivo di euro 80.235,13= risultante dalle fatture per servizi di leasing, interessi moratori e canoni insoluti dal mese di luglio 2010 al mese di dicembre 2010, senza alcuno scomputo della vendita asseritamente avvenuta in data 8 maggio 2012 per il prezzo di euro 80.000,00=.
Infatti, è onere del concedente provare l'avvenuta nuova allocazione del bene e l'avvenuto scomputo per rendere applicabile la clausola in questione. Parte appellata ha depositato nel giudizio di primo grado una relazione di stima del valore del bene, valutato in euro 120.000,00= IVA inclusa. Anche riguardo a questo aspetto, la concedente non ha dimostrato l'avvenuta detrazione con il debito residuo
18 dell'utilizzatore. Ciò posto, in mancanza della prova della detrazione, non può essere accolta la domanda relativamente alla parte del credito derivante dai canoni insoluti e dall'applicazione su tali canoni degli interessi moratori, in quanto sia il prezzo di vendita e sia la stima del bene risultano superiori all'asserito, ma comunque non provato, debito residuo dell'utilizzatore.
4 – Non può essere accolta la domanda di restituzione dei canoni corrisposti per un importo complessivo di euro 184.620,00.=. Tale domanda non è stata proposta nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e nemmeno nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 cpc. La domanda restitutoria dei canoni già corrisposti infatti è stata formulata per la prima volta nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 22 novembre 2022, in un momento in cui le preclusioni processuali per proporre domande nuove erano già maturate.
5 – Il quarto, il quinto ed il settimo motivo di appello sono assorbiti.
6 – L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio e delle spese di CTU, che vanno poste totalmente a carico di Ai fini della determinazione del compenso si tiene CP_1
conto della liquidazione operata dal Giudice di primo grado. Per i medesimi motivi, anche le spese del presente procedimento di appello devono essere poste a carico di considerati i valori medi, tenuto conto dello scaglione da euro 52.001,00.= CP_1
ad euro 260.000,00.=, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Le spese in questione vanno distratte in favore del procuratore degli appellanti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma della
19 sentenza n. 418/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
1. rigetta le domande di pagamento fatte valere in via monitoria nei confronti degli odierni appellanti;
2. revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3753/2015 emesso in data 30 ottobre
2015 dal Tribunale di Vicenza;
3. condanna alla rifusione in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, che si liquidano in euro
10.000,00.= per compensi professionali ed euro 417,58.= per esborsi, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro 1.165,00.= per esborsi ed euro 9.991,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, oltre a spese generali
15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore degli odierni appellanti, dichiaratosi antistatario.
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 16 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc proposta da L'impugnazione di CP_1 [...]
infatti, rispetta i connotati di cui all'art. 342 cpc, in quanto gli Parte_4
appellanti hanno individuato le specifiche parti della decisione impugnata, hanno formulato specifici motivi di gravame, denunciando così la violazione di legge, gli asseriti errori compiuti dal Giudice di primo grado in relazione alla valutazione dei fatti e documenti e la loro rilevanza ai fini della decisione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per la sussistenza del requisito della specificità dei