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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 738/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Antonio Giannone Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Luigi Agatino Di Controparte_2
Stallo
avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.3.2019, la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 297-
[...]
2018-90001-799-16 26.10.2018, fondata su 39 avvisi di Parte_2
1 addebito asseritamente mai notificati, per un carico contributivo complessivamente ammontante a € 248.588,95.
L'opponente, premessa l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti, ha eccepito: a) la nullità della notifica dell'atto impugnato, per omessa compilazione della relata;
b) vizi formali (carenza di motivazione, omessa indicazione del responsabile del procedimento); c) la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, sia quella antecedente all'iscrizione a ruolo che quella successiva;
c) la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
CP_
e , costituitisi in giudizio con separate memorie, Controparte_2
hanno chiesto rigettarsi l'opposizione giacché tardiva e, comunque,
infondata.
***
In disparte la considerazione per cui la proposizione del ricorso ha l'effetto di sanare ogni eventuale nullità di notifica dell'intimazione impugnata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo,
va osservato che la notifica è stata ritualmente eseguita a mezzo PEC,
all'indirizzo della società risultante dalla visura storica, e non mediante raccomandata A.R. o Ufficiale Giudiziario, sicché del tutto ininfluente si rivela la relata in bianco prodotta dall'opponente.
Ciò detto, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno evidenziare che, nella materia oggetto di causa, quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito, quali la prescrizione antecedente alla iscrizione del
2 ruolo, la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999;), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto, giusta il disposto dell'art. 24 del d.lgs. n.
46/1999.
Le censure riguardanti i requisiti formali - quale il difetto di motivazione e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento - vanno inquadrate nella fattispecie prevista dall'articolo 617 c.p.c. e proposte entro il più breve termine decadenziale di 20 giorni.
Invece, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad esempio, inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es.,
prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d.lgs. n. 46/1999, svincolata da termini decadenziali.
Tanto premesso, va rilevato come la stessa opponente deduca di aver ricevuto l'intimazione di pagamento opposta in data 26.10.2018.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato solo in data
7.3.2019, sicché tutte le censure attinenti al merito della pretesa contributiva (eccezioni di prescrizione antecedente alla iscrizione a ruolo e di decadenza dal potere impositivo) - che avrebbero dovuto essere sollevate nel termine di 40 giorni - e, vieppiù, quelle riguardanti i requisiti formali - da eccepire nel termine di 20 giorni - non possono che ritenersi tardive ed insuscettibili di disamina.
3 Va vagliata, piuttosto, l'eccezione di prescrizione successiva alla iscrizione a ruolo.
Infatti, come sopra accennato, al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti,
eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c,
svincolata da qualunque termine decadenziale.
In tema di prescrizione successiva, giova una premessa su quale termine debba essere applicato nel caso - come quello di specie - in cui i contributi iscritti a ruolo siano stati richiesti mediante una cartella non tempestivamente impugnata.
Il precedente contrasto giurisprudenziale sul punto è stato risolto dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “la scadenza del termine -pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5
del D.lg 26/02/1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità
di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 codice civile. Tale
ultima disposizione infatti si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga
un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avente natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal CP_
4 01/01/2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti natura previdenziale” (cfr. Cass. Civ. Sez.Un. n. 23397/16).
Alla luce delle autorevoli e condivisibili osservazioni ed argomentazioni contenute nella citata pronuncia, si deve pertanto ritenere che anche per la prescrizione successiva trovi applicazione il termine quinquennale di cui alla L. 335/1995.
Ciò detto, e venendo al caso di specie, va anzitutto rilevato che tutti gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento opposta -
ancorché l'opponente ne deduca l'omessa notifica - sono stati notificati tra
CP_ il 23.6.2011 ed il 17.10.2017 (all. da 2 a 40 ), taluni a mezzo raccomandata presso la sede legale della società, corrente - come si legge dallo stesso ricorso - in Modica, via Sorda Sampieri n. 144, altri a mezzo PEC, all'indirizzo risultante dalla visura storica in atti (all. 41).
Segnatamente, le notifiche più risalenti sono state eseguite a mezzo raccomandata A.R. nelle date del 23.6.2011, 28.7.2011, 11.11.2011,
4.1.2012, 28.3.2012, 28.9.2012, 7.11.2012, 24.9.2013, 17.1.2014,
6.2.2014 e 24.10.2014 (cfr. all. da 2 a 13).
Quelle successive sono state effettuate a mezzo PEC, nelle date del
19.2.2015, 21.2.2015, 27.7.2015, 21.10.2015, 20.12.2015, 24.12.2015,
22.1.2016, 5.3.2016, 14.4.2016, 14.6.2016, 4.7.2016, 12.8.2016,
24.10.2016, 4.12.2016 (cfr. all. da 14 a 29), 22.12.2016, 8.1.2017,
12.4.2017, 28.4.2017, 16.5.2017, 21.6.2017, 25.7.2017, 16.10.2017 e
17.10.2017 (cfr. all. da 30 a 40).
Rituali devono ritenersi le notifiche effettuate con raccomandata A.R., ancorché l'opponente ne eccepisca la ricezione a mani proprie di soggetti
5 a ciò non abilitati. Come noto, in tema di notifica a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data
è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, dacché
l'avviso di addebito, una volta pervenuto all'indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.,
superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione, prova che nel caso di specie difetta.
L'opponente, poi, relativamente agli avvisi di addebito notificati negli anni
2015 e 2016, lamenta l'inidoneità dei file .xml a provare l'avvenuta notifica a mezzo PEC. L'assunto, oltre a contrastare con l'orientamento più volte espresso dalla Corte d'Appello di Catania (cfr. sent. n. 81/2023; n.
1514/2023; 694/2024), è superato dalla circostanza per cui dagli estratti di ruolo prodotti da (all. 5) risulta che la debitrice ha Controparte_2
effettuato diversi pagamenti parziali per i medesimi avvisi di addebito,
sicché la prova della loro conoscenza è comunque ricavabile aliunde.
Tanto premesso, va detto che ha documentato, quale Controparte_2
primo atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 297-2016-90064-148-
89 notificata in data 11.1.2017 (cfr. all. 4), alla quale è poi seguita l'intimazione qui impugnata.
Devono, dunque, ritenersi prescritti tutti i crediti portati dai quattro avvisi di addebito del 2011, essendo questi stati notificati in data antecedente al
CP_ 11.1.2012 (all. da 2 a 5 ), segnatamente:
6 - l'AVA n. 597-2011-20000070-55, notificato in data 23.6.2011 (per il quale, per vero, si rilevano pagamenti parziali effettuati in data
30.11.2011, comunque antecedente al quinquennio a ritroso);
- l'AVA n. 597-2011-20001089-51, notificato in data 28.7.2011;
- l'AVA n. 597-2011-20005254-31, notificato in data 11.11.2011;
- l'AVA n. 597-2011-20005966-92, notificato in data 4.1.2012.
La prescrizione successiva è invece è stata tempestivamente interrotta per i crediti oggetto degli altri avvisi di addebito (notificati dal 28.3.2012 in poi), anche per effetto dei pagamenti parziali nel tempo eseguiti dalla debitrice.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la prescrizione per i crediti portati dai primi quattro avvisi di addebito e rigettata nel resto l'opposizione.
In considerazione dell'esito della lite, si stima equo porre a carico di
- soggetto responsabile della interruzione della Controparte_2
prescrizione successivamente alla iscrizione a ruolo - solo 1/6 delle spese di lite sostenute dall'opponente e compensare la parte residua di dette
CP_ spese, nonché quelle relative alla partecipazione in giudizio dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
7 1) dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 597-2011-
20000070-55, 597-2011-20001089-51, 597-2011-20005254-31 e 597-
2011-20005966-92;
2) rigetta nel resto l'opposizione;
3) condanna a rifondere al ricorrente 1/6 delle spese Controparte_2
di lite, che si liquidano per tale frazione in complessivi € 827,00 (tra compensi e C.U.), oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A.
come per legge;
4) compensa la residua parte di dette spese, nonché quelle relative alla
CP_ partecipazione in giudizio dell' .
Ragusa, 17.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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