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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, è comparsa per il convenuto\opposto l'avv. FEDERICA ANZALONE in sostituzione dell'avv. R. ZURLO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 503/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COCO ROSARIO, , con elezione di domicilio in CORSO ITALIA 171 CATANIA presso l'avv. COCO ROSARIO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURLO CP_1 P.IVA_1
RAFFAELE e , con elezione di domicilio in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 LA SPEZIA, presso l'avv. ZURLO RAFFAELE, giusta procura in atti;
CONVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
L'opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4058/2022 (n. 10783/2022 R.G.), reso in data 20 settembre 2022 dal Tribunale Civile di Catania, notificato in data 1 dicembre 2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della e per essa, quale procuratore, della somma Controparte_1 Controparte_2 di euro 15.848,30, oltre interessi e spese. Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Negata la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
*************
L'opposta rileva come la presente controversia sia affetta dall'insanabile vizio di violazione del ter mine di dieci giorni prescritto dall'art. 165 C.p.c. che testualmente recita “ l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'arti colo 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge […]” Come accennato, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo veniva notificato in data 03.01.2023 (doc e, pertanto, termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della causa era il giorno 13.01.2023 . Dalla visione del Portale Servizi Telematici presso il Ministero della Giustizia, si evince invece che la presente controversia veniva iscritta a ruolo solo in data 16.03.2023 e, quindi, ben oltr e il predetto termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 C.p.c.. L' eccezione è destituita di fondamento atteso che parte opponente si è tempestivamente costituita al giorno 13 gennaio 2023.
Il decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato tardivamente, atteso che lo stesso risulta essere stato emesso in data 20.9.2022 - sicchè il termine ultimo scadeva in data 19/11/2022 (Sabato) - e successivamente notificato solamente in data 25.11.2022. Segue la dichiarazione di inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo.
Peraltro l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sostituendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il Giudice del potere dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione.
pagina 2 di 4 In particolare, la (eventuale) tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilitá del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale.
Venendo quindi al merito della pretesa creditoria, l'opponente lamenta in modo del tutto generico che il residuo dare è stato quantificato in euro 15.848,30, alla data del 30 giugno 2022, come da estratti conto prodotti dalla ricorrente, mai comunicati all'opponente e le cui risultanze si contestano anche perché, risultano penali, spese ed interessi moratori in misura superiore al tasso convenzionale e capitalizzati mensilmente, su rate pagate in ritardo rispetto alle scadenze pattuite. Il motivo risulta inammissibile siccome dedotto in modo del tutto generico e non specifico.
Parte opponente impugna la documentazione prodotta da parte creditrice in sede monitoria e ne disconosce l'autenticità. Tale eccezione si appalesa infondata e generica, atteso che l'onere di disconoscere la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, vada assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
Infine, eccepisce l'intervenuta prescrizione. L'art. 2948 c.c. enuncia: si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale. tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Orbene, il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorra dalla scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto
(Cass. n. 28819 del 30/11/2017). Ebbene, nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso finanziario er a pattuita in nr. 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 17.11.2014 ed ultima il 17.10.2019 . Il termine prescrizionale veniva interrotto nel 2017 dalla raccomandata di sollecito e cessione credito (doc 5) e poi a Dicembre 2022 dalla notifica del decreto ingiuntivo (doc 2). Parimenti infondata é la successiva eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi richiesti: l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione decorrente dal termine pagina 3 di 4 contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dato che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento. Conseguentemente, l'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c. 8: difatti, criterio informatore dell'art. 2948 C.c., nn. 1 4, è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e dichiara l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di euro 15.848,30, oltre interessi come da ricorso monitorio sino al soddisfo;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 2300, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, è comparsa per il convenuto\opposto l'avv. FEDERICA ANZALONE in sostituzione dell'avv. R. ZURLO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 503/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COCO ROSARIO, , con elezione di domicilio in CORSO ITALIA 171 CATANIA presso l'avv. COCO ROSARIO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURLO CP_1 P.IVA_1
RAFFAELE e , con elezione di domicilio in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 LA SPEZIA, presso l'avv. ZURLO RAFFAELE, giusta procura in atti;
CONVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
L'opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4058/2022 (n. 10783/2022 R.G.), reso in data 20 settembre 2022 dal Tribunale Civile di Catania, notificato in data 1 dicembre 2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della e per essa, quale procuratore, della somma Controparte_1 Controparte_2 di euro 15.848,30, oltre interessi e spese. Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Negata la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
*************
L'opposta rileva come la presente controversia sia affetta dall'insanabile vizio di violazione del ter mine di dieci giorni prescritto dall'art. 165 C.p.c. che testualmente recita “ l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'arti colo 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge […]” Come accennato, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo veniva notificato in data 03.01.2023 (doc e, pertanto, termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della causa era il giorno 13.01.2023 . Dalla visione del Portale Servizi Telematici presso il Ministero della Giustizia, si evince invece che la presente controversia veniva iscritta a ruolo solo in data 16.03.2023 e, quindi, ben oltr e il predetto termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 C.p.c.. L' eccezione è destituita di fondamento atteso che parte opponente si è tempestivamente costituita al giorno 13 gennaio 2023.
Il decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato tardivamente, atteso che lo stesso risulta essere stato emesso in data 20.9.2022 - sicchè il termine ultimo scadeva in data 19/11/2022 (Sabato) - e successivamente notificato solamente in data 25.11.2022. Segue la dichiarazione di inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo.
Peraltro l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sostituendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il Giudice del potere dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione.
pagina 2 di 4 In particolare, la (eventuale) tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilitá del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale.
Venendo quindi al merito della pretesa creditoria, l'opponente lamenta in modo del tutto generico che il residuo dare è stato quantificato in euro 15.848,30, alla data del 30 giugno 2022, come da estratti conto prodotti dalla ricorrente, mai comunicati all'opponente e le cui risultanze si contestano anche perché, risultano penali, spese ed interessi moratori in misura superiore al tasso convenzionale e capitalizzati mensilmente, su rate pagate in ritardo rispetto alle scadenze pattuite. Il motivo risulta inammissibile siccome dedotto in modo del tutto generico e non specifico.
Parte opponente impugna la documentazione prodotta da parte creditrice in sede monitoria e ne disconosce l'autenticità. Tale eccezione si appalesa infondata e generica, atteso che l'onere di disconoscere la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, vada assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
Infine, eccepisce l'intervenuta prescrizione. L'art. 2948 c.c. enuncia: si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale. tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Orbene, il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorra dalla scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto
(Cass. n. 28819 del 30/11/2017). Ebbene, nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso finanziario er a pattuita in nr. 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 17.11.2014 ed ultima il 17.10.2019 . Il termine prescrizionale veniva interrotto nel 2017 dalla raccomandata di sollecito e cessione credito (doc 5) e poi a Dicembre 2022 dalla notifica del decreto ingiuntivo (doc 2). Parimenti infondata é la successiva eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi richiesti: l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione decorrente dal termine pagina 3 di 4 contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dato che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento. Conseguentemente, l'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c. 8: difatti, criterio informatore dell'art. 2948 C.c., nn. 1 4, è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e dichiara l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di euro 15.848,30, oltre interessi come da ricorso monitorio sino al soddisfo;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 2300, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
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