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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1489/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3522/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009053926 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.4.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 20.1.2024 intimazione di pagamento anche per una cartella (finale 359) di € 607.75 per ICI 2011. Deduceva che detta cartella era già stata annullata con sentenza n. 9023/22 di questa
Corte.
ADER si costituiva in giudizio non opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Documentata in atti è la circostanza che con sentenza 9023/22 depositata in data 20.12.2022 la
Corte di Giustizia Tributaria ha annullato la cartella di pagamento in esame.
Spese a carico di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui alla cartella con finale
359;
2. condanna ADER al rimborso delle spese in favore del ricorrente, liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Difensore_1 - in complessivi € 230.00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3522/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009053926 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.4.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 20.1.2024 intimazione di pagamento anche per una cartella (finale 359) di € 607.75 per ICI 2011. Deduceva che detta cartella era già stata annullata con sentenza n. 9023/22 di questa
Corte.
ADER si costituiva in giudizio non opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Documentata in atti è la circostanza che con sentenza 9023/22 depositata in data 20.12.2022 la
Corte di Giustizia Tributaria ha annullato la cartella di pagamento in esame.
Spese a carico di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui alla cartella con finale
359;
2. condanna ADER al rimborso delle spese in favore del ricorrente, liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Difensore_1 - in complessivi € 230.00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)