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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1063/2022 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Marini ed Parte_1
Antonio Cannoletta come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Riccardo Salvo e Marcello Raho CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO da marzo 2011, chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di contribuzione figurativa per malattia CP_ e congedi, con condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali dovuti CP_ Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva la decadenza dall'azione e l'infondatezza della pretesa, anche per intervenuta prescrizione del credito.
Disposta CTU contabile, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale.
Giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma
1 (comma 3).”
Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n.
166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica,
è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”.
Infine, con l'art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”.
Orbene, con la previsione di cui all' art. 38 cit. (entrato in vigore il 6 luglio 2011 e applicabile nella specie, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 69/2014) -inserita nel comma 6 dell' articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato chiede la riliquidazione, precisando che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione.
Alla luce del dato normativo sopra riportato deve pertanto ritenersi che il ricorrente sia decaduto dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione dalla data di originaria decorrenza, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il 28.01.2022, oltre il termine di tre anni dal riconoscimento parziale della prestazione, termine così fissato dal comma 6 dell'art. 47 cit. Tuttavia, il verificarsi della decadenza, comporta nella specie (in cui è dedotto il parziale pagamento di una prestazione di durata) l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato.
Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal
28.01.2019 (triennio precedente la introduzione del giudizio).
Nel merito, il ricorso è infondato.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione della pensione in CP_1 godimento, in quanto l' avrebbe omesso di includere l'esatta retribuzione pensionabile per i CP_2 periodi di contribuzione figurativa per malattia e congedi risultanti dall'estratto contributivo in atti;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981. Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
2 Premesso che, ai sensi dell'art 8 della L. 155/81, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile il valore retributivo da attribuire, per ciascuna settimana, ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, si è quindi proceduto all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in materia contributiva. Per_ All'esito dell'espletamento dell'incarico, il dott. ha concluso che la pensione risulta correttamente liquidata e che non residuano differenze in favore del pensionato (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 25.11.2024, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in solido tra loro.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1063/2022 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Marini ed Parte_1
Antonio Cannoletta come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Riccardo Salvo e Marcello Raho CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO da marzo 2011, chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di contribuzione figurativa per malattia CP_ e congedi, con condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali dovuti CP_ Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva la decadenza dall'azione e l'infondatezza della pretesa, anche per intervenuta prescrizione del credito.
Disposta CTU contabile, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale.
Giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma
1 (comma 3).”
Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n.
166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica,
è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”.
Infine, con l'art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”.
Orbene, con la previsione di cui all' art. 38 cit. (entrato in vigore il 6 luglio 2011 e applicabile nella specie, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 69/2014) -inserita nel comma 6 dell' articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato chiede la riliquidazione, precisando che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione.
Alla luce del dato normativo sopra riportato deve pertanto ritenersi che il ricorrente sia decaduto dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione dalla data di originaria decorrenza, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il 28.01.2022, oltre il termine di tre anni dal riconoscimento parziale della prestazione, termine così fissato dal comma 6 dell'art. 47 cit. Tuttavia, il verificarsi della decadenza, comporta nella specie (in cui è dedotto il parziale pagamento di una prestazione di durata) l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato.
Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal
28.01.2019 (triennio precedente la introduzione del giudizio).
Nel merito, il ricorso è infondato.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione della pensione in CP_1 godimento, in quanto l' avrebbe omesso di includere l'esatta retribuzione pensionabile per i CP_2 periodi di contribuzione figurativa per malattia e congedi risultanti dall'estratto contributivo in atti;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981. Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
2 Premesso che, ai sensi dell'art 8 della L. 155/81, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile il valore retributivo da attribuire, per ciascuna settimana, ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, si è quindi proceduto all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in materia contributiva. Per_ All'esito dell'espletamento dell'incarico, il dott. ha concluso che la pensione risulta correttamente liquidata e che non residuano differenze in favore del pensionato (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 25.11.2024, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in solido tra loro.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
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