Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 430 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022 , vertente
TRA con gli avv.ti Furio Tartaglia e Stefano Mattei Parte_1
appellante
E
con gli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
conveniva la dinnanzi al Tribunale di Crotone al Controparte_1 Parte_1
fine di ottenerne la condanna, in proprio favore, del risarcimento del danno differenziale da malattia professionale.
Allegava che l'origine professionale delle patologie lamentate era già stata riconosciuta dallo stesso Tribunale nell'ambito di un procediemnto incardinato contro ma che, non CP_2 potendo considerare l'indennizzo erogato dallo stesso Istituto satisfattivo del danno biologico effettivamente patito, con nota a/r del 04.06.2009 ne aveva chiesto alla odierna appellante l'integrale risarcimeno, previa impugnativa di qualunque atto di rinuncia/transazione precedentemente sottoscritto.
Deduceva in fatto di aver lavorato alle dipendenze di dal 01.07.1976 fino Parte_1
al pensionamento del 30.06.2007 come operaio di squadra e operatore di mezzi meccanici e
Lamentando la violazione della normativa prevista a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con conseguente responsabilità ex art 2087 c.c. della società e chiedeva l'integrale risarcimento dei danni per la parte non indennizzata dall' CP_2
Il tribunale di Crotone ha accolto il ricorso, condannando la società al pagamento della somma complessiva di € 52.714,40 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e rimborso delle spese di lite liquidate in €
4.835,00, oltre accessori di legge.
1.Ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell' Parte_2
avendo ritenuto che il termine è decennale e che, stante il carattere permanente dell'illecito in esame (conseguente a condotta datoriale violativa degli obblighi ex art. 2087 c.c.), la prescrizione della pretesa risarcitoria, in applicazione dell'art. 2935 c.c., decorre dalla data di cessazione della condotta stessa (purché il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento). Ha ritenuto insufficienti il certificato medico del 13.11.1989 recante la diagnosi di “modesti segni di spondilosi. Lieve restringimento dello spazio L5.S1”, ovvero quello del 17.2.1996 con la diagnosi di
“radicolopatia L5-S1” richiamati nella consulenza tecnica espletata nel giudizio contro l' CP_2
(all. A-3 ric.) a determinare la decorrenza del termine di prescrizione, in mancanza di elementi dai quali desumere, a tale data, la conoscibilità della riconducibilità causale della stessa all'attività lavorativa svolta. E comunque anche a voler ritenere che la consapevolezza della malattia sia stata raggiunta nel 1989, come vorrebbe la resistente, in ogni caso il termine di prescrizione sarebbe ricominciato a decorrere ogni giorno sino alla cessazione dell'attività lavorativa idonea a produrre il danno e, dunque, sino alle dimissioni del 30.6.2007 avuto riguardo alla prosecuzione delle lavorazioni morbigene emersa dalla prova orale assunta.
Inoltre, la lettera di “messa in mora ed interruzione della prescrizione (..)” del 4.6.2009 si è idonea ad interrompere utilmente la prescrizione, quale atto di esercizio del diritto risarcitorio.
Ciò, in particolare, nella misura in cui questa fa espresso riferimento all'attività lavorativa svolta dal 1976 al 2007 ed alle sue condizioni usuranti e contiene l'invito “a formulare
Pag. 2 di 14 un'offerta risarcitoria per i danni patrimoniali, biologici, morali, esistenziali subiti dall'istante” in relazione a detta attività lavorativa, peraltro impugnando l'eventuale rinuncia formulata sul punto in sede transattiva (all. 11 B ric.);
2. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, per effetto del verbale di conciliazione del 21.6.2007 teso alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con incentivo all'esodo per la genericità del tenore letterale delle rinunce contenute al punto n.
4.1;
3. ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società datrice alla luce dell'individuazione del petitum della domanda, ovvero il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo datoriale di tutela della sicurezza sul lavoro dei dipendenti ex art. 2087 c.c., per il quale si chiariva che la legittimazione “ricorre certamente in capo al datore di lavoro”.
4.ha ritenuto la responsabilità ex art. 2087c.c., affermando:
a) l'inadempimento, da parte di quest'ultima, degli obblighi di formazione e di fornitura di
DPI, di informazione e di sorveglianza sanitaria (per quest'ultima, venendo in considerazione attività che comportavano l'esposizione a vibrazioni), imposti dal DPR n. 303/1956 e dal
DPR n. 547/1955, entrambi applicabili ratione temporis, anche se prima dell'entrata in vigore della l. n. 626/94 non sussisteva l'obbligo di valutazione dei rischi;
ha osservato che rispetto all'adempimento di tali obblighi “la resistente non ha fornito prova sufficiente”, attese CP_3
le dichiarazioni testimoniali di , responsabile della sicurezza per la zona Testimone_1
di Catanzaro, che, pur confermando la consegna ai lavoratori di materiale cartaceo sulla prevenzione dei rischi, nulla riferiva in merito ad eventuali corsi di formazione ed alla loro frequenza;
b) la mancata produzione da parte resistente del DVR del 1996 (obbligatorio dall'entrata in vigore della L. 626/1994), indicato all'allegato n. 14 e non presente in atti. Ha osservato che in mancanza del DVR, sono irrilevanti i documenti prodotti dalla parte resistente quali
“l'analisi storica sull'organizzazione delle attività lavorative della formazione e dell'addestramento del personale (Regione Calabria)” (all. 3 res.) perché di formazione unilaterale ad opera della stessa pare resistente e, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, privo di valore probatorio, come pure lo studio allegato al n. 4 relativo alla “La movimentazione manuale dei carichi degli addetti alla rete distribuzione (Università Pt_2
di Milano - Bicocca) del marzo 2002”, perché successivo alle lavorazioni svolte dal ricorrente e comunque non specificatamente a questo riferito“.
Ha concluso che “è stata quindi omessa l'individuazione delle misure di prevenzione e di
Pag. 3 di 14 protezione dai rischi inerenti all'attività di lavoro svolta, il programma per la loro attuazione, con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di tutela dal rischio di posture incongrue assunte nell'esecuzione dei lavori in altezza, del rischio di sovraccarico biomeccanico, di movimentazione manuale dei carichi, di vibrazioni meccaniche al braccio intero al rachide, anche in relazione alle condizioni climatiche, cui, al contrario, è stato effettivamente esposto il ricorrente, come emerso dalla prova orale assunta”.
Ha, poi, ritenuto la natura professionale – alla luce delle condivise risultanze di ctu supportate dalla documentazione sanitaria in atti, oltre che dall'esame obiettivo – della patologia da cui è affetto il ovvero “Malattia artrosica con discopatie C5-C6 , C6-C7 con modesto CP_1
impegno funzionale e compressione radicolare L5-S1; Sindrome della cuffia dei rotatori con discreto deficit funzionale;
sindrome del tunnel carpale bilaterale con un danno biologico permanente accertato del 24 %, concludendo che spetta al ricorrente un risarcimento del danno pari alla somma di € 63.762,00 a titolo di danno biologico permanente, il che costituisce il danno non patrimoniale risarcibile da parte del datore di lavoro civilmente responsabile e dal quale deve detrarsi l'indennizzo già liquidato dall' . “Considerando CP_2 che l' ha liquidato al ricorrente un danno biologico pari al 16%, con la corresponsione CP_2 della relativa rendita, deve detrarsi la somma di € 11.047,60 quale quota A della predetta rendita (v. prospetto di liquidazione depositata telematicamente il 28.4.2021), con la conseguenza che residua a favore del ricorrente il diritto al pagamento della somma di €
52.714,40 a titolo di danno biologico, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato secondo gli indici Istat dall'ottobre 2011 sino al soddisfo”.
Ha rigettato la domanda di liquidazione da cenestesi lavorativa e del danno morale e patrimoniale, ritenendo mancante la prova del relativo pregiudizio.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la società ed ha lamentato:
1. erroneo superamento dell'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria formulata in primo grado per effetto del verbale di conciliazione, in quanto avuto riguardo al criterio di interpretazione sistematico delle varie clausole dell'accordo ex art. 1363 c.c., le rinunce del lavoratore hanno avuto ad oggetto diritti da lui perfettamente disponibili (ovvero quello monetario inerente il risarcimento del danno biologico correlato all'intero percorso lavorativo), che trovano specifica controprestazione nelle ingenti erogazioni economiche pattuite;
2. erroneo superamento dell'eccezione di prescrizione.
a)Ha ribadito che il lavoratore aveva conoscenza sia delle patologie che della loro eziologia professionale, in virtù delle certificazioni del 13.11.1989 e del 17.02.1996 ed il tribunale ha
Pag. 4 di 14 omesso di considerare che dopo il certificato rilasciatogli dal P.O. di Perugia del 17.02.1996 e fino al 6.7.2009 – data della denuncia all' - non risultano elementi e/o accadimenti CP_2
successivi diversi dai quali possa presumersi maturata la consapevolezza della eziologia professionale;
b) l'errore anche nel considerare la lettera del 04.06.2009 quale costituzione in mora ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 2943 c.c., valida quale atto interruttivo della prescrizione, in quanto la stessa non contiene una specifica espressa intimazione di pagamento di somme riferita ad un ben individuato diritto ex art. 1219 c.c., con la conseguenza che alla data di notifica del ricorso di primo grado (19.11.2015) i diritti invocati dal lavoratore andavano considerati prescritti.
3. Mancato accertamento della responsabilità datoriale per danno differenziale sia ai sensi del
DPR 1124/1965 che ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
a) in particolare assenza di accertamento di specifica inadempienza dell' qualificabile Pt_2 come fatto reato perseguibile d'ufficio: non risultano “condanne” a carico dell' o di Pt_2
suoi rappresentanti per le situazioni dedotte in causa, e nemmeno sono stati allegati nel ricorso avversario gli elementi di una qualche fattispecie di reato.
b) in merito alla responsabilità ex art. 2087 c.c. è errato il riferimento ai rischi specifici lavorativi (movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, fattori climatici) trattandosi di aspetti che di per sé soli non potevano supportare la decisione impugnata, in assenza di ben individuate violazioni datoriali in tema di sicurezza.
E le violazioni degli obblighi previsti dalla legge in cui sarebbe incorsa la società datrice secondo il Tribunale (onere di emanazione del DVR dopo l'entrata in vigore del d. lgs.
626/1994; obbligo di formazione/informazione dei rischi discendente dal d.p.r. n. 303/1956; obbligo di formazione/informazione discendente dal d.p.r. n. 547/1955; obbligo della sorveglianza sanitaria previsto dal d.p.r. n. 303/1956 per le lavorazioni che esponessero i lavoratori a vibrazioni) in realtà non sono sussistenti per le seguenti ragioni:
-il DVR è stato tempestivamente redatto nel 1996 ma solo per un mero errore nella predisposizione del fascicolo informatico di primo grado non veniva materialmente allegato
(si allega al ricorso in appello, all A, con richiesta alla Corte adita di acquisizione ex artt. 421
e 437 cpc risultando indispensabile ai fini della decisione). Tale documento richiama i
“Metodi di lavoro Unificati - 1986” (all B ricorso in appello di cui si chiedeva l'acquisizione ex ar. 421) che rappresentano sicuro adempimento agli obblighi di valutazione di quei rischi specifici, quanto a contenuto e prescrizioni operative a tutti gli operai, con la conseguenza che non può affatto sostenersi che sia stata omessa la valutazione dei rischi da movimentazione
Pag. 5 di 14 manuale dei carichi e per posture incongrue o vibrazioni da parte dell' anche alla luce Pt_2
del fatto che le Tabelle sulle malattie professionali hanno ricompreso le patologie c.d. CP_2
“osteoarticolari”, accusate dal lavoratore, solo in tempi recenti.
- Quanto all'inadempienza alle prescrizioni del d.p.r. n. 303/1956 ha sostenuto che la normativa in parola non riguardava le lavorazioni (comportanti la “movimentazione manuale dei carichi”, né l'assunzione di “posture incongrue”, e tanto meno l'esposizione ai “fattori climatici”) quali quelle connesse alle mansioni del lavoratore ricorrente, pertanto dalla stessa normativa non potevano in ogni caso farsi derivare obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell' sugli operai, neanche in relazione all'art. 24 che si occupava delle lavorazioni Pt_2 producenti vibrazioni, in quanto l'utilizzo di strumenti vibranti era solo episodico e di brevissima durata per gli operai Pt_2
In particolare la voce n. 48 della Tabella in calce al d.p.r. 303/1956 - l'unica ritenuta significativamente invocata dalla controparte a conforto della pretesa sorveglianza sanitaria - individuerebbe quali fonti di rischio le “vibrazioni e scuotimenti” con riferimento solo ai
“lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile” (le seghe circolari da banco), configurando una sorveglianza non estendibile a qualsivoglia “vibrazione” (in senso comune), come avallato dal Tribunale.
Dalla stessa normativa, in ogni caso, non possono derivare obblighi di formazione per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lsg. 626/1994, in assenza di ulteriore specifica fonte normativa, anche analoga, di riferimento;
-Anche il DPR 547/1955 è inapplicabile alla fattispecie concreta perché riferito a varie attività
e rischi connessi, ma nessuno di essi riguardava né la movimentazione manuale dei carichi, né
l'assunzione di posture incongrue durante le attività operative e nemmeno l'assoggettamento a continue vibrazioni provocate dagli utensili in uso.
E' in ogni caso emerso dalle deposizioni e da riscontri documentali che esistevano sia numerosi mezzi meccanici sia svariate attrezzature di ausilio meccanico in dotazione agli operai e che le operazioni manuali avvenivano solamente quando i cantieri non erano accessibili ai mezzi meccanici, oppure quando si trattava di interventi da eseguirsi direttamente a mano. Pertanto i rischi conseguenti rientrano nella generalizzata copertura offerta dall' in quanto costituenti rischi intrinseci della tipologia di attività lavorativa in CP_2 esame e non riconducibili all'inadempimento dell' a norme o prescrizioni regolamentari Pt_2 di sorta e, dunque, non ricadenti nell'alveo del c.d. danno differenziale.
Ha aggiunto che “se si vogliono invece invocare le c.d. tutele “innominate”, deve ricordarsi sempre che dall'art. 2087 c.c. non può derivare un obbligo illimitato ed indiscriminato di
Pag. 6 di 14 prevedere, evitare ed eliminare ogni qualsiasi rischio nemmeno ipotizzabile o ancora conoscibile, poiché ne deriverebbe di fatto una sorta di indiretta “responsabilità oggettiva” del datore di lavoro che è inaccettabile e che la giurisprudenza unanimemente esclude”.
Nella specie il Tribunale ha mancato di rilevare che l'ex dipendente non ha allegato eventuali carenze organizzative, inadempienze alle norme (quanto a turni, godimento di riposi, perduranza dell'attività lavorativa, DPI), deficienze nella complessiva gestione delle attività
o condotte “anomale” riguardanti la sicurezza (v. il ricorso introduttivo).
Non ha nemmeno allegato circostanze o elementi in virtù dei quali, in base a conoscenze sperimentali e tecniche da riferirsi a periodi così risalenti, agli standard di sicurezza allora normalmente osservati e da altre fonti analoghe (che la stessa controparte non ha saputo individuare), si potesse all'epoca pretendere dall' una sorveglianza sanitaria periodica Pt_2
che non era affatto prevista (fino al 2008) per il tipo di mansioni in esame.
4. Acritico recepimento della CTU del dott. errata nel metodo e nelle Persona_1
conclusioni.
Dopo avere evidenziato che nelle premesse a pag. 2 è stato omesso il nome del periziato
(come se si trattasse di un format mal completato) e sempre nelle premesse a pag 2 è stato richiamato un quesito che non è quello che era stato assegnato dal Tribunale, ha lamentato in particolare che a pag. 8 della CTU si accerta lo stato patologico presentato da in CP_1 base agli esiti di un altro precedente giudizio che il aveva intentato contro l' CP_1 CP_2
e nel quale gli era stata riconosciuta una inabilità del “22%”, non avvedendosi il perito che in grado d'appello la percentuale di inabilità era stata ridotta al 16%; inoltre non è stato adeguatamente spiegato il riconoscimento del nesso eziologico tra l'attività lavorativa e le patologie denunciate trattandosi di patologie di cui notoriamente soffre la generalità degli individui sopra i 60 anni (ed il sig. aveva 69 anni). CP_1
Il ctu non ha fornito opportuna risposta alle osservazioni sollevate dal ctp dell' Dott. Pt_2
, dinnanzi alle quali il ctu replicava con un generico rinvio alle risultanze della Persona_2 precedente CTU contro l' , alla quale l' non aveva partecipato;
CP_2 Pt_2
Per tutte le superiori argomentazioni ha chiesto il rinnovo della ctu.
5. In via subordinata- Errata liquidazione del danno differenziale, perchè le somme prese in considerazione per determinare il c.d. danno differenziale (ovvero l'importo del risarcimento del danno liquidato in favore del sig. in base alle ultime Tabelle di Milano versione CP_1
2021 e quello liquidatogli dall' quale capitalizzazione della rendita alla data del 6.7.2009) CP_2
avrebbero dovuto essere rivalutate o devalutate alla stessa data.
Pag. 7 di 14 6. Errore Materiale contenuto nel dispositivo di sentenza, ove è stato riportato come nominativo del ricorrente quello del sig. ” invece che quello, corretto, del sig. Persona_3
. Controparte_1
Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 4.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Infondata è la prima censura, in quanto l'accordo transattivo del 21.6.2007 con il quale è stato riconosciuto a l'incentivo all'esodo non contiene rinunce espresse ad Controparte_1
eventuali domande risarcitorie , ma solo a pretese di tipo retributivo per come evincibile dal tenore complessivo del testo, dovendosi peraltro ribadire – in accordo con quanto affermato dal giudice di prime cure - che è da escludere una volontà abdicativa del diritto al risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. in mancanza di consapevolezza – all'epoca - della riconducibilità delle patologie all'attività svolta.
2.Per quanto riguarda la seconda censura, occorre premettere che il caso in oggetto si inserisce all'interno di uno specifico contenzioso promosso dagli operai addetti alla Pt_2
costruzione e manutenzione di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione, avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico differenziale per le patologie osteoarticolari e neurotendinee contratte agli arti superiori ed alla colonna vertebrale in conseguenza della sistematica, ciclica e prolungata esposizione a specifici rischi propri della mansione di operaio addetto alla elettrificazione, imputabili alla datrice di lavoro per l'omessa sorveglianza sanitaria periodica, formazione e informazione, valutazione dei rischi, per l'inadeguatezza/insufficienza di DPI e mezzi meccanici, oltre che per le deficienze organizzative.
Sulla questione della decorrenza della prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. si è pronunciata la Suprema Corte in precedenti analoghi, in senso sfavorevole all'odierna appellante (cfr Cass. 7385/2022, n. 28946/2022, n. 28968/2022, n.
31852/2022, n. 31919/2022, n. 31955/2022, n. 31957/2022, n. 13505/2024); è stato ribadito in particolare (cfr Cass. n. 13505/2024), richiamando sia l'assetto della giurisprudenza di legittimità in tema di danno extracontrattuale (Cass. 2 luglio 2013, n. 16550; Cass. 3 maggio
2016, n. 8645; Cass. 22 settembre 2017, n. 22045; Cass. 31 maggio 2018, n. 13745 sul danno da emotrasfusione) che quella in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022;
Cass. 34377 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del
2010) che il termine decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione
Pag. 8 di 14 causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (v. da ultimo, Cass. n. 13806 del 2023).
È da escludere, dunque, che il dies a quo del termine di prescrizione decennale possa coincidere con la data delle certificazioni del 13.11.1989 e del 17.02.1996, in quanto individuano solo l'epoca di mera emersione “naturalistica” delle patologie;
in altri termini i certificati medici a cui fa riferimento la società rivelano la patologia, ma non il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, sicchè dagli stessi non è evincibile la conoscenza da parte del della rapportabilità delle patologie all'attività lavorativa svolta, essendo, inoltre, CP_1 emerso dall'istruttoria – per come evidenziato dal giudice di prime cure - che il ricorrente di primo grado ha espletato le lavorazioni morbigene fino alle dimissioni del 30.6.2007.
3. In ordine alla responsabilità per danno differenziale si osserva quanto segue.
3.1.L'appellante lamenta che, in virtù dell'art. 10 del t.u., opera l'esonero dalla responsabilità civile, tranne che nei casi in cui sia configurabile un reato perseguibile d'ufficio, sicchè il lavoratore può agire per il danno differenziale nei confronti del datore di lavoro solo se alleghi un reato perseguibile d'ufficio, allegazione nella specie mancante. Aggiunge chenon risultano “condanne” a carico dell' o di suoi rappresentanti per le situazioni dedotte in Pt_2
causa.
La doglianza va disattesa.
In tutte le pronunce della Suprema Corte sopra citate già in tema di prescrizione, è stato anche affermato che “l'esonero non costituisce più una regola, bensì un elemento tendenzialmente recessivo rispetto all'esigenza prioritaria di assicurare alla vittima dell'infortunio, per i profili non coperti da indennizzo, una integrale riparazione del danno alla persona. Pertanto, la "condanna penale", che risulta ancora presente nella formulazione del secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha perduto del tutto la sua valenza prescrittiva, non solo perché sostituita dall'accertamento, in sede civile, del fatto che costituisce reato, ma anche perché non assolve più all'originaria funzione per cui era stata concepita, che era quella di disciplinare i rapporti di un pregiudiziale e prevalente procedimento penale rispetto ad un eventuale giudizio civile. In questo ambito la disciplina di cui agli artt. 10 ss. del d.P.R.
1124/1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in relazione all'elemento soggettivo della colpa e al nesso causale fra
Pag. 9 di 14 fatto ed evento dannoso….. laddove vi sia la violazione dell'art. 2087 c.c. è sempre astrattamente configurabile un fatto di reato” (cfr ex multis Cass. n. 7385/2022).
Nel caso di specie, dunque, è stata sufficiente in ricorso l'allegazione di circostanze in fatto di nocività dell'ambiente di lavoro e di conseguente menomazione all'integrità psicofisica per la quale il ricorrente ha ottenuto l'indennizzo, a causa delle condizioni di lavoro, competendo al giudice la sussunzione, la qualificazione e dunque, l'accertamento in via incidentale della sussistenza dell'illecito secondo le regole civilistiche.
3.2.In ordine alla responsabilità datoriale, si rammenta che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex multis: Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del
2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003).
Nel caso di specie, dirimente è la constatazione che l'esame delle risultanze istruttorie sulle condizioni di lavoro di fatto di significativa gravosità e disagio, evidentemente denotano la loro nocività per la salute come denunciato in ricorso e quindi la violazione degli obblighi contrattuali di sicurezza nascenti dalla clausola generale di cui all'art. 2087 c.c.
In particolare è emerso dalle deposizioni dei due testi escussi ( e entrambi Tes_2 Tes_3
colleghi di squadra del ricorrente): a) che il ricorrente, impiegando sforzo fisico, tirava carichi da 10 kg di peso (collari) a 40/50 kg di peso (mensole) o anche 70 kg (sezionatore), in caso di difficoltà nel provvedervi con la gru o con altri mezzi meccanici in uso, che provvedevano invece al trasporto e sollevamento di alcuni elementi eccessivamente pesanti, quali il trasformatore;
b) che la movimentazione manuale dei carichi caratterizzava anche, le operazioni di palificazione e, dunque, in caso di carico sul camion o sulle gru di sette-otto sostegni di legno e loro trascinamento “che pesavano circa 300 kg se di castagno, venivano portati al ciglio di buca e poi innalzati”, mentre i sostegni di cemento che venivano fatti rotolare da tutta la squadra, come pure i conduttori e, quindi, trascinati per circa 30-40 m a mano;
c) che anche l'innalzamento del sostegno comportava un notevole sforzo fisico atteso che questo, del peso di circa 1000 kg, veniva alzato con il falcone, che a sua volta, pesava
Pag. 10 di 14 circa 100 kg e che veniva trasportato alla buca in pezzi di circa 35 kg, “Dove non potevamo alzare i pali in cemento con l'autogru”; d) che i sostegni venivano trasportati a mano verso la buca, in particolare dove non arrivava il mezzo e poi innalzati utilizzando il tirvit o carrucole
“ma comunque utilizzando la forza delle braccia”; e) che “la verticalizzazione dei pali di legno avveniva mettendo il palo in discesa, facendo un corridoio per aiutarlo e ci mettevamo in fila sotto il palo in minimo 4 o 5 e poi scendevamo verso l'ultimo di noi che era più vicino alla buca e rimaneva fermo. Scivolavamo sotto il palo fino a che questo non si alzava a piombo. Avevamo il palo su una spalla. ADR Per scivolavamo intendo dire che noi scendevamo verso la buca con il palo in spalla”; f) che delle schede di metodo furono fornite solo nel 2000, rimanendo immutato, tuttavia, il metodo di lavoro;
g) che il ricorrente era poi parimenti soggetto alla movimentazione manuale dei carichi nelle operazioni di posa delle casseforme per l'innalzamento dei sostegni, “che pesava più o meno 30 kg-40 kg” per pezzo, e a tal fine trasportando a mano sacchi di cemento di 50 kg (poi ridotti a 25 kg) o taniche d'acqua di 20-30 L: “Se c'erano i mezzi erano questi a trascinare il sostegno altrimenti li portavamo noi a spalla, il numero degli operai che trasportavano il sostegno dipendeva dal suo peso e dal tipo di percorso, nel senso che ad esempio in caso di percorso accidentato il peso si distribuiva diversamente su ciascun operaio”; h) che le operazioni in cima ai sostegni comportavano poi l'assunzione e mantenimento di posture fisse quali descritte nella documentazione fotografica in atti (all. C-10 e ss. ric.) riconosciuta dal testimone il Tes_2 quale ha dichiarato: “le braccia tese, di lato ed oltre la linea delle spalle, la posizione veniva sempre cambiata nel senso che a volte si lavorava a destra a volte a sinistra, ma ci posizionavamo sempre sotto l'isolatore e le braccia erano sempre tese verso l'alto come ho descritto. Addirittura ricordo che quando si faceva la losanga dovevamo allungarci perché
c'erano doppi ammarri sia a destra che a sinistra e dovevamo allungarci quasi paralleli al filo portante (…)”, posizioni confermate anche da il quale, descrivendo la posizione Tes_4 assunta nel corso dei lavori di manutenzione effettuati in altezza ha dichiarato: “Confermo che il ricorrente in cima al sostegno stazionava in una postura fissa con la cintura di sicurezza , ancorato al palo e si doveva allungare e torcere con le staffe al palo (…) Confermo che le braccia per raggiungere l'estremità del palo dovevano andare verso l'alto. Tuti i lavori che svolgevamo, l'installazione delle mensole, mettere le catene alle mensole, palancare un conduttore etc. richiedevano l'allungamento e ci spostavamo con le staffe per raggiungere
l'altezza richiesta e poi dovevamo allungarci rispetto al baricentro, non stavamo mai dritti.
ADR Ci allungavamo di traverso o indietro”; i) che le posizioni fisse venivano assunte e mantenute anche in occasione della realizzazione di giunti sotterranei: tale operazione veniva
Pag. 11 di 14 effettuata “in posizione accovacciata perché questi erano sempre per terra e la durata dei giunti era di tre o quattro ore. ADR I cavi passavano sotto il corpo e si lavorava sopra nel senso che sollevavamo i cavi 30 cm da terra per eseguire il giunto. ADR La posizione accovacciata dipendeva dalla posizione dei cavi e dal tipo di materiale che trovavamo, la buca era profonda circa un metro, i cavi si trovano ad un metro sotto terra”; l) che l'utilizzo del martello pneumatico (con conseguenti vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio) dal
1985 in poi, “in base ai giorni, circa 10 o 15 giorni al mese. Quando c'era il lavoro in cabina utilizzavamo il martello pneumatico per circa cinque o sei ore”: “Non c'era una regola sul tempo di utilizzo del martello pneumatico da parte di ciascun operaio, venivano utilizzarti a seconda del tipo di lavoro , a volte un'ora e a volte una giornata. adr confermo che li usava anche , li usavano tutti e specialmente lui che si occupava di lavori di alta e media CP_1
tensione. ADr Utilizzavamo il martello pneumatico per rompere la roccia quando non era sufficiente il piccone, venivano utilizzati per la realizzazione di linee elettriche sotterranee. Se era disponibile, ce ne era uno solo, veniva utilizzato anche l'escavatore, ma era quasi sempre impegnato”.
Dunque, contrariamente agli assunti dell'appellante - il ricorrente ha adeguatamente allegato la nocività dell'ambiente di lavoro ed ha assolto compiutamente ai suoi oneri probatori ex art. 2697 c.c., dimostrando l'esposizione a rischio di contrazione di patologie vertebrali e delle articolazioni, che rinviene supporto nelle propalazioni dei testi di parte ricorrente che hanno descritto minuziosamente l'attività di costruzione e manutenzione di elettrodotti di media e bassa tensione svolta dal . CP_1
Le caratteristiche dell'attività prestata dal dipendente come ricostruite, altamente usuranti, imponevano obblighi di formazione, di informazione e di sorveglianza sanitaria imposti dal
DPR n. 303/1956 e dal DPR n. 547/1955 e poi dalla legge n. 696/94 (cfr ex multis Cass. n.
28946/2022) nonché a partire dall'entrata in vigore di tale ultima normativa l'adozione di
DVR.
Si rileva, ancora, che pur ammettendo la produzione del documento all. A - che per un mero errore nella predisposizione del fascicolo informatico di primo grado non sarebbe stato materialmente allegato - esso è un DVR non pertinente in quanto attiene ai cantieri mobili dell'Enel zona di Campobasso, mentre il ricorrente è stato impiegato sui cantieri di TR e
PE Policastro.
In ogni caso la società nulla ha dimostrato in ordine all'adozione di qualsivoglia cautela diretta a prevenire, eliminare o quantomeno ridurre i rischi specifici connessi alle vibrazioni al sistema mano-braccia ed al corpo intero, alla movimentazione manuale dei carichi, al
Pag. 12 di 14 sovraccarico biomeccanico, alle posture prolungate coatte per i lavori in altezza, nonostante i predetti rischi specifici fossero conosciuti e comunque certamente conoscibili dal datore di lavoro.
In conclusione il danno differenziale è stato riconosciuto non certamente per la mera gravosità delle lavorazioni, ma perché a fronte a tali gravose lavorazioni, la datrice di lavoro non ha adottato le misure idonee a fronteggiare il rischio tecnopatico.
4.Per quanto riguarda la valutazione del ctu, recepita dal tribunale, si osserva che: a) per errore nel fascicolo telematico è stata inserita la perizia eseguita su (altro Persona_3
ricorrente), ma risulta anche quella eseguita su (in cui compare il suo Controparte_1
nome); b) il ctu ha effettuato un autonomo accertamento (rispetto a quello eseguito nella sede del diverso giudizio previdenziale contro l' per il riconoscimento di malattia CP_2 professionale), affermando che è affetto da: “Malattia artrosica con Controparte_1
discopatie C5-C6 , C6-C7 con modesto impegno funzionale e compressione radicolare L5-S1;
Sindrome della cuffia dei rotatori con discreto deficit funzionale;
sindrome del tunnel carpale bilaterale”; che l'attività svolta: “senza dubbio espone al rischio di movimentazione di carichi pesanti, all'assunzione di posture scorrette con sovraccarico funzionale del rachide, a movimenti e torsioni abnormi e ripetuti del tronco e ad agenti climatici sfavorevoli(in quanto svolta esclusivamente all'aperto) che hanno indubbiamente accelerato ed accentuato il naturale deterioramento delle strutture articolari in esame, portando alla precoce insorgenza della spondiloartrosi con discopatie ed ernie discali, accentuandone l'evoluzione. A tutto ciò
c'è da aggiungere il microtraumatismo vibratorio a cui il è stato esposto, avendo CP_1 utilizzato strumenti vibranti”. (cfr supplemento richiesto dal giudice di prime cure).
La valutazione è evidentemente conforme ai principi giurisprudenziali in tema di malattie multifattoriali, che traggono origine dal principio di equivalenza causale, dettato dell'art. 41
c.p. (cfr ex multis Cass. Lav. n. 4005/05).
c) Il consulente tecnico ha dunque riconosciuto una percentuale di danno pari al 24 %
“secondo le tabelle della responsabilità civile , facendo riferimento alle tabelle di valutazione allegate ai più autorevoli barèmes medicolegali, che, a loro volta, richiamano le tabelle per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico, di cui al D.Lgs n° 209 del 7/9/2005
( , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
tutti della , prendendo in considerazione
[...] Controparte_7 CP_8
tutte le patologie per le quali ha rinvenuto il nesso di causalità – ovvero di concausalità – ed in particolare anche la sindrome della cuffia dei rotatori , che nel giudizio previdenziale contro l' era stata esclusa nella valutazione solo per un vizio di forma (da qui la riforma della CP_2
Pag. 13 di 14 sentenza di primo grado del tribunale di Crotone n. 1004/2014 in forza della sentenza n.
293/2019 di questa Corte con riduzione della percentuale dal 22% al 16%)
In conclusione la richiesta di rinnovazione della CTU va disattesa, poiché frutto di un mero dissenso diagnostico.
5. Quanto alla denunciata mancata attualizzazione del valore capitale della rendita, per come correttamente eccepito dall'appellato, entrambi i valori di riferimento (Tabella Milano 2021 e
Prospetto conteggio relativa alla rendita) risultano entrambi attualizzati all'anno 2021 e CP_2
quindi erano già omogeni (senza necessità di rivalutazione di uno dei due).
6. Si rileva, infine, che l'errore del nome del ricorrente presente nel dispositivo di sentenza è stato già oggetto di correzione con ordinanza del 27.1.2022.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
7.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 18.5.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 850/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
15/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Gabriella Portale
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quali l'assunzione di posture incongrue con torsione ed iperestensione del tratto cervicale-lombo-sacrale nei lavori eseguiti in altezza, durante le ispezioni e nell'esecuzione di giunti sotterranei e nella verticalizzazione manuale dei sostegni;
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccia in ragione dell'utilizzo di strumenti vibranti quali picconi e badili e vibrazioni trasmesse al corpo intero in occasione dello spostamento con mezzi meccanici dotati di sospensioni a balestra, come pure alla movimentazione manuale di carichi con l'aggravamento cagionato dal microclima e dalle caratteristiche sfavorevoli del territorio.