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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2024, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n° 1418/2016
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1418/2016
TRA
(C.F. ) – Avv. Alessandro Nespola Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) – Avvocatura Distrettuale Controparte_1 P.IVA_1
dello Stato di Messina
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
“1) Accogliere il ricorso ed adottare ogni consequenziale provvedimento di legge idoneo ad ammettere la ricorrente al beneficio richiesto con istanza del
16.6.2016;
2) Revocare pertanto il decreto di rigetto emesso dal GIP del Tribunale di
Patti in data 7.7.2016, depositato in cancelleria l'11.7.2016 e comunicato a mezzo
PEC il 18.7.2016, poiché infondato in diritto;
3) in via subordinata, ammettere i mezzi istruttori così come richiesti e articolati nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
4) ancora in via subordinata, qualora si volesse accogliere l'eccezione di controparte in merito alla competenza funzionale del Giudice penale per la decisione della presenta controversia, si chiede che gli atti vengano trasmessi alla relativa Sezione del Tribunale di Patti per gli adempimenti di legge;
1 5) Condannare il al pagamento di spese, competenze Controparte_1
ed onorari del presente giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non percepito i secondi.
Conclusioni di parte convenuta: non depositate (si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di risposta):
“dichiarare il ricorso inammissibile e infondato o con qualsivoglia statuizione rigettarlo.
Con vittoria di spese e compensi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 74, 115 D.P.R. 115/2002 e 702-bis c.p.c., l'attrice, indagata nel procedimento penale R.G.N.R. 517/2016, impugnava il decreto del Gip del Tribunale di
Patti del 7-11/07/2016, con il quale veniva rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76-92 D.P.R. 115/2002.
Con tale decreto, il gip, sulla base di una nota della Questura di Messina, riteneva verosimilmente superato il limite reddituale previsto dalla legge per accedere al beneficio, essendo l'attrice moglie del sig. , persona già condannata per Controparte_2 precedenti reati dai quali avrebbe tratto profitto.
La ricorrente contestava la mancanza di alcuna prova a supporto di quanto addotto dalla Questura, in presenza di condanne risalenti nel tempo ed in mancanza di alcun provvedimento di confisca a carico del , che si è nel frattempo allontanato CP_2 dall'ambiente criminale e risulta attualmente imputato per reati dai quali non potrebbe comunque trarre alcuna forma di guadagno.
Evidenziava che il si trova attualmente in stato di totale indigenza, ed aveva CP_2 ottenuto diverse ammissioni al gratuito patrocinio nei procedimenti che lo riguardano, così come la stessa ricorrente. I coniugi vivono in un casello autostradale abbandonato e vivono della coltivazione dell'orto e della pesca, con i quali devono allevare anche la figlia di 4 anni.
Il si costituiva eccependo l'incompetenza della sezione Controparte_1 civile e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione, stanti gli orientamenti giurisprudenziali sulla rilevanza dei redditi da attività illecita e sull'utilizzo anche della prova presuntiva, ed alla luce delle condanne già riportate dal . CP_2
Nelle note conclusive, la ricorrente allegava il provvedimento del giudice del dibattimento che aveva accolto la medesima istanza, così come riproposta reso a seguito del rinvio a giudizio disposto proprio nell'ambito del procedimento penale in questione.
Allegava inoltre ulteriori provvedimenti di ammissione della stessa ricorrente, nonché il
2 provvedimento del giudice che aveva accolto l'analoga opposizione presentata dal avverso il provvedimento di rigetto reso nel medesimo procedimento penale. CP_2
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità per tardività della documentazione depositata dalla ricorrente soltanto unitamente alle note conclusionali, e quindi oltre il termine preclusivo di cui all'art. 702-ter comma 5 c.p.c. vigente ratione temporis, ed in ogni caso oltre il termine ultimo della precisazione delle conclusioni.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, in quanto la distribuzione delle materie fra le diverse sezioni del medesimo ufficio giudiziario non involge una questione di competenza.
Nel merito, il ricorso è fondato.
E' pacifico che il rigetto in questione è stato motivato facendo ricorso a presunzioni, non essendovi stato alcun diretto accertamento dell'avvenuto superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 76 D.P.R. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale
(cfr, ex multis, Cass. 3961/2021), la prova presuntiva è ammissibile ai fini che ci occupano, ma non può prescindere dal confronto con l'effettivo tenore di vita del richiedente, che risulti incompatibile con la condizione di indigenza alla quale è correlato il beneficio.
Nel caso di specie, la nota della Questura non adduce elementi dai quali poter ritenere che i coniugi godano di un reddito da attività illecite, ed anzi, a fronte di specifiche allegazioni di parte ricorrente sullo stato di indigenza del suo nucleo familiare, nulla ha dedotto il in senso contrario, restando perciò tali circostanze non CP_1 contestate ex art. 115 c.p.c.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e la ricorrente ammessa al beneficio richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 350,00 per la fase di studio,
€ 350,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 450,00 per la fase di decisione, per un totale di € 1.600,00 per compensi, da liquidarsi in favore dell'Erario, essendo la parte vincitrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1418/2016 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
3 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ammette al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato in relazione al procedimento R.G.N.R. 517/2016;
2) condanna il alla rifusione delle spese in favore Controparte_1
dell'Erario, che liquida in € 1.600,00, oltre accessori.
Patti, 03/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
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Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1418/2016
TRA
(C.F. ) – Avv. Alessandro Nespola Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) – Avvocatura Distrettuale Controparte_1 P.IVA_1
dello Stato di Messina
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
“1) Accogliere il ricorso ed adottare ogni consequenziale provvedimento di legge idoneo ad ammettere la ricorrente al beneficio richiesto con istanza del
16.6.2016;
2) Revocare pertanto il decreto di rigetto emesso dal GIP del Tribunale di
Patti in data 7.7.2016, depositato in cancelleria l'11.7.2016 e comunicato a mezzo
PEC il 18.7.2016, poiché infondato in diritto;
3) in via subordinata, ammettere i mezzi istruttori così come richiesti e articolati nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
4) ancora in via subordinata, qualora si volesse accogliere l'eccezione di controparte in merito alla competenza funzionale del Giudice penale per la decisione della presenta controversia, si chiede che gli atti vengano trasmessi alla relativa Sezione del Tribunale di Patti per gli adempimenti di legge;
1 5) Condannare il al pagamento di spese, competenze Controparte_1
ed onorari del presente giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non percepito i secondi.
Conclusioni di parte convenuta: non depositate (si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di risposta):
“dichiarare il ricorso inammissibile e infondato o con qualsivoglia statuizione rigettarlo.
Con vittoria di spese e compensi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 74, 115 D.P.R. 115/2002 e 702-bis c.p.c., l'attrice, indagata nel procedimento penale R.G.N.R. 517/2016, impugnava il decreto del Gip del Tribunale di
Patti del 7-11/07/2016, con il quale veniva rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76-92 D.P.R. 115/2002.
Con tale decreto, il gip, sulla base di una nota della Questura di Messina, riteneva verosimilmente superato il limite reddituale previsto dalla legge per accedere al beneficio, essendo l'attrice moglie del sig. , persona già condannata per Controparte_2 precedenti reati dai quali avrebbe tratto profitto.
La ricorrente contestava la mancanza di alcuna prova a supporto di quanto addotto dalla Questura, in presenza di condanne risalenti nel tempo ed in mancanza di alcun provvedimento di confisca a carico del , che si è nel frattempo allontanato CP_2 dall'ambiente criminale e risulta attualmente imputato per reati dai quali non potrebbe comunque trarre alcuna forma di guadagno.
Evidenziava che il si trova attualmente in stato di totale indigenza, ed aveva CP_2 ottenuto diverse ammissioni al gratuito patrocinio nei procedimenti che lo riguardano, così come la stessa ricorrente. I coniugi vivono in un casello autostradale abbandonato e vivono della coltivazione dell'orto e della pesca, con i quali devono allevare anche la figlia di 4 anni.
Il si costituiva eccependo l'incompetenza della sezione Controparte_1 civile e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione, stanti gli orientamenti giurisprudenziali sulla rilevanza dei redditi da attività illecita e sull'utilizzo anche della prova presuntiva, ed alla luce delle condanne già riportate dal . CP_2
Nelle note conclusive, la ricorrente allegava il provvedimento del giudice del dibattimento che aveva accolto la medesima istanza, così come riproposta reso a seguito del rinvio a giudizio disposto proprio nell'ambito del procedimento penale in questione.
Allegava inoltre ulteriori provvedimenti di ammissione della stessa ricorrente, nonché il
2 provvedimento del giudice che aveva accolto l'analoga opposizione presentata dal avverso il provvedimento di rigetto reso nel medesimo procedimento penale. CP_2
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità per tardività della documentazione depositata dalla ricorrente soltanto unitamente alle note conclusionali, e quindi oltre il termine preclusivo di cui all'art. 702-ter comma 5 c.p.c. vigente ratione temporis, ed in ogni caso oltre il termine ultimo della precisazione delle conclusioni.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, in quanto la distribuzione delle materie fra le diverse sezioni del medesimo ufficio giudiziario non involge una questione di competenza.
Nel merito, il ricorso è fondato.
E' pacifico che il rigetto in questione è stato motivato facendo ricorso a presunzioni, non essendovi stato alcun diretto accertamento dell'avvenuto superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 76 D.P.R. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale
(cfr, ex multis, Cass. 3961/2021), la prova presuntiva è ammissibile ai fini che ci occupano, ma non può prescindere dal confronto con l'effettivo tenore di vita del richiedente, che risulti incompatibile con la condizione di indigenza alla quale è correlato il beneficio.
Nel caso di specie, la nota della Questura non adduce elementi dai quali poter ritenere che i coniugi godano di un reddito da attività illecite, ed anzi, a fronte di specifiche allegazioni di parte ricorrente sullo stato di indigenza del suo nucleo familiare, nulla ha dedotto il in senso contrario, restando perciò tali circostanze non CP_1 contestate ex art. 115 c.p.c.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e la ricorrente ammessa al beneficio richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 350,00 per la fase di studio,
€ 350,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 450,00 per la fase di decisione, per un totale di € 1.600,00 per compensi, da liquidarsi in favore dell'Erario, essendo la parte vincitrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1418/2016 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
3 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ammette al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato in relazione al procedimento R.G.N.R. 517/2016;
2) condanna il alla rifusione delle spese in favore Controparte_1
dell'Erario, che liquida in € 1.600,00, oltre accessori.
Patti, 03/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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