Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1952-53, al ruolo organico dei posti di professore della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , integrata con l' art. 5, secondo comma, del regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298 , e' aggiunto un posto da destinare all'insegnamento di radiotecnica.
A decorrere dall'anno accademico 1952-53, al ruolo organico dei posti di professore della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , integrata con l' art. 5, secondo comma, del regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298 , e' aggiunto un posto da destinare all'insegnamento di radiotecnica.