TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5802/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATTANI Parte_1 C.F._1 TE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CATTANI TE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATTANI Parte_2 C.F._2 TE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CATTANI TE
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/04/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a ZZ RA (BO), in data 19.05.2001 – atto n. 2, Parte I, anno 2001;
Rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
rilevato preliminarmente che – ex art. 32 L. 218/1995 – sussiste la giurisdizione del giudice italiano, nonostante le parti siano entrambe residenti nella Repubblica di San Marino, non essendovi prole minore e avendo le stesse parti contratto matrimonio in Italia - ZZ RA (BO); considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (10.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
visto l'intervento del P.M. in data 17.09.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale
(nata a [...], [...]) Parte_1
e
(nato a [...] – Venezuela, il 23.11.1960) Parte_2
Unitisi in matrimonio a ZZ RA (BO), in data 19.05.2001 – atto n. 2, Parte I, anno 2001
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ RA (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la casa familiare rimane nella disponibilità di entrambi i coniugi, essendo la stessa internamente divisibile
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver provveduto a regolare ogni reciproca pendenza e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro
- i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5802/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATTANI Parte_1 C.F._1 TE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CATTANI TE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATTANI Parte_2 C.F._2 TE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CATTANI TE
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/04/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a ZZ RA (BO), in data 19.05.2001 – atto n. 2, Parte I, anno 2001;
Rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
rilevato preliminarmente che – ex art. 32 L. 218/1995 – sussiste la giurisdizione del giudice italiano, nonostante le parti siano entrambe residenti nella Repubblica di San Marino, non essendovi prole minore e avendo le stesse parti contratto matrimonio in Italia - ZZ RA (BO); considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (10.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
visto l'intervento del P.M. in data 17.09.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale
(nata a [...], [...]) Parte_1
e
(nato a [...] – Venezuela, il 23.11.1960) Parte_2
Unitisi in matrimonio a ZZ RA (BO), in data 19.05.2001 – atto n. 2, Parte I, anno 2001
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ RA (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la casa familiare rimane nella disponibilità di entrambi i coniugi, essendo la stessa internamente divisibile
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver provveduto a regolare ogni reciproca pendenza e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro
- i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla