Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.