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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1246/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa AN Ghedini Giudice Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1246/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. FIAMMANTI MANUELA CP_1 e TT LU con il patrocinio dell'Avv. LOVISON DENIS
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi GI TT e
CP_1
ordinare al Comune di Copparo (FE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese di giudizio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
1) Il sig. GI TT rimarrà a vivere presso la casa familiare, sita in Ferrara, via Dell'Agrifoglio n. 72/A, di sua esclusiva proprietà, unitamente alle figlie, mentre la sig.ra trasferirà altrove la propria residenza;
CP_1
2) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia AN;
3) I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche, rifondendone l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: - spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle
1 scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. 4) Le parti provvederanno entro il giorno 18 del mese a rendicontare reciprocamente le spese straordinarie sostenute, alla compensazione e/o al saldo reciproco. 5) Il sig. TT riconosce la somma di € 300,00 percepita mensilmente dai ricorrenti a titolo di canone di affitto dell'immobile sito in Copparo (FE), via Provinciale nr. 35/F, di esclusiva spettanza della signora a decorrere dalla data in cui la stessa si trasferirà presso una nuova CP_1 abitazione e sino alla vendita dell'immobile locato, in ogni caso, indipendentemente dalla vendita, la somma verrà erogata per non oltre un anno. 6) nessun contributo economico dovrà essere reciprocamente corrisposto dai coniugi, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti. * * * I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, II° comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.” Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 29/05/2025 i sigg. e TT LU CP_1 esponevano che in data 15/09/2001 avevano contratto matrimonio in Copparo;
che dall'unione erano nate due figlie ormai maggiorenni , (autosufficiente) ed AN. Per_1 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. Come da accordi tra le parti si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e TT LU alle CP_1 condizioni concordate (matrimonio contratto in Copparo in data 15/09/2001 e trascritto al n. 26 p. II s. A) alle condizioni concordate. Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Copparo provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 3.7.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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