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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7542 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Fadda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Mascia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/06/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Capoterra (CA) alla Via Barcellona n. 1, verrà assegnata con quanto la arreda alla signora Pt_1 che in essa vivrà unitamente alla minore figlia , che Persona_1 manterrà la residenza anagrafica presso l'anzidetto immobile, mentre il sig.
trasferirà altrove la propria entro il 31.12.2025. Parte_2
Le parti concordano che continueranno a farsi carico, ciascuna nella misura del 50%, del pagamento delle rate del mutuo attualmente in essere, acceso presso l'istituto di credito monte dei Paschi di Siena fino alla sua integrale estinzione.
Si precisa che gravando il mutuo sul conto del sig. , la sig.ra Parte_2 provvederà mensilmente a restituire la sua quota del 50% in favore del Pt_1 coniuge.
La sig.ra a sua cura e spese, si obbliga a provvedere alle volture delle Pt_1 varie utenze a proprio nome.
I tributi (TARI, servizio idrico), nonché gli oneri condominiali e ogni altra spesa inerente l'immobile sito in Capoterra, Via Barcellona n. 1, maturati sino al mese
Pag. 2 di 4 di aprile 2025 incluso, saranno sostenuti pro quota nella misura del 50% ciascuno, mentre da tale data in poi saranno a carico esclusivo della sig.ra
Pt_1
3) La comune figlia, , verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione e residenza anagrafica in Capoterra Via Barcellona n. 1, presso la madre.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, e riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la comune figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago, e in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
eserciteranno, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché assumeranno decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza della minore, informando al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della figlia e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dello stesso.
I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative alla comune figlia, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza della minore, preservando da pressioni proprie e dei rispettivi Persona_1 familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche;
che, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si sostengano a vicenda al cospetto della figlia e di terzi, evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi.
4) La minore potrà stare con il padre nei seguenti termini, Persona_1 compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, ludiche e sportive:
- nelle settimane in cui al padre non è attribuito il fine settimana, il mercoledì e il venerdì;
- nelle settimane in cui al padre spetta il fine settimana, il mercoledì e dal sabato mattina sino al lunedì mattina;
- ulteriori periodi di visita potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto della volontà di . Persona_1
Durante le festività tradizionali di Natale, la minore trascorrerà con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza.
Con lo stesso criterio un genitore terrà la figlia con sé il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 5/6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania; trascorrerà
Pag. 3 di 4 con ciascuno dei genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Durante i rispettivi compleanni, il padre e la madre potranno stare con la comune figlia anche se non ricadente nel periodo di propria spettanza.
Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi.
5) Il signor verserà, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della comune figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti concordano espressamente che la signora percepirà l'intera Pt_1 somma (100%) erogata dall'INPS a titolo di Assegno Unico e Universale.
Il signor si impegna a corrispondere in favore della signora Parte_2 Pt_1 il 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la comune figlia, previo accordo salva indifferibilità e comunque secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017.
Il presente accordo, in ogni sua parte, produce effetti dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le parti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7542 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Fadda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Mascia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/06/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Capoterra (CA) alla Via Barcellona n. 1, verrà assegnata con quanto la arreda alla signora Pt_1 che in essa vivrà unitamente alla minore figlia , che Persona_1 manterrà la residenza anagrafica presso l'anzidetto immobile, mentre il sig.
trasferirà altrove la propria entro il 31.12.2025. Parte_2
Le parti concordano che continueranno a farsi carico, ciascuna nella misura del 50%, del pagamento delle rate del mutuo attualmente in essere, acceso presso l'istituto di credito monte dei Paschi di Siena fino alla sua integrale estinzione.
Si precisa che gravando il mutuo sul conto del sig. , la sig.ra Parte_2 provvederà mensilmente a restituire la sua quota del 50% in favore del Pt_1 coniuge.
La sig.ra a sua cura e spese, si obbliga a provvedere alle volture delle Pt_1 varie utenze a proprio nome.
I tributi (TARI, servizio idrico), nonché gli oneri condominiali e ogni altra spesa inerente l'immobile sito in Capoterra, Via Barcellona n. 1, maturati sino al mese
Pag. 2 di 4 di aprile 2025 incluso, saranno sostenuti pro quota nella misura del 50% ciascuno, mentre da tale data in poi saranno a carico esclusivo della sig.ra
Pt_1
3) La comune figlia, , verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione e residenza anagrafica in Capoterra Via Barcellona n. 1, presso la madre.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, e riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la comune figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago, e in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
eserciteranno, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché assumeranno decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza della minore, informando al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della figlia e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dello stesso.
I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative alla comune figlia, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza della minore, preservando da pressioni proprie e dei rispettivi Persona_1 familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche;
che, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si sostengano a vicenda al cospetto della figlia e di terzi, evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi.
4) La minore potrà stare con il padre nei seguenti termini, Persona_1 compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, ludiche e sportive:
- nelle settimane in cui al padre non è attribuito il fine settimana, il mercoledì e il venerdì;
- nelle settimane in cui al padre spetta il fine settimana, il mercoledì e dal sabato mattina sino al lunedì mattina;
- ulteriori periodi di visita potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto della volontà di . Persona_1
Durante le festività tradizionali di Natale, la minore trascorrerà con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza.
Con lo stesso criterio un genitore terrà la figlia con sé il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 5/6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania; trascorrerà
Pag. 3 di 4 con ciascuno dei genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Durante i rispettivi compleanni, il padre e la madre potranno stare con la comune figlia anche se non ricadente nel periodo di propria spettanza.
Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi.
5) Il signor verserà, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della comune figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti concordano espressamente che la signora percepirà l'intera Pt_1 somma (100%) erogata dall'INPS a titolo di Assegno Unico e Universale.
Il signor si impegna a corrispondere in favore della signora Parte_2 Pt_1 il 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la comune figlia, previo accordo salva indifferibilità e comunque secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017.
Il presente accordo, in ogni sua parte, produce effetti dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le parti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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