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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/10/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa MA AR RI, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al n. R.G. 1333/2023 (RG 204/2024), promosse da:
(C.f.: e (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Silvia Veronesi, C.F._2
RICORRENTI contro
(C.f.: ), (C.f.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), (C.f.: ), in proprio e C.F._4 Parte_4 C.F._5 quali eredi di (C.f.: ), tutti con il patrocinio Persona_1 C.F._6 dell'Avv. Enrico Ventura,
(C.f./P.i.: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Massimo Coliva
RESISTENTI
nonché contro
(C.f./P.i.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, (C.f.: , entrambi con il patrocinio degli Parte_5 C.F._7
Avv. Paolo Loberti e Roberto Montagnani
e
(C.f./P.i.: ), in persona del legale rappresentante protempore, CP_4 P.IVA_3 con il patrocinio dell'Avv. Cesare Grappi
1 RZ AM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 10-9-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c. e hanno adito l'intestato Pt_1 Parte_2
Tribunale per chiedere ed ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva di
[...] nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 11 luglio 2016 e, per l'effetto, la Per_1 condanna degli eredi di quest'ultimo ( , e , nonché della CP_1 Pt_4 Parte_3 compagnia assicurativa del mezzo responsabile dell'incidente, (nel Controparte_2 prosieguo anche solo , al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso del CP_2 padre, quantificati in € 254.974,20 per ed in € 264.789,90 per Parte_6 Parte_1
o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata dovuta, oltre Parte_2 ad interessi, rivalutazione monetaria, spese e compensi di giudizio, di c.t.u. e di c.t.p.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto:
− che in data 11 luglio 2016, alle ore 8,30 ca., mentre il padre stava percorrendo la Via Padova di Ferrara con direzione centro città e a bordo del velocipede marca “OT” di proprietà di giunto all'altezza del km 73 + II e nell'atto di spostarsi dal lato destro verso il Parte_5 centro della carreggiata, veniva violentemente investito, nella parte posteriore (lato sx), dal motociclo mod. “Aprilia Pegaso 650”, tg. AD40667, assicurato per la presso CP_5 CP_2
(polizza n. S 53793 /0300V02), condotto e di proprietà di e sul quale Persona_1 viaggiava, quale terza trasportata, ; Persona_2
− che la violenza dell'impatto tra i mezzi era risultata così forte da provocare il decesso sia di che di Parte_6 Persona_1
− che, come risulta dalle conclusioni contenute nella perizia cinematica redatta dall'Ing.
[...]
la causa del sinistro andava ricondotta in via esclusiva alla condotta di guida del Per_3 conducente del motociclo che, nell'atto di sorpassare il velocipede, non aveva rispettato la distanza di sicurezza da quest'ultimo mezzo (in violazione dell'art. 148, comma 3, C.d.S.), né aveva osservato il limite di velocità consentito su quel tratto di strada (90 km/h), viaggiando
2 ad una velocità stimata di 107 km/h (in spregio a quanto disposto dall'art. 142, comma 1,
C.d.S.), comunque nettamente superiore rispetto a quella prudenziale (60 km/h) e che non gli aveva consentito di arrestare tempestivamente il proprio mezzo prima dell'impatto (in violazione dell'art. 141, comma 2, C.d.S.);
− che le suddette conclusioni venivano confermate dalle risultanze della perizia medico-legale condotta dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Ferrara, Dott.ssa , nell'ambito del procedimento penale, poi archiviato, Persona_4 portante R.G.N.R.I. n. 3315/2016;
− che in tale ultimo documento, inoltre, si dava atto che il risultava portatore di protesi Per_1 oculare destra e che una tale circostanza aveva senza dubbio influito – congiuntamente alle altre sopra richiamate – nella verificazione del sinistro de quo risultando a quest'ultimo inibita una piena visuale sul lato della carreggiata in quel momento occupato dal appunto Per_5 quello destro;
− che pure le dichiarazioni rese dalla terza trasportata , raccolte in seno al verbale Persona_2 della Polizia Municipale intervenuta sul posto, avevano chiarito la ragione della manovra di svolta posta in essere dal prima dell'impatto col motociclo e cioè la presenza di un Pt_2 ostacolo su quel tratto della carreggiata, invece non percepito dal in quanto non Per_1 vedente dall'occhio destro;
− che il danno da morte parentale subito dai ricorrenti, già orfani di madre dal 2007 e legati al padre da un forte vincolo affettivo, veniva quantificato – sulla scorta delle tabelle del
Tribunale di Roma – in € 264.780,90 per ed in € 254.974,20 per;
Pt_2 Pt_1
− che i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, mediante procedura di risarcimento diretto, erano risultati infruttuosi, non avendo la neppure svolto una CP_2 qualche attività istruttoria;
− che pure inevaso era rimasto l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da ultimo trasmesso alla compagnia assicurativa.
, e costituitisi tempestivamente, hanno invece eccepito: CP_1 Pt_4 Parte_3
− in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato di cognizione in considerazione del carattere controverso dei fatti di causa e, dunque, la necessità di proseguire il giudizio nelle forme del rito ordinario;
3 − sempre in via preliminare, di voler chiamare in causa e la in Parte_5 Controparte_3 quanto proprietari del velocipede e, dunque, responsabili in solido col conducente ex artt. 2043
e 2054, comma 3, c.c., oltre che la CP_2
− ancora in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti per decorso del termine biennale dalla data dell'evento a quella di presentazione del ricorso;
− nel merito, che, contrariamente a quanto riferito dai ricorrenti, la causa del sinistro andava ricondotta unicamente alla negligente condotta di guida tenuta da il quale, Parte_6 mentre percorreva la via Padova seguito dal motociclo di proprietà di giunto CP_6 in corrispondenza della progressiva chilometrica 73+II, effettuava un repentino spostamento verso sinistra, assumendo una traiettoria perpendicolare all'asse stradale, ponendosi come ostacolo (abnorme ed imprevedibile) rispetto alla traiettoria seguita dal motociclo e tagliandogli la strada;
− che anche la Polizia Municipale aveva definito “inusuale” la traiettoria presa dal al Pt_2 momento dell'impatto, ritenendo verosimile un'inversione di marcia per ritornare presso l'autocarrozzeria di al fine di recuperare le chiavi di casa (quivi dimenticate Parte_5 all'atto del ricovero della propria vettura per eseguire le riparazioni ed il tagliando);
− che l'elaborato peritale della Dott.ssa – medico-legale e non professionista esperto in Per_4 cinematica – era errato nella parte in cui, da un lato, parlava di urto “postero-laterale” dei mezzi, laddove il verbale della Polizia Municipale aveva ricostruito l'accaduto come collisione che “interessava il fianco sinistro del velocipede e la parte anteriore del motociclo” e, dall'altro, riconduceva almeno in parte il sinistro alla insufficienza del campo visivo del disponendo, quest'ultimo, di una regolare patente di guida nonostante la protesi Per_1 oculare;
− che la ricostruzione offerta dai resistenti veniva inoltre confermata dalla relazione peritale redatta (sulla scorta dei rilievi effettuati dalla Polizia Municipale e dei danni riportati ai mezzi) dal perito di parte da cui era emerso che il – “centauro esperto” che Persona_6 Per_1 conosceva ogni particolare di quel tratto di strada, percorrendola quotidianamente – stava viaggiando nel pieno rispetto del codice della strada sia per velocità (74 km/h a fronte dei 90 km/h consentiti) che per distanza dal lato stradale (aveva infatti posto in essere una manovra di sorpasso verso sinistra dell'avvistato velocipede al fine di garantire una distanza laterale di
4 circa tre metri) e che nulla avrebbe potuto fare per evitare la collisione col Pt_2 considerato l' “intervallo di reazione psicotecnica”;
− che se avesse effettivamente viaggiato ad una velocità di 107 km/h, come asserito dal perito di parte ricorrente, l'impatto avrebbe senz'altro prodotto la completa distruzione dei mezzi;
− che, a fronte della responsabilità esclusiva del nella verificazione dell'incidente, Pt_2 avendo questi violato diverse norme del Codice della Strada (artt. 140, 143, comma 1, e 154), le domande avversarie andavano necessariamente rigettate e ciò anche in punto di quantum debeatur, considerata l'assenza di prova sul punto e la circostanza per cui i figli del Pt_2 non convivessero con quest'ultimo e avessero, ciascuno, un proprio nucleo familiare;
− che invece pienamente legittima andava considerata la domanda riconvenzionale di condanna dei ricorrenti – in concorso con e in quanto proprietari del Parte_5 Controparte_3 velocipede e ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. – al risarcimento dei danni patiti dai resistenti (sia iure proprio che iure ereditatis) in conseguenza del decesso di Persona_1 avendo i primi accettato puramente e semplicemente l'eredità del padre – per CP_1 redazione dell'inventario oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c. e/o all'art. 487 c.c.
o, comunque, per decadenza dal beneficio di inventario ex artt. 493 o 494 c.c. – ovvero, al limite, con beneficio di inventario;
circostanze, queste ultime, di cui veniva richiesto l'accertamento in via incidentale;
− che nella relativa quantificazione andava considerato il dolore incolmabile ed incalcolabile patito dai resistenti per la perdita di punto di riferimento per i fratelli minori Persona_1
e e saldo appoggio per il padre;
dolore senza dubbio aggravato dalla Pt_4 Pt_3 CP_1 circostanza per cui una tale perdita si era verificata a distanza di soli due anni e mezzo dalla morte di moglie di e madre di ed;
Persona_7 CP_1 Per_1 Pt_3 Pt_4
− che pertanto tale danno poteva essere stimato, utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, in
€ 245.167,50 per , € 156.907,20 per ed in € 127.487,10 per;
somme a CP_1 Pt_3 Pt_4 cui andavano aggiunte pure le spese funerarie anticipate da pari ad € Controparte_1
4.970,00;
− che le richieste risarcitorie e gli inviti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, trasmesse ai ricorrenti nelle date del 23 giugno 2017, del 20 aprile 2018, del 13 giugno 2018, dell'8 aprile 2020, del 14 aprile 2020 e del 16 febbraio 2022 (queste ultime indirizzate anche
5 verso e erano rimaste Parte_5 Controparte_3 Controparte_7 prive di effetto;
− in via di mero subordine e riconvenzionale trasversale, la manleva da parte della in CP_2 caso di accoglimento anche solo parziale delle contrapposte pretese.
costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: Controparte_2
− in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato di cognizione e, dunque, la necessità di proseguire il giudizio nelle forme del rito ordinario;
− nel merito, che il sinistro mortale si era verificato per esclusiva responsabilità di Pt_6
[...]
− che del tutto priva di valore probatorio andava considerata la relazione peritale depositata dal ricorrente, le cui conclusioni, peraltro, venivano smentite sia dagli accertamenti compiuti dai verbalizzanti – da cui era emerso, sulla scorta dei danni al mezzo e delle lesioni riportate dal ciclista, che, al momento della collisione, le traiettorie dei due mezzi erano tra loro perpendicolari e che, pertanto, il ciclista si era posto ad ostacolo rispetto alla traiettoria del motociclo – che dalla perizia svolta dall'Ing. per conto della compagnia assicurativa;
Per_8
− che, sulla scorta di quest'ultimo documento, secondo i calcoli eseguiti dal tecnico della compagnia resistente, doveva credersi che la velocità di crociera del motociclo prima dell'impatto era di circa 80 km/h, mentre i calcoli eseguiti dal perito di parte ricorrente erano privi di fondamento scientifico in quanto non tenevano conto dell'intervallo psicotecnico;
− che l'ampiezza della svolta a sinistra posta in essere dal conducente del velocipede, la traiettoria dal medesimo assunta verso il centro della carreggiata, la repentinità della manovra e la distanza alla quale essa era avvenuta consentivano di escludere qualsiasi nesso causale tra la condotta di guida del e l'evento di danno;
Per_1
− che la responsabilità del sinistro andava ricondotta in via esclusiva al che non solo Pt_2 stava procedendo al di fuori della banchina ivi esistente, ma aveva effettuato repentinamente la manovra di svolta a sinistra senza previamente verificare se da tergo provenissero veicoli e senza alcuna preventiva segnalazione, comunque ad una distanza tale da non consentire al motociclista di evitare l'ostacolo;
− che priva di fondamento andava considerata la deduzione del medico legale Dott.ssa , Per_4 atteso che, anche ammessa la diminuzione del campo visivo in conseguenza del difetto del
6 visus del motociclista, la manovra del ciclista avrebbe reso in ogni caso inevitabile la collisione;
− che le domande svolte dai ricorrenti andavano rigettate anche in punto di quantum debeatur, considerata l'assenza di prova sul punto e l'opportunità di ricorrere alle tabelle del Tribunale di Milano, in uso presso la Corte d'Appello di Bologna.
e costituitisi tempestivamente e spiegando difese Parte_5 Controparte_3 sostanzialmente identiche, hanno invece eccepito:
− preliminarmente, che la proprietà della bicicletta marca OT, modello da uomo, di colore verde era unicamente della che, appunto, l'aveva data in comodato d'uso al Controparte_3 quale mezzo sostitutivo dell'autovettura da quest'ultimo consegnata per effettuare le Pt_2 programmate riparazioni;
− che, a conferma di quanto sopra, deponevano diverse circostanze: la consegna della bicicletta da parte di un dipendente dell'autofficina ( , la presenza di un cartello Testimone_1 informativo esposto nel locale reception con cui si informavano i clienti della possibilità di usufruire del servizio di comodato d'uso di un mezzo sostitutivo, l'inclusione del velocipede poi utilizzato dal tra i beni strumentali della (come tale incluso Pt_2 Controparte_3 nel Libro dei cespiti ammortizzabili fin dall'anno 2004);
− che in sede di colloquio a sommarie informazioni, pur avendo offerto ai Parte_5 verbalizzanti una descrizione immersiva e necessariamente spontanea dell'accaduto, mai aveva dichiarato che il velocipede fosse di sua proprietà;
− che – invero – non vi era neppure certezza in ordine al mezzo effettivamente condotto dal al momento del sinistro considerato che la bici marca OT mai era stata restituita Pt_2 all'autofficina (la quale, pertanto, non aveva avuto modo di visionarla in fase di indagini penali) e atteso, inoltre, che dal fascicolo penale prodotto dalla difesa del era emerso Per_1 come il velocipede marca OT fosse stato ritenuto di proprietà dello stesso Pt_6
prova ne era la circostanza per cui era stato proprio a ritirare il
[...] Parte_2 mezzo in fase di dissequestro, come dunque se lo stesso fosse di proprietà del padre;
− che la ricostruzione della dinamica del sinistro proposta dai ricorrenti appariva più attendibile e verosimile rispetto a quella offerta dai resistenti, dovendo pertanto ritenersi che la causa dell'incidente fosse da attribuire al il quale, con la propria condotta di guida – Per_1 caratterizzata dalla mancata moderazione della velocità e dall'omesso rispetto della distanza di
7 sicurezza in fase di sorpasso del velocipede – aveva determinato l'evento in via esclusiva o, quantomeno, prevalente;
− che una tale condotta di guida risultava connotata da un grado di colpa ancor più significativo, tenuto conto della condizione fisica del il quale, proprio in considerazione della Per_1 menomazione del proprio campo visivo, avrebbe dovuto impiegare maggiore cautela rispetto alla normalità;
− che alle lesioni riportate dal medesimo aveva contribuito in modo causale e rilevante anche la vetustà del casco da lui indossato al momento del sinistro, elemento questo indubbiamente rilevante ai fini e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
− che la quantificazione del danno operata dai resistenti appariva abnorme e spropositata, comunque da riproporzionare in considerazione delle rispettive responsabilità dei conducenti;
− che, ove si fosse accertato che il mezzo condotto dal al momento del sinistro fosse il Pt_2 velocipede della sussistevano i presupposti per la chiamata a manleva Controparte_3 della propria compagnia assicurativa CP_4
− che, pur a fronte dell'operatività della polizza (ex artt. 43, lett. a, e 47 del documento
“Industria 2000” n. 2054204488927), aveva negato la copertura assicurativa CP_4 giustificando il diniego con la mancata inclusione della bicicletta tra i beni strumentali dell'azienda e, dunque, con l'esclusione del comodato tra i rischi assicurati.
costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: CP_4
− in via preliminare, associandosi alla richiesta delle altre parti resistenti/terze chiamate, la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario di cognizione;
− nel merito e in via principale, sulla scorta delle medesime argomentazioni svolte dagli altri terzi chiamati, l'infondatezza delle domande proposte dai resistenti a fronte dell'assenza di prova sia in ordine al mezzo condotto dal al momento del sinistro (se realmente fosse Pt_2 quello che gli era stato consegnato dalla sia in merito all'effettiva Controparte_3 ricomprensione del velocipede tra i beni strumentali della da escludere Controparte_3 sulla base di molteplici circostanze (il fatto che la difesa sia dei ricorrenti che dei resistenti, oltre che il rapporto dell'autorità, avessero ricondotto la proprietà del mezzo unicamente a la circostanza per cui non era stata prodotta la fattura di acquisto della bici;
il Parte_5 fatto che risultasse materialmente impossibile che la società terza chiamata avesse acquistato le due biciclette risultanti dal documento “libro dei cespiti ammortizzabili” nell'anno 2004
8
considerato che
la stessa era stata costituita nell'anno 2011; la circostanza per cui tra i beni mobili facenti parte dell'azienda conferita da non figurassero le summenzionate CP_3 biciclette;
l'assenza di prova tanto in ordine alla ricomprensione nel libro cespiti delle suddette biciclette anche negli anni antecedenti al 2016 quanto in merito alla riconducibilità del velocipede consegnato al ad una delle due biciclette menzionate nel libro cespiti), Pt_2 sia, infine, in ordine al quantum debeatur;
− la mancanza di prova anche in ordine alla fornitura, da parte della alla data Controparte_3 del sinistro, del servizio gratuito di comodato di un velocipede, della presenza del relativo cartello nei locali dell'officina e della consegna della bicicletta al da parte di un Pt_2 dipendente della società terza chiamata;
− sempre nel merito e in via subordinata, l'inoperatività della polizza n. 2054204488927 sia per quanto sopra esposto sia in quanto – proprio in virtù dell'art. 43 delle condizioni di assicurazione – la dazione in comodato di veicoli sostitutivi, come pure gli annessi (possibili) rischi, non rientravano certamente tra le attività assicurate dalla polizza de qua;
− che la copertura assicurativa era da escludere anche in virtù del successivo art. 47, norma, questa, che estendeva la garanzia sul presupposto che il danno a terzi derivasse dall'impiego di un mezzo “per conto proprio e per le attività descritte in polizza”;
− in via ulteriormente gradata, l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Per_1 sinistro de quo, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta dagli eredi ed assorbimento di quella di manleva spiegata dalla società terza chiamata ovvero, in via di estremo subordine ed in ipotesi di accertamento della responsabilità concorrente di
[...]
il contenimento della garanzia assicurativa nei limiti delle somme dovute ai resistenti Per_1 per i danni effettivamente provati ed avendo riguardo al limite del massimale e alle altre condizioni di polizza.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza assunta all'udienza del 22 febbraio 2024, le parti hanno proceduto al deposito delle rispettive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Dopo la riunione del presente procedimento con quello portante R.G. n. 204/2024, azionato da
(convivente more uxorio di , il processo è stato istruito mediante Persona_2 Persona_1
l'espletamento di c.t.u. cinematica affidata all'Ing. l'interpello di Persona_9 Parte_5
e l'audizione dei testi indicati dalle parti.
9 Terminata l'istruttoria, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, in occasione dell'udienza del 10 settembre 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e, all'esito della medesima udienza, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
2. Motivi della decisione
La domanda svolta da parte ricorrente è solo in parte fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti che seguono.
2.1. Preliminarmente, quanto all'eccezione, sollevata dai resistenti, di prescrizione della domanda svolta dai ricorrenti, va osservato che la stessa è stata rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Per mero tuziorismo, se ne rileva comunque l'infondatezza attesa l'esistenza di molteplici atti interruttivi del termine prescrizionale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. (cfr. – inter alia – docc.
6, 7, 9, 11, 12 fasc. ricorrente).
2.2. Nel merito e relativamente alla causa del sinistro, l'espletata istruttoria ha permesso di confermare in buona parte la ricostruzione offerta dai resistenti, avallata da Controparte_2
La c.t.u. affidata all'Ing. – le cui conclusioni questo giudicante ritiene di dover Persona_9 condividere in quanto immuni da vizi logici e coerenti con i fatti emersi nel corso del giudizio – ha infatti consentito di appurare – sulla base di un'attenta valutazione dei danni subiti ai mezzi
(pagg. 19 - 28 dell'elaborato peritale) e delle lesioni alle persone dei viaggiatori (pag. 28), e dopo aver determinato i “valori cinematici” dei mezzi nella fase susseguente, culminante e antecedente l'impatto (pagg. 31 ss. della perizia) – che il sinistro per cui è causa è da ricondurre a responsabilità prevalente (90%) di Parte_6
Nel documento in parola si legge, infatti, che “L'assenza di tracce di frenata su un veicolo sprovvisto di sistema A.B.S. porta ad affermare che il motociclista non abbia intrapreso alcuna azione frenante comportante il bloccaggio delle ruote. Si ritiene inoltre che non abbia operato sterzate di emergenza dal momento che la traiettoria post-urto, quasi parallela all'asse stradale coincide con una percorrenza pre-urto a marcia indisturbata. Il motociclista non ha quindi reagito al pericolo rappresentato dal velocipede che si sposta verso il centro corsia” (pag. 35 della c.t.u.).
10 Ha inoltre aggiunto che “L'assetto all'urto definito precedentemente porta inequivocabilmente a sostenere che il ciclista abbia operato un consistente cambio di direzione. […] Risulta pertanto che il motociclo viaggiava ad una velocità di circa 90-95 km/h su via Padova. […] Il motociclista manteneva la propria andatura in modo da superare il velocipede ad una adeguata distanza laterale di sicurezza. Il ciclista tuttavia, non valutando correttamente la presenza del motociclo alle sue spalle, decideva di effettuare un cambio di traiettoria, con il probabile intento di effettuare una inversione a 'U' e, quando mancavano 1,5 secondi circa, oltrepassava la striscia di margine con angolo convergente verso il centro strada. In tale istante pertanto diveniva un potenziale pericolo per il motociclista. Il lasso temporale a disposizione del motociclista per reagire era dello stesso ordine del tempo psicotecnico di un conducente
(normalmente assumibile in 1,0-1,5 secondi), e pertanto il motociclista non ha avuto tempo sufficiente per reagire e mettere in atto una manovra di emergenza, cosicché il sinistro risultava inevitabile nelle condizioni in cui si è effettivamente verificato” (pagg. 35 – 39 della c.t.u.).
Ha dunque concluso con: “Il sinistro tra il motociclo Aprilia Pegaso 650 targato AD40667 condotto dal GN con a bordo la GNa e il velocipede Persona_1 Persona_2 da uomo marca OT condotto dal GN si è verificato alle ore 08.30 Parte_6 circa del giorno 11.07.2016, fuori dal centro abitato di Ferrara all'altezza della progressiva chilometrica 73+II di via Padova (S.S. 16 – Adriatica), ovvero poco dopo l'intersezione con via
Maragno. Via Padova è una strada a doppio senso, rettilinea e pianeggiante, con due ampie corsie di marcia costeggiata da ampie banchine asfaltate. Le condizioni atmosferiche erano di sereno, asfalto stradale asciutto senza anomalie, traffico normale. Il limite di velocità è di 90 km/h. 9.1- Comportamento di guida del Sig. Il GN in Parte_6 Parte_6 sella al velocipede da uomo OT circolava su via Padova in direzione Ferrara, viaggiando in prossimità della striscia di margine, occupando presumibilmente l'adiacente banchina. Dagli elementi di indagine risulta che, superata l'intersezione con via Maragno, abbia deciso spostarsi sul lato opposto della strada, deviando la propria traiettoria verso il centro strada. In tale manovra diversiva, non consentita per la presenza di striscia continua di mezzeria (art. 146 del
C.d.S.), interferiva con la traiettoria del motociclo proveniente da tergo. Non vi sono elementi per stabilire se il ciclista abbia presegnalato la manovra, in ogni caso non consentita, alzando il braccio di sinistra. Dalle risultanze emerse, risulta che il GN abbia Parte_6 iniziato la manovra di sterzata a sinistra circa 1,5 secondi prima dell'impatto, quando il
11 motociclo Aprilia si trovava ad una distanza di circa 39 metri, e pertanto ha creato intralcio al sopraggiungente motociclo (art. 154/1° del C.d.S.). In tale gravemente imprudente manovra di svolta a sinistra, probabilmente non segnalata, risiede l'origine e la causa principale del sinistro, tale per cui si può quantificare in 90% la responsabilità a carico del GN Parte_6
nella causazione del sinistro. 9.2- Comportamento di guida del Sig. Il
[...] Persona_1
GN circolava su via Padova in direzione Ferrara alla guida del proprio Persona_1 motociclo Aprilia Pegaso 650, occupando la corsia di competenza in posizione centrale, ad una velocità stimabile in 90-95 km/h. La velocità, data la tolleranza nei calcoli, può essere considerata dello steso ordine del limite vigente. Tale velocità non era però del tutto prudenziale tenuto conto dell'area di intersezione che stava superando, e della presenza del ciclista che lo precedeva seppur in posizione defilata (art. 141/1° del C.d.S.), ben visibile nella luce del giorno.
Il GN intendeva superare il ciclista impostando una traiettoria rispettosa Persona_1 della distanza laterale di sicurezza, attestandosi a circa 1,8 metri dalla striscia di margine nei pressi della quale presumibilmente viaggiava il ciclista. Quando diveniva evidente il cambio di traiettoria di quest'ultimo, circa 1,5 secondi prima dell'impatto, il GN Persona_1 non aveva più il tempo di reagire e intentare una manovra di emergenza (frenata o sterzata). La distanza laterale al momento del superamento si azzerava a causa del netto cambio di direzione del ciclista, e l'impatto era così inevitabile. Ad una velocità inferiore a 53 km/h il GN avrebbe potuto arrestare in sicurezza il proprio veicolo a tergo del Persona_1 velocipede (evitabilità nello spazio). Il sinistro non si sarebbe verificato anche ad una velocità di
70 km/h in quanto il velocipede avrebbe avuto tempo di sfilarsi dall'area d'urto (evitabilità nel tempo). In conclusione, il GN avrebbe dovuto marciare ad una velocità Persona_1 inferiore di almeno 20 km/h rispetto al limite vigente, e mettere in atto una decisa frenata di emergenza, per evitare il sinistro. Il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro a carico del GN è da considerarsi assolutamente minoritario e Persona_1 quantificabile in 10 %” (pagg. 47 – 49 della c.t.u.).
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. – che sostanzialmente confermano la dinamica del sinistro come descritta nei rapporti redatti dal Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi (docc. 33 e 38 fasc. ricorrente) e nella perizia del consulente di parte (doc. 43 fasc. ricorrente) – Persona_6 contraddicono la ricostruzione dei fatti offerta dai ricorrenti e, in particolare, tanto l'affermazione per cui il non aveva rispettato la distanza di sicurezza (in violazione dell'art. 148, Per_1
12 comma 3, C.d.S.), quanto quella per cui lo stesso stava viaggiando ad una velocità (107 km/h) parecchio superiore rispetto al limite consentito (90 km/h) (in spregio al disposto dell'142, comma 1, C.d.S.), quanto, infine, quella per cui “la percezione del ciclista e della sua incipiente manovra di immissione in corsia era ampiamente prevedibile dal motociclista molto tempo prima che arrivasse ad oltrepassare la linea bianca” (pag. 9 delle note conclusive ricorrenti).
Deve così ritenersi che è proprio nella condotta di guida tenuta dal – considerata la Pt_2 traiettoria dal medesimo assunta (“perpendicolare all'asse stradale” secondo la c.t.u.), la repentinità della manovra posta in essere e la distanza alla quale essa era avvenuta rispetto al motociclo che sopraggiungeva – che va ravvisata la causa principale del sinistro.
La condotta del inoltre, risulta tanto più grave nella misura in cui – come pure Pt_2 osservato dal c.t.u. a pag. 47 del proprio elaborato peritale – non vi sono evidenze che lo stesso, prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra, avesse previamente verificato se da tergo provenissero veicoli e, dunque, segnalato l'imminente manovra.
Ferma, dunque, la responsabilità del conducente del velocipede nella verificazione del sinistro, deve pur tuttavia verificarsi se anche la condotta di guida del conducente del motociclo abbia esplicato incidenza causale – anche minima – nella causazione dell'evento. E ciò al di là della formale osservanza, da parte dello stesso, delle norme dettate dal codice della strada (cfr. Trib.
Ferrara, 18 marzo 2025, n. 273).
Proprio su tale punto il c.t.u. – come già ritenuto dal consulente nominato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa (doc. 2 fasc. ricorrente) – Persona_4 rileva che “la percezione del pericolo è stata influenzata negativamente da limitazione fisica di
orbo dall'occhio destro” (pag. 39 dell'elaborato peritale). Persona_1
Appare dunque ragionevole ritenere che la presenza della protesi oculare destra e, dunque, la riduzione del proprio campo visivo, avrebbe dovuto indurre il a tenere una condotta di Per_1 guida maggiormente prudente rispetto a quella ordinariamente richiedile a qualunque altro guidatore, evitando di assestarsi sul limite massimo di velocità, sebbene consentito su quel tratto di strada (90 km/h), e mantenendo, invece, la proprio velocità entro il limite che, secondo il consulente, avrebbe forse permesso di scongiurare l'evento (circa 70 km/h).
Va invece rigettata l'eccezione, svolta dai ricorrenti e dai terzi chiamati e Parte_5 [...]
di mancata di risposta del c.t.u. alle osservazioni dei consulenti di parte. Eccezione CP_3
13 smentita per tabulas dalla semplice lettura delle pagine 41 – 47 dell'elaborato peritale. Quelle risposte, inoltre, devono ritenersi senza dubbio esaurienti.
Sulla scorta di tutto quanto sopra deve allora concludersi che i resistenti e la abbiano Per_2 offerto la “prova contraria” di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. – applicabile anche nel caso in cui il sinistro coinvolga una bici (cfr. Cass. 10304/2009, Cass. 31702/2018) – e, così, superato la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro.
Deve infatti credersi che il si fosse in buona parte uniformato alle norme sulla Per_1 circolazione e a quelle di comune prudenza mentre il velocipede condotto dal Pt_2 considerata la pericolosità e la repentinità della manovra posta in essere, abbia sostanzialmente rappresentato un ostacolo abnorme ed imprevedibile rispetto al normale flusso della circolazione stradale.
Conclusivamente, la responsabilità nella verificazione del sinistro va attribuita a Parte_6 nella misura del 90% e ad nella misura del 10%. Persona_1
2.3. Ciò premesso in ordine alla percentuale di responsabilità dei due conducenti, dei danni subiti dagli eredi deve sicuramente rispondere – in luogo degli odierni resistenti, eredi Pt_2 puri e semplici giusta doc. 4a fasc. resistenti – avendo questa unicamente Controparte_2 contestato la dinamica del sinistro prospettata dai ricorrenti e la quantificazione del danno operata dai medesimi, senza tuttavia nulla eccepire circa l'operatività (o meno) della garanzia assicurativa relativa al motociclo.
2.4. Quanto invece ai danni subiti dai resistenti e da , di essi dovranno anzitutto Persona_2 rispondere gli eredi del odierni ricorrenti. Pt_2
Appare così necessario affrontare la questione incidentale sollevata dai resistenti (responsabilità dei ricorrenti intra vires o ultra vires hereditatis).
Condivisibili, sul punto, si ritengono le argomentazioni svolte dai resistenti in ordine al possesso, in capo ad e al momento del decesso del padre, di alcuni dei beni Pt_1 Parte_2 ereditari e segnatamente: i due immobili indicati nella visura di cui al doc. 75 fasc. e su Per_2 cui insisteva un diritto di superficie in comunione tra i ricorrenti e il defunto padre;
i titoli di credito, i conti correnti e i fondi comuni di investimento in essere presso e banca CP_8
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di cui al doc. 73 fasc. . Per_2
Tali deduzioni sono state confutate solo genericamente da parte dei ricorrenti e, pertanto, in difetto di contestazione specifica devono considerarsi pacificamente ammesse ex art. 115 c.p.c.
14 Si aggiunga, inoltre, che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il possesso in discorso si esaurisce in una mera relazione materiale tra il chiamato all'eredità e i beni (Cass.
7076/1995; Cass. 4707/1994; Cass. 4835/1980; Cass. 1301/1977).
Sempre secondo la giurisprudenza, inoltre, “È possessore anche il comproprietario, il quale abbia come tale il possesso” (Cass. n. 5152/2012).
Ferma, dunque, la sussistenza di un possesso rilevante ex art. 485 c.c. deve tuttavia escludersi che gli odierni ricorrenti siano decaduti dal diritto all'accettazione beneficiata per decorso del termine di cui all'art. 485, comma 1, c.c. e che, pertanto, gli stessi siano divenuti ipso iure eredi puri e semplici ex comma 2.
Secondo Cass., 4 aprile 2012, n. 5407 “il chiamato all'eredità che abbia dichiarato di accettarla con il beneficio di inventario deve completare l'inventario stesso nei tre mesi successivi (sei nel caso di proroga) alla pronuncia del decreto con il quale il giudice, ex art. 769 cod. proc. civ., nomina il soggetto (cancelliere o notaio) deputato alla redazione dell'inventario, e non alla data della dichiarazione, perché, altrimenti, il decorso del periodo necessario per l'adozione del provvedimento renderebbe obiettivamente incerta l'idoneità del lasso di tempo residuo ad assicurare l'espletamento delle operazioni. Ne consegue che, in caso di accettazione dell'eredità ex art. 484 cod. civ., il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel decreto del giudice per la formazione dell'inventario” (conf.:
Cass., 3 luglio 1999, n. 6871).
Premesso quanto sopra, si osserva che, nella fattispecie in esame, il decreto con cui Tribunale di
Ferrara ha nominato il cancelliere per la formazione dell'inventario è stato emesso in data 28 settembre 2016 (cfr. doc. 6 fasc. ricorrenti sub R.G. n. 204/2024). Ne consegue che, considerata la proroga di tre mesi concessa in data 27 ottobre 2016 (cfr. doc. 6 fasc. ricorrenti sub R.G. n.
204/2024), il termine di sei mesi di cui all'art. 485 c.c. è venuto a scadere in data 28 marzo 2017.
Avendo il cancelliere completato le operazioni ex art. 769 ss. c.p.c. in data 9 dicembre 2016, deve allora concludersi che l'inventario è stato formato tempestivamente e, dunque, nel rispetto del termine decadenziale indicato all'art. 485, comma 1, c.c.
Deve parimenti escludersi che i ricorrenti siano decaduti dal diritto di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 493 c.c. in quanto:
a) la radiazione di un veicolo (quale quello prima di proprietà del padre giusta doc. 83 CP_1 fasc. resistenti) esula dal disposto dell'art. 493 c.c., applicabile unicamente ai casi in cui
15 l'erede “aliena, sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi”1;
b) neppure la voltura dell'immobile ricevuto in successione (tra l'altro obbligatoria ex art. 3, comma 2, D.P.R. 650/1972), non seguita dal compimento di uno degli atti dismissivi di cui all'art. 493 c.c., può far sorgere l'obbligo dell'autorizzazione giudiziaria.
Va infine rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 494 c.c. pure sollevata da parte resistente.
Secondo Cass., 25 gennaio 2023, n. 2349 “in tema di eredità beneficiata, l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria” (conf.: Cass., 25 ottobre 2013, n. 24171; Cass. 23 maggio 1962, n. 1177).
Ebbene, nel caso di specie i resistenti e la , mentre hanno dimostrato la circostanza Per_2
“oggettiva” della mancata denunzia nell'inventario di una parte dei beni ereditari (invero neppure contraddetta da parte dei ricorrenti) nulla hanno dedotto e provato in ordine all'elemento
“soggettivo” della mala fede richiesto dall'art. 494 c.c.
Per tutto quanto sopra, allora, e devono considerarsi eredi “beneficiati” e, Pt_1 Parte_2 pertanto, responsabili dei debiti ereditari – ivi incluso quello risarcitorio per cui è causa – nei limiti del valore dei beni ricevuti in eredità ex art. 490 c.c.
2.5. Dei danni cagionati ai resistenti e a dovrà inoltre rispondere, oltre agli odierni Persona_2 ricorrenti ed in via solidale con questi, anche la in quanto proprietaria del Controparte_3 velocipede ex art. 2054, comma 3, c.c.
Le dichiarazioni, di contenuto confessorio, provenienti dalla terza chiamata sia in fase stragiudiziale (cfr. doc. 16 fasc. resistente) che giudiziale (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta della , la documentazione versata in atti (docc. 4 e 7 Controparte_3 fasc. terza chiamata doc. 51 fasc. resistenti, doc. 2 fasc. terza chiamata Controparte_3
, l'interpello di e le testimonianze rese da e CP_4 CP_9 Testimone_2
16 – comunque non smentite dalla testimonianza resa da data Testimone_3 Tes_4
l'ininfluenza della relativa deposizione5 – consentono infatti di ritenere che, al momento del sinistro, la proprietà della bicicletta marca OT, modello da uomo, di colore verde fosse unicamente della che, appunto, l'aveva data in comodato d'uso al Controparte_3 Pt_2 quale mezzo sostitutivo dell'autovettura da quest'ultimo consegnata per effettuare le programmate riparazioni.
Neppure dalle dichiarazioni rese da in sede di colloquio a sommarie informazioni Parte_5 emerge una diversa titolarità del mezzo: lo stesso, infatti, mai ha dichiarato che il velocipede fosse di sua proprietà6.
Le prove e le circostanze sopra richiamate, inoltre, consentono di superare i rilievi mossi, sul punto, dalla terza chiamata CP_4
Deve pertanto escludersi una qualche responsabilità in capo al terzo chiamato Parte_5
Per quanto sopra, inoltre, proprio l'esistenza di un contratto di comodato deve indurre ad escludere che la circolazione del velocipede sia avvenuta contro la volontà della CP_3
(c.d. “prohibente domino”) ex art. 2054, comma 3, c.c. Circostanza, quest'ultima, comunque
[...] mai provata da parte della Controparte_3
Sul punto deve accogliersi l'eccezione, sollevata dai resistenti, di inattendibilità della testimonianza resa da nella parte in cui lo stesso ha dichiarato che la bicicletta Testimone_1 sarebbe stata presa “in autonomia” dal contraddetta per tabulas dalle dichiarazioni Pt_2 confessorie rese dalla oltre che dalla documentazione sopra richiamata e da Controparte_3 cui emerge inequivocabilmente che il velocipede era stato “fornito” da parte di quest'ultima.
Nessun dubbio può poi nutrirsi in merito alla riconducibilità della bici “incidentata” a quella fornita e di proprietà della Controparte_10
, questa, confermata dalle dichiarazioni confessorie rese da oltre che
[...] Tes_5
dalle dinamiche di tempo (cfr. docc. 33, 35 e 38 fasc. resistenti) e di luogo (cfr. doc. 77 fasc.
17 resistenti) in cui si sono svolti i fatti, apparendo assai improbabile, oltre che illogico, che, in appena cinque minuti – che è il tempo intercorso tra la consegna della bici (8,25 giusta doc. 35 fasc. resistenti) e quella del sinistro (8,30 giusta docc. 33 e 38 fasc. resistenti) – il abbia Pt_2 sostituito il velocipede appena ritirato dall'officina con uno uguale per colore e marca.
Per le ragioni sopra esposte, inoltre, inconferenti andranno considerate le ulteriori doglianze della terza chiamata tanto quella per cui il ritiro del velocipede era stato curato da Controparte_3 anziché da un addetto dell'officina, quanto quella per cui la bici mai è restituita Parte_2
a quest'ultima.
2.6. Ferma dunque la responsabilità solidale della ex art. 2054, comma 3, Controparte_3
c.c. per i danni cagionati ai resistenti e alla , deve adesso vagliarsi la fondatezza della Per_2 domanda di chiamata in garanzia della come formulata dalla terza chiamata CP_4 CP_3
CP_3
Nella prospettazione di quest'ultima, pure avallata da parte dei resistenti e da , la Persona_2
Polizza “Industria 2000” n. 2054204488927 dovrebbe ritenersi sicuramente operare in quanto, sulla scorta degli artt. 43, lett. a, e 47 delle condizioni generali di assicurazione (cfr. doc. 4 fasc. terza chiamata ), non solo l'attività di noleggio di un veicolo sostitutivo rientra CP_4 nell'oggetto sociale della terza chiamata, come evincibile dalla visura camerale della società (cfr. doc. 82 fasc. ), ma una tale attività dovrebbe necessariamente considerarsi accessoria e Per_2 ausiliaria rispetto a quelle (principali) di riparazione, manutenzione, revisione e custodia degli autoveicoli e, come tale, rientrante nel rischio assicurativo al pari di queste ultime.
Sempre secondo la inoltre, ad una tale conclusione si perverrebbe anche Controparte_3 considerando la dubbiosità delle clausole sopra citate e, dunque, la necessità di interpetrare le stesse, sulla base della giurisprudenza intervenuta in materia, contro colui che le ha predisposte ed a favore dell'altro contraente.
Secondo invece, la copertura assicurativa andrebbe esclusa per quattro diversi CP_4 ordini di ragioni: a) in virtù dell'art. 43 (cap. 8) delle condizioni generali di assicurazione, in quanto non vi sarebbe prova che la bicicletta condotta dal al momento del sinistro fosse Pt_2 di proprietà dell'assicurata (eccezione già superata sulla scorta di quanto detto Controparte_3
18 sub § 2.5.); b) sempre in virtù dell'art. 43 delle condizioni di assicurazione – in combinato disposto col frontespizio di polizza, col p. 51 dell'Allegato “Attività Artigianali” e con l'art. 56, lett. o, del medesimo documento – in quanto la dazione in comodato di un velocipede e la conseguente circolazione in pubblica via, come pure gli annessi (possibili) rischi, non rientrano certamente (espressamente o implicitamente) tra le attività dedotte in contratto (“Autofficine, riparatori di veicoli in genere (esclusi pezzi di ricambio da installare – escluse operazioni di carrozzeria”), unico documento, quest'ultimo, da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione dell'ambito di operatività della polizza (ex art. 1917, comma 1, c.c.); c) in virtù del successivo art. 47, norma questa che estende la garanzia sul presupposto che il danno a terzi derivi dall'impiego di un mezzo “per conto proprio e per le attività descritte in polizza”, circostanza quest'ultima da escludere nel caso di specie;
d) in quanto l'assicurata, su cui grava il relativo onere ex art. 2697 c.c. e sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia, non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l'operare della garanzia assicurativa.
Così riportate le contrapposte tesi difensive va anzitutto rilevato che, per poter verificare l'operatività della polizza di cui si discute, non è possibile far riferimento alla descrizione delle attività che compongono l' “oggetto sociale” e riportate nella visura camerale della terza chiamata Controparte_3
Ciò in quanto l'oggetto del contratto di assicurazione non è stato determinato dalle parti negoziali con riferimento all'oggetto sociale dell'assicurato, ma considerato altresì che, proprio in virtù dell'art. 1917, comma 1, c.c., è al contratto assicurativo che occorre fare riferimento per l'individuazione del rischio assicurato (“in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”).
Dovendo pertanto porsi attenzione alle singole clausole che compongono il contratto assicurativo, va anzitutto osservato che l'art. 43, lett. a, della c.g.a., nel definire l'oggetto della garanzia assicurativa riguardante la responsabilità civile verso terzi, precisa nel primo comma, che sono coperti dalla relativa garanzia solamente quei danni “involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”.
I “rischi per i quali è stipulata l'assicurazione” sono quelli indicati nel frontespizio di Polizza e, tra questi, relativamente alla r.c.t., tutti quelli connessi all' “attività esercitata”, per tale dovendosi intendere quella desumibile dall'allegato “Attività artigianali”, cui pure rinvia il
19 frontespizio, e cioé “7A050 Autofficine, riparatori di veicoli in genere (esclusi pezzi di ricambio da installare) -escluse operazioni di carrozzeria”.
A fronte della genericità dell'espressione utilizzata (“Autofficine”), deve ritenersi che un servizio di noleggio e/o di dazione in comodato di un veicolo sostitutivo per il tempo necessario all'esecuzione delle riparazioni, possa farsi ordinariamente rientrare tra le attività
“complementari” svolte da parte di un'autofficina.
E ciò al di là delle indicazioni contenute nell' “oggetto sociale”, ininfluente per i motivi sopra esposti.
La polizza “Industria 2000” n. 2054204488927 deve così ritenersi pienamente operante.
A tale conclusione si giunge pure facendo applicazione delle ulteriori clausole riportate in contratto e cioè tanto l'art. 47, p. 1, rubricato “Estensioni di garanzia”8, quanto – a contrario –
l'art. 56, lett. b, rubricato “Esclusioni”, che appunto esclude la copertura assicurativa solo per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli “a motore”, di “natanti” o di “aeromobili”, non anche di velocipedi9.
Senza poi considerare che, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e sulla scorta della giurisprudenza intervenuta in materia (ex multis: Cass., 27 giugno 2023, n. 18320; Cass., 23 settembre 2021, n.
25849; Cass., 19 febbraio - 9 luglio 2019, n. 18324), nel dubbio le clausole di polizza che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.
Va invece accolta l'eccezione subordinata sollevata da di applicazione del massimale CP_4 indicato sul frontespizio di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), neppure mai contestata dalle controparti.
2.7. Quanto ai danni lamentati dalle parti del presente giudizio, e da Pt_1 Parte_2 un lato, e , e , dall'altro lato, chiedono CP_1 Pt_3 Parte_4 Persona_2 reciprocamente la condanna delle controparti al risarcimento del danno non patrimoniale da
20 perdita del rapporto parentale, intrattenuto rispettivamente nei confronti di e di Parte_6
Persona_1
inoltre, domanda il risarcimento del danno patrimoniale connesso al pagamento Controparte_1 delle spese funerarie.
Quanto alla prima tipologia di pregiudizio, va premesso che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., da intendere quale lesione dei diritti fondamentali della persona che non hanno rilievo economico, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza (Cass., SS.UU., 11 novembre
2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975), deve ritenersi quale categoria unitaria, all'interno della quale possono individuarsi sottocategorie di valore meramente descrittivo, tra cui il danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo, il danno biologico, cioè la lesione psico- fisica della persona che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, e il danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.
Se, da un lato, ai fini dell'accertamento del danno iure proprio, la citata sentenza della Corte di cassazione ha statuito che è richiesta la prova, non potendosi intendere il danno non patrimoniale quale danno in re ipsa, dall'altro, per la perdita del congiunto, opera una presunzione, ben potendosi sostenere che il pregiudizio arrecato ai parenti stretti della vittima discenda dalla lesione dell'unità familiare, tutelata costituzionalmente dall'art. 29 Cost. (Cass., 30 agosto 2022,
n. 25541).
Sebbene operi detta presunzione, tuttavia, dovendosi considerare il danno parentale quale tipico danno - conseguenza, lo stesso deve essere provato anche tramite ricorso a valutazioni prognostiche o presunzioni, non potendosi ritenere necessaria la mera coabitazione ed essendo rilevanti – ai fini della liquidazione – anche l'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass., 19 agosto 2003, n.
12124).
2.7.1. Premesso quanto sopra, deve anzitutto trovare accoglimento, nei limiti della percentuale di responsabilità riconducibile al AS (10%), la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli odierni ricorrenti.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 17 febbraio 2025, si ritiene che e abbiano fornito la prova positiva dell'intenso rapporto Pt_1 Parte_2
21 familiare intrattenuto col padre dimostrando non solo l'unità familiare nel Parte_6 corso degli anni, specie dopo il decesso della madre, ma anche una stabile e continuativa frequentazione10.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in applicazione del sistema a punteggio elaborato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (cfr. Cass., 05/05/2021,
n. 11719), nella versione aggiornata ed in uso alla data di pubblicazione della presente pronuncia
(cfr., da ultimo, Cass. 30 marzo 2025, n. 8352), la liquidazione del danno viene calcolata nella maniera che segue:
2.7.1.1. per il figlio Parte_2
A. età della vittima: 73 anni - 12 punti;
B. età del congiunto: 35 anni - 22 punti;
C. convivenza: 0 punti, in quanto, per stessa ammissione di parte ricorrente, la vittima e il congiunto non erano conviventi;
non possono essere neppure attribuiti i punti per il presumibile danno non patrimoniale derivante da sofferenza interiore e dinamico relazionale, in assenza di coabitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, e dovendo invece darsi rilievo alla frequentazione assidua di cui al successivo punto E;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 14 punti per la presenza di un superstite ( ; Parte_1
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti, dovendosi tenere conto della frequentazione pressocché quotidiana, come emersa in sede istruttoria.
A viene riconosciuto un danno non patrimoniale di € 246.393,00, calcolato Parte_2 moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 63 punti.
quale compagnia assicurativa del motociclo, va pertanto condannata a Controparte_2 corrispondere in favore di l'importo di € 24.639,30 a titolo di risarcimento del Parte_2 danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
22 2.7.1.2. Per il figlio Parte_1
A. età della vittima: 73 anni - 12 punti;
B. età del congiunto: 43 anni - 20 punti;
C. convivenza: 0 punti, in quanto, per stessa ammissione di parte ricorrente, la vittima e il congiunto non erano conviventi;
non possono essere neppure attribuiti i punti per il presumibile danno non patrimoniale derivante da sofferenza interiore e dinamico relazionale, in assenza di coabitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, e dovendo invece darsi rilievo alla frequentazione assidua di cui al successivo punto E;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 14 punti per la presenza di un superstite ( ; Parte_2
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti, dovendosi tenere conto della frequentazione pressocché quotidiana, come emersa in sede istruttoria.
A viene riconosciuto un danno non patrimoniale di € 238.571,00, calcolato Parte_2 moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 61 punti.
quale compagnia assicurativa del motociclo, va pertanto condannata a Controparte_2 corrispondere in favore di l'importo di € 23.857,10 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
2.7.2. Devono altresì trovare accoglimento, nei limiti della percentuale di responsabilità riconducibile al (90%), le domande di risarcimento del danno – patrimoniale e non Pt_2 patrimoniale – avanzate dai resistenti e da . Persona_2
2.7.2.1. I resistenti hanno anzitutto provato il danno patrimoniale subito da Controparte_1 quale conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo ai sensi dell'art. 1223 c.c., avendo prodotto in giudizio la fattura relativa alle spese funerarie (cfr. doc. 66 fasc. resistenti), pari ad €
4.970,00.
ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote ereditarie, e Pt_2 Parte_1
quale compagnia assicurativa del proprietario del velocipede e nei limiti del CP_4 massimale di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), vanno pertanto condannati – in solido tra loro – a corrispondere, in favore di l'importo Controparte_1 di € 4.473,00 (90% di € 4.970,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
23 2.7.2.2. Quanto, invece al danno non patrimoniale, alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 17 febbraio 2025, si ritiene che , ed CP_1 Pt_3 Parte_4 abbiano fornito la prova positiva dell'intenso rapporto familiare intrattenuto con Persona_1 dimostrando – anch'essi – non solo l'unità familiare nel corso degli anni, specie dopo il decesso della madre, ma anche una stabile e continuativa frequentazione, anche solo telefonica11.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in applicazione del sistema a punteggio elaborato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (cfr. Cass., 05/05/2021,
n. 11719), nella versione aggiornata ed in uso alla data di pubblicazione della presente pronuncia
(cfr., da ultimo, Cass. 30 marzo 2025, n. 8352), la liquidazione del danno viene calcolata nella maniera che segue:
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, facendo sempre applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, la liquidazione del danno viene calcolata nella maniera che segue:
2.7.2.2.1. per il padre Controparte_1
A. età della vittima: 48 anni - 20 punti;
B. età del congiunto: 73 anni - 12 punti;
11 ha infatti dichiarato: “dopo aver scoperto la malattia della propria madre, nonostante la distanza per Parte_8 lavoro, il sig. aveva mantenuto un rapporto stretto coi propri familiari ed almeno una volta alla Persona_1 settimana prendeva un'ora di permesso per poter andare pranzo coi suoi genitori e coi suoi fratelli […] dopo la scoperta della malattia della madre, supportava il padre nella gestione della madre, anche per le visite, le Per_1 terapie frequenti ecc. […] i miei zii vivevano da soli ed i contatti telefonici tra erano frequenti e, dopo la Per_1 morte della madre (moglie del sig. ), si sono intensificati […] i contatti telefonici tra ed i CP_1 Persona_1 fratelli ed erano frequenti almeno due/tre volte la settimana […] la famiglia è sempre stata unita e Pt_3 Pt_4 siccome tre di loro festeggiavano il compleanno a febbraio, gli stessi erano soliti riunirsi anche con la presenza di
presso l'abitazione dei coniugi / per festeggiare […] anche i compleanni dei nipoti Persona_2 Per_1 Per_7 Per_1
e sono stati festeggiati presso l'abitazione dei sig.ri e alla presenza degli altri Per_12 Per_1 Per_7 fratelli di , di , di amici ed altri parenti […] era una prassi che almeno tre volte al mese, i sig.ri Per_1 Persona_2
e organizzavano pranzi/cene presso la loro abitazione dove partecipavano , gli altri fratelli, Per_1 Per_7 Per_1
ed altri amici e parenti […]anche dopo la morte della sig.ra il sig. con l'aiuto di Persona_2 Per_7 Per_1
e degli altri figli, ha sempre continuato ad organizzare cene, inviti conviviali, cui partecipava anche Per_1 [...]
, cessati dopo la morte di […] a seconda dell'intervento stagionale, il sig. aiutava il Per_2 Per_1 Controparte_1 figlio per il mantenimento del giardino e dell'orto che avevano nella casa di ”. Per_1 Per_13
24 C. convivenza: 0 punti, in quanto, per stessa ammissione di parte resistente, la vittima e il congiunto non erano conviventi;
non possono essere neppure attribuiti i punti per il presumibile danno non patrimoniale derivante da sofferenza interiore e dinamico relazionale, in assenza di coabitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, e dovendo invece darsi rilievo alla frequentazione assidua di cui al successivo punto E;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 12 punti per la presenza di un superstite ( e;
Pt_3 Parte_4
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti, dovendosi tenere conto della frequentazione pressocché quotidiana, come emersa in sede istruttoria.
A viene così riconosciuto un danno non patrimoniale di € 230.749,00, calcolato Controparte_1 moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 59 punti.
ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote ereditarie, e Pt_2 Parte_1
quale compagnia assicurativa del proprietario del velocipede e nei limiti del CP_4 massimale di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), vanno pertanto condannati – in solido tra loro – a corrispondere, in favore di l'importo Controparte_1 di € 207.674,10 (90% di € 230.749,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
2.7.2.2.2. per il fratello Parte_3
A. età della vittima: 48 anni - 14 punti;
B. età del congiunto: 46 anni - 14 punti;
C. convivenza: 0 punti, in quanto, per stessa ammissione di parte resistente, la vittima e il congiunto non erano conviventi;
non possono essere neppure attribuiti i punti per il presumibile danno non patrimoniale derivante da sofferenza interiore e dinamico relazionale, in assenza di coabitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, e dovendo invece darsi rilievo alla frequentazione assidua di cui al successivo punto E;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 12 punti per la presenza di un superstite ( e;
CP_1 Parte_4
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti, dovendosi tenere conto della frequentazione pressocché quotidiana, come emersa in sede istruttoria.
25 A viene così riconosciuto un danno non patrimoniale di € 93.390,00, calcolato Parte_3 moltiplicando il valore punto base di € 1.698,00 x 55 punti.
ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote ereditarie, e Pt_2 Parte_1
quale compagnia assicurativa del proprietario del velocipede e nei limiti del CP_4 massimale di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), vanno pertanto condannati – in solido tra loro – a corrispondere, in favore di Parte_3
l'importo di € 84.051,00 (90% di € 93.390,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
2.7.2.2.3. per il fratello Parte_4
A. età della vittima: 48 anni - 14 punti;
B. età del congiunto: 42 anni - 14 punti;
C. convivenza: 0 punti, in quanto, per stessa ammissione di parte resistente, la vittima e il congiunto non erano conviventi;
non possono essere neppure attribuiti i punti per il presumibile danno non patrimoniale derivante da sofferenza interiore e dinamico relazionale, in assenza di coabitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, e dovendo invece darsi rilievo alla frequentazione assidua di cui al successivo punto E;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 12 punti per la presenza di un superstite ( e;
CP_1 Parte_3
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti, dovendosi tenere conto della frequentazione pressocché quotidiana, come emersa in sede istruttoria.
Ad viene così riconosciuto un danno non patrimoniale di € 93.390,00, calcolato Parte_4 moltiplicando il valore punto base di € 1.698,00 x 55 punti.
ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote ereditarie, e Pt_2 Parte_1
quale compagnia assicurativa del proprietario del velocipede e nei limiti del CP_4 massimale di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), vanno pertanto condannati – in solido tra loro – a corrispondere, in favore di l'importo Parte_4 di € 84.051,00 (90% di € 93.390,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
26 2.7.2.3. Deve infine trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da in qualità di convivente more uxorio di avendo Persona_2 Persona_1 dimostrato la stabile convivenza e l'assistenza morale e materiale.
A seguito dell'evoluzione della nozione di famiglia, il legislatore ha provveduto a disciplinare le formazioni sociali meritevoli di tutela, quali l'unione civile e la convivenza more uxorio, con L.
76/2016 recante norme in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Ai fini dell'accertamento della convivenza di fatto rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 36, della citata legge, sono necessari una serie di presupposti: taluni di carattere positivo – coinvolgimento di due sole persone, maggiore età delle stesse, sussistenza di stabili legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale – e altri di carattere negativo – assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimoniali o derivanti da un'unione civile.
In particolare, sul requisito della stabilità dei legami affettivi di coppia, emerge la necessità di differenziare il rapporto caratterizzato da un impegno serio e duraturo tra due persone che, legate da sentimenti di affetto, si comportano come coniugi, seppur in assenza di formalizzazione, da una mera relazione occasionale o una semplice coabitazione (cfr. Cass., 28 marzo 1994, n. 2988).
Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità in relazione alla rilevanza dell'avvenuta instaurazione di una convivenza sul diritto alla percezione dell'assegno facente capo al coniuge debole (cfr. Cass., 3 aprile 2015, n. 6855).
In assenza di indicazioni legislative ai fini dell'interpretazione del requisito della stabilità, tale valutazione è rimessa al giudice, tenuto anche conto dell'unico riferimento normativo in tale senso contenuto nel comma 37, secondo cui "ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica" di cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lett. b), D.P.R. 223/1989.
Il giudice è tenuto ad accertare i presupposti sopra citati di cui al comma 36, anche attraverso la verifica di un complesso di indizi, quali, ad esempio, un progetto di vita in comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, l'esistenza di un conto corrente comune, la coabitazione, da valutare nel loro insieme e non atomisticamente (cfr. Cass., 13 aprile
2018, n. 9178).
Ciò premesso, si ritiene che, data la produzione documentale (docc. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 56,
57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 86 fasc. ) e le dichiarazioni testimoniali rese da Per_2 Pt_8
27 e ha provato di possedere lo status di convivente more CP_11 Testimone_7 Persona_2
uxorio necessario ad ottenere il risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale.
La stessa, infatti, ha dimostrato positivamente non solo la comune residenza con il de cuius al momento del decesso ma pure la stabilità del legame affettivo (ultradecennale) oltre che il comune progetto di convolare a nozze.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, facendo sempre applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, la liquidazione del danno viene calcolata nella maniera che segue:
A. età della vittima: 48 anni - 20 punti;
B. età del congiunto: 42 anni - 20 punti;
C. convivenza: 16 punti;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 16 punti;
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti.
A viene così riconosciuto un danno non patrimoniale di € 340.257,00 calcolato Persona_2 moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 87 punti.
ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote ereditarie, e Pt_2 Parte_1
quale compagnia assicurativa del proprietario del velocipede e nei limiti del CP_4 massimale di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), vanno
Per 12 che infatti ha dichiarato: “ ed avevano in progetto di sposarsi fin dall'anno 2006 […] da marzo 2002 Per_1 fino a dicembre 2004, e hanno convissuto in Bologna, poi dal primo dicembre 2004 Persona_1 Persona_2 Per fino al decesso di hanno convissuto in […] ricordo che nell'anno 2016 e volevano Per_1 Per_13 Per_1 riprendere e concretizzare il progetto di sposarsi, dopo tutti i disastri successi in famiglia”. 13 che appunto ha affermato: “il sig. ed i fratelli di ( ed ), hanno aiutato Controparte_1 Per_1 Pt_3 Pt_4 Per
nella ristrutturazione dell'immobile di […] So della circostanza perché ho aiutato anch'io ed Per_1 Per_13
a sistemare casa e, pertanto, ero presente quando aiutavano alla ristrutturazione anche le persone sopra Per_1 indicate […] nell'anno 2001, quando ho iniziato a lavorare in Unicredit, ho conosciuto che mi ha fatto Persona_2 Per conoscere il suo fidanzato […] Ricordo che quando ho conosciuto ed , gli stessi non Per_1 Per_1 convivevano. Sono andati a convivere subito dopo quando hanno preso casa a Bologna in una laterale di Via San
Vitale […] Dopo la morte dei genitori di la stessa, unitamente ad , frequentavano Persona_2 Per_1 CP_12 come supporto spirituale […] Sono a conoscenza della circostanza perché accompagnavo io Don agli Tes_7 Per incontri con ed ”. Per_1
28 pertanto condannati – in solido tra loro – a corrispondere, in favore di , l'importo di € Persona_2
306.231,30 (90% di € 340.257,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Sulle spese di lite.
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. a carico di e per aver negato la coincidenza della bici Parte_5 Controparte_3 CP_4 incidentata con quella consegnata al in assenza di allegazione e prova del danno subito. Pt_2
Le spese di lite delle cause riunite, come liquidate in dispositivo, nella misura del 90% devono porsi a carico delle parti prevalentemente soccombenti, e nel resto possono essere compensate.
Le spese dei ctp e di ctu possono essere invece integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa MA AR RI, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite portanti R.G. nn. 1333/2023 e 204/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità di Parte_6 nella misura del 90% e di nella misura del 10%; Persona_1
2) condanna, per l'effetto, quale compagnia assicurativa del motociclo, a Controparte_2 corrispondere in favore di l'importo di € 24.639,30 a titolo di risarcimento del Parte_2 danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna quale compagnia assicurativa del motociclo, a corrispondere in Controparte_2 favore di l'importo di € 23.857,10 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, e quest'ultima quale compagnia assicurativa del Controparte_3 CP_4 proprietario del velocipede nei limiti del massimale di polizza (€ 600.000,00), in solido tra loro, a corrispondere, in favore di l'importo di € 4.473,00 (90% di € 4.970,00) a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, e quest'ultima quale compagnia assicurativa del Controparte_3 CP_4 proprietario del velocipede nei limiti del massimale di polizza (€ 600.000,00), in solido tra loro, a
29 corrispondere, in favore di l'importo di € 207.674,10 (90% di € 230.749,00) a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
6) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, ed quale compagnia assicurativa del proprietario del Controparte_3 CP_4 velocipede quest'ultima nei limiti del massimale di polizza (€ 600.000,00), in solido tra loro, a corrispondere, in favore di l'importo di € 84.051,00 (90% di € 93.390,00) a Parte_3 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
7) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, ed quest'ultima quale compagnia assicurativa del Controparte_3 CP_4 proprietario del velocipede nei limiti del massimale di polizza (€ 600.000,00), in solido tra loro, a corrispondere, in favore di l'importo di € 84.051,00 (90% di € 93.390,00) a Parte_4 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
8) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, e quest'ultima quale compagnia assicurativa del Controparte_3 CP_4 proprietario del velocipede quest'ultima nei limiti del massimale di polizza (€ 600.000,00), in solido tra loro, a corrispondere, in favore di , l'importo di € 306.231,30 (90% di € Persona_2
340.257,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
9) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, e , quest'ultima nei limiti di polizza, a rifondere, per le Controparte_3 CP_4 cause riunite, a , ed e , il 90% delle seguenti spese CP_1 Pt_3 Parte_4 Persona_2 di lite che liquida (al 100%), in complessivi € 27.949,00 per compensi professionali, ed €
3424,15 per esborsi;
oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
10) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, e , quest'ultima nei limiti di polizza, a rifondere a Controparte_3 CP_4
il 90% delle seguenti spese di lite che liquida (al 100%), in complessivi € 14.598,00 CP_2 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
11) spese di lite per il resto compensate tra le parti;
30 12) compensa integralmente tra le parti le spese dei ctp ed il compenso liquidato al ctu;
13) respinge ogni altra domanda tra le parti.
Ferrara, 10 ottobre 2025
Il Giudice
MA AR RI
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo la giurisprudenza, infatti, trattasi di norma di stretta interpretazione che non si estende ad atti diversi da quelli ivi contemplati (cfr. Trib. Lanusei 04 gennaio 2001). 2 Che alla domanda: “C) Vero che un dipendente della società fornì la bicicletta di proprietà della CP_3 CP_3 stessa società di marca OT e di colore verde al sig. in data 11.07.2016?” ha risposto “Si è Parte_6 vero”. 3 Lo stesso ha infatti affermato “Sì, è vero, il sig. chiedeva di poter ricevere, quale mezzo sostitutivo, una Pt_2 bicicletta in dotazione alla […] La bicicletta era riposta in officina …”. Controparte_3 4 La stessa ha infatti dichiarato “Io non ho visto che il sig. consegnasse fisicamente la bicicletta al sig. Tes_1
però ho visto il sig. andar via in bicicletta. […] La nostra officina ha in dotazione due biciclette”. Pt_2 Pt_2 5 La stessa ha infatti dichiarato: “Non credo di aver escusso io il sig. , ma i miei collaboratori. […] Non Parte_5 ricordo dove sia stato escusso il sig. […] Non so rispondere alla domanda perché non so come è stata fatta la CP_3 domanda al sig. . CP_3 6 si è infatti limitato a dichiarare di aver fornito “al mio cliente il suo velocipede OT di colore Parte_5 verde, con il quale si allontanava dal mio esercizio verso le ore 8.25”. 7 Che, infatti, ha riconosciuto la bicicletta raffigurata nelle fotografie allegate al rapporto della Polizia Municipale
(doc. 34 fasc. resistenti) avendo risposto “premetto che è la prima volta che vedo le foto, apparentemente può sembrare quella, è somigliante”. 8 Secondo cui, sempre con formulazione generica e onnicomprensiva, dispone che l'assicurazione in oggetto opera anche per i danni derivanti da “detenzione ed impiego di veicoli, macchinari ed impianti, comunque azionati di proprietà dell' od a lui dati in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per le attività Parte_7 descritte in Polizza”. 9 Si legge, infatti, “L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: […] b) da circolazione su strade di uso pubblico
o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili”. 10 ha infatti dichiarato: “da quando il padre rimase vedovo, i due figli ed lo Testimone_6 Pt_2 Persona_10 frequentavano giornalmente […] direi ogni giorno, o comunque, molto frequentemente, si recava a pranzo Pt_2 dal padre […] Posso dire che molto spesso il sig. ospitava di domenica il fratello ed il padre Parte_1 Pt_2
[…] il sig. teneva molto al nipotino e, dalla sua nascita, andava a trovarlo giornalmente presso la casa del Pt_2 figlio […] la famiglia frequentava la Messa domenicale presso la Chiesa di Pontelagoscuro”. Pt_1 Pt_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa MA AR RI, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al n. R.G. 1333/2023 (RG 204/2024), promosse da:
(C.f.: e (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Silvia Veronesi, C.F._2
RICORRENTI contro
(C.f.: ), (C.f.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), (C.f.: ), in proprio e C.F._4 Parte_4 C.F._5 quali eredi di (C.f.: ), tutti con il patrocinio Persona_1 C.F._6 dell'Avv. Enrico Ventura,
(C.f./P.i.: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Massimo Coliva
RESISTENTI
nonché contro
(C.f./P.i.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, (C.f.: , entrambi con il patrocinio degli Parte_5 C.F._7
Avv. Paolo Loberti e Roberto Montagnani
e
(C.f./P.i.: ), in persona del legale rappresentante protempore, CP_4 P.IVA_3 con il patrocinio dell'Avv. Cesare Grappi
1 RZ AM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 10-9-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c. e hanno adito l'intestato Pt_1 Parte_2
Tribunale per chiedere ed ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva di
[...] nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 11 luglio 2016 e, per l'effetto, la Per_1 condanna degli eredi di quest'ultimo ( , e , nonché della CP_1 Pt_4 Parte_3 compagnia assicurativa del mezzo responsabile dell'incidente, (nel Controparte_2 prosieguo anche solo , al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso del CP_2 padre, quantificati in € 254.974,20 per ed in € 264.789,90 per Parte_6 Parte_1
o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata dovuta, oltre Parte_2 ad interessi, rivalutazione monetaria, spese e compensi di giudizio, di c.t.u. e di c.t.p.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto:
− che in data 11 luglio 2016, alle ore 8,30 ca., mentre il padre stava percorrendo la Via Padova di Ferrara con direzione centro città e a bordo del velocipede marca “OT” di proprietà di giunto all'altezza del km 73 + II e nell'atto di spostarsi dal lato destro verso il Parte_5 centro della carreggiata, veniva violentemente investito, nella parte posteriore (lato sx), dal motociclo mod. “Aprilia Pegaso 650”, tg. AD40667, assicurato per la presso CP_5 CP_2
(polizza n. S 53793 /0300V02), condotto e di proprietà di e sul quale Persona_1 viaggiava, quale terza trasportata, ; Persona_2
− che la violenza dell'impatto tra i mezzi era risultata così forte da provocare il decesso sia di che di Parte_6 Persona_1
− che, come risulta dalle conclusioni contenute nella perizia cinematica redatta dall'Ing.
[...]
la causa del sinistro andava ricondotta in via esclusiva alla condotta di guida del Per_3 conducente del motociclo che, nell'atto di sorpassare il velocipede, non aveva rispettato la distanza di sicurezza da quest'ultimo mezzo (in violazione dell'art. 148, comma 3, C.d.S.), né aveva osservato il limite di velocità consentito su quel tratto di strada (90 km/h), viaggiando
2 ad una velocità stimata di 107 km/h (in spregio a quanto disposto dall'art. 142, comma 1,
C.d.S.), comunque nettamente superiore rispetto a quella prudenziale (60 km/h) e che non gli aveva consentito di arrestare tempestivamente il proprio mezzo prima dell'impatto (in violazione dell'art. 141, comma 2, C.d.S.);
− che le suddette conclusioni venivano confermate dalle risultanze della perizia medico-legale condotta dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Ferrara, Dott.ssa , nell'ambito del procedimento penale, poi archiviato, Persona_4 portante R.G.N.R.I. n. 3315/2016;
− che in tale ultimo documento, inoltre, si dava atto che il risultava portatore di protesi Per_1 oculare destra e che una tale circostanza aveva senza dubbio influito – congiuntamente alle altre sopra richiamate – nella verificazione del sinistro de quo risultando a quest'ultimo inibita una piena visuale sul lato della carreggiata in quel momento occupato dal appunto Per_5 quello destro;
− che pure le dichiarazioni rese dalla terza trasportata , raccolte in seno al verbale Persona_2 della Polizia Municipale intervenuta sul posto, avevano chiarito la ragione della manovra di svolta posta in essere dal prima dell'impatto col motociclo e cioè la presenza di un Pt_2 ostacolo su quel tratto della carreggiata, invece non percepito dal in quanto non Per_1 vedente dall'occhio destro;
− che il danno da morte parentale subito dai ricorrenti, già orfani di madre dal 2007 e legati al padre da un forte vincolo affettivo, veniva quantificato – sulla scorta delle tabelle del
Tribunale di Roma – in € 264.780,90 per ed in € 254.974,20 per;
Pt_2 Pt_1
− che i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, mediante procedura di risarcimento diretto, erano risultati infruttuosi, non avendo la neppure svolto una CP_2 qualche attività istruttoria;
− che pure inevaso era rimasto l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da ultimo trasmesso alla compagnia assicurativa.
, e costituitisi tempestivamente, hanno invece eccepito: CP_1 Pt_4 Parte_3
− in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato di cognizione in considerazione del carattere controverso dei fatti di causa e, dunque, la necessità di proseguire il giudizio nelle forme del rito ordinario;
3 − sempre in via preliminare, di voler chiamare in causa e la in Parte_5 Controparte_3 quanto proprietari del velocipede e, dunque, responsabili in solido col conducente ex artt. 2043
e 2054, comma 3, c.c., oltre che la CP_2
− ancora in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti per decorso del termine biennale dalla data dell'evento a quella di presentazione del ricorso;
− nel merito, che, contrariamente a quanto riferito dai ricorrenti, la causa del sinistro andava ricondotta unicamente alla negligente condotta di guida tenuta da il quale, Parte_6 mentre percorreva la via Padova seguito dal motociclo di proprietà di giunto CP_6 in corrispondenza della progressiva chilometrica 73+II, effettuava un repentino spostamento verso sinistra, assumendo una traiettoria perpendicolare all'asse stradale, ponendosi come ostacolo (abnorme ed imprevedibile) rispetto alla traiettoria seguita dal motociclo e tagliandogli la strada;
− che anche la Polizia Municipale aveva definito “inusuale” la traiettoria presa dal al Pt_2 momento dell'impatto, ritenendo verosimile un'inversione di marcia per ritornare presso l'autocarrozzeria di al fine di recuperare le chiavi di casa (quivi dimenticate Parte_5 all'atto del ricovero della propria vettura per eseguire le riparazioni ed il tagliando);
− che l'elaborato peritale della Dott.ssa – medico-legale e non professionista esperto in Per_4 cinematica – era errato nella parte in cui, da un lato, parlava di urto “postero-laterale” dei mezzi, laddove il verbale della Polizia Municipale aveva ricostruito l'accaduto come collisione che “interessava il fianco sinistro del velocipede e la parte anteriore del motociclo” e, dall'altro, riconduceva almeno in parte il sinistro alla insufficienza del campo visivo del disponendo, quest'ultimo, di una regolare patente di guida nonostante la protesi Per_1 oculare;
− che la ricostruzione offerta dai resistenti veniva inoltre confermata dalla relazione peritale redatta (sulla scorta dei rilievi effettuati dalla Polizia Municipale e dei danni riportati ai mezzi) dal perito di parte da cui era emerso che il – “centauro esperto” che Persona_6 Per_1 conosceva ogni particolare di quel tratto di strada, percorrendola quotidianamente – stava viaggiando nel pieno rispetto del codice della strada sia per velocità (74 km/h a fronte dei 90 km/h consentiti) che per distanza dal lato stradale (aveva infatti posto in essere una manovra di sorpasso verso sinistra dell'avvistato velocipede al fine di garantire una distanza laterale di
4 circa tre metri) e che nulla avrebbe potuto fare per evitare la collisione col Pt_2 considerato l' “intervallo di reazione psicotecnica”;
− che se avesse effettivamente viaggiato ad una velocità di 107 km/h, come asserito dal perito di parte ricorrente, l'impatto avrebbe senz'altro prodotto la completa distruzione dei mezzi;
− che, a fronte della responsabilità esclusiva del nella verificazione dell'incidente, Pt_2 avendo questi violato diverse norme del Codice della Strada (artt. 140, 143, comma 1, e 154), le domande avversarie andavano necessariamente rigettate e ciò anche in punto di quantum debeatur, considerata l'assenza di prova sul punto e la circostanza per cui i figli del Pt_2 non convivessero con quest'ultimo e avessero, ciascuno, un proprio nucleo familiare;
− che invece pienamente legittima andava considerata la domanda riconvenzionale di condanna dei ricorrenti – in concorso con e in quanto proprietari del Parte_5 Controparte_3 velocipede e ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. – al risarcimento dei danni patiti dai resistenti (sia iure proprio che iure ereditatis) in conseguenza del decesso di Persona_1 avendo i primi accettato puramente e semplicemente l'eredità del padre – per CP_1 redazione dell'inventario oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c. e/o all'art. 487 c.c.
o, comunque, per decadenza dal beneficio di inventario ex artt. 493 o 494 c.c. – ovvero, al limite, con beneficio di inventario;
circostanze, queste ultime, di cui veniva richiesto l'accertamento in via incidentale;
− che nella relativa quantificazione andava considerato il dolore incolmabile ed incalcolabile patito dai resistenti per la perdita di punto di riferimento per i fratelli minori Persona_1
e e saldo appoggio per il padre;
dolore senza dubbio aggravato dalla Pt_4 Pt_3 CP_1 circostanza per cui una tale perdita si era verificata a distanza di soli due anni e mezzo dalla morte di moglie di e madre di ed;
Persona_7 CP_1 Per_1 Pt_3 Pt_4
− che pertanto tale danno poteva essere stimato, utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, in
€ 245.167,50 per , € 156.907,20 per ed in € 127.487,10 per;
somme a CP_1 Pt_3 Pt_4 cui andavano aggiunte pure le spese funerarie anticipate da pari ad € Controparte_1
4.970,00;
− che le richieste risarcitorie e gli inviti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, trasmesse ai ricorrenti nelle date del 23 giugno 2017, del 20 aprile 2018, del 13 giugno 2018, dell'8 aprile 2020, del 14 aprile 2020 e del 16 febbraio 2022 (queste ultime indirizzate anche
5 verso e erano rimaste Parte_5 Controparte_3 Controparte_7 prive di effetto;
− in via di mero subordine e riconvenzionale trasversale, la manleva da parte della in CP_2 caso di accoglimento anche solo parziale delle contrapposte pretese.
costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: Controparte_2
− in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato di cognizione e, dunque, la necessità di proseguire il giudizio nelle forme del rito ordinario;
− nel merito, che il sinistro mortale si era verificato per esclusiva responsabilità di Pt_6
[...]
− che del tutto priva di valore probatorio andava considerata la relazione peritale depositata dal ricorrente, le cui conclusioni, peraltro, venivano smentite sia dagli accertamenti compiuti dai verbalizzanti – da cui era emerso, sulla scorta dei danni al mezzo e delle lesioni riportate dal ciclista, che, al momento della collisione, le traiettorie dei due mezzi erano tra loro perpendicolari e che, pertanto, il ciclista si era posto ad ostacolo rispetto alla traiettoria del motociclo – che dalla perizia svolta dall'Ing. per conto della compagnia assicurativa;
Per_8
− che, sulla scorta di quest'ultimo documento, secondo i calcoli eseguiti dal tecnico della compagnia resistente, doveva credersi che la velocità di crociera del motociclo prima dell'impatto era di circa 80 km/h, mentre i calcoli eseguiti dal perito di parte ricorrente erano privi di fondamento scientifico in quanto non tenevano conto dell'intervallo psicotecnico;
− che l'ampiezza della svolta a sinistra posta in essere dal conducente del velocipede, la traiettoria dal medesimo assunta verso il centro della carreggiata, la repentinità della manovra e la distanza alla quale essa era avvenuta consentivano di escludere qualsiasi nesso causale tra la condotta di guida del e l'evento di danno;
Per_1
− che la responsabilità del sinistro andava ricondotta in via esclusiva al che non solo Pt_2 stava procedendo al di fuori della banchina ivi esistente, ma aveva effettuato repentinamente la manovra di svolta a sinistra senza previamente verificare se da tergo provenissero veicoli e senza alcuna preventiva segnalazione, comunque ad una distanza tale da non consentire al motociclista di evitare l'ostacolo;
− che priva di fondamento andava considerata la deduzione del medico legale Dott.ssa , Per_4 atteso che, anche ammessa la diminuzione del campo visivo in conseguenza del difetto del
6 visus del motociclista, la manovra del ciclista avrebbe reso in ogni caso inevitabile la collisione;
− che le domande svolte dai ricorrenti andavano rigettate anche in punto di quantum debeatur, considerata l'assenza di prova sul punto e l'opportunità di ricorrere alle tabelle del Tribunale di Milano, in uso presso la Corte d'Appello di Bologna.
e costituitisi tempestivamente e spiegando difese Parte_5 Controparte_3 sostanzialmente identiche, hanno invece eccepito:
− preliminarmente, che la proprietà della bicicletta marca OT, modello da uomo, di colore verde era unicamente della che, appunto, l'aveva data in comodato d'uso al Controparte_3 quale mezzo sostitutivo dell'autovettura da quest'ultimo consegnata per effettuare le Pt_2 programmate riparazioni;
− che, a conferma di quanto sopra, deponevano diverse circostanze: la consegna della bicicletta da parte di un dipendente dell'autofficina ( , la presenza di un cartello Testimone_1 informativo esposto nel locale reception con cui si informavano i clienti della possibilità di usufruire del servizio di comodato d'uso di un mezzo sostitutivo, l'inclusione del velocipede poi utilizzato dal tra i beni strumentali della (come tale incluso Pt_2 Controparte_3 nel Libro dei cespiti ammortizzabili fin dall'anno 2004);
− che in sede di colloquio a sommarie informazioni, pur avendo offerto ai Parte_5 verbalizzanti una descrizione immersiva e necessariamente spontanea dell'accaduto, mai aveva dichiarato che il velocipede fosse di sua proprietà;
− che – invero – non vi era neppure certezza in ordine al mezzo effettivamente condotto dal al momento del sinistro considerato che la bici marca OT mai era stata restituita Pt_2 all'autofficina (la quale, pertanto, non aveva avuto modo di visionarla in fase di indagini penali) e atteso, inoltre, che dal fascicolo penale prodotto dalla difesa del era emerso Per_1 come il velocipede marca OT fosse stato ritenuto di proprietà dello stesso Pt_6
prova ne era la circostanza per cui era stato proprio a ritirare il
[...] Parte_2 mezzo in fase di dissequestro, come dunque se lo stesso fosse di proprietà del padre;
− che la ricostruzione della dinamica del sinistro proposta dai ricorrenti appariva più attendibile e verosimile rispetto a quella offerta dai resistenti, dovendo pertanto ritenersi che la causa dell'incidente fosse da attribuire al il quale, con la propria condotta di guida – Per_1 caratterizzata dalla mancata moderazione della velocità e dall'omesso rispetto della distanza di
7 sicurezza in fase di sorpasso del velocipede – aveva determinato l'evento in via esclusiva o, quantomeno, prevalente;
− che una tale condotta di guida risultava connotata da un grado di colpa ancor più significativo, tenuto conto della condizione fisica del il quale, proprio in considerazione della Per_1 menomazione del proprio campo visivo, avrebbe dovuto impiegare maggiore cautela rispetto alla normalità;
− che alle lesioni riportate dal medesimo aveva contribuito in modo causale e rilevante anche la vetustà del casco da lui indossato al momento del sinistro, elemento questo indubbiamente rilevante ai fini e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
− che la quantificazione del danno operata dai resistenti appariva abnorme e spropositata, comunque da riproporzionare in considerazione delle rispettive responsabilità dei conducenti;
− che, ove si fosse accertato che il mezzo condotto dal al momento del sinistro fosse il Pt_2 velocipede della sussistevano i presupposti per la chiamata a manleva Controparte_3 della propria compagnia assicurativa CP_4
− che, pur a fronte dell'operatività della polizza (ex artt. 43, lett. a, e 47 del documento
“Industria 2000” n. 2054204488927), aveva negato la copertura assicurativa CP_4 giustificando il diniego con la mancata inclusione della bicicletta tra i beni strumentali dell'azienda e, dunque, con l'esclusione del comodato tra i rischi assicurati.
costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: CP_4
− in via preliminare, associandosi alla richiesta delle altre parti resistenti/terze chiamate, la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario di cognizione;
− nel merito e in via principale, sulla scorta delle medesime argomentazioni svolte dagli altri terzi chiamati, l'infondatezza delle domande proposte dai resistenti a fronte dell'assenza di prova sia in ordine al mezzo condotto dal al momento del sinistro (se realmente fosse Pt_2 quello che gli era stato consegnato dalla sia in merito all'effettiva Controparte_3 ricomprensione del velocipede tra i beni strumentali della da escludere Controparte_3 sulla base di molteplici circostanze (il fatto che la difesa sia dei ricorrenti che dei resistenti, oltre che il rapporto dell'autorità, avessero ricondotto la proprietà del mezzo unicamente a la circostanza per cui non era stata prodotta la fattura di acquisto della bici;
il Parte_5 fatto che risultasse materialmente impossibile che la società terza chiamata avesse acquistato le due biciclette risultanti dal documento “libro dei cespiti ammortizzabili” nell'anno 2004
8
considerato che
la stessa era stata costituita nell'anno 2011; la circostanza per cui tra i beni mobili facenti parte dell'azienda conferita da non figurassero le summenzionate CP_3 biciclette;
l'assenza di prova tanto in ordine alla ricomprensione nel libro cespiti delle suddette biciclette anche negli anni antecedenti al 2016 quanto in merito alla riconducibilità del velocipede consegnato al ad una delle due biciclette menzionate nel libro cespiti), Pt_2 sia, infine, in ordine al quantum debeatur;
− la mancanza di prova anche in ordine alla fornitura, da parte della alla data Controparte_3 del sinistro, del servizio gratuito di comodato di un velocipede, della presenza del relativo cartello nei locali dell'officina e della consegna della bicicletta al da parte di un Pt_2 dipendente della società terza chiamata;
− sempre nel merito e in via subordinata, l'inoperatività della polizza n. 2054204488927 sia per quanto sopra esposto sia in quanto – proprio in virtù dell'art. 43 delle condizioni di assicurazione – la dazione in comodato di veicoli sostitutivi, come pure gli annessi (possibili) rischi, non rientravano certamente tra le attività assicurate dalla polizza de qua;
− che la copertura assicurativa era da escludere anche in virtù del successivo art. 47, norma, questa, che estendeva la garanzia sul presupposto che il danno a terzi derivasse dall'impiego di un mezzo “per conto proprio e per le attività descritte in polizza”;
− in via ulteriormente gradata, l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Per_1 sinistro de quo, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta dagli eredi ed assorbimento di quella di manleva spiegata dalla società terza chiamata ovvero, in via di estremo subordine ed in ipotesi di accertamento della responsabilità concorrente di
[...]
il contenimento della garanzia assicurativa nei limiti delle somme dovute ai resistenti Per_1 per i danni effettivamente provati ed avendo riguardo al limite del massimale e alle altre condizioni di polizza.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza assunta all'udienza del 22 febbraio 2024, le parti hanno proceduto al deposito delle rispettive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Dopo la riunione del presente procedimento con quello portante R.G. n. 204/2024, azionato da
(convivente more uxorio di , il processo è stato istruito mediante Persona_2 Persona_1
l'espletamento di c.t.u. cinematica affidata all'Ing. l'interpello di Persona_9 Parte_5
e l'audizione dei testi indicati dalle parti.
9 Terminata l'istruttoria, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, in occasione dell'udienza del 10 settembre 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e, all'esito della medesima udienza, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
2. Motivi della decisione
La domanda svolta da parte ricorrente è solo in parte fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti che seguono.
2.1. Preliminarmente, quanto all'eccezione, sollevata dai resistenti, di prescrizione della domanda svolta dai ricorrenti, va osservato che la stessa è stata rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Per mero tuziorismo, se ne rileva comunque l'infondatezza attesa l'esistenza di molteplici atti interruttivi del termine prescrizionale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. (cfr. – inter alia – docc.
6, 7, 9, 11, 12 fasc. ricorrente).
2.2. Nel merito e relativamente alla causa del sinistro, l'espletata istruttoria ha permesso di confermare in buona parte la ricostruzione offerta dai resistenti, avallata da Controparte_2
La c.t.u. affidata all'Ing. – le cui conclusioni questo giudicante ritiene di dover Persona_9 condividere in quanto immuni da vizi logici e coerenti con i fatti emersi nel corso del giudizio – ha infatti consentito di appurare – sulla base di un'attenta valutazione dei danni subiti ai mezzi
(pagg. 19 - 28 dell'elaborato peritale) e delle lesioni alle persone dei viaggiatori (pag. 28), e dopo aver determinato i “valori cinematici” dei mezzi nella fase susseguente, culminante e antecedente l'impatto (pagg. 31 ss. della perizia) – che il sinistro per cui è causa è da ricondurre a responsabilità prevalente (90%) di Parte_6
Nel documento in parola si legge, infatti, che “L'assenza di tracce di frenata su un veicolo sprovvisto di sistema A.B.S. porta ad affermare che il motociclista non abbia intrapreso alcuna azione frenante comportante il bloccaggio delle ruote. Si ritiene inoltre che non abbia operato sterzate di emergenza dal momento che la traiettoria post-urto, quasi parallela all'asse stradale coincide con una percorrenza pre-urto a marcia indisturbata. Il motociclista non ha quindi reagito al pericolo rappresentato dal velocipede che si sposta verso il centro corsia” (pag. 35 della c.t.u.).
10 Ha inoltre aggiunto che “L'assetto all'urto definito precedentemente porta inequivocabilmente a sostenere che il ciclista abbia operato un consistente cambio di direzione. […] Risulta pertanto che il motociclo viaggiava ad una velocità di circa 90-95 km/h su via Padova. […] Il motociclista manteneva la propria andatura in modo da superare il velocipede ad una adeguata distanza laterale di sicurezza. Il ciclista tuttavia, non valutando correttamente la presenza del motociclo alle sue spalle, decideva di effettuare un cambio di traiettoria, con il probabile intento di effettuare una inversione a 'U' e, quando mancavano 1,5 secondi circa, oltrepassava la striscia di margine con angolo convergente verso il centro strada. In tale istante pertanto diveniva un potenziale pericolo per il motociclista. Il lasso temporale a disposizione del motociclista per reagire era dello stesso ordine del tempo psicotecnico di un conducente
(normalmente assumibile in 1,0-1,5 secondi), e pertanto il motociclista non ha avuto tempo sufficiente per reagire e mettere in atto una manovra di emergenza, cosicché il sinistro risultava inevitabile nelle condizioni in cui si è effettivamente verificato” (pagg. 35 – 39 della c.t.u.).
Ha dunque concluso con: “Il sinistro tra il motociclo Aprilia Pegaso 650 targato AD40667 condotto dal GN con a bordo la GNa e il velocipede Persona_1 Persona_2 da uomo marca OT condotto dal GN si è verificato alle ore 08.30 Parte_6 circa del giorno 11.07.2016, fuori dal centro abitato di Ferrara all'altezza della progressiva chilometrica 73+II di via Padova (S.S. 16 – Adriatica), ovvero poco dopo l'intersezione con via
Maragno. Via Padova è una strada a doppio senso, rettilinea e pianeggiante, con due ampie corsie di marcia costeggiata da ampie banchine asfaltate. Le condizioni atmosferiche erano di sereno, asfalto stradale asciutto senza anomalie, traffico normale. Il limite di velocità è di 90 km/h. 9.1- Comportamento di guida del Sig. Il GN in Parte_6 Parte_6 sella al velocipede da uomo OT circolava su via Padova in direzione Ferrara, viaggiando in prossimità della striscia di margine, occupando presumibilmente l'adiacente banchina. Dagli elementi di indagine risulta che, superata l'intersezione con via Maragno, abbia deciso spostarsi sul lato opposto della strada, deviando la propria traiettoria verso il centro strada. In tale manovra diversiva, non consentita per la presenza di striscia continua di mezzeria (art. 146 del
C.d.S.), interferiva con la traiettoria del motociclo proveniente da tergo. Non vi sono elementi per stabilire se il ciclista abbia presegnalato la manovra, in ogni caso non consentita, alzando il braccio di sinistra. Dalle risultanze emerse, risulta che il GN abbia Parte_6 iniziato la manovra di sterzata a sinistra circa 1,5 secondi prima dell'impatto, quando il
11 motociclo Aprilia si trovava ad una distanza di circa 39 metri, e pertanto ha creato intralcio al sopraggiungente motociclo (art. 154/1° del C.d.S.). In tale gravemente imprudente manovra di svolta a sinistra, probabilmente non segnalata, risiede l'origine e la causa principale del sinistro, tale per cui si può quantificare in 90% la responsabilità a carico del GN Parte_6
nella causazione del sinistro. 9.2- Comportamento di guida del Sig. Il
[...] Persona_1
GN circolava su via Padova in direzione Ferrara alla guida del proprio Persona_1 motociclo Aprilia Pegaso 650, occupando la corsia di competenza in posizione centrale, ad una velocità stimabile in 90-95 km/h. La velocità, data la tolleranza nei calcoli, può essere considerata dello steso ordine del limite vigente. Tale velocità non era però del tutto prudenziale tenuto conto dell'area di intersezione che stava superando, e della presenza del ciclista che lo precedeva seppur in posizione defilata (art. 141/1° del C.d.S.), ben visibile nella luce del giorno.
Il GN intendeva superare il ciclista impostando una traiettoria rispettosa Persona_1 della distanza laterale di sicurezza, attestandosi a circa 1,8 metri dalla striscia di margine nei pressi della quale presumibilmente viaggiava il ciclista. Quando diveniva evidente il cambio di traiettoria di quest'ultimo, circa 1,5 secondi prima dell'impatto, il GN Persona_1 non aveva più il tempo di reagire e intentare una manovra di emergenza (frenata o sterzata). La distanza laterale al momento del superamento si azzerava a causa del netto cambio di direzione del ciclista, e l'impatto era così inevitabile. Ad una velocità inferiore a 53 km/h il GN avrebbe potuto arrestare in sicurezza il proprio veicolo a tergo del Persona_1 velocipede (evitabilità nello spazio). Il sinistro non si sarebbe verificato anche ad una velocità di
70 km/h in quanto il velocipede avrebbe avuto tempo di sfilarsi dall'area d'urto (evitabilità nel tempo). In conclusione, il GN avrebbe dovuto marciare ad una velocità Persona_1 inferiore di almeno 20 km/h rispetto al limite vigente, e mettere in atto una decisa frenata di emergenza, per evitare il sinistro. Il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro a carico del GN è da considerarsi assolutamente minoritario e Persona_1 quantificabile in 10 %” (pagg. 47 – 49 della c.t.u.).
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. – che sostanzialmente confermano la dinamica del sinistro come descritta nei rapporti redatti dal Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi (docc. 33 e 38 fasc. ricorrente) e nella perizia del consulente di parte (doc. 43 fasc. ricorrente) – Persona_6 contraddicono la ricostruzione dei fatti offerta dai ricorrenti e, in particolare, tanto l'affermazione per cui il non aveva rispettato la distanza di sicurezza (in violazione dell'art. 148, Per_1
12 comma 3, C.d.S.), quanto quella per cui lo stesso stava viaggiando ad una velocità (107 km/h) parecchio superiore rispetto al limite consentito (90 km/h) (in spregio al disposto dell'142, comma 1, C.d.S.), quanto, infine, quella per cui “la percezione del ciclista e della sua incipiente manovra di immissione in corsia era ampiamente prevedibile dal motociclista molto tempo prima che arrivasse ad oltrepassare la linea bianca” (pag. 9 delle note conclusive ricorrenti).
Deve così ritenersi che è proprio nella condotta di guida tenuta dal – considerata la Pt_2 traiettoria dal medesimo assunta (“perpendicolare all'asse stradale” secondo la c.t.u.), la repentinità della manovra posta in essere e la distanza alla quale essa era avvenuta rispetto al motociclo che sopraggiungeva – che va ravvisata la causa principale del sinistro.
La condotta del inoltre, risulta tanto più grave nella misura in cui – come pure Pt_2 osservato dal c.t.u. a pag. 47 del proprio elaborato peritale – non vi sono evidenze che lo stesso, prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra, avesse previamente verificato se da tergo provenissero veicoli e, dunque, segnalato l'imminente manovra.
Ferma, dunque, la responsabilità del conducente del velocipede nella verificazione del sinistro, deve pur tuttavia verificarsi se anche la condotta di guida del conducente del motociclo abbia esplicato incidenza causale – anche minima – nella causazione dell'evento. E ciò al di là della formale osservanza, da parte dello stesso, delle norme dettate dal codice della strada (cfr. Trib.
Ferrara, 18 marzo 2025, n. 273).
Proprio su tale punto il c.t.u. – come già ritenuto dal consulente nominato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa (doc. 2 fasc. ricorrente) – Persona_4 rileva che “la percezione del pericolo è stata influenzata negativamente da limitazione fisica di
orbo dall'occhio destro” (pag. 39 dell'elaborato peritale). Persona_1
Appare dunque ragionevole ritenere che la presenza della protesi oculare destra e, dunque, la riduzione del proprio campo visivo, avrebbe dovuto indurre il a tenere una condotta di Per_1 guida maggiormente prudente rispetto a quella ordinariamente richiedile a qualunque altro guidatore, evitando di assestarsi sul limite massimo di velocità, sebbene consentito su quel tratto di strada (90 km/h), e mantenendo, invece, la proprio velocità entro il limite che, secondo il consulente, avrebbe forse permesso di scongiurare l'evento (circa 70 km/h).
Va invece rigettata l'eccezione, svolta dai ricorrenti e dai terzi chiamati e Parte_5 [...]
di mancata di risposta del c.t.u. alle osservazioni dei consulenti di parte. Eccezione CP_3
13 smentita per tabulas dalla semplice lettura delle pagine 41 – 47 dell'elaborato peritale. Quelle risposte, inoltre, devono ritenersi senza dubbio esaurienti.
Sulla scorta di tutto quanto sopra deve allora concludersi che i resistenti e la abbiano Per_2 offerto la “prova contraria” di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. – applicabile anche nel caso in cui il sinistro coinvolga una bici (cfr. Cass. 10304/2009, Cass. 31702/2018) – e, così, superato la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro.
Deve infatti credersi che il si fosse in buona parte uniformato alle norme sulla Per_1 circolazione e a quelle di comune prudenza mentre il velocipede condotto dal Pt_2 considerata la pericolosità e la repentinità della manovra posta in essere, abbia sostanzialmente rappresentato un ostacolo abnorme ed imprevedibile rispetto al normale flusso della circolazione stradale.
Conclusivamente, la responsabilità nella verificazione del sinistro va attribuita a Parte_6 nella misura del 90% e ad nella misura del 10%. Persona_1
2.3. Ciò premesso in ordine alla percentuale di responsabilità dei due conducenti, dei danni subiti dagli eredi deve sicuramente rispondere – in luogo degli odierni resistenti, eredi Pt_2 puri e semplici giusta doc. 4a fasc. resistenti – avendo questa unicamente Controparte_2 contestato la dinamica del sinistro prospettata dai ricorrenti e la quantificazione del danno operata dai medesimi, senza tuttavia nulla eccepire circa l'operatività (o meno) della garanzia assicurativa relativa al motociclo.
2.4. Quanto invece ai danni subiti dai resistenti e da , di essi dovranno anzitutto Persona_2 rispondere gli eredi del odierni ricorrenti. Pt_2
Appare così necessario affrontare la questione incidentale sollevata dai resistenti (responsabilità dei ricorrenti intra vires o ultra vires hereditatis).
Condivisibili, sul punto, si ritengono le argomentazioni svolte dai resistenti in ordine al possesso, in capo ad e al momento del decesso del padre, di alcuni dei beni Pt_1 Parte_2 ereditari e segnatamente: i due immobili indicati nella visura di cui al doc. 75 fasc. e su Per_2 cui insisteva un diritto di superficie in comunione tra i ricorrenti e il defunto padre;
i titoli di credito, i conti correnti e i fondi comuni di investimento in essere presso e banca CP_8
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di cui al doc. 73 fasc. . Per_2
Tali deduzioni sono state confutate solo genericamente da parte dei ricorrenti e, pertanto, in difetto di contestazione specifica devono considerarsi pacificamente ammesse ex art. 115 c.p.c.
14 Si aggiunga, inoltre, che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il possesso in discorso si esaurisce in una mera relazione materiale tra il chiamato all'eredità e i beni (Cass.
7076/1995; Cass. 4707/1994; Cass. 4835/1980; Cass. 1301/1977).
Sempre secondo la giurisprudenza, inoltre, “È possessore anche il comproprietario, il quale abbia come tale il possesso” (Cass. n. 5152/2012).
Ferma, dunque, la sussistenza di un possesso rilevante ex art. 485 c.c. deve tuttavia escludersi che gli odierni ricorrenti siano decaduti dal diritto all'accettazione beneficiata per decorso del termine di cui all'art. 485, comma 1, c.c. e che, pertanto, gli stessi siano divenuti ipso iure eredi puri e semplici ex comma 2.
Secondo Cass., 4 aprile 2012, n. 5407 “il chiamato all'eredità che abbia dichiarato di accettarla con il beneficio di inventario deve completare l'inventario stesso nei tre mesi successivi (sei nel caso di proroga) alla pronuncia del decreto con il quale il giudice, ex art. 769 cod. proc. civ., nomina il soggetto (cancelliere o notaio) deputato alla redazione dell'inventario, e non alla data della dichiarazione, perché, altrimenti, il decorso del periodo necessario per l'adozione del provvedimento renderebbe obiettivamente incerta l'idoneità del lasso di tempo residuo ad assicurare l'espletamento delle operazioni. Ne consegue che, in caso di accettazione dell'eredità ex art. 484 cod. civ., il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel decreto del giudice per la formazione dell'inventario” (conf.:
Cass., 3 luglio 1999, n. 6871).
Premesso quanto sopra, si osserva che, nella fattispecie in esame, il decreto con cui Tribunale di
Ferrara ha nominato il cancelliere per la formazione dell'inventario è stato emesso in data 28 settembre 2016 (cfr. doc. 6 fasc. ricorrenti sub R.G. n. 204/2024). Ne consegue che, considerata la proroga di tre mesi concessa in data 27 ottobre 2016 (cfr. doc. 6 fasc. ricorrenti sub R.G. n.
204/2024), il termine di sei mesi di cui all'art. 485 c.c. è venuto a scadere in data 28 marzo 2017.
Avendo il cancelliere completato le operazioni ex art. 769 ss. c.p.c. in data 9 dicembre 2016, deve allora concludersi che l'inventario è stato formato tempestivamente e, dunque, nel rispetto del termine decadenziale indicato all'art. 485, comma 1, c.c.
Deve parimenti escludersi che i ricorrenti siano decaduti dal diritto di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 493 c.c. in quanto:
a) la radiazione di un veicolo (quale quello prima di proprietà del padre giusta doc. 83 CP_1 fasc. resistenti) esula dal disposto dell'art. 493 c.c., applicabile unicamente ai casi in cui
15 l'erede “aliena, sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi”1;
b) neppure la voltura dell'immobile ricevuto in successione (tra l'altro obbligatoria ex art. 3, comma 2, D.P.R. 650/1972), non seguita dal compimento di uno degli atti dismissivi di cui all'art. 493 c.c., può far sorgere l'obbligo dell'autorizzazione giudiziaria.
Va infine rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 494 c.c. pure sollevata da parte resistente.
Secondo Cass., 25 gennaio 2023, n. 2349 “in tema di eredità beneficiata, l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria” (conf.: Cass., 25 ottobre 2013, n. 24171; Cass. 23 maggio 1962, n. 1177).
Ebbene, nel caso di specie i resistenti e la , mentre hanno dimostrato la circostanza Per_2
“oggettiva” della mancata denunzia nell'inventario di una parte dei beni ereditari (invero neppure contraddetta da parte dei ricorrenti) nulla hanno dedotto e provato in ordine all'elemento
“soggettivo” della mala fede richiesto dall'art. 494 c.c.
Per tutto quanto sopra, allora, e devono considerarsi eredi “beneficiati” e, Pt_1 Parte_2 pertanto, responsabili dei debiti ereditari – ivi incluso quello risarcitorio per cui è causa – nei limiti del valore dei beni ricevuti in eredità ex art. 490 c.c.
2.5. Dei danni cagionati ai resistenti e a dovrà inoltre rispondere, oltre agli odierni Persona_2 ricorrenti ed in via solidale con questi, anche la in quanto proprietaria del Controparte_3 velocipede ex art. 2054, comma 3, c.c.
Le dichiarazioni, di contenuto confessorio, provenienti dalla terza chiamata sia in fase stragiudiziale (cfr. doc. 16 fasc. resistente) che giudiziale (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta della , la documentazione versata in atti (docc. 4 e 7 Controparte_3 fasc. terza chiamata doc. 51 fasc. resistenti, doc. 2 fasc. terza chiamata Controparte_3
, l'interpello di e le testimonianze rese da e CP_4 CP_9 Testimone_2
16 – comunque non smentite dalla testimonianza resa da data Testimone_3 Tes_4
l'ininfluenza della relativa deposizione5 – consentono infatti di ritenere che, al momento del sinistro, la proprietà della bicicletta marca OT, modello da uomo, di colore verde fosse unicamente della che, appunto, l'aveva data in comodato d'uso al Controparte_3 Pt_2 quale mezzo sostitutivo dell'autovettura da quest'ultimo consegnata per effettuare le programmate riparazioni.
Neppure dalle dichiarazioni rese da in sede di colloquio a sommarie informazioni Parte_5 emerge una diversa titolarità del mezzo: lo stesso, infatti, mai ha dichiarato che il velocipede fosse di sua proprietà6.
Le prove e le circostanze sopra richiamate, inoltre, consentono di superare i rilievi mossi, sul punto, dalla terza chiamata CP_4
Deve pertanto escludersi una qualche responsabilità in capo al terzo chiamato Parte_5
Per quanto sopra, inoltre, proprio l'esistenza di un contratto di comodato deve indurre ad escludere che la circolazione del velocipede sia avvenuta contro la volontà della CP_3
(c.d. “prohibente domino”) ex art. 2054, comma 3, c.c. Circostanza, quest'ultima, comunque
[...] mai provata da parte della Controparte_3
Sul punto deve accogliersi l'eccezione, sollevata dai resistenti, di inattendibilità della testimonianza resa da nella parte in cui lo stesso ha dichiarato che la bicicletta Testimone_1 sarebbe stata presa “in autonomia” dal contraddetta per tabulas dalle dichiarazioni Pt_2 confessorie rese dalla oltre che dalla documentazione sopra richiamata e da Controparte_3 cui emerge inequivocabilmente che il velocipede era stato “fornito” da parte di quest'ultima.
Nessun dubbio può poi nutrirsi in merito alla riconducibilità della bici “incidentata” a quella fornita e di proprietà della Controparte_10
, questa, confermata dalle dichiarazioni confessorie rese da oltre che
[...] Tes_5
dalle dinamiche di tempo (cfr. docc. 33, 35 e 38 fasc. resistenti) e di luogo (cfr. doc. 77 fasc.
17 resistenti) in cui si sono svolti i fatti, apparendo assai improbabile, oltre che illogico, che, in appena cinque minuti – che è il tempo intercorso tra la consegna della bici (8,25 giusta doc. 35 fasc. resistenti) e quella del sinistro (8,30 giusta docc. 33 e 38 fasc. resistenti) – il abbia Pt_2 sostituito il velocipede appena ritirato dall'officina con uno uguale per colore e marca.
Per le ragioni sopra esposte, inoltre, inconferenti andranno considerate le ulteriori doglianze della terza chiamata tanto quella per cui il ritiro del velocipede era stato curato da Controparte_3 anziché da un addetto dell'officina, quanto quella per cui la bici mai è restituita Parte_2
a quest'ultima.
2.6. Ferma dunque la responsabilità solidale della ex art. 2054, comma 3, Controparte_3
c.c. per i danni cagionati ai resistenti e alla , deve adesso vagliarsi la fondatezza della Per_2 domanda di chiamata in garanzia della come formulata dalla terza chiamata CP_4 CP_3
CP_3
Nella prospettazione di quest'ultima, pure avallata da parte dei resistenti e da , la Persona_2
Polizza “Industria 2000” n. 2054204488927 dovrebbe ritenersi sicuramente operare in quanto, sulla scorta degli artt. 43, lett. a, e 47 delle condizioni generali di assicurazione (cfr. doc. 4 fasc. terza chiamata ), non solo l'attività di noleggio di un veicolo sostitutivo rientra CP_4 nell'oggetto sociale della terza chiamata, come evincibile dalla visura camerale della società (cfr. doc. 82 fasc. ), ma una tale attività dovrebbe necessariamente considerarsi accessoria e Per_2 ausiliaria rispetto a quelle (principali) di riparazione, manutenzione, revisione e custodia degli autoveicoli e, come tale, rientrante nel rischio assicurativo al pari di queste ultime.
Sempre secondo la inoltre, ad una tale conclusione si perverrebbe anche Controparte_3 considerando la dubbiosità delle clausole sopra citate e, dunque, la necessità di interpetrare le stesse, sulla base della giurisprudenza intervenuta in materia, contro colui che le ha predisposte ed a favore dell'altro contraente.
Secondo invece, la copertura assicurativa andrebbe esclusa per quattro diversi CP_4 ordini di ragioni: a) in virtù dell'art. 43 (cap. 8) delle condizioni generali di assicurazione, in quanto non vi sarebbe prova che la bicicletta condotta dal al momento del sinistro fosse Pt_2 di proprietà dell'assicurata (eccezione già superata sulla scorta di quanto detto Controparte_3
18 sub § 2.5.); b) sempre in virtù dell'art. 43 delle condizioni di assicurazione – in combinato disposto col frontespizio di polizza, col p. 51 dell'Allegato “Attività Artigianali” e con l'art. 56, lett. o, del medesimo documento – in quanto la dazione in comodato di un velocipede e la conseguente circolazione in pubblica via, come pure gli annessi (possibili) rischi, non rientrano certamente (espressamente o implicitamente) tra le attività dedotte in contratto (“Autofficine, riparatori di veicoli in genere (esclusi pezzi di ricambio da installare – escluse operazioni di carrozzeria”), unico documento, quest'ultimo, da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione dell'ambito di operatività della polizza (ex art. 1917, comma 1, c.c.); c) in virtù del successivo art. 47, norma questa che estende la garanzia sul presupposto che il danno a terzi derivi dall'impiego di un mezzo “per conto proprio e per le attività descritte in polizza”, circostanza quest'ultima da escludere nel caso di specie;
d) in quanto l'assicurata, su cui grava il relativo onere ex art. 2697 c.c. e sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia, non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l'operare della garanzia assicurativa.
Così riportate le contrapposte tesi difensive va anzitutto rilevato che, per poter verificare l'operatività della polizza di cui si discute, non è possibile far riferimento alla descrizione delle attività che compongono l' “oggetto sociale” e riportate nella visura camerale della terza chiamata Controparte_3
Ciò in quanto l'oggetto del contratto di assicurazione non è stato determinato dalle parti negoziali con riferimento all'oggetto sociale dell'assicurato, ma considerato altresì che, proprio in virtù dell'art. 1917, comma 1, c.c., è al contratto assicurativo che occorre fare riferimento per l'individuazione del rischio assicurato (“in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”).
Dovendo pertanto porsi attenzione alle singole clausole che compongono il contratto assicurativo, va anzitutto osservato che l'art. 43, lett. a, della c.g.a., nel definire l'oggetto della garanzia assicurativa riguardante la responsabilità civile verso terzi, precisa nel primo comma, che sono coperti dalla relativa garanzia solamente quei danni “involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”.
I “rischi per i quali è stipulata l'assicurazione” sono quelli indicati nel frontespizio di Polizza e, tra questi, relativamente alla r.c.t., tutti quelli connessi all' “attività esercitata”, per tale dovendosi intendere quella desumibile dall'allegato “Attività artigianali”, cui pure rinvia il
19 frontespizio, e cioé “7A050 Autofficine, riparatori di veicoli in genere (esclusi pezzi di ricambio da installare) -escluse operazioni di carrozzeria”.
A fronte della genericità dell'espressione utilizzata (“Autofficine”), deve ritenersi che un servizio di noleggio e/o di dazione in comodato di un veicolo sostitutivo per il tempo necessario all'esecuzione delle riparazioni, possa farsi ordinariamente rientrare tra le attività
“complementari” svolte da parte di un'autofficina.
E ciò al di là delle indicazioni contenute nell' “oggetto sociale”, ininfluente per i motivi sopra esposti.
La polizza “Industria 2000” n. 2054204488927 deve così ritenersi pienamente operante.
A tale conclusione si giunge pure facendo applicazione delle ulteriori clausole riportate in contratto e cioè tanto l'art. 47, p. 1, rubricato “Estensioni di garanzia”8, quanto – a contrario –
l'art. 56, lett. b, rubricato “Esclusioni”, che appunto esclude la copertura assicurativa solo per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli “a motore”, di “natanti” o di “aeromobili”, non anche di velocipedi9.
Senza poi considerare che, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e sulla scorta della giurisprudenza intervenuta in materia (ex multis: Cass., 27 giugno 2023, n. 18320; Cass., 23 settembre 2021, n.
25849; Cass., 19 febbraio - 9 luglio 2019, n. 18324), nel dubbio le clausole di polizza che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.
Va invece accolta l'eccezione subordinata sollevata da di applicazione del massimale CP_4 indicato sul frontespizio di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), neppure mai contestata dalle controparti.
2.7. Quanto ai danni lamentati dalle parti del presente giudizio, e da Pt_1 Parte_2 un lato, e , e , dall'altro lato, chiedono CP_1 Pt_3 Parte_4 Persona_2 reciprocamente la condanna delle controparti al risarcimento del danno non patrimoniale da
20 perdita del rapporto parentale, intrattenuto rispettivamente nei confronti di e di Parte_6
Persona_1
inoltre, domanda il risarcimento del danno patrimoniale connesso al pagamento Controparte_1 delle spese funerarie.
Quanto alla prima tipologia di pregiudizio, va premesso che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., da intendere quale lesione dei diritti fondamentali della persona che non hanno rilievo economico, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza (Cass., SS.UU., 11 novembre
2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975), deve ritenersi quale categoria unitaria, all'interno della quale possono individuarsi sottocategorie di valore meramente descrittivo, tra cui il danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo, il danno biologico, cioè la lesione psico- fisica della persona che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, e il danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.
Se, da un lato, ai fini dell'accertamento del danno iure proprio, la citata sentenza della Corte di cassazione ha statuito che è richiesta la prova, non potendosi intendere il danno non patrimoniale quale danno in re ipsa, dall'altro, per la perdita del congiunto, opera una presunzione, ben potendosi sostenere che il pregiudizio arrecato ai parenti stretti della vittima discenda dalla lesione dell'unità familiare, tutelata costituzionalmente dall'art. 29 Cost. (Cass., 30 agosto 2022,
n. 25541).
Sebbene operi detta presunzione, tuttavia, dovendosi considerare il danno parentale quale tipico danno - conseguenza, lo stesso deve essere provato anche tramite ricorso a valutazioni prognostiche o presunzioni, non potendosi ritenere necessaria la mera coabitazione ed essendo rilevanti – ai fini della liquidazione – anche l'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass., 19 agosto 2003, n.
12124).
2.7.1. Premesso quanto sopra, deve anzitutto trovare accoglimento, nei limiti della percentuale di responsabilità riconducibile al AS (10%), la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli odierni ricorrenti.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 17 febbraio 2025, si ritiene che e abbiano fornito la prova positiva dell'intenso rapporto Pt_1 Parte_2
21 familiare intrattenuto col padre dimostrando non solo l'unità familiare nel Parte_6 corso degli anni, specie dopo il decesso della madre, ma anche una stabile e continuativa frequentazione10.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in applicazione del sistema a punteggio elaborato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (cfr. Cass., 05/05/2021,
n. 11719), nella versione aggiornata ed in uso alla data di pubblicazione della presente pronuncia
(cfr., da ultimo, Cass. 30 marzo 2025, n. 8352), la liquidazione del danno viene calcolata nella maniera che segue:
2.7.1.1. per il figlio Parte_2
A. età della vittima: 73 anni - 12 punti;
B. età del congiunto: 35 anni - 22 punti;
C. convivenza: 0 punti, in quanto, per stessa ammissione di parte ricorrente, la vittima e il congiunto non erano conviventi;
non possono essere neppure attribuiti i punti per il presumibile danno non patrimoniale derivante da sofferenza interiore e dinamico relazionale, in assenza di coabitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, e dovendo invece darsi rilievo alla frequentazione assidua di cui al successivo punto E;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 14 punti per la presenza di un superstite ( ; Parte_1
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti, dovendosi tenere conto della frequentazione pressocché quotidiana, come emersa in sede istruttoria.
A viene riconosciuto un danno non patrimoniale di € 246.393,00, calcolato Parte_2 moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 63 punti.
quale compagnia assicurativa del motociclo, va pertanto condannata a Controparte_2 corrispondere in favore di l'importo di € 24.639,30 a titolo di risarcimento del Parte_2 danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
22 2.7.1.2. Per il figlio Parte_1
A. età della vittima: 73 anni - 12 punti;
B. età del congiunto: 43 anni - 20 punti;
C. convivenza: 0 punti, in quanto, per stessa ammissione di parte ricorrente, la vittima e il congiunto non erano conviventi;
non possono essere neppure attribuiti i punti per il presumibile danno non patrimoniale derivante da sofferenza interiore e dinamico relazionale, in assenza di coabitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, e dovendo invece darsi rilievo alla frequentazione assidua di cui al successivo punto E;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 14 punti per la presenza di un superstite ( ; Parte_2
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti, dovendosi tenere conto della frequentazione pressocché quotidiana, come emersa in sede istruttoria.
A viene riconosciuto un danno non patrimoniale di € 238.571,00, calcolato Parte_2 moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 61 punti.
quale compagnia assicurativa del motociclo, va pertanto condannata a Controparte_2 corrispondere in favore di l'importo di € 23.857,10 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
2.7.2. Devono altresì trovare accoglimento, nei limiti della percentuale di responsabilità riconducibile al (90%), le domande di risarcimento del danno – patrimoniale e non Pt_2 patrimoniale – avanzate dai resistenti e da . Persona_2
2.7.2.1. I resistenti hanno anzitutto provato il danno patrimoniale subito da Controparte_1 quale conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo ai sensi dell'art. 1223 c.c., avendo prodotto in giudizio la fattura relativa alle spese funerarie (cfr. doc. 66 fasc. resistenti), pari ad €
4.970,00.
ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote ereditarie, e Pt_2 Parte_1
quale compagnia assicurativa del proprietario del velocipede e nei limiti del CP_4 massimale di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), vanno pertanto condannati – in solido tra loro – a corrispondere, in favore di l'importo Controparte_1 di € 4.473,00 (90% di € 4.970,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
23 2.7.2.2. Quanto, invece al danno non patrimoniale, alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 17 febbraio 2025, si ritiene che , ed CP_1 Pt_3 Parte_4 abbiano fornito la prova positiva dell'intenso rapporto familiare intrattenuto con Persona_1 dimostrando – anch'essi – non solo l'unità familiare nel corso degli anni, specie dopo il decesso della madre, ma anche una stabile e continuativa frequentazione, anche solo telefonica11.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in applicazione del sistema a punteggio elaborato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (cfr. Cass., 05/05/2021,
n. 11719), nella versione aggiornata ed in uso alla data di pubblicazione della presente pronuncia
(cfr., da ultimo, Cass. 30 marzo 2025, n. 8352), la liquidazione del danno viene calcolata nella maniera che segue:
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, facendo sempre applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, la liquidazione del danno viene calcolata nella maniera che segue:
2.7.2.2.1. per il padre Controparte_1
A. età della vittima: 48 anni - 20 punti;
B. età del congiunto: 73 anni - 12 punti;
11 ha infatti dichiarato: “dopo aver scoperto la malattia della propria madre, nonostante la distanza per Parte_8 lavoro, il sig. aveva mantenuto un rapporto stretto coi propri familiari ed almeno una volta alla Persona_1 settimana prendeva un'ora di permesso per poter andare pranzo coi suoi genitori e coi suoi fratelli […] dopo la scoperta della malattia della madre, supportava il padre nella gestione della madre, anche per le visite, le Per_1 terapie frequenti ecc. […] i miei zii vivevano da soli ed i contatti telefonici tra erano frequenti e, dopo la Per_1 morte della madre (moglie del sig. ), si sono intensificati […] i contatti telefonici tra ed i CP_1 Persona_1 fratelli ed erano frequenti almeno due/tre volte la settimana […] la famiglia è sempre stata unita e Pt_3 Pt_4 siccome tre di loro festeggiavano il compleanno a febbraio, gli stessi erano soliti riunirsi anche con la presenza di
presso l'abitazione dei coniugi / per festeggiare […] anche i compleanni dei nipoti Persona_2 Per_1 Per_7 Per_1
e sono stati festeggiati presso l'abitazione dei sig.ri e alla presenza degli altri Per_12 Per_1 Per_7 fratelli di , di , di amici ed altri parenti […] era una prassi che almeno tre volte al mese, i sig.ri Per_1 Persona_2
e organizzavano pranzi/cene presso la loro abitazione dove partecipavano , gli altri fratelli, Per_1 Per_7 Per_1
ed altri amici e parenti […]anche dopo la morte della sig.ra il sig. con l'aiuto di Persona_2 Per_7 Per_1
e degli altri figli, ha sempre continuato ad organizzare cene, inviti conviviali, cui partecipava anche Per_1 [...]
, cessati dopo la morte di […] a seconda dell'intervento stagionale, il sig. aiutava il Per_2 Per_1 Controparte_1 figlio per il mantenimento del giardino e dell'orto che avevano nella casa di ”. Per_1 Per_13
24 C. convivenza: 0 punti, in quanto, per stessa ammissione di parte resistente, la vittima e il congiunto non erano conviventi;
non possono essere neppure attribuiti i punti per il presumibile danno non patrimoniale derivante da sofferenza interiore e dinamico relazionale, in assenza di coabitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, e dovendo invece darsi rilievo alla frequentazione assidua di cui al successivo punto E;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 12 punti per la presenza di un superstite ( e;
Pt_3 Parte_4
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti, dovendosi tenere conto della frequentazione pressocché quotidiana, come emersa in sede istruttoria.
A viene così riconosciuto un danno non patrimoniale di € 230.749,00, calcolato Controparte_1 moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 59 punti.
ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote ereditarie, e Pt_2 Parte_1
quale compagnia assicurativa del proprietario del velocipede e nei limiti del CP_4 massimale di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), vanno pertanto condannati – in solido tra loro – a corrispondere, in favore di l'importo Controparte_1 di € 207.674,10 (90% di € 230.749,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
2.7.2.2.2. per il fratello Parte_3
A. età della vittima: 48 anni - 14 punti;
B. età del congiunto: 46 anni - 14 punti;
C. convivenza: 0 punti, in quanto, per stessa ammissione di parte resistente, la vittima e il congiunto non erano conviventi;
non possono essere neppure attribuiti i punti per il presumibile danno non patrimoniale derivante da sofferenza interiore e dinamico relazionale, in assenza di coabitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, e dovendo invece darsi rilievo alla frequentazione assidua di cui al successivo punto E;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 12 punti per la presenza di un superstite ( e;
CP_1 Parte_4
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti, dovendosi tenere conto della frequentazione pressocché quotidiana, come emersa in sede istruttoria.
25 A viene così riconosciuto un danno non patrimoniale di € 93.390,00, calcolato Parte_3 moltiplicando il valore punto base di € 1.698,00 x 55 punti.
ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote ereditarie, e Pt_2 Parte_1
quale compagnia assicurativa del proprietario del velocipede e nei limiti del CP_4 massimale di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), vanno pertanto condannati – in solido tra loro – a corrispondere, in favore di Parte_3
l'importo di € 84.051,00 (90% di € 93.390,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
2.7.2.2.3. per il fratello Parte_4
A. età della vittima: 48 anni - 14 punti;
B. età del congiunto: 42 anni - 14 punti;
C. convivenza: 0 punti, in quanto, per stessa ammissione di parte resistente, la vittima e il congiunto non erano conviventi;
non possono essere neppure attribuiti i punti per il presumibile danno non patrimoniale derivante da sofferenza interiore e dinamico relazionale, in assenza di coabitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, e dovendo invece darsi rilievo alla frequentazione assidua di cui al successivo punto E;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 12 punti per la presenza di un superstite ( e;
CP_1 Parte_3
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti, dovendosi tenere conto della frequentazione pressocché quotidiana, come emersa in sede istruttoria.
Ad viene così riconosciuto un danno non patrimoniale di € 93.390,00, calcolato Parte_4 moltiplicando il valore punto base di € 1.698,00 x 55 punti.
ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote ereditarie, e Pt_2 Parte_1
quale compagnia assicurativa del proprietario del velocipede e nei limiti del CP_4 massimale di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), vanno pertanto condannati – in solido tra loro – a corrispondere, in favore di l'importo Parte_4 di € 84.051,00 (90% di € 93.390,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
26 2.7.2.3. Deve infine trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da in qualità di convivente more uxorio di avendo Persona_2 Persona_1 dimostrato la stabile convivenza e l'assistenza morale e materiale.
A seguito dell'evoluzione della nozione di famiglia, il legislatore ha provveduto a disciplinare le formazioni sociali meritevoli di tutela, quali l'unione civile e la convivenza more uxorio, con L.
76/2016 recante norme in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Ai fini dell'accertamento della convivenza di fatto rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 36, della citata legge, sono necessari una serie di presupposti: taluni di carattere positivo – coinvolgimento di due sole persone, maggiore età delle stesse, sussistenza di stabili legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale – e altri di carattere negativo – assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimoniali o derivanti da un'unione civile.
In particolare, sul requisito della stabilità dei legami affettivi di coppia, emerge la necessità di differenziare il rapporto caratterizzato da un impegno serio e duraturo tra due persone che, legate da sentimenti di affetto, si comportano come coniugi, seppur in assenza di formalizzazione, da una mera relazione occasionale o una semplice coabitazione (cfr. Cass., 28 marzo 1994, n. 2988).
Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità in relazione alla rilevanza dell'avvenuta instaurazione di una convivenza sul diritto alla percezione dell'assegno facente capo al coniuge debole (cfr. Cass., 3 aprile 2015, n. 6855).
In assenza di indicazioni legislative ai fini dell'interpretazione del requisito della stabilità, tale valutazione è rimessa al giudice, tenuto anche conto dell'unico riferimento normativo in tale senso contenuto nel comma 37, secondo cui "ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica" di cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lett. b), D.P.R. 223/1989.
Il giudice è tenuto ad accertare i presupposti sopra citati di cui al comma 36, anche attraverso la verifica di un complesso di indizi, quali, ad esempio, un progetto di vita in comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, l'esistenza di un conto corrente comune, la coabitazione, da valutare nel loro insieme e non atomisticamente (cfr. Cass., 13 aprile
2018, n. 9178).
Ciò premesso, si ritiene che, data la produzione documentale (docc. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 56,
57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 86 fasc. ) e le dichiarazioni testimoniali rese da Per_2 Pt_8
27 e ha provato di possedere lo status di convivente more CP_11 Testimone_7 Persona_2
uxorio necessario ad ottenere il risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale.
La stessa, infatti, ha dimostrato positivamente non solo la comune residenza con il de cuius al momento del decesso ma pure la stabilità del legame affettivo (ultradecennale) oltre che il comune progetto di convolare a nozze.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, facendo sempre applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, la liquidazione del danno viene calcolata nella maniera che segue:
A. età della vittima: 48 anni - 20 punti;
B. età del congiunto: 42 anni - 20 punti;
C. convivenza: 16 punti;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 16 punti;
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti.
A viene così riconosciuto un danno non patrimoniale di € 340.257,00 calcolato Persona_2 moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 87 punti.
ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote ereditarie, e Pt_2 Parte_1
quale compagnia assicurativa del proprietario del velocipede e nei limiti del CP_4 massimale di polizza (€ 600.000,00 per “capitale, interessi e spese” e “per ogni sinistro”), vanno
Per 12 che infatti ha dichiarato: “ ed avevano in progetto di sposarsi fin dall'anno 2006 […] da marzo 2002 Per_1 fino a dicembre 2004, e hanno convissuto in Bologna, poi dal primo dicembre 2004 Persona_1 Persona_2 Per fino al decesso di hanno convissuto in […] ricordo che nell'anno 2016 e volevano Per_1 Per_13 Per_1 riprendere e concretizzare il progetto di sposarsi, dopo tutti i disastri successi in famiglia”. 13 che appunto ha affermato: “il sig. ed i fratelli di ( ed ), hanno aiutato Controparte_1 Per_1 Pt_3 Pt_4 Per
nella ristrutturazione dell'immobile di […] So della circostanza perché ho aiutato anch'io ed Per_1 Per_13
a sistemare casa e, pertanto, ero presente quando aiutavano alla ristrutturazione anche le persone sopra Per_1 indicate […] nell'anno 2001, quando ho iniziato a lavorare in Unicredit, ho conosciuto che mi ha fatto Persona_2 Per conoscere il suo fidanzato […] Ricordo che quando ho conosciuto ed , gli stessi non Per_1 Per_1 convivevano. Sono andati a convivere subito dopo quando hanno preso casa a Bologna in una laterale di Via San
Vitale […] Dopo la morte dei genitori di la stessa, unitamente ad , frequentavano Persona_2 Per_1 CP_12 come supporto spirituale […] Sono a conoscenza della circostanza perché accompagnavo io Don agli Tes_7 Per incontri con ed ”. Per_1
28 pertanto condannati – in solido tra loro – a corrispondere, in favore di , l'importo di € Persona_2
306.231,30 (90% di € 340.257,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Sulle spese di lite.
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. a carico di e per aver negato la coincidenza della bici Parte_5 Controparte_3 CP_4 incidentata con quella consegnata al in assenza di allegazione e prova del danno subito. Pt_2
Le spese di lite delle cause riunite, come liquidate in dispositivo, nella misura del 90% devono porsi a carico delle parti prevalentemente soccombenti, e nel resto possono essere compensate.
Le spese dei ctp e di ctu possono essere invece integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa MA AR RI, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite portanti R.G. nn. 1333/2023 e 204/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità di Parte_6 nella misura del 90% e di nella misura del 10%; Persona_1
2) condanna, per l'effetto, quale compagnia assicurativa del motociclo, a Controparte_2 corrispondere in favore di l'importo di € 24.639,30 a titolo di risarcimento del Parte_2 danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna quale compagnia assicurativa del motociclo, a corrispondere in Controparte_2 favore di l'importo di € 23.857,10 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, e quest'ultima quale compagnia assicurativa del Controparte_3 CP_4 proprietario del velocipede nei limiti del massimale di polizza (€ 600.000,00), in solido tra loro, a corrispondere, in favore di l'importo di € 4.473,00 (90% di € 4.970,00) a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, e quest'ultima quale compagnia assicurativa del Controparte_3 CP_4 proprietario del velocipede nei limiti del massimale di polizza (€ 600.000,00), in solido tra loro, a
29 corrispondere, in favore di l'importo di € 207.674,10 (90% di € 230.749,00) a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
6) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, ed quale compagnia assicurativa del proprietario del Controparte_3 CP_4 velocipede quest'ultima nei limiti del massimale di polizza (€ 600.000,00), in solido tra loro, a corrispondere, in favore di l'importo di € 84.051,00 (90% di € 93.390,00) a Parte_3 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
7) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, ed quest'ultima quale compagnia assicurativa del Controparte_3 CP_4 proprietario del velocipede nei limiti del massimale di polizza (€ 600.000,00), in solido tra loro, a corrispondere, in favore di l'importo di € 84.051,00 (90% di € 93.390,00) a Parte_4 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
8) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, e quest'ultima quale compagnia assicurativa del Controparte_3 CP_4 proprietario del velocipede quest'ultima nei limiti del massimale di polizza (€ 600.000,00), in solido tra loro, a corrispondere, in favore di , l'importo di € 306.231,30 (90% di € Persona_2
340.257,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
9) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, e , quest'ultima nei limiti di polizza, a rifondere, per le Controparte_3 CP_4 cause riunite, a , ed e , il 90% delle seguenti spese CP_1 Pt_3 Parte_4 Persona_2 di lite che liquida (al 100%), in complessivi € 27.949,00 per compensi professionali, ed €
3424,15 per esborsi;
oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
10) condanna ed nei limiti di cui all'art. 490 c.c. e delle rispettive quote Pt_2 Parte_1 ereditarie, e , quest'ultima nei limiti di polizza, a rifondere a Controparte_3 CP_4
il 90% delle seguenti spese di lite che liquida (al 100%), in complessivi € 14.598,00 CP_2 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
11) spese di lite per il resto compensate tra le parti;
30 12) compensa integralmente tra le parti le spese dei ctp ed il compenso liquidato al ctu;
13) respinge ogni altra domanda tra le parti.
Ferrara, 10 ottobre 2025
Il Giudice
MA AR RI
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo la giurisprudenza, infatti, trattasi di norma di stretta interpretazione che non si estende ad atti diversi da quelli ivi contemplati (cfr. Trib. Lanusei 04 gennaio 2001). 2 Che alla domanda: “C) Vero che un dipendente della società fornì la bicicletta di proprietà della CP_3 CP_3 stessa società di marca OT e di colore verde al sig. in data 11.07.2016?” ha risposto “Si è Parte_6 vero”. 3 Lo stesso ha infatti affermato “Sì, è vero, il sig. chiedeva di poter ricevere, quale mezzo sostitutivo, una Pt_2 bicicletta in dotazione alla […] La bicicletta era riposta in officina …”. Controparte_3 4 La stessa ha infatti dichiarato “Io non ho visto che il sig. consegnasse fisicamente la bicicletta al sig. Tes_1
però ho visto il sig. andar via in bicicletta. […] La nostra officina ha in dotazione due biciclette”. Pt_2 Pt_2 5 La stessa ha infatti dichiarato: “Non credo di aver escusso io il sig. , ma i miei collaboratori. […] Non Parte_5 ricordo dove sia stato escusso il sig. […] Non so rispondere alla domanda perché non so come è stata fatta la CP_3 domanda al sig. . CP_3 6 si è infatti limitato a dichiarare di aver fornito “al mio cliente il suo velocipede OT di colore Parte_5 verde, con il quale si allontanava dal mio esercizio verso le ore 8.25”. 7 Che, infatti, ha riconosciuto la bicicletta raffigurata nelle fotografie allegate al rapporto della Polizia Municipale
(doc. 34 fasc. resistenti) avendo risposto “premetto che è la prima volta che vedo le foto, apparentemente può sembrare quella, è somigliante”. 8 Secondo cui, sempre con formulazione generica e onnicomprensiva, dispone che l'assicurazione in oggetto opera anche per i danni derivanti da “detenzione ed impiego di veicoli, macchinari ed impianti, comunque azionati di proprietà dell' od a lui dati in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per le attività Parte_7 descritte in Polizza”. 9 Si legge, infatti, “L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: […] b) da circolazione su strade di uso pubblico
o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili”. 10 ha infatti dichiarato: “da quando il padre rimase vedovo, i due figli ed lo Testimone_6 Pt_2 Persona_10 frequentavano giornalmente […] direi ogni giorno, o comunque, molto frequentemente, si recava a pranzo Pt_2 dal padre […] Posso dire che molto spesso il sig. ospitava di domenica il fratello ed il padre Parte_1 Pt_2
[…] il sig. teneva molto al nipotino e, dalla sua nascita, andava a trovarlo giornalmente presso la casa del Pt_2 figlio […] la famiglia frequentava la Messa domenicale presso la Chiesa di Pontelagoscuro”. Pt_1 Pt_2