Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2851
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti prodromici

    Il Collegio ritiene che il generico richiamo nell'epigrafe del ricorso all'annullamento di atti presupposti non sia sufficiente a radicare l'impugnazione. I provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda e le specifiche censure devono essere direttamente collegate ad essi. In assenza di una chiara ed inequivocabile indicazione dei ruoli contestati, degli importi, degli enti creditori, l'eccezione di mancata notifica è inammissibile.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del credito azionato

    L'eccezione di prescrizione è dichiarata inammissibile in quanto generica e non provata. La parte eccipiente avrebbe dovuto indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. In assenza di tali indispensabili elementi, l'eccezione non può essere presa in considerazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2851
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2851
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo