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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2851/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, AT
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10585/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021883280 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1395/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 05/06/2025 ad Agenzia Entrate NE e
Agenzia Entrate D.P. II Napoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in pari data, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 071 2025 90218832 80 000, notificata in data 21/05/2025, riferita a non meglio precisate
Cartelle di Pagamento contenenti “irregolarità Irpef 2006/2008/2009/2011/2012 per un totale di € 15.645,84”.
Ha proposto ricorso avverso la detta Intimazione di Pagamento ed avverso le non precisate Cartelle di
Pagamento sottese, per i seguenti motivi:
- Omessa notifica degli atti prodromici, non essendo state mai notificate le Cartelle di Pagamento ivi richiamate;
- Intervenuta prescrizione del credito azionato, essendo decorso il termine quinquennale previsto da copiosa giurisprudenza, in assenza di alcun atto interruttivo;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 09/09/2025.
Agenzia Entrate D.P. Napoli, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 21/11/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione, non solo delle Cartelle di Pagamento
e degli Avvisi di Accertamento richiamati nell'Intimazione di Pagamento impugnata, ma anche del successivo seguente atto esattivo:
- Preavviso Fermo Amministrativo n. 071 80 2014 000040 86 000 in data 24/02/2015;
che, oltre a cristallizzare la pretesa creditoria, ha interrotto il termine prescrizionale decennale.
Quanto Nominativo_1 di Accertamento ha poi fatto rilevare che questi erano stati impugnati con ricorsi conclusisi col loro rigetto.
Ha infine precisato che le Cartelle impugnate erano state pure ricomprese nell'Istanza di Definizione
Agevolata presentata dal ricorrente in data 27/06/2023.
Versando in atti la relativa documentazione ed insistendo sulla legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate NE non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la giurisprudenza ha da tempo affermato che l'utilizzo di formule di stile come quelle utilizzate, nonché di formule analoghe, non sono utili ad estendere l'impugnazione nei confronti di atti non specificatamente enunciati, quale appunto le generiche “Cartelle di Pagamento contenenti “irregolarità Irpef 2006/2008/2009/2011/2012”.
Ad avviso del Collegio il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure;
ciò perché solo l'inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa.
Dal ricorso non si evince in alcun modo, chiaramente ed inequivocabilmente, quali ruoli il ricorrente abbia voluto contestare, per quale importo presuntivamente non pagato, chi sono gli Enti creditori, con la conseguenza che l'eccezione di mancata notifica delle Cartelle di Pagamento deve essere dichiarata inammissibile.
Alla stessa conclusione il Collegio perviene con riferimento all'eccezione di prescrizione, pure ritenuta inammissibile in quanto generica e non provata.
Spetta, difatti, alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili.
Tali precisazioni non sono state fatte dal ricorrente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Se ne deduce, quindi, che il ricorrente avrebbe dovuto indicare il dies a quo e il dies a quem, nonché le somme che non possono essere più oggetto di domanda da parte degli Enti impositori (quali?).
In assenza di tali indispensabili elementi l'eccezione di prescrizione non può essere presa in considerazione, non risultando rilevante nemmeno dal punto di vista processuale, in quanto estremamente generica e deficitaria dei presupposti necessari per la valutazione della sua fondatezza.
In ogni caso Agenzia Entrate D.P. Napoli ha versato in atti la documentazione, non contestata da parte ricorrente, attestante la regolare e tempestiva notifica sia di tutte le Cartelle di Pagamento genericamente impugnate che, non essendo state a suo tempo contestate, hanno reso definitiva la pretesa creditoria, sia dei successivi atti esattivi che, comunque, hanno impedito lo spirare del termine prescrizionale genericamente eccepito dal ricorrente.
Per i motivi sueposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Napoli, 28/01/2026
Il AT Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Vincenzo Del Sorbo (firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, AT
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10585/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021883280 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1395/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 05/06/2025 ad Agenzia Entrate NE e
Agenzia Entrate D.P. II Napoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in pari data, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 071 2025 90218832 80 000, notificata in data 21/05/2025, riferita a non meglio precisate
Cartelle di Pagamento contenenti “irregolarità Irpef 2006/2008/2009/2011/2012 per un totale di € 15.645,84”.
Ha proposto ricorso avverso la detta Intimazione di Pagamento ed avverso le non precisate Cartelle di
Pagamento sottese, per i seguenti motivi:
- Omessa notifica degli atti prodromici, non essendo state mai notificate le Cartelle di Pagamento ivi richiamate;
- Intervenuta prescrizione del credito azionato, essendo decorso il termine quinquennale previsto da copiosa giurisprudenza, in assenza di alcun atto interruttivo;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 09/09/2025.
Agenzia Entrate D.P. Napoli, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 21/11/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione, non solo delle Cartelle di Pagamento
e degli Avvisi di Accertamento richiamati nell'Intimazione di Pagamento impugnata, ma anche del successivo seguente atto esattivo:
- Preavviso Fermo Amministrativo n. 071 80 2014 000040 86 000 in data 24/02/2015;
che, oltre a cristallizzare la pretesa creditoria, ha interrotto il termine prescrizionale decennale.
Quanto Nominativo_1 di Accertamento ha poi fatto rilevare che questi erano stati impugnati con ricorsi conclusisi col loro rigetto.
Ha infine precisato che le Cartelle impugnate erano state pure ricomprese nell'Istanza di Definizione
Agevolata presentata dal ricorrente in data 27/06/2023.
Versando in atti la relativa documentazione ed insistendo sulla legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate NE non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la giurisprudenza ha da tempo affermato che l'utilizzo di formule di stile come quelle utilizzate, nonché di formule analoghe, non sono utili ad estendere l'impugnazione nei confronti di atti non specificatamente enunciati, quale appunto le generiche “Cartelle di Pagamento contenenti “irregolarità Irpef 2006/2008/2009/2011/2012”.
Ad avviso del Collegio il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure;
ciò perché solo l'inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa.
Dal ricorso non si evince in alcun modo, chiaramente ed inequivocabilmente, quali ruoli il ricorrente abbia voluto contestare, per quale importo presuntivamente non pagato, chi sono gli Enti creditori, con la conseguenza che l'eccezione di mancata notifica delle Cartelle di Pagamento deve essere dichiarata inammissibile.
Alla stessa conclusione il Collegio perviene con riferimento all'eccezione di prescrizione, pure ritenuta inammissibile in quanto generica e non provata.
Spetta, difatti, alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili.
Tali precisazioni non sono state fatte dal ricorrente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Se ne deduce, quindi, che il ricorrente avrebbe dovuto indicare il dies a quo e il dies a quem, nonché le somme che non possono essere più oggetto di domanda da parte degli Enti impositori (quali?).
In assenza di tali indispensabili elementi l'eccezione di prescrizione non può essere presa in considerazione, non risultando rilevante nemmeno dal punto di vista processuale, in quanto estremamente generica e deficitaria dei presupposti necessari per la valutazione della sua fondatezza.
In ogni caso Agenzia Entrate D.P. Napoli ha versato in atti la documentazione, non contestata da parte ricorrente, attestante la regolare e tempestiva notifica sia di tutte le Cartelle di Pagamento genericamente impugnate che, non essendo state a suo tempo contestate, hanno reso definitiva la pretesa creditoria, sia dei successivi atti esattivi che, comunque, hanno impedito lo spirare del termine prescrizionale genericamente eccepito dal ricorrente.
Per i motivi sueposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Napoli, 28/01/2026
Il AT Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Vincenzo Del Sorbo (firma digitale) (firma digitale)