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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
nato il [...] ad [...], residente in [...]
Livelli n. 8, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro FILIPPI contro
nata il [...] a [...], residente in [...]
Aeroporti n. 101, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni del ricorrente: Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio;
spese rifuse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 26.3.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Sorgà il 28.4.2018; che dall'unione non erano CP_1
nati figli;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che, con sentenza n. 824/2024 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, né compariva CP_1
all'udienza del 3.10.2025, fissata avanti il Giudice Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
La stessa veniva quindi dichiarata contumace.
A detta udienza compariva invece il ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, matura per la decisione, all'udienza del 4.11.2025 era discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attore è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data della prima udienza avanti il Tribunale
di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n.
824/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso.
2 I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Sorgà il 28.4.2018;
[...]
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.2 , parte I, anno 2018;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente estensore
3 Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
nato il [...] ad [...], residente in [...]
Livelli n. 8, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro FILIPPI contro
nata il [...] a [...], residente in [...]
Aeroporti n. 101, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni del ricorrente: Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio;
spese rifuse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 26.3.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Sorgà il 28.4.2018; che dall'unione non erano CP_1
nati figli;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che, con sentenza n. 824/2024 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, né compariva CP_1
all'udienza del 3.10.2025, fissata avanti il Giudice Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
La stessa veniva quindi dichiarata contumace.
A detta udienza compariva invece il ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, matura per la decisione, all'udienza del 4.11.2025 era discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attore è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data della prima udienza avanti il Tribunale
di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n.
824/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso.
2 I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Sorgà il 28.4.2018;
[...]
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.2 , parte I, anno 2018;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente estensore
3 Dott.ssa Elena Sollazzo
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