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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/12/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.4241/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4241 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (16.07.1934 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv.
Giuseppe Marra del Foro di Reggio Calabria), l in persona Controparte_1
del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria
UR Curatola del Foro di Reggio Calabria) unitamente all' Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva) e all Controparte_3
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato
[...]
generale alle liti parimenti in atti dall'avv.Antonio D'Agostino dell'Avvocatura Distrettuale dell' . CP_3
1 1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202200002452000, notificatagli in data 21.8.2023 e relativa al mancato pagamento: a) delle cartelle di pagamento nn. 09420140000348332
(notificata il 20.5.2014); 09420140017598620 (notificata il 14.1.2015); 09420150010175074
(notificata il 24.9.2015); 09420150021489235 (notificata il 7.3.2016); 09420170008907715
(notificata l'11.11.2017); 09420170016805738 (notificata il 26.3.2018); 09420190000050033
(notificata il 15.4.2019); 39420130001992622000 (notificata il 14.1.2014);
39420140000324766000 (periodi 1-2/2013; notificato il 28.6.2014); b) degli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420140001653252000 (notificato il 25.10.2014);
39420140003575322000 (notificato il 19.2.2015); 39420150000587876000 (notificato il
21.10.2016); 39420160000108509000 (notificato il 11.5.2016); 39420160002439064000
(notificato il 26.11.2016); 39420180003013206000 (notificato il 28.12.2018);
39420190000692027000 (notificato il 1.8.2019) e 39420190003272470000 (notificato il
21.1.2020).
Costituendosi in giudizio l ha contestato l'avversa pretesa, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
L' e l' a loro volta costituiti ritualmente in giudizio, hanno rassegnato CP_2 CP_3
analoghe conclusioni.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che deve in primo luogo ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Controparte_1
(Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1
2 segnatamente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202200002452000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, osserva in primo luogo il Tribunale che gli importi indicati nella cartella di pagamento n. 09420140000348332 e nell'avviso di addebito n.
39420140000324766000 sono stati già accertati come non dovuti dal ricorrente a mezzo di sentenza di questo stesso Tribunale n. 320/2022 (pubblicata in data 15.2.2022), passata in giudicato.
Il ricorso va quindi accolto in parte qua.
3.1. Con riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito contrassegnati rispettivamente dai nn. 09420140017598620 (notificata il 14.1.2015), 09420150010175074
(notificata il 24.9.2015), 09420150021489235 (notificata il 7.3.2016), 09420170008907715
(notificata l'11.11.2017), 09420170016805738 (notificata il 26.3.2018), 09420190000050033
(notificata il 15.4.2019); 39420130001992622000 (notificato il 14.1.2014),
39420140001653252000 (notificato il 25.10.2014), 39420140003575322000 (notificato il
19.2.2015), 39420150000587876000 (notificato il 21.10.2016), 39420160000108509000
(notificato il 11.5.2016) e 39420160002439064000 (notificato il 26.11.2016) deve ritenersi che la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute fosse venuta a maturarsi alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (21.8.2023): e questo, pur tenendo in considerazione l'operatività della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e nel D.L.
183/2020 (cd. Mille Proroghe) il legislatore ha infatti, come noto, disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, prima l'articolo 37 co.2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
L.27/2020, ha disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente l' art. 11 co.9 D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L.21/2021, ha poi disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
3 a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma di cui all'art. 37 co. 2 del predetto D.L. 18/2020 ha introdotto quindi una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/3020 - con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione. Analogamente è a dirsi per il periodo 1.1.2021-
30.6.2021 (181 giorni), per un periodo di sospensione complessivo pari a 310 giorni.
Anche computando tale periodo nel calcolo del termine prescrizionale contributivo di cui si è detto, il ricorso va comunque accolto in parte qua con conseguente annullamento parziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202200002452000.
3.2. Sulla base dei medesimi criteri e in applicazione dei medesimi principi il ricorso va invece respinto con riferimento agli avvisi di addebito residui contrassegnati dai nn.
39420180003013206000, 39420190000692027000 e 39420190003272470000 (rispettivamente notificati in data 28.12.2018, 1.8.2019 e 21.1.2020).
Avendo riguardo agli stessi, infatti, il già citato termine di prescrizione quinquennale non poteva dirsi ancora maturato alla data di notifica della comunicazione preventiva oggetto di causa.
4. Le spese di lite, previa compensazione per 1/2 stante l'accoglimento solo parziale della domanda, seguono nella residua quota di 1/2 la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 52.000).
Esse vanno pertanto poste a carico delle parti resistenti soccombenti in solido tra loro, nelle rispettive qualità di titolari del credito e di soggetto cui è materialmente imputabile la prescrizione testé rilevata: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, avv. Giuseppe Marra.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., dell' Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t. e dell' Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed Controparte_3
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1
pagamento del carico contributivo portato dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito nn. 09420140000348332; 39420140000324766000; 09420140017598620;
09420150010175074; 09420150021489235; 09420170008907715; 09420170016805738;
09420190000050033; 39420130001992622000; 39420140001653252000;
39420140003575322000; 39420150000587876000; 39420160000108509000 e
39420160002439064000 con conseguente annullamento – in parte qua – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202200002452000 oggetto di causa;
- rigetta nel residuo merito;
- previa compensazione delle spese di lite per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone la residua quota di 1/2 a carico delle parti resistenti, in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.000,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Marra
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5 6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4241 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (16.07.1934 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv.
Giuseppe Marra del Foro di Reggio Calabria), l in persona Controparte_1
del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria
UR Curatola del Foro di Reggio Calabria) unitamente all' Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva) e all Controparte_3
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato
[...]
generale alle liti parimenti in atti dall'avv.Antonio D'Agostino dell'Avvocatura Distrettuale dell' . CP_3
1 1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202200002452000, notificatagli in data 21.8.2023 e relativa al mancato pagamento: a) delle cartelle di pagamento nn. 09420140000348332
(notificata il 20.5.2014); 09420140017598620 (notificata il 14.1.2015); 09420150010175074
(notificata il 24.9.2015); 09420150021489235 (notificata il 7.3.2016); 09420170008907715
(notificata l'11.11.2017); 09420170016805738 (notificata il 26.3.2018); 09420190000050033
(notificata il 15.4.2019); 39420130001992622000 (notificata il 14.1.2014);
39420140000324766000 (periodi 1-2/2013; notificato il 28.6.2014); b) degli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420140001653252000 (notificato il 25.10.2014);
39420140003575322000 (notificato il 19.2.2015); 39420150000587876000 (notificato il
21.10.2016); 39420160000108509000 (notificato il 11.5.2016); 39420160002439064000
(notificato il 26.11.2016); 39420180003013206000 (notificato il 28.12.2018);
39420190000692027000 (notificato il 1.8.2019) e 39420190003272470000 (notificato il
21.1.2020).
Costituendosi in giudizio l ha contestato l'avversa pretesa, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
L' e l' a loro volta costituiti ritualmente in giudizio, hanno rassegnato CP_2 CP_3
analoghe conclusioni.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che deve in primo luogo ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Controparte_1
(Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1
2 segnatamente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202200002452000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, osserva in primo luogo il Tribunale che gli importi indicati nella cartella di pagamento n. 09420140000348332 e nell'avviso di addebito n.
39420140000324766000 sono stati già accertati come non dovuti dal ricorrente a mezzo di sentenza di questo stesso Tribunale n. 320/2022 (pubblicata in data 15.2.2022), passata in giudicato.
Il ricorso va quindi accolto in parte qua.
3.1. Con riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito contrassegnati rispettivamente dai nn. 09420140017598620 (notificata il 14.1.2015), 09420150010175074
(notificata il 24.9.2015), 09420150021489235 (notificata il 7.3.2016), 09420170008907715
(notificata l'11.11.2017), 09420170016805738 (notificata il 26.3.2018), 09420190000050033
(notificata il 15.4.2019); 39420130001992622000 (notificato il 14.1.2014),
39420140001653252000 (notificato il 25.10.2014), 39420140003575322000 (notificato il
19.2.2015), 39420150000587876000 (notificato il 21.10.2016), 39420160000108509000
(notificato il 11.5.2016) e 39420160002439064000 (notificato il 26.11.2016) deve ritenersi che la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute fosse venuta a maturarsi alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (21.8.2023): e questo, pur tenendo in considerazione l'operatività della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e nel D.L.
183/2020 (cd. Mille Proroghe) il legislatore ha infatti, come noto, disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, prima l'articolo 37 co.2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
L.27/2020, ha disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente l' art. 11 co.9 D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L.21/2021, ha poi disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
3 a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma di cui all'art. 37 co. 2 del predetto D.L. 18/2020 ha introdotto quindi una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/3020 - con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione. Analogamente è a dirsi per il periodo 1.1.2021-
30.6.2021 (181 giorni), per un periodo di sospensione complessivo pari a 310 giorni.
Anche computando tale periodo nel calcolo del termine prescrizionale contributivo di cui si è detto, il ricorso va comunque accolto in parte qua con conseguente annullamento parziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202200002452000.
3.2. Sulla base dei medesimi criteri e in applicazione dei medesimi principi il ricorso va invece respinto con riferimento agli avvisi di addebito residui contrassegnati dai nn.
39420180003013206000, 39420190000692027000 e 39420190003272470000 (rispettivamente notificati in data 28.12.2018, 1.8.2019 e 21.1.2020).
Avendo riguardo agli stessi, infatti, il già citato termine di prescrizione quinquennale non poteva dirsi ancora maturato alla data di notifica della comunicazione preventiva oggetto di causa.
4. Le spese di lite, previa compensazione per 1/2 stante l'accoglimento solo parziale della domanda, seguono nella residua quota di 1/2 la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 52.000).
Esse vanno pertanto poste a carico delle parti resistenti soccombenti in solido tra loro, nelle rispettive qualità di titolari del credito e di soggetto cui è materialmente imputabile la prescrizione testé rilevata: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, avv. Giuseppe Marra.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., dell' Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t. e dell' Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed Controparte_3
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1
pagamento del carico contributivo portato dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito nn. 09420140000348332; 39420140000324766000; 09420140017598620;
09420150010175074; 09420150021489235; 09420170008907715; 09420170016805738;
09420190000050033; 39420130001992622000; 39420140001653252000;
39420140003575322000; 39420150000587876000; 39420160000108509000 e
39420160002439064000 con conseguente annullamento – in parte qua – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202200002452000 oggetto di causa;
- rigetta nel residuo merito;
- previa compensazione delle spese di lite per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone la residua quota di 1/2 a carico delle parti resistenti, in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.000,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Marra
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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