TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4483/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER UD
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AZ TA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2025 le parti formulavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 3 “ Le parti dichiarano di concordare sull'affido condiviso e sul calendario 6 giorni con il padre e 8 con la madre con previsione di un giorno in più con il padre, quindi settimane alterne, dall'anno scolastico
2026/2027 e previo Co.Ge.
Le parti concordano nella nomina del dott. e si impegnano a nominarlo entro un mese. Per_1
Parte resistente precisa che lo aveva contattato il proprio precedente avvocato per nominarlo come
CTP ma poi, a seguito della sostituzione del legale, era stato scelto altro CTP.
La dott.ssa precisa che il dott. ha confermato e dato comunque la propria Per_2 Per_1 disponibilità.
Le parti concordano sul calendario proposto dalla CTU e, salvi diversi accordi, ritengono che anche per Pasqua ed i ponti si applicherà l'orario delle 10.00.
Parte ricorrente chiede la revoca dell'assegno, mentre parte resistente chiede la conferma.
Le parti concordano sull'applicazione del protocollo della Corte d'Appello di Milano relativo alle spese straordinarie e sulla ripartizione delle stesse al 50%.
Il Giudice propone la riduzione dell'assegno paterno ad € 200, oltre rivalutazione. Le parti dichiarano di accettare e precisano che dal 23 dicembre 2025 il pagamento sarà di € 200 e le spese straordinarie seguiranno il protocollo.
Le parti concordano di dare mandato al sulle scelte mediche relative al minore in caso di CP_2 contrasto fra i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano ad avviare i percorsi indicati dalla CTU.
Le parti concordano che dal collocamento paritetico, l'AUU sarà percepito interamente dalla madre, il padre verserà € 60,00 al mese, oltre rivalutazione. Fino che INPS non avrà registrato la variazione, il padre girerà alla madre quanto percepito a titolo di AUU.
Spese di CTU a carico solidale e spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 4.12.2024 lo chiedeva una modifica del decreto dell'8.3.2020, emesso nel procedimento n. Parte_1
v.g. 1126/2022, Tribunale di Busto Arsizio, relativamente all'affido e mantenimento di , nato Per_3 il 21.1.2019 dalla relazione fra le parti. In particolare, domandavo un collocamento paritetico settimanale, con mantenimento diretto del minore.
La resistente si costituiva e chiedeva una diversa regolamentazione (affido esclusivo e prevalente collocamento del minore presso di sé).
All'esito dell'udienza del 17.12.2025 le parti raggiungevano l'accordo ut supra ritrascritto, che deve pagina 2 di 3 essere recepito in quanto funzionale all'interesse del minore. Le parti, infatti, concordavano sull'affido condiviso, come indicato dalla CTU, e recepivano il calendario suggerito dalla CTU.
Le pattuizioni economiche sono, poi, coerenti con le condizioni economiche delle parti.
Le spese di lite devono essere compensate come d'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la madre;
dispone
che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite;
dichiara compensate le spese di lite e pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Busto Arsizio, 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4483/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER UD
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AZ TA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2025 le parti formulavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 3 “ Le parti dichiarano di concordare sull'affido condiviso e sul calendario 6 giorni con il padre e 8 con la madre con previsione di un giorno in più con il padre, quindi settimane alterne, dall'anno scolastico
2026/2027 e previo Co.Ge.
Le parti concordano nella nomina del dott. e si impegnano a nominarlo entro un mese. Per_1
Parte resistente precisa che lo aveva contattato il proprio precedente avvocato per nominarlo come
CTP ma poi, a seguito della sostituzione del legale, era stato scelto altro CTP.
La dott.ssa precisa che il dott. ha confermato e dato comunque la propria Per_2 Per_1 disponibilità.
Le parti concordano sul calendario proposto dalla CTU e, salvi diversi accordi, ritengono che anche per Pasqua ed i ponti si applicherà l'orario delle 10.00.
Parte ricorrente chiede la revoca dell'assegno, mentre parte resistente chiede la conferma.
Le parti concordano sull'applicazione del protocollo della Corte d'Appello di Milano relativo alle spese straordinarie e sulla ripartizione delle stesse al 50%.
Il Giudice propone la riduzione dell'assegno paterno ad € 200, oltre rivalutazione. Le parti dichiarano di accettare e precisano che dal 23 dicembre 2025 il pagamento sarà di € 200 e le spese straordinarie seguiranno il protocollo.
Le parti concordano di dare mandato al sulle scelte mediche relative al minore in caso di CP_2 contrasto fra i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano ad avviare i percorsi indicati dalla CTU.
Le parti concordano che dal collocamento paritetico, l'AUU sarà percepito interamente dalla madre, il padre verserà € 60,00 al mese, oltre rivalutazione. Fino che INPS non avrà registrato la variazione, il padre girerà alla madre quanto percepito a titolo di AUU.
Spese di CTU a carico solidale e spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 4.12.2024 lo chiedeva una modifica del decreto dell'8.3.2020, emesso nel procedimento n. Parte_1
v.g. 1126/2022, Tribunale di Busto Arsizio, relativamente all'affido e mantenimento di , nato Per_3 il 21.1.2019 dalla relazione fra le parti. In particolare, domandavo un collocamento paritetico settimanale, con mantenimento diretto del minore.
La resistente si costituiva e chiedeva una diversa regolamentazione (affido esclusivo e prevalente collocamento del minore presso di sé).
All'esito dell'udienza del 17.12.2025 le parti raggiungevano l'accordo ut supra ritrascritto, che deve pagina 2 di 3 essere recepito in quanto funzionale all'interesse del minore. Le parti, infatti, concordavano sull'affido condiviso, come indicato dalla CTU, e recepivano il calendario suggerito dalla CTU.
Le pattuizioni economiche sono, poi, coerenti con le condizioni economiche delle parti.
Le spese di lite devono essere compensate come d'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la madre;
dispone
che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite;
dichiara compensate le spese di lite e pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Busto Arsizio, 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3