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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10035/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. POLVERINO MONICA;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. ), con l'Avv. SANNINO GIULIANA;
CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 11/06/2009 (atto n.20, P. I, sez. X, anno 2009), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI il 19/07/2010) e Per_1
(nt. NAPOLI 30/10/2015) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti Per_2 condizioni:
l'abitazione coniugale sita in Napoli alla via Karl Barth n.4, così come arredata, resta Per_ in uso esclusivo alla moglie, che vi vivrà con i figli e mentre, il signor Per_1 [...] si trasferirà altrove, portando con se tutti i suoi effetti personali, entro 90 giorni CP_1 dalla sentenza di omologa del presente atto con l'obbligo di comunicare immediatamente alla moglie la sua nuova residenza e domicilio;
Per_ i figli minori e vivranno presso la madre, cui restano affidati in maniera Per_1 condivisa con il padre di tal che tutte le decisioni di maggior importanza per i figli saranno adottate sempre di comune accordo tra le parti.
I coniugi espressamente stabiliscono che terranno un comportamento dignitoso e rispettoso dinanzi ai minori, evitando qualunque atteggiamento che possa turbare la loro serenità anche nel caso in cui dovessero reciprocamente intraprendere una nuova relazione con altro partner.
Il padre potrà vedere e tenere i figli quando vorrà, previo accordo con la moglie e compatibilmente con le esigenze dei minori. In ogni caso e comunque, allo scopo di evitare ogni e possibile conflitto, che i ricorrenti si prodigheranno a scongiurare, i coniugi stabiliscono, sin d'ora, che il padre dovrà tenere con sé i figli:
- il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 20.
- il padre a week end alterni preleverà i minori dall'abitazione materna il sabato mattina e li riaccompagnerà la domenica entro le ore 20;
- nel periodo natalizio ad anni alterni: il giorno 24 dicembre resteranno con la madre, il giorno 25 dicembre con il padre, il giorno 26 dicembre con la madre mentre il giorno 31 dicembre con il padre ed il giorno 1° gennaio con la madre, alternandosi di anno in anno.
- nel periodo Pasquale, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo con il padre;
- Per le vacanze estive 7 giorni nel periodo estivo, sempre previo accordo con la madre, da comunicarsi entro il 30 giugno alla stessa, con precisa indicazione dei luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli, tra il primo luglio al 30 agosto, con salvezza di diversi accordi tra coniugi, avendo riguardo alle esigenze dei minori.
- ad anni alternati con il padre il giorno del compleanno: resta fermo l'impegno dei coniugi di presenziare alla festa di compleanno, eventualmente organizzata, da colui o colei ai quali i figli sono affidati.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
Tenuto conto che il signor ha sempre vissuto e continua a vivere in casa con CP_2
Per_ i minori e , i coniugi stabiliscono che i minori potranno essere accompagnati e Per_1 prelevati da scuola dallo zio paterno signor , così come consuetudine già da CP_2 tempo.
Pag. 2 di 4 I coniugi, in ogni caso, si riportano al piano genitoriale che è stato compilato nell'interesse dei minori che si allega al presente ricorso diventandone parte integrante dello stesso.
Il sig. verserà alla signora il giorno 7 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla e/o in contati previa Parte_1 ricevuta, la somma di euro 500.00, (euro cinquecento/00) rivalutata di anno in anno secondo Per_ gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e . Per_1
Le Parti espressamente stabiliscono che l'assegno unico verrà chiesto ed incassato dalla
Sig.ra nella misura del 100%. Parte_1
Le parti si impegnano, altresì, a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli come da protocollo del Tribunale di Napoli.
Il signor verserà a titolo di mantenimento alla moglie il giorno 7 di CP_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla e/o in Parte_1 contati previa ricevuta, la somma di euro 100.00, (euro cento/00) rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
i coniugi si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando che con l'omologazione della separazione non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i figli.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI il 25/05/1986) e Parte_1
(nt. a NAPOLI il 06/01/1981), omologando gli accordi tra loro CP_1 intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10035/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. POLVERINO MONICA;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. ), con l'Avv. SANNINO GIULIANA;
CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 11/06/2009 (atto n.20, P. I, sez. X, anno 2009), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI il 19/07/2010) e Per_1
(nt. NAPOLI 30/10/2015) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti Per_2 condizioni:
l'abitazione coniugale sita in Napoli alla via Karl Barth n.4, così come arredata, resta Per_ in uso esclusivo alla moglie, che vi vivrà con i figli e mentre, il signor Per_1 [...] si trasferirà altrove, portando con se tutti i suoi effetti personali, entro 90 giorni CP_1 dalla sentenza di omologa del presente atto con l'obbligo di comunicare immediatamente alla moglie la sua nuova residenza e domicilio;
Per_ i figli minori e vivranno presso la madre, cui restano affidati in maniera Per_1 condivisa con il padre di tal che tutte le decisioni di maggior importanza per i figli saranno adottate sempre di comune accordo tra le parti.
I coniugi espressamente stabiliscono che terranno un comportamento dignitoso e rispettoso dinanzi ai minori, evitando qualunque atteggiamento che possa turbare la loro serenità anche nel caso in cui dovessero reciprocamente intraprendere una nuova relazione con altro partner.
Il padre potrà vedere e tenere i figli quando vorrà, previo accordo con la moglie e compatibilmente con le esigenze dei minori. In ogni caso e comunque, allo scopo di evitare ogni e possibile conflitto, che i ricorrenti si prodigheranno a scongiurare, i coniugi stabiliscono, sin d'ora, che il padre dovrà tenere con sé i figli:
- il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 20.
- il padre a week end alterni preleverà i minori dall'abitazione materna il sabato mattina e li riaccompagnerà la domenica entro le ore 20;
- nel periodo natalizio ad anni alterni: il giorno 24 dicembre resteranno con la madre, il giorno 25 dicembre con il padre, il giorno 26 dicembre con la madre mentre il giorno 31 dicembre con il padre ed il giorno 1° gennaio con la madre, alternandosi di anno in anno.
- nel periodo Pasquale, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo con il padre;
- Per le vacanze estive 7 giorni nel periodo estivo, sempre previo accordo con la madre, da comunicarsi entro il 30 giugno alla stessa, con precisa indicazione dei luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli, tra il primo luglio al 30 agosto, con salvezza di diversi accordi tra coniugi, avendo riguardo alle esigenze dei minori.
- ad anni alternati con il padre il giorno del compleanno: resta fermo l'impegno dei coniugi di presenziare alla festa di compleanno, eventualmente organizzata, da colui o colei ai quali i figli sono affidati.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
Tenuto conto che il signor ha sempre vissuto e continua a vivere in casa con CP_2
Per_ i minori e , i coniugi stabiliscono che i minori potranno essere accompagnati e Per_1 prelevati da scuola dallo zio paterno signor , così come consuetudine già da CP_2 tempo.
Pag. 2 di 4 I coniugi, in ogni caso, si riportano al piano genitoriale che è stato compilato nell'interesse dei minori che si allega al presente ricorso diventandone parte integrante dello stesso.
Il sig. verserà alla signora il giorno 7 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla e/o in contati previa Parte_1 ricevuta, la somma di euro 500.00, (euro cinquecento/00) rivalutata di anno in anno secondo Per_ gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e . Per_1
Le Parti espressamente stabiliscono che l'assegno unico verrà chiesto ed incassato dalla
Sig.ra nella misura del 100%. Parte_1
Le parti si impegnano, altresì, a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli come da protocollo del Tribunale di Napoli.
Il signor verserà a titolo di mantenimento alla moglie il giorno 7 di CP_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla e/o in Parte_1 contati previa ricevuta, la somma di euro 100.00, (euro cento/00) rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
i coniugi si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando che con l'omologazione della separazione non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i figli.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI il 25/05/1986) e Parte_1
(nt. a NAPOLI il 06/01/1981), omologando gli accordi tra loro CP_1 intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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