TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 6.10.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per il convenuto\opposto l'avv. MONTEROSSO TITO, oggi sostituito dall'avv. VINCENZO TERNULLO, nonché per la cessionaria l'avv. VINCENZO ZERBO in sostituzione Controparte_1 dell'avv. SANTI PUGLISI I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
N. R.G. 4444/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catania Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4444/2024 promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Domenica Gambadoro (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo Studio Porto - Sangiorgi - Gambadoro, in Catania, Via Re Martino n. 17; OPPONENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso (C.F. ), presso il cui studio sito C.F._3 in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, è elettivamente domiciliata. OPPOSTA pagina 1 di 5 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Santi Puglisi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 l'indirizzo PEC Email_1 TERZA INTERVENUTA
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_3 e difesa dall'Avv. Santi Puglisi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 l'indirizzo PEC Email_1 TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 06.10.2025 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 347/2024 emesso il 07.02.2024 nel procedimento n. 13161/2023 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente la somma di euro Parte_1 29.038,79, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in virtù del contratto di finanziamento “Fido famiglia – con garanzia cambiaria” concesso l'11.10.2013 dall'allora Credito Siciliano S.p.A.. Con atto di citazione del 18.04.2024 il debitore proponeva, quindi, opposizione avverso il predetto provvedimento, deducendo: il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento e la violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto il tasso di mora doveva essere applicato sulla sola quota capitale e non anche sulla quota interessi. Conseguentemente, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Catania adito, IN VIA PRELIMINARE in accoglimento della presente opposizione, contrariis reiectis, disporre il rinvio ad udienza successiva al fine di consentire l'esperimento della procedura di mediazione. IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO di accogliere la presente opposizione e compiacersi voler dichiarare, per tutte le causali supra esposte, la declaratoria di estinzione del credito, così come eccepita, stante la nullità del decreto ingiuntivo opposto N. 347/2024, per carenza di prova scritta del credito azionato, emesso in data 07.02.2024 dal Giudice Dott.ssa Vera Marletta. IN SUBORDINE E SENZA RECESSO della superiore eccezione eccepita, nella non temuta ipotesi che l'opposta riesca a fornire l'estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito all'attuale pretesa avanzata con il decreto monitorio opposto e, dunque, a dimostrare la propria legittimazione sostanziale ad agire sulla base della documentazione che vorrà produrre munita dei requisiti richiesti dall'ordinamento, dire tenuta l'opposta alla restituzione dell'ammontare degli interessi anatocistici che verranno a determinarsi, con la revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA e senza inversione dell'onere probatorio, con ogni più ampia riserva di richiedere consulenza d'ufficio tecnico contabile al fine di determinare l'ammontare degli interessi anatocistici applicati, aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad euro 29.038,79. Con conseguente vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del sottoscritto Avv. Maria Domenica Gambadoro che ha anticipato le spese e non ha riscosso le competenze.”. Costituitasi l'opposta, questa confutava le avverse doglianze chiedendo “P I A C C I A All'Ill.mo
pagina 2 di 5 Signor G.I. adito, in funzione di Giudice Unico, reietta ogni contraria istanza, IN VIA PRELIMINARE 1) Concedere ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n.347/2024. 2) Assegnare al Credit Agricole Italia S.p.A. termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito 3) CP_ Rigettare in toto l'opposizione a avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 4) Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n347/2023, depositato in data 28/11/2023 (R.G. n.13161/2023 D.I.) dal Giudice del Tribunale di Catania e, per l'effetto, confermare la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o, in estremo subordine, confermare la condanna dell'opponente al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di Credit Agricole Italia S.p.A. nell'ambito del presente giudizio. 5) Condannare gli opponenti alle spese e compensi di giudizio.”. Successivamente nel corso del giudizio si costituivano quali terzi intervenuti la Controparte_3 in data 09.09.2024 e, di poi, in data 13.12.2024 l' sociètà via via cessionarie del Controparte_1 credito in paola, le quali si riportavano alla posizione dell'opposta, chiedendo l'estromissione della dante causa. Ad ogni modo, confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attore in citazione, e depositate solo dalla le memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva concessa la CP_3 provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnato termine di gg. 15 all'opposta per l'avvio del procedimento di mediazione, fissando all'uopo l'udienza del 14.04.2025. In tale data, atteso l'esito negativo del tentativo di mediazione, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.10.2025. Le parti presenti hanno, quindi, concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 06.10.2025 che qui si intende richiamato.
************************* Tanto premesso, è opinione di questo giudicante che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per i seguenti motivi. Ebbene, la prima doglianza sollevata dall'opponente e afferente al mancato espletamento del tentativo di conciliazione è stata superata a seguito dell'esperimento -seppur infruttoso- in corso di causa della procedura di mediazione, come da ordinanza del 27.11.2024. Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, in particolare il contesta che il decreto ingiuntivo Pt_1
“emesso solo sulla base dell'estratto dei saldaconti è invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito. Difatti, ai sensi degli artt. 2709 cod. civ. e 364 cod. proc. civ., costituisce prova scritta ai fini del decreto monitorio, in materia bancaria e/o finanziaria, l'estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito all'attuale pretesa da parte del soggetto finanziatore” e ancora tale saldaconto è prova “inidonea ai sensi dell'art. 50 TUB”. Or, giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso in specie parte opposta (attore in senso sostanziale), oltre ad aver allegato l'inadempimento del debitore, che non è stato contestato dall'opponente, ha prodotto il contratto di finanziamento, “Fido famiglia – con garanzia cambiaria” dell'11.10.2013, debitamente sottoscritto (v. all. 2 fasc. monitorio), completo anche del piano di ammortamento e della relativa cambiale (v. all. 2 fasc. monitorio); il certificato ex art. 50 TUB (v. all. 1 fasc. monitorio); gli atti di fusione societaria (v. all. D-E fasc. monitorio); l'estratto conto integrale (v. all. 14 fasc. ; la comunicazione di revoca CP_3 dell'affidamento e di risoluzione del contratto oltre ad ulteriori messe in mora (v. all. 3 fasc. pagina 3 di 5 monitorio); nonché l'estratto conto da cui emerge l'effettivo accredito delle somme finanziate (v. all. 5 fasc. . CP_3 Di tal chè il corredo probatorio offerto è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un contratto di finanziamento garantito da cambiale. Di contro, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) a fronte della documentazione contestuale e contabile prodotta dalla creditrice, oltre a non aver contestato di aver stipulato il contratto e di aver ricevuto il finanziamento indicato, non solo non ha dato prova di aver restituito le somme oggetto di ingiunzione ma ha mosso eccezioni e doglianze del tutto generiche e prive di alcuna adeguata allegazione. Di guisa che, infondate e da rigettare si sono rivelate le censure formulate, tra cui anche quella afferente alla lesione dell'art. 1283 c.c. e alla nullità della “pattuizione contrattuale della condotta degli istituti di credito di conteggiare gli interessi di mora a carico del debitore sull'intera rata”, che non è stata meglio né sviluppata né dedotta, stagliandosi per la sua genericità e non meritando -dunque- approfondimenti istruttori. Peraltro, il finanziamento in oggetto prevede il rimborso delle somme mutuate mediante il metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, circostanza che porta ad escludere il fenomeno anatocistico. Ed invero, con la definizione “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
detta espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante) e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità; si veda Tribunale di Milano, 05.05.2014). In definitiva, tale forma di ammortamento prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo), così che con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Secondo la giurisprudenza quasi unanime, seguita anche da questo Tribunale, l'ammortamento alla francese deve considerarsi legittimo, dovendosi quindi rigettare l'eccezione sollevata dall'opponente, in quanto deve escludersi che con la rata costante e il rimborso graduale del capitale possa prodursi l'applicazione di interessi anatocistici. Infatti, tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati (ex multis, Corte d'appello Brescia, 06.11.2019, n. 1597). Va, altresì, precisato che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese, infatti, la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. (si vedano Tribunale Lecce 16.9.2014, Tribunale Siena 11.7.2014, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale Pescara 10.4.2014, Tribunale Mantova 11.3.2014, Tribunale Ferrara 5.12.2013). A ciò aggiungasi che, con la recente pronuncia resa dalla Sezioni unite della Cassazione n. 15130 del 29 maggio 2024 in tema di ammortamento alla francese è stato espresso il seguente principio di diritto: ”In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di pagina 4 di 5 capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Sicché, essendo il corredo probatorio offerto da parte opposta più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato e stante l'infondatezza delle censure mosse dal , l'opposizione va Pt_1 rigettata dovendosi confermare il decreto ingiuntivo n. 347/2024 emesso il 07.02.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13161/2023 R.G.. Quanto alla richiesta formulata dalle cessionarie del credito -terze intervenute quali successori a titolo particolare del diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.- di estromissione dell'originaria opposta, si osserva come la stessa non possa essere accolta dal momento che la parte originaria ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio, proseguendo la propria attività difensiva, anche in fase decisoria, e non ha, dunque, prestato il proprio consenso alla sua estromissione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 347/2024 emesso il 07.02.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13161/2023 R.G..
- Condanna l'opponente a pagare in favore di parte opposta e della terza intervenuta la somma di € 3.809,00, per ciascuna di esse, a titolo di spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 06.10.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di Sezione
Dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 6.10.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per il convenuto\opposto l'avv. MONTEROSSO TITO, oggi sostituito dall'avv. VINCENZO TERNULLO, nonché per la cessionaria l'avv. VINCENZO ZERBO in sostituzione Controparte_1 dell'avv. SANTI PUGLISI I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
N. R.G. 4444/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catania Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4444/2024 promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Domenica Gambadoro (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo Studio Porto - Sangiorgi - Gambadoro, in Catania, Via Re Martino n. 17; OPPONENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso (C.F. ), presso il cui studio sito C.F._3 in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, è elettivamente domiciliata. OPPOSTA pagina 1 di 5 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Santi Puglisi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 l'indirizzo PEC Email_1 TERZA INTERVENUTA
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_3 e difesa dall'Avv. Santi Puglisi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 l'indirizzo PEC Email_1 TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 06.10.2025 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 347/2024 emesso il 07.02.2024 nel procedimento n. 13161/2023 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente la somma di euro Parte_1 29.038,79, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in virtù del contratto di finanziamento “Fido famiglia – con garanzia cambiaria” concesso l'11.10.2013 dall'allora Credito Siciliano S.p.A.. Con atto di citazione del 18.04.2024 il debitore proponeva, quindi, opposizione avverso il predetto provvedimento, deducendo: il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento e la violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto il tasso di mora doveva essere applicato sulla sola quota capitale e non anche sulla quota interessi. Conseguentemente, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Catania adito, IN VIA PRELIMINARE in accoglimento della presente opposizione, contrariis reiectis, disporre il rinvio ad udienza successiva al fine di consentire l'esperimento della procedura di mediazione. IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO di accogliere la presente opposizione e compiacersi voler dichiarare, per tutte le causali supra esposte, la declaratoria di estinzione del credito, così come eccepita, stante la nullità del decreto ingiuntivo opposto N. 347/2024, per carenza di prova scritta del credito azionato, emesso in data 07.02.2024 dal Giudice Dott.ssa Vera Marletta. IN SUBORDINE E SENZA RECESSO della superiore eccezione eccepita, nella non temuta ipotesi che l'opposta riesca a fornire l'estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito all'attuale pretesa avanzata con il decreto monitorio opposto e, dunque, a dimostrare la propria legittimazione sostanziale ad agire sulla base della documentazione che vorrà produrre munita dei requisiti richiesti dall'ordinamento, dire tenuta l'opposta alla restituzione dell'ammontare degli interessi anatocistici che verranno a determinarsi, con la revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA e senza inversione dell'onere probatorio, con ogni più ampia riserva di richiedere consulenza d'ufficio tecnico contabile al fine di determinare l'ammontare degli interessi anatocistici applicati, aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad euro 29.038,79. Con conseguente vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del sottoscritto Avv. Maria Domenica Gambadoro che ha anticipato le spese e non ha riscosso le competenze.”. Costituitasi l'opposta, questa confutava le avverse doglianze chiedendo “P I A C C I A All'Ill.mo
pagina 2 di 5 Signor G.I. adito, in funzione di Giudice Unico, reietta ogni contraria istanza, IN VIA PRELIMINARE 1) Concedere ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n.347/2024. 2) Assegnare al Credit Agricole Italia S.p.A. termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito 3) CP_ Rigettare in toto l'opposizione a avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 4) Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n347/2023, depositato in data 28/11/2023 (R.G. n.13161/2023 D.I.) dal Giudice del Tribunale di Catania e, per l'effetto, confermare la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o, in estremo subordine, confermare la condanna dell'opponente al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di Credit Agricole Italia S.p.A. nell'ambito del presente giudizio. 5) Condannare gli opponenti alle spese e compensi di giudizio.”. Successivamente nel corso del giudizio si costituivano quali terzi intervenuti la Controparte_3 in data 09.09.2024 e, di poi, in data 13.12.2024 l' sociètà via via cessionarie del Controparte_1 credito in paola, le quali si riportavano alla posizione dell'opposta, chiedendo l'estromissione della dante causa. Ad ogni modo, confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attore in citazione, e depositate solo dalla le memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva concessa la CP_3 provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnato termine di gg. 15 all'opposta per l'avvio del procedimento di mediazione, fissando all'uopo l'udienza del 14.04.2025. In tale data, atteso l'esito negativo del tentativo di mediazione, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.10.2025. Le parti presenti hanno, quindi, concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 06.10.2025 che qui si intende richiamato.
************************* Tanto premesso, è opinione di questo giudicante che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per i seguenti motivi. Ebbene, la prima doglianza sollevata dall'opponente e afferente al mancato espletamento del tentativo di conciliazione è stata superata a seguito dell'esperimento -seppur infruttoso- in corso di causa della procedura di mediazione, come da ordinanza del 27.11.2024. Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, in particolare il contesta che il decreto ingiuntivo Pt_1
“emesso solo sulla base dell'estratto dei saldaconti è invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito. Difatti, ai sensi degli artt. 2709 cod. civ. e 364 cod. proc. civ., costituisce prova scritta ai fini del decreto monitorio, in materia bancaria e/o finanziaria, l'estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito all'attuale pretesa da parte del soggetto finanziatore” e ancora tale saldaconto è prova “inidonea ai sensi dell'art. 50 TUB”. Or, giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso in specie parte opposta (attore in senso sostanziale), oltre ad aver allegato l'inadempimento del debitore, che non è stato contestato dall'opponente, ha prodotto il contratto di finanziamento, “Fido famiglia – con garanzia cambiaria” dell'11.10.2013, debitamente sottoscritto (v. all. 2 fasc. monitorio), completo anche del piano di ammortamento e della relativa cambiale (v. all. 2 fasc. monitorio); il certificato ex art. 50 TUB (v. all. 1 fasc. monitorio); gli atti di fusione societaria (v. all. D-E fasc. monitorio); l'estratto conto integrale (v. all. 14 fasc. ; la comunicazione di revoca CP_3 dell'affidamento e di risoluzione del contratto oltre ad ulteriori messe in mora (v. all. 3 fasc. pagina 3 di 5 monitorio); nonché l'estratto conto da cui emerge l'effettivo accredito delle somme finanziate (v. all. 5 fasc. . CP_3 Di tal chè il corredo probatorio offerto è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un contratto di finanziamento garantito da cambiale. Di contro, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) a fronte della documentazione contestuale e contabile prodotta dalla creditrice, oltre a non aver contestato di aver stipulato il contratto e di aver ricevuto il finanziamento indicato, non solo non ha dato prova di aver restituito le somme oggetto di ingiunzione ma ha mosso eccezioni e doglianze del tutto generiche e prive di alcuna adeguata allegazione. Di guisa che, infondate e da rigettare si sono rivelate le censure formulate, tra cui anche quella afferente alla lesione dell'art. 1283 c.c. e alla nullità della “pattuizione contrattuale della condotta degli istituti di credito di conteggiare gli interessi di mora a carico del debitore sull'intera rata”, che non è stata meglio né sviluppata né dedotta, stagliandosi per la sua genericità e non meritando -dunque- approfondimenti istruttori. Peraltro, il finanziamento in oggetto prevede il rimborso delle somme mutuate mediante il metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, circostanza che porta ad escludere il fenomeno anatocistico. Ed invero, con la definizione “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
detta espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante) e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità; si veda Tribunale di Milano, 05.05.2014). In definitiva, tale forma di ammortamento prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo), così che con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Secondo la giurisprudenza quasi unanime, seguita anche da questo Tribunale, l'ammortamento alla francese deve considerarsi legittimo, dovendosi quindi rigettare l'eccezione sollevata dall'opponente, in quanto deve escludersi che con la rata costante e il rimborso graduale del capitale possa prodursi l'applicazione di interessi anatocistici. Infatti, tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati (ex multis, Corte d'appello Brescia, 06.11.2019, n. 1597). Va, altresì, precisato che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese, infatti, la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. (si vedano Tribunale Lecce 16.9.2014, Tribunale Siena 11.7.2014, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale Pescara 10.4.2014, Tribunale Mantova 11.3.2014, Tribunale Ferrara 5.12.2013). A ciò aggiungasi che, con la recente pronuncia resa dalla Sezioni unite della Cassazione n. 15130 del 29 maggio 2024 in tema di ammortamento alla francese è stato espresso il seguente principio di diritto: ”In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di pagina 4 di 5 capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Sicché, essendo il corredo probatorio offerto da parte opposta più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato e stante l'infondatezza delle censure mosse dal , l'opposizione va Pt_1 rigettata dovendosi confermare il decreto ingiuntivo n. 347/2024 emesso il 07.02.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13161/2023 R.G.. Quanto alla richiesta formulata dalle cessionarie del credito -terze intervenute quali successori a titolo particolare del diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.- di estromissione dell'originaria opposta, si osserva come la stessa non possa essere accolta dal momento che la parte originaria ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio, proseguendo la propria attività difensiva, anche in fase decisoria, e non ha, dunque, prestato il proprio consenso alla sua estromissione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 347/2024 emesso il 07.02.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13161/2023 R.G..
- Condanna l'opponente a pagare in favore di parte opposta e della terza intervenuta la somma di € 3.809,00, per ciascuna di esse, a titolo di spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 06.10.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di Sezione
Dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5