Art. 16. (Commissione per la ricostituzione
di atti di morte o di nascita) 1. E' soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520 . 2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attivita' di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti gia' formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi. 3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520 , il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216 , e la legge 17 febbraio 1971, n. 90 , sono abrogati.
di atti di morte o di nascita) 1. E' soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520 . 2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attivita' di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti gia' formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi. 3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520 , il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216 , e la legge 17 febbraio 1971, n. 90 , sono abrogati.