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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa IA EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 260 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Tommaso Savito;
[...]
[...]
[...]
[...] P.IVA ), nuova denominazione di CP_1 P.IVA_1 CP_2
in qualità di mandataria di C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa e - per essa - CP_1
quale mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parigi;
-APPELLATA-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.01.2024 , le parti hanno concluso come da note sostitutive della comparizione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ Con atto introduttivo regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.114 emesso nei suoi confronti l' 1 dicembre 2009 dal Tribunale di Brindisi, sez, distaccata di Fasano, in favore di per la somma di 99.979,17 euro. Parte_2
La opponente ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto di credito azionato, la nullità della fideiussione prestata nonché la decadenza ex art.1957 c.c. del diritto di escutere la fideiussione.
Nel merito, ha rilevato la nullità degli interessi applicati dalla banca, perché superiori alla soglia antiusura.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ha rilevato l'infondatezza delle eccezioni sollevate: in ordine Parte_2
alla dedotta prescrizione, ha sottolineato come il termine sarebbe stato interrotto dall'intervento da essa spiegato nella procedura esecutiva n.290/94 R.g.e. incardinata dinanzi a questo Tribunale. A tal proposito, alla prima delle due comparse conclusionali depositate, la banca ha allegato il provvedimento reso in quel giudizio all'udienza dell' 11 luglio 2007, con cui si è disposta l'approvazione del progetto di riparto, si è rilevata l'incapienza totale per gli altri creditori e si è quindi dichiarata l'estinzione della procedura;
e tanto al fine di sostenere la permanenza dell'effetto interruttivo fino a tale di sostenere la permanenza dell'effetto interruttivo fino a tale provvedimento estintivo, che ha definito il giudizio esecutivo.
Ha sostenuto inoltre la piena validità della fideiussione, stipulata infatti prima della novellata dell'art. 1938 c.c. (ovvero dell'entrata in vigore dell'art.10 della l. 154/1992) e, in ordine alla decadenza, ha rilevato l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., per deroga convenzionale;
in merito alla nullità degli interessi applicati, poi, l'istituto ha dedotto la genericità dell'avversa eccezione ed ha allegato documentazione contabile tesa a dimostrare la piena legittimità dei tassi, tutti inferiori ai valori-soglia per
i periodi di riferimento.
Dopo essere stata trattenuta in decisione, il 30 dicembre 2013 la causa è stata rimessa sul ruolo per
l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio;
con una nuova rimessione sul ruolo, il sottoscritto giudicante ha invitato le parti a produrre in giudizio la documentazione contabile che attestasse il saldo del rapporto del conto corrente alla data dell'8 luglio 1992. All'esito è stata trattenuta in decisione”.
Con sentenza n. 247 del 2021, pubblicata in data 09.02.2021, il Tribunale di Brindisi ha accolto l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n.114/2009 rideterminando il saldo del rapporto di dare avere fra le parti, con condanna di al pagamento in favore di della somma Parte_1 Parte_2
di € 52.009,42, oltre interessi da dì della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con atto di citazione notificato l'11.03.2021, ha interposto appello Parte_1
avverso la citata sentenza, notificata il 10.02.2021 – affidandolo ai motivi di cui appresso
– chiedendo, in riforma integrale della stessa, di dichiarare prescritto il credito azionato dalla , nella qualità dichiarata in atti, ovvero la nullità della fideiussione Parte_2
e/o la decadenza del creditore procedente ad escutere la fideiussione oggetto di causa;
riformare, gradatamente, anche la condanna alla minor somma ritenuta in sentenza in quanto indimostrata;
gradatamente dichiarare la nullità degli interessi superiori alla soglia antiusura;
condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre RSG, Iva e Cap come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 16.09.2021, si è costituita e, per essa , la Controparte_3 CP_1
quale ha richiesto di dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato;
per l'effetto, rigettare integralmente l'appello medesimo, con condanna della signora Parte_1
al pagamento, in favore di delle spese e competenze del
[...] Controparte_3
secondo grado di giudizio. All'udienza cartolare del 21.02.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 2946 CC in relazione agli artt.
2943, 2945 CC, nonché dell'art. 183, VI comma CPC, in relazione all'art. 152, 112 e
115 CPC e 2938 CC – intervenuta prescrizione della pretesa creditoria attorea – insussistenza di atti interruttivi del relativo decorso – mancata dimostrazione, ex art. 2697, 1° comma CC, da parte dell'opposto, di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale”, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver rigettato l'eccezione di prescrizione nonostante la mancanza di atti interruttivi validi e ritualmente prodotti, evidenziando che la documentazione relativa all'intervento nella procedura esecutiva è stata depositata tardivamente e che l'atto di intervento, comunque, non aveva efficacia interruttiva permanente, essendosi la procedura estinta nel 2007.
Deduce, inoltre, che tale atto non poteva ritenersi idoneo a interrompere la prescrizione poiché rivolto non al debitore principale ma al fideiussore.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Nel giudizio di primo grado, la banca opposta aveva dichiarato di aver spiegato intervento, in data 15 marzo 1995, nella procedura esecutiva immobiliare n. 290/94 R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Brindisi, promossa nei confronti di Parte_1
e , in qualità di garanti del debitore principale. Nella stessa comparsa, la banca CP_4
aveva altresì espressamente riconosciuto che detta procedura “è stata dichiarata estinta all'udienza dell'11 luglio 2007”.
Solo in sede di comparsa conclusionale, e dunque oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 183, comma 6, c.p.c., l'istituto di credito ha prodotto copia dell'ordinanza di approvazione del progetto di riparto e di estinzione della procedura esecutiva, sostenendo che tale provvedimento, avendo natura di giudicato, potesse essere liberamente utilizzato dal giudice. Il Tribunale ha accolto tale impostazione, ritenendo ammissibile la produzione intempestiva e fondando il rigetto dell'opposizione sulla efficacia interruttiva permanente dell'intervento nel processo esecutivo. Tale ricostruzione non può essere condivisa, sia perché la produzione documentale dell'ordinanza in sede di comparsa conclusionale deve ritenersi tardiva e, dunque, inutilizzabile, essendo avvenuta oltre i limiti preclusivi di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sia perché il primo giudice ha impropriamente attribuito all'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva natura di giudicato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo non ha efficacia di giudicato “in coerenza con le caratteristiche di quest'ultimo, che non si svolge nel contraddittorio delle parti e non tende a un provvedimento di merito avente contenuto decisorio” (Cass. Civ. n. 7036/2003), con la conseguenza che esso non può essere utilizzato nel giudizio di cognizione per superare le preclusioni istruttorie.
Esclusa, dunque, l'utilizzabilità e la rilevanza della produzione intempestiva, la decisione deve fondarsi esclusivamente su quanto ritualmente dedotto e provato nei termini di legge, ossia sull'intervento della banca nella procedura esecutiva nel marzo 1995 e sulla sua estinzione nel luglio 2007.
In tale contesto, a fronte della specifica eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1
incombeva sull'istituto di credito – attore in senso sostanziale – l'onere di
[...]
dimostrare documentalmente, nei termini di legge, la data di effettiva conclusione della procedura esecutiva invocata, così da attestare la persistenza dell'effetto interruttivo.
Tale allegazione, tuttavia, non è stata fornita: la non ha provato di aver proseguito CP_5
la procedura fino alla vendita del bene pignorato e alla distribuzione del ricavato né di aver depositato tempestivamente documentazione idonea a comprovarlo.
In difetto di tale dimostrazione, l'intervento spiegato nel 1995 non può produrre un effetto interruttivo permanente, ma soltanto istantaneo, con conseguente ripresa del termine prescrizionale dalla data stessa dell'intervento.
Tale conclusione trova pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale,
“l'intervento nel giudizio di esecuzione, qualora il processo si estingua, ha efficacia interruttiva istantanea
e non permanente della prescrizione, il cui termine ricomincia perciò a decorrere dalla data dell'intervento in giudizio, a nulla rilevando che l'interveniente, dopo la proposizione della domanda, l'avesse diligentemente coltivata sino al momento della declaratoria di estinzione” (Cass. civ. n.10700/1998ì). Il principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha puntualizzato che
“in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale, e non dagli atti processuali successivi, essendo altresì irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione; e) l'estinzione comporta, infatti, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo (c.d. effetto interruttivo in senso proprio o "istantaneo") della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però escluso l'effetto (c.d. effetto interruttivo permanente o "sospensivo") previsto dal secondo comma del medesimo art. 2945” (Cass. civ.
n. 7875/2025).
Applicando tali principi al caso concreto, e considerata l'efficacia interruttiva istantanea dell'intervento del 1995, deve ritenersi che il termine di prescrizione decennale sia ampiamente decorso al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, non essendo stati allegati né provati ulteriori atti interruttivi utilmente compiuti entro il periodo prescrizionale. Di conseguenza, il credito azionato deve ritenersi prescritto, con accoglimento del primo motivo di appello e riforma della sentenza impugnata.
2. Gli altri motivi restano assorbiti.
3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4. Va disposta la restituzione all'avente diritto delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza qui riformata
P.Q.M.
La Corte
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliendo l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, revoca la statuizione di condanna di al pagamento, Parte_1
in favore di della somma complessiva di €52.009,42 oltre Parte_2
interessi dal dì della - condanna già , nella qualità di mandataria di CP_1 CP_2 [...]
alla rifusione delle processuali sostenute da nel CP_3 Parte_1
doppio grado, che liquida - per il giudizio di primo grado – in complessivi 4.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Tommaso Savito e – per il giudizio d'appello - in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Tommaso
Savito;
- condanna (già , nella qualità di mandataria di CP_1 CP_2
alla restituzione, in favore di , delle Controparte_3 Parte_1
somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata
Così deciso in Lecce, il 10.11.2025
Il Cons. est. Il Presidente
dr.ssa IA ST dr. Maurizio Petrelli