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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1458/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005064000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005064000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005064000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005064000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302012002324468600 TARI 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002964112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002964112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia Riscossione in relazione alla comunicazione concernente il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificata in data 20.2.2022, recante l'iscrizione a ruolo della somma di euro 625,25 e relativa al mancato pagamento di due cartelle presupposte (n.
0302012002324468600 per mancato pagamento TARI e n. 03020180002964112000 per mancato pagamento tassa automobilistica).
Con detta comunicazione Agenzia Riscossione rendeva noto al ricorrente che, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla notifica delle cartelle in sospeso, si sarebbe provveduto al fermo amministrativo dell'autovettura di sua proprietà.
A sostegno del proposto ricorso deduce:
- l'omessa notifica degli atti prodromici;
- la prescrizione dei tributi;
- la sproporzione tra l'importo dovuto e la misura adottata.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Agenzia Riscossione, costituitasi in giudizio, eccepisce, al contrario di quanto sostenuto da parte avversa, la regolare notifica delle cartelle sottese al provvedimento di preavviso di fermo amministrativo e inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza.
La regione Calabria, a sua volta, eccepisce l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il carico tributario sotteso al paventato provvedimento di fermo amministrativo è riferito a due cartelle relative al mancato pagamento della TARI e della tassa automobilistica.
Il ricorrente lamenta di non aver mai avute notificate tali cartelle e, comunque, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Entrambe le eccezioni sono prive di pregio.
Nel caso di specie la società Concessionaria ha provveduto alla notifica delle ingiunzioni con invio diretto della raccomandata postale ed ha prodotto la copia dell'avviso di ricevimento attestante la consegna allo stesso destinatario che ha sottoscritto per ricevuta, con successivo avviso a mezzo raccomandata.
Sta di fatto che le cartelle risultano ritualmente notificate al ricorrente, come si evince dalle relate di notifica prodotte nel fascicolo di parte.
Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione del tributo.
La cartella esattoriale (ovvero l'ingiunzione di pagamento), infatti, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, il concessionario perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).
I tributi locali, (TARSU, TOSAP, Contributi bonifica, ICI, IMU) si prescrivono nel termine di CINQUE ANNI dal giorno in cui il tributo e' dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile ).
I tributi locali, infatti, sono caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente e' tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso. In quanto, dunque, obbligazioni di durata o periodiche, esse sono soggette a prescrizione breve. Per le tasse automobilistiche, invece, il termine di prescrizione è triennale.
Risultano, tuttavia, notificati al ricorrente una pluralità di atti interruttivi del corso della prescrizione nelle seguenti date:
- Con riferimento alla cartella n. 03020120002324468600 un sollecito di pagamento in data 18.11.2013 ed un avviso di intimazione in data 15.2.2019;
- Con riferimento alla cartella n. 03020180002964112000 un sollecito di pagamento in data 24.5.2019.
Non risulta che tali atti siano stati impugnati, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Infondato è, infine, l'ulteriore motivo di ricorso afferente la sproporzione del provvedimento adottato rispetto al carico tributario.
Sul punto è sufficiente osservare che l'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 non contiene alcun criterio di proporzionalità per legittimare l'atto di fermo (cfr. CTR Emilia-Romagna n. 65/2013), essendo irragionevole introdurre il criterio della c.d. sproporzione in sede di procedura cautelare, quale il fermo amministrativo, alla luce dell'inesistenza di qualsivoglia analogo criterio in sede di procedimento esecutivo, più grave negli effetti per il soggetto debitore.
Il ricorso va quindi rigettato, mentre le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 230,00 ciascuno, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1458/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005064000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005064000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005064000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005064000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302012002324468600 TARI 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002964112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002964112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia Riscossione in relazione alla comunicazione concernente il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificata in data 20.2.2022, recante l'iscrizione a ruolo della somma di euro 625,25 e relativa al mancato pagamento di due cartelle presupposte (n.
0302012002324468600 per mancato pagamento TARI e n. 03020180002964112000 per mancato pagamento tassa automobilistica).
Con detta comunicazione Agenzia Riscossione rendeva noto al ricorrente che, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla notifica delle cartelle in sospeso, si sarebbe provveduto al fermo amministrativo dell'autovettura di sua proprietà.
A sostegno del proposto ricorso deduce:
- l'omessa notifica degli atti prodromici;
- la prescrizione dei tributi;
- la sproporzione tra l'importo dovuto e la misura adottata.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Agenzia Riscossione, costituitasi in giudizio, eccepisce, al contrario di quanto sostenuto da parte avversa, la regolare notifica delle cartelle sottese al provvedimento di preavviso di fermo amministrativo e inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza.
La regione Calabria, a sua volta, eccepisce l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il carico tributario sotteso al paventato provvedimento di fermo amministrativo è riferito a due cartelle relative al mancato pagamento della TARI e della tassa automobilistica.
Il ricorrente lamenta di non aver mai avute notificate tali cartelle e, comunque, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Entrambe le eccezioni sono prive di pregio.
Nel caso di specie la società Concessionaria ha provveduto alla notifica delle ingiunzioni con invio diretto della raccomandata postale ed ha prodotto la copia dell'avviso di ricevimento attestante la consegna allo stesso destinatario che ha sottoscritto per ricevuta, con successivo avviso a mezzo raccomandata.
Sta di fatto che le cartelle risultano ritualmente notificate al ricorrente, come si evince dalle relate di notifica prodotte nel fascicolo di parte.
Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione del tributo.
La cartella esattoriale (ovvero l'ingiunzione di pagamento), infatti, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, il concessionario perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).
I tributi locali, (TARSU, TOSAP, Contributi bonifica, ICI, IMU) si prescrivono nel termine di CINQUE ANNI dal giorno in cui il tributo e' dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile ).
I tributi locali, infatti, sono caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente e' tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso. In quanto, dunque, obbligazioni di durata o periodiche, esse sono soggette a prescrizione breve. Per le tasse automobilistiche, invece, il termine di prescrizione è triennale.
Risultano, tuttavia, notificati al ricorrente una pluralità di atti interruttivi del corso della prescrizione nelle seguenti date:
- Con riferimento alla cartella n. 03020120002324468600 un sollecito di pagamento in data 18.11.2013 ed un avviso di intimazione in data 15.2.2019;
- Con riferimento alla cartella n. 03020180002964112000 un sollecito di pagamento in data 24.5.2019.
Non risulta che tali atti siano stati impugnati, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Infondato è, infine, l'ulteriore motivo di ricorso afferente la sproporzione del provvedimento adottato rispetto al carico tributario.
Sul punto è sufficiente osservare che l'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 non contiene alcun criterio di proporzionalità per legittimare l'atto di fermo (cfr. CTR Emilia-Romagna n. 65/2013), essendo irragionevole introdurre il criterio della c.d. sproporzione in sede di procedura cautelare, quale il fermo amministrativo, alla luce dell'inesistenza di qualsivoglia analogo criterio in sede di procedimento esecutivo, più grave negli effetti per il soggetto debitore.
Il ricorso va quindi rigettato, mentre le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 230,00 ciascuno, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.