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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9954 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Bracciale, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Parte_2 C.F._2
Paglialunga, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio
All'udienza del 9/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte precisando le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/12/2022, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio secondo il rito civile il 4/09/2015 in Neviano, con;
Parte_2
- che in data 19/05/2021 le parti hanno contratto anche matrimonio religioso;
Per_
- che dalla predetta unione è nata la figlia , il 10/03/2016;
- che i coniugi si sono separati consensualmente mediante la procedura di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto il 16/11/2021;
1 - che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che ricorrono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , per i motivi e alle condizioni specificati in atti. Parte_2
si è costituito, con comparsa depositata il 30/03/2023, non opponendosi alla Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza presidenziale del 7/04/2023 sono comparse le parti, le quali hanno dichiarato di insistere nelle rispettive richieste. Il Presidente delegato, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato, in via provvisoria, le condizioni stabilite in sede di separazione, rinviando la causa ad un'udienza successiva e assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di memorie integrative.
Il procedimento è proseguito con il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed è giunto a conclusione mediante la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti, nelle rispettive difese finali, hanno confermato le proprie posizioni reiterando le richieste già formulate negli atti introduttivi, come integrate nel corso del giudizio.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, la quale, tuttavia, deve essere riqualificata quale pronuncia di scioglimento del matrimonio avendo le parti contratto il medesimo secondo il rito civile e non secondo il rito concordatario.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, dalla data di proposizione del ricorso, sono decorsi sei mesi dal provvedimento emesso all'esito della procedura di negoziazione assistita con cui è stata autorizzata la separazione personale dei coniugi;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, nonché tra i coniugi e la minore, si
2 dispone quanto segue.
In ordine all'assegnazione della casa familiare corre l'obbligo di evidenziare che l'orientamento nomofilattico costante, in linea con le previsioni legislative in materia, pone al centro l'interesse primario della prole. La ratio dell'assegnazione della casa coniugale deve rinvenirsi unicamente nella cura degli interessi fondamentali dei figli e non anche nella ponderazione degli interessi di natura economica dei coniugi. Sebbene la conservazione dell'habitat domestico non rappresenti l'unico criterio da tenere in considerazione, assume un ruolo centrale la valutazione del legame concretamente sussistente tra il minore e la casa familiare, “ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione” (ex multis Cassazione civile, sez I, sent.
n. 13138/2025).
Applicando tali coordinate al caso che ci occupa e considerando altresì che in sede di separazione la ricorrente ha rinunciato all'assegnazione della casa coniugale optando per una diversa soluzione abitativa da ben quattro anni, non può revocarsi in dubbio il venir meno del legame tra la minore e il pregresso ambiente domestico. Pertanto, non potendo l'assegnazione della casa coniugale sopperire alle esigenze del coniuge economicamente più debole, ritiene il Collegio che la domanda proposta sul punto da parte ricorrente non possa trovare accoglimento.
Per quanto concerne, invece, il diritto di visita paterno, in ossequio al principio di bigenitorialità, ritiene il Tribunale che possa essere esercitato secondo il seguente calendario: martedì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle 20:30 nel periodo invernale e dalle 11:00 sino alle 21:00 nel periodo estivo;
relativamente al pernotto non risultano, allo stato, elementi pregiudizievoli, pertanto, la minore potrà pernottare dal padre a fine settimana alterni. In quel caso terrà con sé la figlia dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica alle Parte_2
19:00.
Relativamente al contributo economico posto a carico del genitore non collocatario, il
Collegio, avuto riguardo alla capacità reddituale dei coniugi, come emersa dai documenti prodotti in giudizio dagli stessi, al collocamento prevalente della minore, nonché alle
3 potenzialità reddituali del coniuge debole, ritiene che vada disposto nella misura di € 500,00
(oltre rivalutazione annuale Istat), da devolvere interamente al mantenimento della minore, atteso il mutamento delle sue esigenze personali anche in relazione all'età. L'Assegno Unico
Universale continuerà, invece, ad essere diviso equamente tra i genitori.
Tutto quanto sin qui esposto, il Collegio dispone la regolamentazione del presente divorzio nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ b) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
c) la casa coniugale sita in Neviano, alla via Graziani n. 225, resterà assegnata al Sig. Pt_2
;
[...]
d) il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
- il martedì e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle 20:30 (orario invernale), dalle
11:00 alle 21:00 (orario estivo), nonché a fine settimana alterni con pernotto;
in quel caso il Sig. terrà con sé la minore dal sabato all'uscita da scuola sino Parte_2 alla domenica alle ore 19:00;
- entrambi i genitori si occuperanno, nei giorni di spettanza, di accompagnare e riprendere la minore nel caso in cui vi siano in programma attività extra scolastiche, sportive o ludiche;
Per_
- qualora il Sig. fosse impossibilitato a vedere la figlia nei giorni previsti, Pt_2 potrà recuperare l'esercizio del diritto di visita previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni di studio e non della minore;
- le festività saranno organizzate secondo il criterio dell'alternanza. Per l'anno corrente, la minore trascorrerà i giorni di Natale con la madre e quelli di
Capodanno col padre e così via anche per le vacanze pasquali e le altre festività convenzionalmente riconosciute. Negli anni successivi si provvederà a ruotare rispetto agli anni precedenti;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà col padre il periodo dall'1 al 16 agosto di ogni anno e con la madre la restante parte del mese, salvo esigenze lavorative che richiedano una modifica da comunicarsi tempestivamente all'altro genitore;
- per i mesi di giugno e luglio si applicherà il calendario di cui sopra;
4 - resta salva la possibilità, per le parti, di modificare il predetto calendario per necessità legate agli impegni lavorativi delle stesse o ad esigenze specifiche della minore;
e) entrambi i genitori si impegneranno a favorire i rapporti tra la minore e i nonni di ambedue i rami parentali;
f) in occasione delle cerimonie e delle ricorrenze riguardanti la minore, incluso il giorno del suo compleanno, le parti si impegneranno a festeggiare insieme, ove possibile;
g) il Sig. corrisponderà alla Sig. l'importo mensile di € 500,00 Parte_2 Parte_1
(oltre rivalutazione annuale Istat) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
h) l'Assegno unico Universale continuerà ad essere equamente ripartito tra i genitori;
i) le spese straordinarie, per come regolate dal Protocollo d'Intesa in materia di spese straordinarie in vigore presso codesto Tribunale, saranno ripartite al 50% ciascuno.
Ciò posto, tenuto conto della soccombenza reciproca e parziale, ritiene il Collegio che si possa disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con l'intervento del Parte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Neviano il 4/09/2015 da Parte_1
e (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al 1, Parte I, anno Parte_2
2015) alle condizioni di cui in motivazione;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/10/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9954 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Bracciale, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Parte_2 C.F._2
Paglialunga, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio
All'udienza del 9/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte precisando le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/12/2022, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio secondo il rito civile il 4/09/2015 in Neviano, con;
Parte_2
- che in data 19/05/2021 le parti hanno contratto anche matrimonio religioso;
Per_
- che dalla predetta unione è nata la figlia , il 10/03/2016;
- che i coniugi si sono separati consensualmente mediante la procedura di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto il 16/11/2021;
1 - che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che ricorrono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , per i motivi e alle condizioni specificati in atti. Parte_2
si è costituito, con comparsa depositata il 30/03/2023, non opponendosi alla Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza presidenziale del 7/04/2023 sono comparse le parti, le quali hanno dichiarato di insistere nelle rispettive richieste. Il Presidente delegato, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato, in via provvisoria, le condizioni stabilite in sede di separazione, rinviando la causa ad un'udienza successiva e assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di memorie integrative.
Il procedimento è proseguito con il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed è giunto a conclusione mediante la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti, nelle rispettive difese finali, hanno confermato le proprie posizioni reiterando le richieste già formulate negli atti introduttivi, come integrate nel corso del giudizio.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, la quale, tuttavia, deve essere riqualificata quale pronuncia di scioglimento del matrimonio avendo le parti contratto il medesimo secondo il rito civile e non secondo il rito concordatario.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, dalla data di proposizione del ricorso, sono decorsi sei mesi dal provvedimento emesso all'esito della procedura di negoziazione assistita con cui è stata autorizzata la separazione personale dei coniugi;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, nonché tra i coniugi e la minore, si
2 dispone quanto segue.
In ordine all'assegnazione della casa familiare corre l'obbligo di evidenziare che l'orientamento nomofilattico costante, in linea con le previsioni legislative in materia, pone al centro l'interesse primario della prole. La ratio dell'assegnazione della casa coniugale deve rinvenirsi unicamente nella cura degli interessi fondamentali dei figli e non anche nella ponderazione degli interessi di natura economica dei coniugi. Sebbene la conservazione dell'habitat domestico non rappresenti l'unico criterio da tenere in considerazione, assume un ruolo centrale la valutazione del legame concretamente sussistente tra il minore e la casa familiare, “ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione” (ex multis Cassazione civile, sez I, sent.
n. 13138/2025).
Applicando tali coordinate al caso che ci occupa e considerando altresì che in sede di separazione la ricorrente ha rinunciato all'assegnazione della casa coniugale optando per una diversa soluzione abitativa da ben quattro anni, non può revocarsi in dubbio il venir meno del legame tra la minore e il pregresso ambiente domestico. Pertanto, non potendo l'assegnazione della casa coniugale sopperire alle esigenze del coniuge economicamente più debole, ritiene il Collegio che la domanda proposta sul punto da parte ricorrente non possa trovare accoglimento.
Per quanto concerne, invece, il diritto di visita paterno, in ossequio al principio di bigenitorialità, ritiene il Tribunale che possa essere esercitato secondo il seguente calendario: martedì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle 20:30 nel periodo invernale e dalle 11:00 sino alle 21:00 nel periodo estivo;
relativamente al pernotto non risultano, allo stato, elementi pregiudizievoli, pertanto, la minore potrà pernottare dal padre a fine settimana alterni. In quel caso terrà con sé la figlia dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica alle Parte_2
19:00.
Relativamente al contributo economico posto a carico del genitore non collocatario, il
Collegio, avuto riguardo alla capacità reddituale dei coniugi, come emersa dai documenti prodotti in giudizio dagli stessi, al collocamento prevalente della minore, nonché alle
3 potenzialità reddituali del coniuge debole, ritiene che vada disposto nella misura di € 500,00
(oltre rivalutazione annuale Istat), da devolvere interamente al mantenimento della minore, atteso il mutamento delle sue esigenze personali anche in relazione all'età. L'Assegno Unico
Universale continuerà, invece, ad essere diviso equamente tra i genitori.
Tutto quanto sin qui esposto, il Collegio dispone la regolamentazione del presente divorzio nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ b) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
c) la casa coniugale sita in Neviano, alla via Graziani n. 225, resterà assegnata al Sig. Pt_2
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[...]
d) il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
- il martedì e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle 20:30 (orario invernale), dalle
11:00 alle 21:00 (orario estivo), nonché a fine settimana alterni con pernotto;
in quel caso il Sig. terrà con sé la minore dal sabato all'uscita da scuola sino Parte_2 alla domenica alle ore 19:00;
- entrambi i genitori si occuperanno, nei giorni di spettanza, di accompagnare e riprendere la minore nel caso in cui vi siano in programma attività extra scolastiche, sportive o ludiche;
Per_
- qualora il Sig. fosse impossibilitato a vedere la figlia nei giorni previsti, Pt_2 potrà recuperare l'esercizio del diritto di visita previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni di studio e non della minore;
- le festività saranno organizzate secondo il criterio dell'alternanza. Per l'anno corrente, la minore trascorrerà i giorni di Natale con la madre e quelli di
Capodanno col padre e così via anche per le vacanze pasquali e le altre festività convenzionalmente riconosciute. Negli anni successivi si provvederà a ruotare rispetto agli anni precedenti;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà col padre il periodo dall'1 al 16 agosto di ogni anno e con la madre la restante parte del mese, salvo esigenze lavorative che richiedano una modifica da comunicarsi tempestivamente all'altro genitore;
- per i mesi di giugno e luglio si applicherà il calendario di cui sopra;
4 - resta salva la possibilità, per le parti, di modificare il predetto calendario per necessità legate agli impegni lavorativi delle stesse o ad esigenze specifiche della minore;
e) entrambi i genitori si impegneranno a favorire i rapporti tra la minore e i nonni di ambedue i rami parentali;
f) in occasione delle cerimonie e delle ricorrenze riguardanti la minore, incluso il giorno del suo compleanno, le parti si impegneranno a festeggiare insieme, ove possibile;
g) il Sig. corrisponderà alla Sig. l'importo mensile di € 500,00 Parte_2 Parte_1
(oltre rivalutazione annuale Istat) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
h) l'Assegno unico Universale continuerà ad essere equamente ripartito tra i genitori;
i) le spese straordinarie, per come regolate dal Protocollo d'Intesa in materia di spese straordinarie in vigore presso codesto Tribunale, saranno ripartite al 50% ciascuno.
Ciò posto, tenuto conto della soccombenza reciproca e parziale, ritiene il Collegio che si possa disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con l'intervento del Parte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Neviano il 4/09/2015 da Parte_1
e (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al 1, Parte I, anno Parte_2
2015) alle condizioni di cui in motivazione;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/10/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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