TAR
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01946/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00604 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01946/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2025, proposto da EP SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caposele, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EP Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 10627 del 04.11.2025, con la quale il Comune di Caposele ha rinnovato il differimento dell'accesso agli atti a seguito dell'istanza/diffida avanzata dal ricorrente in data 27.10.2025 N. 01946/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caposele;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RO AN
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 19 novembre 2025 e depositato il successivo 28 novembre,
SO EP, in qualità di Consigliere Comunale in carica, nonché Capogruppo consiliare di “Orizzonte Comune” del Comune di Caposele, ha chiesto l'annullamento della nota prot. n. 10627 del 4 novembre 2025, con la quale il Comune di Caposele ha rinnovato il differimento dell'accesso agli atti a seguito dell'istanza/diffida avanzata in data 27 ottobre 2025, nonché delle precedenti note (prot. n. 9404 del 1° ottobre 2025
e prot. n. 10145 del 20 ottobre 2025) del medesimo tenore, chiedendo, altresì,
l'accertamento del diritto alla ostensione integrale della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000.
1.1. A sostegno del ricorso ha articolato quattro motivi tutti rubricati “Violazione di legge (art. 43 del d. lgs n. 267/2000 - artt. 3 e 22 e ss. l. n. 241/90) - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto di istruttoria – arbitrarietà)”, contestando i provvedimenti impugnati sia sotto il profilo della genericità e irragionevolezza della motivazione del differimento dell'accesso agli atti richiesti, sia sotto il profilo della mancata specificazione di un termine certo.
1.2. Si è costituito il Comune di Caposele che ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso per violazione del termine di legge per la proposizione del ricorso, dovendosi individuare il dies a quo per la proposizione del N. 01946/2025 REG.RIC.
ricorso nella risposta del Comune di Caposele del 1° ottobre 2025, in quanto le note successive sarebbero tutte meramente confermative del primo diniego e, comunque,
l'infondatezza nel merito del ricorso in considerazione della legittimità del differimento a tutela di un preminente interesse pubblico.
1.3. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile, così come ritualmente eccepito dal Comune di Caposele, in quanto la nota n. 10627 del 4 novembre 2025 ivi impugnata ha carattere meramente confermativo delle precedenti note di differimento dell'accesso.
2.1. Va premesso che, sebbene l'art. 43, comma 2, TUEL attribuisca ai consiglieri comunali un diritto di accesso più ampio con riguardo sia alla legittimazione, sia al contenuto della pretesa rispetto a quello previsto in linea generale dagli artt. 22 e ss.
L. 241/90, in assenza di norme speciali sul rito applicabile e sulla decadenza, trovano applicazione le regole sostanziali e processuali previste per l'accesso documentale dei privati cittadini (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano sez. I, 24 ottobre 2022, n. 2317 che richiama il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del diniego di accesso, previsto dall'articolo 116, comma 1, del codice del processo amministrativo anche per l'accesso consiliare e T.A.R. Lombardia, Milano sez. I, 2 gennaio 2023, n.
27, richiamata anche dalla difesa del Comune resistente).
2.2. Nota regola sostanziale per l'esercizio del diritto di accesso è quella della non reiterabilità dell'istanza già rigettata dalla destinataria che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell'interesse a base della posizione legittimante l'accesso, in quanto non vincola l'amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine. Ciò in quanto, la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo N. 01946/2025 REG.RIC.
debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Consiglio di Stato sez. VII, 28 novembre 2025, n. 9376).
2.3. Al riguardo va aggiunto che, come già da tempo affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 7/2006), in relazione all'art. 25, commi 4 e 5, ma, come chiarito sopra, estensibile anche allo speciale accesso consiliare, la disciplina sull'accesso documentale «pone un termine all'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza, a meno di non volerne sostenere
l'assoluta irrilevanza pur a fronte del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con la rilevata esigenza di certezza, che, anzi, ha indotto il legislatore a delineare un giudizio abbreviato che mal si concilierebbe con la proponibilità dell'azione nell'ordinario termine di prescrizione. Ma il carattere decadenziale del termine reca in sé - secondo ricevuti principi, come inevitabile corollario - che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. In altre parole, il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso; e, in tal caso, l'originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale. Ma qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni,
l'amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta N. 01946/2025 REG.RIC.
indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità. Ne consegue che la determinazione successivamente assunta dall'amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile» (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI, 15 dicembre
2025, n. 9871).
2.4. La giurisprudenza ha, poi, chiarito che «La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria
e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione» (Consiglio di Stato, sez. II,
18 luglio 2025, n. 6350).
3. Nella specie, il diniego, impugnato con il presente ricorso, già dal punto di vista formale risulta meramente confermativo, nella parte in cui richiama nel dispositivo le determinazioni già espresse con note del 1° ottobre 2025 e del 20 ottobre 2025.
3.1. Dal punto di vista sostanziale, la nota ivi impugnata è stata adottata in risposta all'istanza reiterata il 27 ottobre 2025, che non presenta elementi di novità, neppure sotto il profilo della prospettazione dell'interesse all'accesso, rispetto all'originaria istanza di accesso del 5 settembre 2025, in quanto si limita a contestare – sia pure con nuovi argomenti - la prima nota di differimento dell'accesso del 1° ottobre 2025. Ed N. 01946/2025 REG.RIC.
invero, il Comune di Serino non ha evidentemente provveduto ad effettuare una nuova valutazione della situazione, ma ha, in risposta alle contestazioni del ricorrente, solo meglio esplicitato le ragioni del differimento dell'accesso sulla base del bilanciamento delle posizioni in gioco e dei rapporti tra il “Disciplinare” approvato dal Consiglio
Comunale e il tavolo tecnico permanente sulla questione idrica, oggetto della richiesta di accesso agli atti.
3.2. In particolare, nella precedente nota di differimento, il Comune aveva già evidenziato «l'esigenza di salvaguardare, attraverso il temporaneo riserbo sugli scambi epistolari con gli enti partecipanti al suddetto tavolo permanente, le possibilità di buon esito delle interlocuzioni istituzionali in corso e la riservatezza delle posizioni dei terzi coinvolti, le quali potrebbero essere compromesse per effetto della divulgazione». Nella nota del 4 novembre 2025, la motivazione risulta semplicemente arricchita dal riferimento al bilanciamento «tra il pur fondamentale diritto di controllo del consigliere e l'altrettanto fondamentale interesse della collettività caposelese a che l'Amministrazione possa condurre con la massima efficacia una negoziazione strategica con la Regione Campania e l'Acquedotto
Pugliese S.p.A., dalla quale dipendono rilevanti conseguenze economiche e gestionali per l'Ente e per i cittadini.».
3.3. Il Collegio ritiene, quindi, che, rimanendo sostanzialmente inalterato il nucleo motivazionale del differimento dell'accesso, non si possano ravvisare a monte del provvedimento ivi impugnato né una nuova istruttoria, né una rinnovata valutazione e ponderazione degli interessi in gioco, trattandosi, piuttosto, di un atto integrativo e confermativo che non determina la riapertura dei termini decadenziali per l'impugnazione e che il Comune ha adottato, pur non avendone l'obbligo giuridico, in ossequio alle regole di correttezza e di buona amministrazione.
4. Alla luce delle suesposte ragioni, nel caso in esame, la mancata impugnazione nei termini della nota di differimento dell'accesso del 1° ottobre 2025 non consente di N. 01946/2025 REG.RIC.
impugnare il nuovo atto di differimento, dovendosi a questo riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, con conseguente inammissibilità del ricorso.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
RO AN ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO AN ZZ TO ZA N. 01946/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00604 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01946/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2025, proposto da EP SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caposele, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EP Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 10627 del 04.11.2025, con la quale il Comune di Caposele ha rinnovato il differimento dell'accesso agli atti a seguito dell'istanza/diffida avanzata dal ricorrente in data 27.10.2025 N. 01946/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caposele;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RO AN
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 19 novembre 2025 e depositato il successivo 28 novembre,
SO EP, in qualità di Consigliere Comunale in carica, nonché Capogruppo consiliare di “Orizzonte Comune” del Comune di Caposele, ha chiesto l'annullamento della nota prot. n. 10627 del 4 novembre 2025, con la quale il Comune di Caposele ha rinnovato il differimento dell'accesso agli atti a seguito dell'istanza/diffida avanzata in data 27 ottobre 2025, nonché delle precedenti note (prot. n. 9404 del 1° ottobre 2025
e prot. n. 10145 del 20 ottobre 2025) del medesimo tenore, chiedendo, altresì,
l'accertamento del diritto alla ostensione integrale della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000.
1.1. A sostegno del ricorso ha articolato quattro motivi tutti rubricati “Violazione di legge (art. 43 del d. lgs n. 267/2000 - artt. 3 e 22 e ss. l. n. 241/90) - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto di istruttoria – arbitrarietà)”, contestando i provvedimenti impugnati sia sotto il profilo della genericità e irragionevolezza della motivazione del differimento dell'accesso agli atti richiesti, sia sotto il profilo della mancata specificazione di un termine certo.
1.2. Si è costituito il Comune di Caposele che ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso per violazione del termine di legge per la proposizione del ricorso, dovendosi individuare il dies a quo per la proposizione del N. 01946/2025 REG.RIC.
ricorso nella risposta del Comune di Caposele del 1° ottobre 2025, in quanto le note successive sarebbero tutte meramente confermative del primo diniego e, comunque,
l'infondatezza nel merito del ricorso in considerazione della legittimità del differimento a tutela di un preminente interesse pubblico.
1.3. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile, così come ritualmente eccepito dal Comune di Caposele, in quanto la nota n. 10627 del 4 novembre 2025 ivi impugnata ha carattere meramente confermativo delle precedenti note di differimento dell'accesso.
2.1. Va premesso che, sebbene l'art. 43, comma 2, TUEL attribuisca ai consiglieri comunali un diritto di accesso più ampio con riguardo sia alla legittimazione, sia al contenuto della pretesa rispetto a quello previsto in linea generale dagli artt. 22 e ss.
L. 241/90, in assenza di norme speciali sul rito applicabile e sulla decadenza, trovano applicazione le regole sostanziali e processuali previste per l'accesso documentale dei privati cittadini (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano sez. I, 24 ottobre 2022, n. 2317 che richiama il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del diniego di accesso, previsto dall'articolo 116, comma 1, del codice del processo amministrativo anche per l'accesso consiliare e T.A.R. Lombardia, Milano sez. I, 2 gennaio 2023, n.
27, richiamata anche dalla difesa del Comune resistente).
2.2. Nota regola sostanziale per l'esercizio del diritto di accesso è quella della non reiterabilità dell'istanza già rigettata dalla destinataria che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell'interesse a base della posizione legittimante l'accesso, in quanto non vincola l'amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine. Ciò in quanto, la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo N. 01946/2025 REG.RIC.
debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Consiglio di Stato sez. VII, 28 novembre 2025, n. 9376).
2.3. Al riguardo va aggiunto che, come già da tempo affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 7/2006), in relazione all'art. 25, commi 4 e 5, ma, come chiarito sopra, estensibile anche allo speciale accesso consiliare, la disciplina sull'accesso documentale «pone un termine all'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza, a meno di non volerne sostenere
l'assoluta irrilevanza pur a fronte del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con la rilevata esigenza di certezza, che, anzi, ha indotto il legislatore a delineare un giudizio abbreviato che mal si concilierebbe con la proponibilità dell'azione nell'ordinario termine di prescrizione. Ma il carattere decadenziale del termine reca in sé - secondo ricevuti principi, come inevitabile corollario - che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. In altre parole, il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso; e, in tal caso, l'originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale. Ma qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni,
l'amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta N. 01946/2025 REG.RIC.
indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità. Ne consegue che la determinazione successivamente assunta dall'amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile» (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI, 15 dicembre
2025, n. 9871).
2.4. La giurisprudenza ha, poi, chiarito che «La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria
e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione» (Consiglio di Stato, sez. II,
18 luglio 2025, n. 6350).
3. Nella specie, il diniego, impugnato con il presente ricorso, già dal punto di vista formale risulta meramente confermativo, nella parte in cui richiama nel dispositivo le determinazioni già espresse con note del 1° ottobre 2025 e del 20 ottobre 2025.
3.1. Dal punto di vista sostanziale, la nota ivi impugnata è stata adottata in risposta all'istanza reiterata il 27 ottobre 2025, che non presenta elementi di novità, neppure sotto il profilo della prospettazione dell'interesse all'accesso, rispetto all'originaria istanza di accesso del 5 settembre 2025, in quanto si limita a contestare – sia pure con nuovi argomenti - la prima nota di differimento dell'accesso del 1° ottobre 2025. Ed N. 01946/2025 REG.RIC.
invero, il Comune di Serino non ha evidentemente provveduto ad effettuare una nuova valutazione della situazione, ma ha, in risposta alle contestazioni del ricorrente, solo meglio esplicitato le ragioni del differimento dell'accesso sulla base del bilanciamento delle posizioni in gioco e dei rapporti tra il “Disciplinare” approvato dal Consiglio
Comunale e il tavolo tecnico permanente sulla questione idrica, oggetto della richiesta di accesso agli atti.
3.2. In particolare, nella precedente nota di differimento, il Comune aveva già evidenziato «l'esigenza di salvaguardare, attraverso il temporaneo riserbo sugli scambi epistolari con gli enti partecipanti al suddetto tavolo permanente, le possibilità di buon esito delle interlocuzioni istituzionali in corso e la riservatezza delle posizioni dei terzi coinvolti, le quali potrebbero essere compromesse per effetto della divulgazione». Nella nota del 4 novembre 2025, la motivazione risulta semplicemente arricchita dal riferimento al bilanciamento «tra il pur fondamentale diritto di controllo del consigliere e l'altrettanto fondamentale interesse della collettività caposelese a che l'Amministrazione possa condurre con la massima efficacia una negoziazione strategica con la Regione Campania e l'Acquedotto
Pugliese S.p.A., dalla quale dipendono rilevanti conseguenze economiche e gestionali per l'Ente e per i cittadini.».
3.3. Il Collegio ritiene, quindi, che, rimanendo sostanzialmente inalterato il nucleo motivazionale del differimento dell'accesso, non si possano ravvisare a monte del provvedimento ivi impugnato né una nuova istruttoria, né una rinnovata valutazione e ponderazione degli interessi in gioco, trattandosi, piuttosto, di un atto integrativo e confermativo che non determina la riapertura dei termini decadenziali per l'impugnazione e che il Comune ha adottato, pur non avendone l'obbligo giuridico, in ossequio alle regole di correttezza e di buona amministrazione.
4. Alla luce delle suesposte ragioni, nel caso in esame, la mancata impugnazione nei termini della nota di differimento dell'accesso del 1° ottobre 2025 non consente di N. 01946/2025 REG.RIC.
impugnare il nuovo atto di differimento, dovendosi a questo riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, con conseguente inammissibilità del ricorso.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
RO AN ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO AN ZZ TO ZA N. 01946/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO