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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 342 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
(C.F.: ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Tortolì presso lo Studio dell'avv. Sabina Biancu, che lo rappresenta e difende,
appellante
contro
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Tortolì presso lo Studio dell'avv. Elena Marcella Lepori, che la rappresenta e difende (ammessa al patrocino a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 11 marzo 2024)
appellata
e con l'intervento del
1 Procuratore Generale.
intervenuto per legge
all'udienza del 4 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di l'eccellentissima Corte di Appello … voglia, in Parte_1
accoglimento dei suesposti motivi riformare la sentenza del Tribunale di Lanusei, indicata in epigrafe, e specificatamente:
- dichiarare insussistente, in capo alla del diritto di percepire dal CP_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento riconosciuto dal Tribunale di Lanusei con l'impugnata sentenza;
- revocare l'assegnazione della casa familiare alla e disponendone CP_1
l'assegnazione al;
Parte_1
- in ragione di quanto sopra, compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio e con vittoria del presente grado di giudizio;
nell'interesse di Voglia l'ill.ma Corte d'appello di Cagliari, disattesa ogni CP_1
contraria istanza:
respingere l'appello proposto da , confermando la sentenza Parte_1
impugnata;
con vittoria di spese e competenze del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 19 luglio 2017, premettendo che il 17 gennaio CP_1
2009 aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione il 17 Parte_1
2 giugno 2009 era nato , aveva chiesto al Tribunale di Lanusei di pronunciare la Per_1
separazione personale, di affidare il figlio ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso di sé, di assegnarle la casa familiare e di porre a carico del l'obbligo di Pt_1
corrispondere un congruo assegno mensile per il mantenimento proprio e del figlio minore.
Con comparsa depositata il 27 ottobre 2017, si era costituito in Parte_1
giudizio ed aveva aderito alla domanda di separazione, chiedendo, peraltro, che il minore venisse collocato presso di sé, con conseguente regolamentazione del diritto di visita da parte della madre.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 71/2022 depositata il 22 marzo 2022, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi e, con la sentenza n. 179/2023 depositata il
14 settembre 2023, aveva affidato il figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo, Per_1
peraltro, che lo stesso fosse collocato in via prevalente presso la madre, aveva assegnato a quest'ultima la casa coniugale ed aveva, infine, posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1
complessiva di euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati, di cui euro 400,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 300,00 come contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale, in particolare, con riferimento alla casa coniugale aveva osservato che
Con l'assegnazione alla della casa coniugale sita nel medesimo stabile in cui abitano anche la
SI.ra al piano secondo, e la famiglia della sorella del (al piano terra) è Per_2 Pt_1
certamente circostanza che può creare tensioni, come desumibile anche dalla richiesta della
proprietaria dell'appartamento, di rilascio di detta abitazione, aggiungendo poi che Per_2
3 Con tale circostanza non pare però idonea ad escluderne l'assegnazione alla e richiamando le motivazioni già portate a sostegno dell'ordinanza presidenziale del 28 novembre 2017.
Con riferimento, invece, agli aspetti economici, il Tribunale aveva sottolineato che il ha Pt_1
goduto nel 2021 e, deve ritenersi, continuerà a godere, di uno stipendio netto mensile
equivalente, considerata la tredicesima, indennità varie e straordinari, a circa 2.300,00 euro
netti mensili. Emolumenti che -seppure si volessero considerare indennità e straordinari non
continuativi - non sarebbero comunque mai inferiori, mediamente, ai 2.000,00 euro mensili. Il
d'altra parte, non risulta avere più impegni economici legati a finanziamenti pregressi Pt_1
né a canoni di locazione. Emerge infatti dagli atti, pacificamente, che il vive Pt_1
Con nell'appartamento in cui vive anche la madre. Quanto alla non può non considerarsi, pur
essendo pacifico che la stessa svolge attività lavorativa in nero, in particolare di pulizia, e
che abbia quindi capacità lavorativa, che –per quanto emerso- si tratta di attività non stabile
e non svolta continuativamente. L'età della stessa che ha ormai 55 anni induce poi a ritenere
che il mercato del lavoro non offra per lei particolari prospettive. Gli introiti, alla luce degli
elementi emersi, non possono pertanto ritenersi tali da consentirle una vita dignitosa. Essi
devono invece ritenersi idonei soltanto ad integrare l'assegno di mantenimento di euro
400,00 già riconosciuto, provvisoriamente, in suo favore. E' indubbio infatti che detto importo
non le consentirebbe di affrontare, pur considerandosi il godimento della casa coniugale, le
esigenze minime di vita quotidiana. L'assegno in suo favore deve essere pertanto confermato.
Deve essere altresì confermato il contributo del al mantenimento di nella misura Pt_1 Per_1
di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente e da versarsi secondo le modalità già
stabilite; contributo congruo anche in considerazione delle maggiori esigenze di un ragazzo
Con di tredici anni che, quanto alle spese ordinarie, graveranno sulla
4 1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha affermato che non appare punto
condivisibile la statuizione adotta dal Giudice di Lanusei in ordine al riconoscimento in
favore della di un assegno mensile di mantenimento e che la decisione CP_1
impugnata è, sul punto, illegittima risultando viziato l'iter decisiorio del giudice di prime
cure in quanto adottata in violazione dell'art. 2697 c.c. non essendo fondata su una esaustiva
indagine della sussistenza dei presupposti di legge della cui sussistenza, peraltro, la parte
richiedente non ha fornito alcuna prova. A sostegno di tale censura, il in estrema Pt_1
sintesi, ha osservato che la SI.ra , nel corso del giudizio di primo grado, si è CP_1
limitata a formulare la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di
mantenimento in suo favore adducendo di essere disoccupata mentre non ha fornito la prova
della ricorrenza dei presupposti compresa la circostanza di essersi attivata per reperire
un'occupazione lavorativa retribuita e stabile, confacente alle sue attitudini, ha aggiunto che
nel corso del giudizio di separazione instaurato davanti al Tribunale di Lanusei è addirittura
emerso che la richiedente svolge attività lavorativa, anche se in nero, sia come baby - sitter,
per stessa ammissione dell'appellata, ma soprattutto come addetta alle pulizie di b&b e
palestre locali, sottolineando poi che appare singolare che la SI.ra sia CP_1
riuscita a reperire diverse occasioni lavorative in nero ma non sia mai riuscita, dal momento
della separazione, a reperire una occupazione regolare, anche se a termine, sul mercato del
lavoro tanto più in considerazione della comprovata esperienza professionale nel campo del
turismo acquisita prima del matrimonio e consolidata dopo il matrimonio con la
frequentazione di un corso regionale, come risulta dalla scheda anagrafica rilasciata in data
5 10.12.2018 dal Centro per l'Impiego di Lanusei e versata agli atti con la memoria 183 n. 1 di
controparte.
Con il secondo motivo di gravame, dopo avere premesso che negli Parte_1
anni le parti hanno proposto, reciprocamente, più di una querela con il risultato che
Con attualmente esistono vari procedimenti penali non solo a carico del ma anche della Pt_1
della nonché di , marito della sorella del che occupa Persona_3 Persona_4 Pt_1
l'appartamento sito al piano terra dello stabile sito in Lotzorai alla via Cagliari n. 3, ha affermato che se vi è la possibilità che la vicinanza della SI.ra alla famiglia CP_1
del SI. in conseguenza dell'assegnazione della casa familiare Parte_1
possa creare pregiudizio al minore è evidente che si devono cercare delle soluzioni
alternative all'assegnazione in modo da scongiurare che tali conseguenza possano
effettivamente verificarsi, ha sottolineato che nel caso di specie, peraltro, esiste una relazione
dei servizi sociali del 19.10.2020, benché depositata oltre il termine ultimo per le deduzioni
istruttorie, che chiarisce che “considerata la conflittualità fra i coniugi non sembra essere un
ambiente idoneo per la crescita serena del minore che oltre a gestire tanto da nuocere
gravemente rende gravemente dannoso per la crescita serena del minore” ed ha, quindi,
concluso che l'impugnata sentenza è illogica e adottata pure in violazione del disposto di cui
all'art. 2697 c.c. e, pertanto, dovrà essere riformata nella parte in cui assegna la casa
familiare alla madre nonostante sia stata accertata l'evidente conflittualità e le gravi
ripercussioni che tali conflitti possono avere sul minore.
ha resistito. CP_1
2.1 Orbene, come si è accennato, il Tribunale ha osservato che il ha goduto nel 2021 e, Pt_1
deve ritenersi, continuerà a godere, di uno stipendio netto mensile equivalente, considerata la
6 tredicesima, indennità varie e straordinari, a circa 2.300,00 euro netti mensili, precisando poi che tali emolumenti -seppure si volessero considerare indennità e straordinari non
continuativi - non sarebbero comunque mai inferiori, mediamente, ai 2.000,00 euro mensili.
L'appellante, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ha sostenuto che la
condizione economica del SI. è andata peggiorando posto che lo Parte_1
stesso è stato collocato “a terra” e non svolge più alcuna mansione legata all'elisoccorso per
la quale percepiva una voce indennitaria ulteriore rispetto alla retribuzione base, ma tale allegazione non risulta supportata dalla documentazione in atti, dalla quale, al contrario,
emerge che il reddito lordo percepito nel 2022, pari ad euro 36.985,00, è, sia pur di poco,
superiore a quello percepito nel 2020, pari ad euro 36.758,00. I cedolini relativi alle retribuzioni corrisposte nel 2024, d'altra parte, evidenziano che lo stesso appellante ha continuato a percepire, anche in tale annualità, competenze accessorie in misura significativa
(si vedano, in particolare, i cedolini relativi alle mensilità di marzo, agosto e settembre 2024).
L'appellante, in verità, con la memoria illustrativa depositata il 24 settembre 2024, ha anche sostenuto che attualmente … continua a pagare, tra le altre cose, i due prestiti INPS contratti
in costanza di matrimonio (anno 2004), ma tale allegazione non è veritiera. Dagli stessi cedolini prodotti dalla difesa del infatti, emerge che le trattenute effettuate sulla Pt_1
retribuzione di quest'ultimo derivano da un così detto “prestito doppio Inpdap” ovvero da un piccolo prestito concesso “in doppia mensilità”, che, non potendo avere durata superiore a quarantotto mesi, è stato contratto successivamente alla separazione e per finalità che egli non ha inteso specificare.
con la stessa memoria conclusionale, ha, infine, evidenziato che Parte_1
nelle more gli sono stati notificati due pignoramenti (Tribunale di Lanusei n.33/2024 Registro
7 Esecuzioni mobiliari e Tribunale di Lanusei n.37/2024 Registro Esecuzioni mobiliari) con
relativa assegnazione somme e decurtazione diretta in busta paga pari ad € 790,75: Il primo dei due pignoramenti, tuttavia, è stato eseguito su istanza della stessa a causa CP_1
dell'inesatto adempimento all'obbligo di corrisponderle l'assegno di mantenimento oggetto di causa (si veda l'atto di precetto prodotto il 25 settembre 2024) e certamente non può
giustificarne una riduzione. Il secondo, invece, risulta promosso dalla madre dell'appellante,
, pochi giorni dopo il primo e per il soddisfacimento di un credito di incerte Persona_3
origine e natura (giacché l'appellante non ha prodotto in questa sede il relativo titolo esecutivo), cosicché esso appare un espediente finalizzato a fornire una rappresentazione della condizione economica del deteriore rispetto a quella effettiva. Pt_1
In questo quadro, dunque, deve ritenersi che il Tribunale, nella determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, abbia giustamente considerato che il continuerà a godere Pt_1
di uno stipendio netto mensile equivalente, considerata la tredicesima, indennità varie e straordinari, non inferiore, mediamente, ai 2.000,00 euro mensili.
2.2 L'appellante, come si è accennato, ha lamentato che la SI.ra , nel corso CP_1
del giudizio di primo grado, si è limitata a formulare la richiesta volta ad ottenere il
riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore adducendo di essere disoccupata
mentre non ha fornito la prova della ricorrenza dei presupposti compresa la circostanza di
essersi attivata per reperire un'occupazione lavorativa retribuita e stabile, confacente alle
sue attitudini, ha aggiunto che nel corso del giudizio di separazione instaurato davanti al
Tribunale di Lanusei è addirittura emerso che la richiedente svolge attività lavorativa, anche
se in nero, sia come baby - sitter, per stessa ammissione dell'appellata, ma soprattutto come
addetta alle pulizie di b&b e palestre locali, sottolineando poi che appare singolare che la
8 SI.ra sia riuscita a reperire diverse occasioni lavorative in nero ma non sia CP_1
mai riuscita, dal momento della separazione, a reperire una occupazione regolare, anche se a
termine, sul mercato del lavoro e che è evidente che se il Giudice avesse posto in essere
attività di indagine avrebbe accertato, non solo che la SI.ra è dotata della CP_1
capacità lavorativa, ma che la stessa svolge tutto l'anno attività lavorative, che il suo
patrimonio, nel corso del giudizio di separazione si è incrementato, ma la doglianza non appare condivisibile.
Il Tribunale, infatti, non si è limitato ad affermare che la odierna appellata è dotata di capacità
lavorativa, ma ha esplicitamente affermato che la stessa la stessa svolge attività lavorativa in
nero, in particolare di pulizia e che, tuttavia, gli introiti, alla luce degli elementi emersi, non
possono pertanto ritenersi tali da consentirle una vita dignitosa. Essi devono invece ritenersi
idonei soltanto ad integrare l'assegno di mantenimento di euro 400,00 già riconosciuto,
provvisoriamente, in suo favore. E' indubbio infatti che detto importo non le consentirebbe di
affrontare, pur considerandosi il godimento della casa coniugale, le esigenze minime di vita
quotidiana.
A questo punto deve solo soggiungersi che l'affermazione del Tribunale risulterebbe
Con condivisibile anche laddove la dedicandosi oggi all'assistenza di una anziana zia (come affermato in comparsa di costituzione), percepisse la retribuzione ipotizzata dal nella già Pt_1
menzionata memoria conclusionale del 24 settembre 2024 (€ 597,12) o, come suggerito dallo stesso nell'atto di appello, avesse cercato un impiego in attività turistiche, le quali, come Pt_1
è noto, sono limitate alla stagione estiva (e lasciano, quindi, il prestatore di lavoro privo di reddito nei mesi restanti): in entrambi i casi, infatti, le entrate non sarebbero comunque tali da
consentirle una vita dignitosa.
9 2.3 ha anche sottolineato che al momento dell'instaurando giudizio Parte_1
la presente difesa aveva sostenuto che la ricorrente fosse comproprietaria, anche se in quota
con i fratelli, di un bene immobile sito nel Comune di Tortolì, distinto al F. 10 mappale 2623
sub 2 categoria A/2, n. Vani 6 in conseguenza del decesso del padre avvenuto in data
6.10.1989, immobile presso cui la SI.ra trascorre già diverse giornate in CP_1
compagnia del figlio ma non ha poi contestato l'affermazione dell'appellata secondo la quale la quota ad essa spettante sarebbe pari solamente ad un ottavo, cosicché deve ritenersi che la
Con stessa non possa ricavare da tale immobile una significativa fonte di reddito.
In questo quadro, dunque, il primo motivo di appello risulta infondato.
2.4 Con riferimento, invece, al motivo di impugnazione afferente all'assegnazione della casa familiare, si deve, innanzi tutto, sottolineare che non ha in alcun Parte_1
modo censurato la statuizione con la quale il Tribunale, pur affidando il figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, ha disposto che lo stesso sia collocato in via prevalente presso la madre.
in vero, si è limitato a ricordare che negli anni le parti hanno Parte_1
proposto, reciprocamente, più di una querela con il risultato che attualmente esistono vari
Con procedimenti penali non solo a carico del ma anche della della Pt_1 Persona_3
nonché di , marito della sorella del che occupa l'appartamento sito al Persona_4 Pt_1
piano terra dello stabile sito in Lotzorai alla via Cagliari n. 3, ma non ha poi individuato alcun concreto evento dal quale poter ragionevolmente desumere una situazione di pericolo di pregiudizio per il minore.
L'appellante ha anche richiamato la relazione dei servizi sociali del 19 ottobre 2020, ma, a ben vedere, con tale relazione (datata, in realtà, 12 ottobre 2020), l'operatore sociale si era
10 limitato ad evidenziare che l'appartamento nel quale vive la signora con il figlio CP_1
è di proprietà della nonna paterna che abita nello stesso stabile insieme con il figlio Per_1
e ad osservare che questo contesto, considerata la conflittualità tra i coniugi, non Pt_1
sembra essere un ambiente idoneo per la crescita del minore che oltre a gestire il percorso di
separazione dei genitori deve anche sopportare il clima pesante all'interno dell'abitazione
considerato che i rapporti fra la signora e la famiglia di origine del signor CP_1
sono altamente conflittuali, senza, tuttavia, corroborare questa valutazione con la Pt_1
descrizione di specifici accadimenti.
In questo quadro, dunque, deve ritenersi che non vi siano elementi sufficienti per affermare che l'assegnazione della casa in favore dell'appellata non sia funzionale a tutelare l'interesse del minore a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuto e possa, al contrario, Per_1
essere per quest'ultimo pregiudizievole.
Anche il secondo motivo di gravame, pertanto, non appare meritevole di accoglimento.
2.5 L'appello, in conclusione, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
La pronuncia, peraltro, poiché è stata ammessa al patrocinio a spese dello CP_1
Stato, deve essere resa in favore di questo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
11 1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 179/2023 del Parte_1
Tribunale di Lanusei;
2 condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00 a titolo di compensi professionali, oltre a spese generali ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 18 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 342 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
(C.F.: ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Tortolì presso lo Studio dell'avv. Sabina Biancu, che lo rappresenta e difende,
appellante
contro
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Tortolì presso lo Studio dell'avv. Elena Marcella Lepori, che la rappresenta e difende (ammessa al patrocino a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 11 marzo 2024)
appellata
e con l'intervento del
1 Procuratore Generale.
intervenuto per legge
all'udienza del 4 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di l'eccellentissima Corte di Appello … voglia, in Parte_1
accoglimento dei suesposti motivi riformare la sentenza del Tribunale di Lanusei, indicata in epigrafe, e specificatamente:
- dichiarare insussistente, in capo alla del diritto di percepire dal CP_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento riconosciuto dal Tribunale di Lanusei con l'impugnata sentenza;
- revocare l'assegnazione della casa familiare alla e disponendone CP_1
l'assegnazione al;
Parte_1
- in ragione di quanto sopra, compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio e con vittoria del presente grado di giudizio;
nell'interesse di Voglia l'ill.ma Corte d'appello di Cagliari, disattesa ogni CP_1
contraria istanza:
respingere l'appello proposto da , confermando la sentenza Parte_1
impugnata;
con vittoria di spese e competenze del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 19 luglio 2017, premettendo che il 17 gennaio CP_1
2009 aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione il 17 Parte_1
2 giugno 2009 era nato , aveva chiesto al Tribunale di Lanusei di pronunciare la Per_1
separazione personale, di affidare il figlio ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso di sé, di assegnarle la casa familiare e di porre a carico del l'obbligo di Pt_1
corrispondere un congruo assegno mensile per il mantenimento proprio e del figlio minore.
Con comparsa depositata il 27 ottobre 2017, si era costituito in Parte_1
giudizio ed aveva aderito alla domanda di separazione, chiedendo, peraltro, che il minore venisse collocato presso di sé, con conseguente regolamentazione del diritto di visita da parte della madre.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 71/2022 depositata il 22 marzo 2022, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi e, con la sentenza n. 179/2023 depositata il
14 settembre 2023, aveva affidato il figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo, Per_1
peraltro, che lo stesso fosse collocato in via prevalente presso la madre, aveva assegnato a quest'ultima la casa coniugale ed aveva, infine, posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1
complessiva di euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati, di cui euro 400,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 300,00 come contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale, in particolare, con riferimento alla casa coniugale aveva osservato che
Con l'assegnazione alla della casa coniugale sita nel medesimo stabile in cui abitano anche la
SI.ra al piano secondo, e la famiglia della sorella del (al piano terra) è Per_2 Pt_1
certamente circostanza che può creare tensioni, come desumibile anche dalla richiesta della
proprietaria dell'appartamento, di rilascio di detta abitazione, aggiungendo poi che Per_2
3 Con tale circostanza non pare però idonea ad escluderne l'assegnazione alla e richiamando le motivazioni già portate a sostegno dell'ordinanza presidenziale del 28 novembre 2017.
Con riferimento, invece, agli aspetti economici, il Tribunale aveva sottolineato che il ha Pt_1
goduto nel 2021 e, deve ritenersi, continuerà a godere, di uno stipendio netto mensile
equivalente, considerata la tredicesima, indennità varie e straordinari, a circa 2.300,00 euro
netti mensili. Emolumenti che -seppure si volessero considerare indennità e straordinari non
continuativi - non sarebbero comunque mai inferiori, mediamente, ai 2.000,00 euro mensili. Il
d'altra parte, non risulta avere più impegni economici legati a finanziamenti pregressi Pt_1
né a canoni di locazione. Emerge infatti dagli atti, pacificamente, che il vive Pt_1
Con nell'appartamento in cui vive anche la madre. Quanto alla non può non considerarsi, pur
essendo pacifico che la stessa svolge attività lavorativa in nero, in particolare di pulizia, e
che abbia quindi capacità lavorativa, che –per quanto emerso- si tratta di attività non stabile
e non svolta continuativamente. L'età della stessa che ha ormai 55 anni induce poi a ritenere
che il mercato del lavoro non offra per lei particolari prospettive. Gli introiti, alla luce degli
elementi emersi, non possono pertanto ritenersi tali da consentirle una vita dignitosa. Essi
devono invece ritenersi idonei soltanto ad integrare l'assegno di mantenimento di euro
400,00 già riconosciuto, provvisoriamente, in suo favore. E' indubbio infatti che detto importo
non le consentirebbe di affrontare, pur considerandosi il godimento della casa coniugale, le
esigenze minime di vita quotidiana. L'assegno in suo favore deve essere pertanto confermato.
Deve essere altresì confermato il contributo del al mantenimento di nella misura Pt_1 Per_1
di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente e da versarsi secondo le modalità già
stabilite; contributo congruo anche in considerazione delle maggiori esigenze di un ragazzo
Con di tredici anni che, quanto alle spese ordinarie, graveranno sulla
4 1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha affermato che non appare punto
condivisibile la statuizione adotta dal Giudice di Lanusei in ordine al riconoscimento in
favore della di un assegno mensile di mantenimento e che la decisione CP_1
impugnata è, sul punto, illegittima risultando viziato l'iter decisiorio del giudice di prime
cure in quanto adottata in violazione dell'art. 2697 c.c. non essendo fondata su una esaustiva
indagine della sussistenza dei presupposti di legge della cui sussistenza, peraltro, la parte
richiedente non ha fornito alcuna prova. A sostegno di tale censura, il in estrema Pt_1
sintesi, ha osservato che la SI.ra , nel corso del giudizio di primo grado, si è CP_1
limitata a formulare la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di
mantenimento in suo favore adducendo di essere disoccupata mentre non ha fornito la prova
della ricorrenza dei presupposti compresa la circostanza di essersi attivata per reperire
un'occupazione lavorativa retribuita e stabile, confacente alle sue attitudini, ha aggiunto che
nel corso del giudizio di separazione instaurato davanti al Tribunale di Lanusei è addirittura
emerso che la richiedente svolge attività lavorativa, anche se in nero, sia come baby - sitter,
per stessa ammissione dell'appellata, ma soprattutto come addetta alle pulizie di b&b e
palestre locali, sottolineando poi che appare singolare che la SI.ra sia CP_1
riuscita a reperire diverse occasioni lavorative in nero ma non sia mai riuscita, dal momento
della separazione, a reperire una occupazione regolare, anche se a termine, sul mercato del
lavoro tanto più in considerazione della comprovata esperienza professionale nel campo del
turismo acquisita prima del matrimonio e consolidata dopo il matrimonio con la
frequentazione di un corso regionale, come risulta dalla scheda anagrafica rilasciata in data
5 10.12.2018 dal Centro per l'Impiego di Lanusei e versata agli atti con la memoria 183 n. 1 di
controparte.
Con il secondo motivo di gravame, dopo avere premesso che negli Parte_1
anni le parti hanno proposto, reciprocamente, più di una querela con il risultato che
Con attualmente esistono vari procedimenti penali non solo a carico del ma anche della Pt_1
della nonché di , marito della sorella del che occupa Persona_3 Persona_4 Pt_1
l'appartamento sito al piano terra dello stabile sito in Lotzorai alla via Cagliari n. 3, ha affermato che se vi è la possibilità che la vicinanza della SI.ra alla famiglia CP_1
del SI. in conseguenza dell'assegnazione della casa familiare Parte_1
possa creare pregiudizio al minore è evidente che si devono cercare delle soluzioni
alternative all'assegnazione in modo da scongiurare che tali conseguenza possano
effettivamente verificarsi, ha sottolineato che nel caso di specie, peraltro, esiste una relazione
dei servizi sociali del 19.10.2020, benché depositata oltre il termine ultimo per le deduzioni
istruttorie, che chiarisce che “considerata la conflittualità fra i coniugi non sembra essere un
ambiente idoneo per la crescita serena del minore che oltre a gestire tanto da nuocere
gravemente rende gravemente dannoso per la crescita serena del minore” ed ha, quindi,
concluso che l'impugnata sentenza è illogica e adottata pure in violazione del disposto di cui
all'art. 2697 c.c. e, pertanto, dovrà essere riformata nella parte in cui assegna la casa
familiare alla madre nonostante sia stata accertata l'evidente conflittualità e le gravi
ripercussioni che tali conflitti possono avere sul minore.
ha resistito. CP_1
2.1 Orbene, come si è accennato, il Tribunale ha osservato che il ha goduto nel 2021 e, Pt_1
deve ritenersi, continuerà a godere, di uno stipendio netto mensile equivalente, considerata la
6 tredicesima, indennità varie e straordinari, a circa 2.300,00 euro netti mensili, precisando poi che tali emolumenti -seppure si volessero considerare indennità e straordinari non
continuativi - non sarebbero comunque mai inferiori, mediamente, ai 2.000,00 euro mensili.
L'appellante, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ha sostenuto che la
condizione economica del SI. è andata peggiorando posto che lo Parte_1
stesso è stato collocato “a terra” e non svolge più alcuna mansione legata all'elisoccorso per
la quale percepiva una voce indennitaria ulteriore rispetto alla retribuzione base, ma tale allegazione non risulta supportata dalla documentazione in atti, dalla quale, al contrario,
emerge che il reddito lordo percepito nel 2022, pari ad euro 36.985,00, è, sia pur di poco,
superiore a quello percepito nel 2020, pari ad euro 36.758,00. I cedolini relativi alle retribuzioni corrisposte nel 2024, d'altra parte, evidenziano che lo stesso appellante ha continuato a percepire, anche in tale annualità, competenze accessorie in misura significativa
(si vedano, in particolare, i cedolini relativi alle mensilità di marzo, agosto e settembre 2024).
L'appellante, in verità, con la memoria illustrativa depositata il 24 settembre 2024, ha anche sostenuto che attualmente … continua a pagare, tra le altre cose, i due prestiti INPS contratti
in costanza di matrimonio (anno 2004), ma tale allegazione non è veritiera. Dagli stessi cedolini prodotti dalla difesa del infatti, emerge che le trattenute effettuate sulla Pt_1
retribuzione di quest'ultimo derivano da un così detto “prestito doppio Inpdap” ovvero da un piccolo prestito concesso “in doppia mensilità”, che, non potendo avere durata superiore a quarantotto mesi, è stato contratto successivamente alla separazione e per finalità che egli non ha inteso specificare.
con la stessa memoria conclusionale, ha, infine, evidenziato che Parte_1
nelle more gli sono stati notificati due pignoramenti (Tribunale di Lanusei n.33/2024 Registro
7 Esecuzioni mobiliari e Tribunale di Lanusei n.37/2024 Registro Esecuzioni mobiliari) con
relativa assegnazione somme e decurtazione diretta in busta paga pari ad € 790,75: Il primo dei due pignoramenti, tuttavia, è stato eseguito su istanza della stessa a causa CP_1
dell'inesatto adempimento all'obbligo di corrisponderle l'assegno di mantenimento oggetto di causa (si veda l'atto di precetto prodotto il 25 settembre 2024) e certamente non può
giustificarne una riduzione. Il secondo, invece, risulta promosso dalla madre dell'appellante,
, pochi giorni dopo il primo e per il soddisfacimento di un credito di incerte Persona_3
origine e natura (giacché l'appellante non ha prodotto in questa sede il relativo titolo esecutivo), cosicché esso appare un espediente finalizzato a fornire una rappresentazione della condizione economica del deteriore rispetto a quella effettiva. Pt_1
In questo quadro, dunque, deve ritenersi che il Tribunale, nella determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, abbia giustamente considerato che il continuerà a godere Pt_1
di uno stipendio netto mensile equivalente, considerata la tredicesima, indennità varie e straordinari, non inferiore, mediamente, ai 2.000,00 euro mensili.
2.2 L'appellante, come si è accennato, ha lamentato che la SI.ra , nel corso CP_1
del giudizio di primo grado, si è limitata a formulare la richiesta volta ad ottenere il
riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore adducendo di essere disoccupata
mentre non ha fornito la prova della ricorrenza dei presupposti compresa la circostanza di
essersi attivata per reperire un'occupazione lavorativa retribuita e stabile, confacente alle
sue attitudini, ha aggiunto che nel corso del giudizio di separazione instaurato davanti al
Tribunale di Lanusei è addirittura emerso che la richiedente svolge attività lavorativa, anche
se in nero, sia come baby - sitter, per stessa ammissione dell'appellata, ma soprattutto come
addetta alle pulizie di b&b e palestre locali, sottolineando poi che appare singolare che la
8 SI.ra sia riuscita a reperire diverse occasioni lavorative in nero ma non sia CP_1
mai riuscita, dal momento della separazione, a reperire una occupazione regolare, anche se a
termine, sul mercato del lavoro e che è evidente che se il Giudice avesse posto in essere
attività di indagine avrebbe accertato, non solo che la SI.ra è dotata della CP_1
capacità lavorativa, ma che la stessa svolge tutto l'anno attività lavorative, che il suo
patrimonio, nel corso del giudizio di separazione si è incrementato, ma la doglianza non appare condivisibile.
Il Tribunale, infatti, non si è limitato ad affermare che la odierna appellata è dotata di capacità
lavorativa, ma ha esplicitamente affermato che la stessa la stessa svolge attività lavorativa in
nero, in particolare di pulizia e che, tuttavia, gli introiti, alla luce degli elementi emersi, non
possono pertanto ritenersi tali da consentirle una vita dignitosa. Essi devono invece ritenersi
idonei soltanto ad integrare l'assegno di mantenimento di euro 400,00 già riconosciuto,
provvisoriamente, in suo favore. E' indubbio infatti che detto importo non le consentirebbe di
affrontare, pur considerandosi il godimento della casa coniugale, le esigenze minime di vita
quotidiana.
A questo punto deve solo soggiungersi che l'affermazione del Tribunale risulterebbe
Con condivisibile anche laddove la dedicandosi oggi all'assistenza di una anziana zia (come affermato in comparsa di costituzione), percepisse la retribuzione ipotizzata dal nella già Pt_1
menzionata memoria conclusionale del 24 settembre 2024 (€ 597,12) o, come suggerito dallo stesso nell'atto di appello, avesse cercato un impiego in attività turistiche, le quali, come Pt_1
è noto, sono limitate alla stagione estiva (e lasciano, quindi, il prestatore di lavoro privo di reddito nei mesi restanti): in entrambi i casi, infatti, le entrate non sarebbero comunque tali da
consentirle una vita dignitosa.
9 2.3 ha anche sottolineato che al momento dell'instaurando giudizio Parte_1
la presente difesa aveva sostenuto che la ricorrente fosse comproprietaria, anche se in quota
con i fratelli, di un bene immobile sito nel Comune di Tortolì, distinto al F. 10 mappale 2623
sub 2 categoria A/2, n. Vani 6 in conseguenza del decesso del padre avvenuto in data
6.10.1989, immobile presso cui la SI.ra trascorre già diverse giornate in CP_1
compagnia del figlio ma non ha poi contestato l'affermazione dell'appellata secondo la quale la quota ad essa spettante sarebbe pari solamente ad un ottavo, cosicché deve ritenersi che la
Con stessa non possa ricavare da tale immobile una significativa fonte di reddito.
In questo quadro, dunque, il primo motivo di appello risulta infondato.
2.4 Con riferimento, invece, al motivo di impugnazione afferente all'assegnazione della casa familiare, si deve, innanzi tutto, sottolineare che non ha in alcun Parte_1
modo censurato la statuizione con la quale il Tribunale, pur affidando il figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, ha disposto che lo stesso sia collocato in via prevalente presso la madre.
in vero, si è limitato a ricordare che negli anni le parti hanno Parte_1
proposto, reciprocamente, più di una querela con il risultato che attualmente esistono vari
Con procedimenti penali non solo a carico del ma anche della della Pt_1 Persona_3
nonché di , marito della sorella del che occupa l'appartamento sito al Persona_4 Pt_1
piano terra dello stabile sito in Lotzorai alla via Cagliari n. 3, ma non ha poi individuato alcun concreto evento dal quale poter ragionevolmente desumere una situazione di pericolo di pregiudizio per il minore.
L'appellante ha anche richiamato la relazione dei servizi sociali del 19 ottobre 2020, ma, a ben vedere, con tale relazione (datata, in realtà, 12 ottobre 2020), l'operatore sociale si era
10 limitato ad evidenziare che l'appartamento nel quale vive la signora con il figlio CP_1
è di proprietà della nonna paterna che abita nello stesso stabile insieme con il figlio Per_1
e ad osservare che questo contesto, considerata la conflittualità tra i coniugi, non Pt_1
sembra essere un ambiente idoneo per la crescita del minore che oltre a gestire il percorso di
separazione dei genitori deve anche sopportare il clima pesante all'interno dell'abitazione
considerato che i rapporti fra la signora e la famiglia di origine del signor CP_1
sono altamente conflittuali, senza, tuttavia, corroborare questa valutazione con la Pt_1
descrizione di specifici accadimenti.
In questo quadro, dunque, deve ritenersi che non vi siano elementi sufficienti per affermare che l'assegnazione della casa in favore dell'appellata non sia funzionale a tutelare l'interesse del minore a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuto e possa, al contrario, Per_1
essere per quest'ultimo pregiudizievole.
Anche il secondo motivo di gravame, pertanto, non appare meritevole di accoglimento.
2.5 L'appello, in conclusione, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
La pronuncia, peraltro, poiché è stata ammessa al patrocinio a spese dello CP_1
Stato, deve essere resa in favore di questo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
11 1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 179/2023 del Parte_1
Tribunale di Lanusei;
2 condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00 a titolo di compensi professionali, oltre a spese generali ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 18 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
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