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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/10/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1758/25 R.G.L. promossa da:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (C.F.: , tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati a Torino, in C.so Vinzaglio n. 12bis, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo
DANIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
TRENITALIA S.P.A. (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in Via Manzoni n. 3, presso lo studio dell'avv.
Paolo TOSI, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, insieme all'avv. Maria
Giovanna CONTI, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica della memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni della parte ricorrente: “Nel merito:
A. accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo
e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia Europea;
B. per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano
l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
C. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
- “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.72, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2,
CCNL 2012 e 2016);
- “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016;
- “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35
Contratto Integrativo 2003); - “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”
- controlleria (art.36.5 Contratto Integrativo FS 2012 e 2016; art.75.2 Ccnl 2003); tutte calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
D. per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo per ciascun ricorrente indicato in ricorso, nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero percepito per giorno di ferie e così:
- per il ricorrente , € 3.066,30; Parte_1
- per il ricorrente , € 4.524,69; Parte_5
- per la ricorrente , € 3.775,80; Parte_2
- per la ricorrente , € 2.265,54; Parte_3
- per il ricorrente , € 9.038,26; Parte_6
o nella diversa anche maggiore misura ritenuta dovuta, ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti differiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. E. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre aumento 30% previsto per i collegamenti ipertestuali dall'art. 4, comma 1bis, D.M 55/2014, aumento per gli ulteriori ricorrenti (decreto Ministero Giustizia 8.3.2018 n. 37), rimborso spese generali 15% e contributo unificato, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario”.
Conclusioni della parte resistente: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avorano alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. in qualità di capi treno ed hanno
[...] agito in giudizio lamentando l'insufficienza della retribuzione percepita con riferimento alle ferie di cui hanno fruito, in quanto non comprensiva del valore medio di alcune indennità variabili percepite in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, parte ricorrente, invocando la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di ferie, ha contestato la mancata inclusione nella retribuzione di tali giornate del valore medio, calcolato nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie:
- dell'indennità di utilizzazione professionale/scorta prevista dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del gruppo;
Controparte_1
- del compenso per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77 c.c.n.l. attività ferroviarie
2012 e 2016;
- dell'indennità per vetture eccedenti prevista dall'art. 32 dei contratti aziendali 2012 e
2016 e dall'art.35 del precedente contratto aziendale 2003; - delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno, previste dall'art. 36 dei contratti aziendali 2012 e 2016 e dall'art. 75 del c.c.n.l. attività ferroviarie 2003.
Parte ricorrente ha chiesto in via principale il pagamento della complessiva somma di euro
3.066,30 per il sig. ; euro 3.775,80 per la sig.ra euro Parte_1 Parte_2
2.265,54 per la sig.ra euro 9.038,26 per il sig. Parte_3 Parte_4 per l'ipotesi in cui si ritengano prescritti i crediti in data antecedente al
[...]
18.7.2007 (ovvero nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della l. 92/2012) e, in via subordinata, gli importi inferiori (indicati nei conteggi allegati al ricorso e nelle conclusioni sopra trascritte) per le ipotesi in cui si ritenga maturata la prescrizione anteriormente al 18.7.2012 ovvero si ritenga che la prescrizione decorra in costanza di rapporto, anche dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012.
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta, la quale:
- ha contestato la fondatezza della tesi avversaria sulla modalità di retribuzione dei giorni di ferie, negando che la retribuzione dei giorni di ferie debba essere identica a quella percepita per la prestazione ordinaria,
- ha sostenuto che la contrattazione collettiva può escludere, da detta retribuzione, alcune indennità erogate per l'effettivo svolgimento della prestazione, laddove non si verifichi alcun concreto effetto dissuasivo per i lavoratori nella richiesta di fruizione delle ferie, come nel caso di specie, nel quale l'incidenza delle somme richieste sulla retribuzione annuale dei ricorrenti è pressocché irrisoria;
- ha sostenuto che la contrattazione collettiva può escludere, da detta retribuzione, alcune indennità erogate per l'effettivo svolgimento della prestazione, laddove non si verifichi alcun concreto effetto dissuasivo per i lavoratori nella richiesta di fruizione delle ferie;
- ha escluso che l'indennità per scorta vetture eccedenti (dovuta esclusivamente nei rarissimi casi in cui la composizione del convoglio sia formata da più vetture, generando eccedenze) possa essere considerata quale elemento fisso della retribuzione da corrispondere quindi anche nei giorni di ferie;
- ha difeso la legittimità della scelta delle parti sociali di escludere dalla retribuzione dei giorni di ferie il premio per controlleria e vendita di biglietti in caso di scoperta di irregolarità
o abusi, trattandosi di un incentivo eventuale e variabile e dunque di un emolumento retributivo del tutto aleatorio, legato alla circostanza che un utente salga a bordo del treno sprovvisto dell'apposito titolo di viaggio;
- ha difeso la legittimità della scelta delle parti sociali di escludere dalla retribuzione dei giorni di ferie il premio per controlleria e vendita di biglietti in caso di scoperta di irregolarità o abusi, trattandosi di un incentivo eventuale e variabile e dunque di un emolumento retributivo del tutto aleatorio, legato alla circostanza che un utente salga a bordo del treno sprovvisto dell'apposito titolo di viaggio;
- ha rilevato che una parte di indennità di utilizzazione professionale viene già erogata ai lavoratori e che l'indennità per assenza dalla residenza ha già almeno in parte natura indennitaria (e quindi non retributiva);
- ha evidenziato come, in ogni caso, la disciplina eurounitaria trovi il proprio limite di applicazione nelle quattro settimane di ferie annue (ex art. 7 Direttiva 2003/88/CE), con la conseguenza che per i giorni di ferie eccedenti tale periodo, non possa essere invocata la medesima garanzia;
- ha contestato la correttezza dei conteggi della controparte, in quanto la media giornaliera
è stata determinata sulla base delle presenze effettive e non sulla base del divisore di 26 giorni previsto dalla contrattazione collettiva per la determinazione del valore giornaliero delle singole voci retributive (ex art. 68 c.c.n.l.);
- ha sostenuto che, in ogni caso, la disciplina eurounitaria trova applicazione nel limite di quattro settimane di ferie annue (ex art. 7 Direttiva 2003/88/CE), con la conseguenza che per i giorni di ferie eccedenti tale periodo non può essere invocata la medesima garanzia;
- sempre in via subordinata, ha chiesto l'applicazione della clausola di inscindibilità e di conseguenza la declaratoria della nullità di tutte le clausole negoziali che riconoscono la corresponsione delle indennità oggetto delle domande della parte attrice, con conseguente reiezione delle domande avversarie “in quanto assorbite dagli importi dovuti in restituzione dai lavoratori per l'indebita corresponsione delle somme previste dalla normativa travolta da nullità complessiva delle clausole in materia”;
- in estremo subordine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive in ipotesi maturate.
2. Così riassunte, in sintesi, le allegazioni e deduzioni delle parti, si deve premettere che il presente giudizio si colloca nell'ambito di un ampio contenzioso tra la società convenuta e i propri dipendenti, avente ad oggetto la retribuzione dei giorni di ferie spettante ai macchinisti e ai capitreno.
I ricorrenti ritengono che la retribuzione erogata dalla datrice di lavoro non sia conforme alle previsioni dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE, che così recita: "
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro".
Lo Stato italiano ha dato attuazione a tali previsioni con il decreto legislativo 66/2003, che all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sulla questione è intervenuta con più decisioni la Corte di Giustizia, che ha precisato che secondo la direttiva n. 88 del 2003, il diritto alle ferie annuali e quello ad ottenere un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto Persona_1
60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018); Per_2 che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(LT e altri, punto 58); che in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro
(v LT e altri, punto 60); che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IA e altri, punto 21); che in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate “agli status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza ). Per_2
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17/5/2019, ha affrontato la questione della retribuzione spettante durante il periodo di ferie in relazione alla normativa e alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento all'incidenza su di essa delle voci retributive variabili. La Suprema Corte ha affermato che: "In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”. Riguardo alla nozione di retribuzione spettante durante le ferie, la Cassazione ha chiarito che è compito del giudice di merito valutare il rapporto di funzionalità intercorrente tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le sue mansioni nonché di verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
3. Nel caso di specie si deve dunque verificare se i compensi sopra indicati devono essere considerati come intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni di macchinista in funzione di compenso degli specifici disagi derivanti da tali mansioni ovvero siano correlati allo status professionale o personale del lavoratore.
Alla luce di un contrasto sorto nella giurisprudenza di merito sulla questione di diritto sottesa alle domande dei ricorrenti, dovendosi accertare la validità delle disposizioni contrattuali che escludono talune voci variabili della retribuzione dal compenso da erogare per i giorni di ferie, questo tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 420 bis c.p.c. (n.
103/2023), con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la nullità dell'art. 77 par. 2 dei contratti collettivi 2012 e 2016, nella parte in cui viene escluso il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane.
I motivi di ricorso proposti dalla società convenuta sono stati disattesi dalla Corte di
Cassazione che, sul punto, nella sentenza n. 34088/2024, ha così motivato:
<
4.2. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono infondati per le ragioni diffusamente espresse in copiosi precedenti di questa Corte in analoghi contenziosi che si sono formati prima con la (tra molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141 del 2024) e, poi, Controparte_2 sono stati ribaditi anche con l'odierna ricorrente, avuto specifico riguardo alla indennità di assenza dalla residenza oggetto del presente procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n.
19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024).
In sintesi estrema - ribadito che "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro".
A tali precedenti il Collegio rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per respingere i motivi di ricorso in esame, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del
2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è
l'esigenza "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU.
n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la
"conoscenza" delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022)” (Cass. civ. sez. lav., 23/12/2024, n. 34088)>>.
4. Anche in relazione all'incidenza dell'indennità di utilizzazione professionale/scorta prevista dalla contrattazione aziendale sulla retribuzione dovuta per i giorni di ferie appare sufficiente il richiamo ex art. 118 disp. att. cpc alla più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: <In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile>> (Cass. sentenza 20/5/2024, n. 13932).
Tale indennità, pertanto, nel suo valore medio, deve essere compresa nella retribuzione dei giorni di ferie. Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del CCNL, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui non include questo emolumento (nel suo valore medio calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie) nella retribuzione dei giorni di ferie.
Per gli stessi motivi appaiono fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e alle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno, in quanto voci retributive correlate allo svolgimento delle specifiche mansioni di capotreno, ed in particolare la prima correlata al controllo di un numero maggiore di vetture, l'altra volta a compensare un'attività gravosa qual è la regolarizzazione dei titoli di viaggio, con emissione di eventuali nuovi biglietti e l'applicazione di sanzioni (si veda, in proposito,
Cass. n. 13932/2024 e C.d.A Roma n. 139/2025).
5. In merito all'effetto dissuasivo della mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie delle componenti variabili della retribuzione sopra esaminate, si osserva dai conteggi da ultimo prodotti dalla parte ricorrente risulta che nei giorni lavorativi di ferie compresi nel periodo di 4 settimane di ferie annuali è stato pagato un importo medio significativamente inferiore rispetto a quello che sarebbe stato erogato per retribuire l'attività lavorativa negli stessi giorni, e dunque un importo astrattamente idoneo a produrre l'effetto dissuasivo cui fa riferimento la giurisprudenza comunitaria.
Quanto ai criteri di raffronto delle retribuzioni, la Corte di Cassazione si è così espressa:
“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. sentenza 21/05/2024, n. 14089). Appare dunque corretto verificare l'effetto dell'esclusione delle diverse indennità in relazione alla loro incidenza sulla retribuzione mensile e non su quella annuale (si veda anche la sentenza della Corte
d'Appello di Torino n. 463/2024).
6. Considerato che, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, l'art. 7 della Direttiva si riferisce ad un periodo di 4 settimane, nell'ambito di tale periodo ad avviso di questa giudice devono prendersi in considerazione i soli giorni per i quali è dovuta la retribuzione,
e cioè i soli giorni lavorativi, non spettando alcunché al lavoratore per i giorni di riposo: si tratta quindi di 20 giorni all'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni a settimana (come previsto dall'art. 28 c.c.n.l., che al paragrafo 1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”) e dell'assenza di diverse deduzioni sul punto.
Nello stesso senso si è espressa la CGUE, che ha ritenuto conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88, nei limiti del “minimo di quattro settimane, vale a dire 20 giorni” garantito da tale norma, lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 i giorni di ferie annuali (sentenza n. 119 dell'8/9/2020, causa C-119/19).
Non sarebbe del resto possibile per i lavoratori che prestano servizio su 5 turni settimanali fruire di più di 20 giorni di ferie nell'arco temporale di 4 settimane individuate dall'art. 7, con la conseguenza che, estendendo il riconoscimento delle indennità a 28 giorni, si supererebbe il limite garantito.
Per i giorni eccedenti tale limite, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione
(sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili.
7. Ad avviso di questa giudice non può condividersi la tesi della società secondo la quale l'accoglimento del ricorso dovrebbe comportare una pronuncia di nullità della previsione del contratto collettivo che riconosce l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, in considerazione della non meglio indicata clausola secondo cui “le norme del presente
CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”, pattuita, secondo la convenuta, “al fine di creare una insuperabile simbiosi tra le norme del contratto collettivo ed evitare che interventi successivi alla stipula possano alterare gli equilibri dell'accordo collettivo”.
Si osserva infatti che è principio di ordine generale quello della conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione a tale regola, che deve essere provata dalla parte interessata (così Cass. 11673/2007) e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità (così, tra le altre, Corte d'Appello Milano, sentenza
182/2019). Ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., infatti, la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità e salvo il caso di sostituzione di diritto della clausola nulla da parte di norma imperativa previsto al comma 2.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell'ipotesi in cui le clausole siano sostituite di diritto da norme imperative non è necessaria alcuna valutazione in ordine all'essenzialità delle pattuizioni affette da nullità (cfr., tra le altre, Cass. n. 645/1999).
In ogni caso, la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr., ex plurimis, Cass.
Sez. 1, sentenza n. 23142016). Gravava quindi sulla convenuta allegare e dimostrare che, in assenza della previsione in esame, l'intero accordo non si sarebbe concluso: essa, invece, si è invece limitata a trascrivere il testo della clausola, la quale risulta peraltro formulata in modo del tutto generico ed appare quindi una mera clausola di stile (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”).
8. In conclusione, nei limiti sopra esposti la domanda della parte attrice può essere accolta, previa dichiarazione di nullità delle previsioni contrattuali nella parte in cui limitano o escludono le indennità sopra indicate dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Ai ricorrenti, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione di ciascuno dei
20 giorni di annuali (anche se non interamente fruiti nell'anno di riferimento e fruiti in parte nell'anno successivo, come previsto dall'art. 10 d.lgs. 66/2003) comprensiva delle indennità sopra indicate, calcolate come sopra precisato, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 pacificamente già riconosciuto dalla società convenuta.
Posto che i conteggi da ultimo elaborati dalla parte ricorrente applicando i suddetti criteri non sono stati contestati e devono quindi ritenersi esatti, la società convenuta deve essere condannata a pagare la somma ivi indicata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ex art. 429 c.p.c.. 9. Risulta infondata l'eccezione di prescrizione, considerato che la domanda è limitata al periodo successivo al luglio 2007 e che iI rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, “mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così la sentenza della Cassazione n.
26246/2022, confermata da tutte le pronunce successive).
10. Le spese di lite possono esser poste a carico della società convenuta in considerazione della prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i valori medi previsti dal d.m. 55/2014, potendosi accordare la richiesta distrazione e l'aumento del 15 % per i collegamenti ipertestuali (funzionanti solo parzialmente)
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a ricevere la retribuzione per i giorni di ferie fruiti e da fruire secondo i criteri indicati nella presente sentenza;
condanna TRENITALIA s.p.a. a pagare a tale titolo per il periodo dal 1° agosto 2007 al
31.12.2024 a la somma di euro 2.982,23; a la somma Parte_1 Parte_2 di euro 3.645,78; ad la somma di euro 2.197,63; a Parte_3
a somma di euro 8.347,60, oltre interessi e rivalutazione dalle Parte_4 singole scadenze al saldo;
condanna TRENITALIA s.p.a. a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in euro 10.237,20 oltre aumento del 15% ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014, i.v.a., c.p.a, rimborso spese 15% e contributo se versato, con distrazione in favore del difensore.
Torino 15/10/2025
La giudice
TA PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1758/25 R.G.L. promossa da:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (C.F.: , tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati a Torino, in C.so Vinzaglio n. 12bis, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo
DANIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
TRENITALIA S.P.A. (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in Via Manzoni n. 3, presso lo studio dell'avv.
Paolo TOSI, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, insieme all'avv. Maria
Giovanna CONTI, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica della memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni della parte ricorrente: “Nel merito:
A. accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo
e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia Europea;
B. per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano
l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
C. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
- “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.72, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2,
CCNL 2012 e 2016);
- “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016;
- “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35
Contratto Integrativo 2003); - “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”
- controlleria (art.36.5 Contratto Integrativo FS 2012 e 2016; art.75.2 Ccnl 2003); tutte calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
D. per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo per ciascun ricorrente indicato in ricorso, nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero percepito per giorno di ferie e così:
- per il ricorrente , € 3.066,30; Parte_1
- per il ricorrente , € 4.524,69; Parte_5
- per la ricorrente , € 3.775,80; Parte_2
- per la ricorrente , € 2.265,54; Parte_3
- per il ricorrente , € 9.038,26; Parte_6
o nella diversa anche maggiore misura ritenuta dovuta, ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti differiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. E. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre aumento 30% previsto per i collegamenti ipertestuali dall'art. 4, comma 1bis, D.M 55/2014, aumento per gli ulteriori ricorrenti (decreto Ministero Giustizia 8.3.2018 n. 37), rimborso spese generali 15% e contributo unificato, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario”.
Conclusioni della parte resistente: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avorano alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. in qualità di capi treno ed hanno
[...] agito in giudizio lamentando l'insufficienza della retribuzione percepita con riferimento alle ferie di cui hanno fruito, in quanto non comprensiva del valore medio di alcune indennità variabili percepite in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, parte ricorrente, invocando la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di ferie, ha contestato la mancata inclusione nella retribuzione di tali giornate del valore medio, calcolato nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie:
- dell'indennità di utilizzazione professionale/scorta prevista dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del gruppo;
Controparte_1
- del compenso per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77 c.c.n.l. attività ferroviarie
2012 e 2016;
- dell'indennità per vetture eccedenti prevista dall'art. 32 dei contratti aziendali 2012 e
2016 e dall'art.35 del precedente contratto aziendale 2003; - delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno, previste dall'art. 36 dei contratti aziendali 2012 e 2016 e dall'art. 75 del c.c.n.l. attività ferroviarie 2003.
Parte ricorrente ha chiesto in via principale il pagamento della complessiva somma di euro
3.066,30 per il sig. ; euro 3.775,80 per la sig.ra euro Parte_1 Parte_2
2.265,54 per la sig.ra euro 9.038,26 per il sig. Parte_3 Parte_4 per l'ipotesi in cui si ritengano prescritti i crediti in data antecedente al
[...]
18.7.2007 (ovvero nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della l. 92/2012) e, in via subordinata, gli importi inferiori (indicati nei conteggi allegati al ricorso e nelle conclusioni sopra trascritte) per le ipotesi in cui si ritenga maturata la prescrizione anteriormente al 18.7.2012 ovvero si ritenga che la prescrizione decorra in costanza di rapporto, anche dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012.
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta, la quale:
- ha contestato la fondatezza della tesi avversaria sulla modalità di retribuzione dei giorni di ferie, negando che la retribuzione dei giorni di ferie debba essere identica a quella percepita per la prestazione ordinaria,
- ha sostenuto che la contrattazione collettiva può escludere, da detta retribuzione, alcune indennità erogate per l'effettivo svolgimento della prestazione, laddove non si verifichi alcun concreto effetto dissuasivo per i lavoratori nella richiesta di fruizione delle ferie, come nel caso di specie, nel quale l'incidenza delle somme richieste sulla retribuzione annuale dei ricorrenti è pressocché irrisoria;
- ha sostenuto che la contrattazione collettiva può escludere, da detta retribuzione, alcune indennità erogate per l'effettivo svolgimento della prestazione, laddove non si verifichi alcun concreto effetto dissuasivo per i lavoratori nella richiesta di fruizione delle ferie;
- ha escluso che l'indennità per scorta vetture eccedenti (dovuta esclusivamente nei rarissimi casi in cui la composizione del convoglio sia formata da più vetture, generando eccedenze) possa essere considerata quale elemento fisso della retribuzione da corrispondere quindi anche nei giorni di ferie;
- ha difeso la legittimità della scelta delle parti sociali di escludere dalla retribuzione dei giorni di ferie il premio per controlleria e vendita di biglietti in caso di scoperta di irregolarità
o abusi, trattandosi di un incentivo eventuale e variabile e dunque di un emolumento retributivo del tutto aleatorio, legato alla circostanza che un utente salga a bordo del treno sprovvisto dell'apposito titolo di viaggio;
- ha difeso la legittimità della scelta delle parti sociali di escludere dalla retribuzione dei giorni di ferie il premio per controlleria e vendita di biglietti in caso di scoperta di irregolarità o abusi, trattandosi di un incentivo eventuale e variabile e dunque di un emolumento retributivo del tutto aleatorio, legato alla circostanza che un utente salga a bordo del treno sprovvisto dell'apposito titolo di viaggio;
- ha rilevato che una parte di indennità di utilizzazione professionale viene già erogata ai lavoratori e che l'indennità per assenza dalla residenza ha già almeno in parte natura indennitaria (e quindi non retributiva);
- ha evidenziato come, in ogni caso, la disciplina eurounitaria trovi il proprio limite di applicazione nelle quattro settimane di ferie annue (ex art. 7 Direttiva 2003/88/CE), con la conseguenza che per i giorni di ferie eccedenti tale periodo, non possa essere invocata la medesima garanzia;
- ha contestato la correttezza dei conteggi della controparte, in quanto la media giornaliera
è stata determinata sulla base delle presenze effettive e non sulla base del divisore di 26 giorni previsto dalla contrattazione collettiva per la determinazione del valore giornaliero delle singole voci retributive (ex art. 68 c.c.n.l.);
- ha sostenuto che, in ogni caso, la disciplina eurounitaria trova applicazione nel limite di quattro settimane di ferie annue (ex art. 7 Direttiva 2003/88/CE), con la conseguenza che per i giorni di ferie eccedenti tale periodo non può essere invocata la medesima garanzia;
- sempre in via subordinata, ha chiesto l'applicazione della clausola di inscindibilità e di conseguenza la declaratoria della nullità di tutte le clausole negoziali che riconoscono la corresponsione delle indennità oggetto delle domande della parte attrice, con conseguente reiezione delle domande avversarie “in quanto assorbite dagli importi dovuti in restituzione dai lavoratori per l'indebita corresponsione delle somme previste dalla normativa travolta da nullità complessiva delle clausole in materia”;
- in estremo subordine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive in ipotesi maturate.
2. Così riassunte, in sintesi, le allegazioni e deduzioni delle parti, si deve premettere che il presente giudizio si colloca nell'ambito di un ampio contenzioso tra la società convenuta e i propri dipendenti, avente ad oggetto la retribuzione dei giorni di ferie spettante ai macchinisti e ai capitreno.
I ricorrenti ritengono che la retribuzione erogata dalla datrice di lavoro non sia conforme alle previsioni dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE, che così recita: "
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro".
Lo Stato italiano ha dato attuazione a tali previsioni con il decreto legislativo 66/2003, che all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sulla questione è intervenuta con più decisioni la Corte di Giustizia, che ha precisato che secondo la direttiva n. 88 del 2003, il diritto alle ferie annuali e quello ad ottenere un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto Persona_1
60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018); Per_2 che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(LT e altri, punto 58); che in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro
(v LT e altri, punto 60); che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IA e altri, punto 21); che in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate “agli status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza ). Per_2
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17/5/2019, ha affrontato la questione della retribuzione spettante durante il periodo di ferie in relazione alla normativa e alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento all'incidenza su di essa delle voci retributive variabili. La Suprema Corte ha affermato che: "In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”. Riguardo alla nozione di retribuzione spettante durante le ferie, la Cassazione ha chiarito che è compito del giudice di merito valutare il rapporto di funzionalità intercorrente tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le sue mansioni nonché di verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
3. Nel caso di specie si deve dunque verificare se i compensi sopra indicati devono essere considerati come intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni di macchinista in funzione di compenso degli specifici disagi derivanti da tali mansioni ovvero siano correlati allo status professionale o personale del lavoratore.
Alla luce di un contrasto sorto nella giurisprudenza di merito sulla questione di diritto sottesa alle domande dei ricorrenti, dovendosi accertare la validità delle disposizioni contrattuali che escludono talune voci variabili della retribuzione dal compenso da erogare per i giorni di ferie, questo tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 420 bis c.p.c. (n.
103/2023), con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la nullità dell'art. 77 par. 2 dei contratti collettivi 2012 e 2016, nella parte in cui viene escluso il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane.
I motivi di ricorso proposti dalla società convenuta sono stati disattesi dalla Corte di
Cassazione che, sul punto, nella sentenza n. 34088/2024, ha così motivato:
<
4.2. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono infondati per le ragioni diffusamente espresse in copiosi precedenti di questa Corte in analoghi contenziosi che si sono formati prima con la (tra molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141 del 2024) e, poi, Controparte_2 sono stati ribaditi anche con l'odierna ricorrente, avuto specifico riguardo alla indennità di assenza dalla residenza oggetto del presente procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n.
19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024).
In sintesi estrema - ribadito che "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro".
A tali precedenti il Collegio rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per respingere i motivi di ricorso in esame, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del
2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è
l'esigenza "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU.
n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la
"conoscenza" delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022)” (Cass. civ. sez. lav., 23/12/2024, n. 34088)>>.
4. Anche in relazione all'incidenza dell'indennità di utilizzazione professionale/scorta prevista dalla contrattazione aziendale sulla retribuzione dovuta per i giorni di ferie appare sufficiente il richiamo ex art. 118 disp. att. cpc alla più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: <In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile>> (Cass. sentenza 20/5/2024, n. 13932).
Tale indennità, pertanto, nel suo valore medio, deve essere compresa nella retribuzione dei giorni di ferie. Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del CCNL, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui non include questo emolumento (nel suo valore medio calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie) nella retribuzione dei giorni di ferie.
Per gli stessi motivi appaiono fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e alle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno, in quanto voci retributive correlate allo svolgimento delle specifiche mansioni di capotreno, ed in particolare la prima correlata al controllo di un numero maggiore di vetture, l'altra volta a compensare un'attività gravosa qual è la regolarizzazione dei titoli di viaggio, con emissione di eventuali nuovi biglietti e l'applicazione di sanzioni (si veda, in proposito,
Cass. n. 13932/2024 e C.d.A Roma n. 139/2025).
5. In merito all'effetto dissuasivo della mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie delle componenti variabili della retribuzione sopra esaminate, si osserva dai conteggi da ultimo prodotti dalla parte ricorrente risulta che nei giorni lavorativi di ferie compresi nel periodo di 4 settimane di ferie annuali è stato pagato un importo medio significativamente inferiore rispetto a quello che sarebbe stato erogato per retribuire l'attività lavorativa negli stessi giorni, e dunque un importo astrattamente idoneo a produrre l'effetto dissuasivo cui fa riferimento la giurisprudenza comunitaria.
Quanto ai criteri di raffronto delle retribuzioni, la Corte di Cassazione si è così espressa:
“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. sentenza 21/05/2024, n. 14089). Appare dunque corretto verificare l'effetto dell'esclusione delle diverse indennità in relazione alla loro incidenza sulla retribuzione mensile e non su quella annuale (si veda anche la sentenza della Corte
d'Appello di Torino n. 463/2024).
6. Considerato che, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, l'art. 7 della Direttiva si riferisce ad un periodo di 4 settimane, nell'ambito di tale periodo ad avviso di questa giudice devono prendersi in considerazione i soli giorni per i quali è dovuta la retribuzione,
e cioè i soli giorni lavorativi, non spettando alcunché al lavoratore per i giorni di riposo: si tratta quindi di 20 giorni all'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni a settimana (come previsto dall'art. 28 c.c.n.l., che al paragrafo 1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”) e dell'assenza di diverse deduzioni sul punto.
Nello stesso senso si è espressa la CGUE, che ha ritenuto conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88, nei limiti del “minimo di quattro settimane, vale a dire 20 giorni” garantito da tale norma, lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 i giorni di ferie annuali (sentenza n. 119 dell'8/9/2020, causa C-119/19).
Non sarebbe del resto possibile per i lavoratori che prestano servizio su 5 turni settimanali fruire di più di 20 giorni di ferie nell'arco temporale di 4 settimane individuate dall'art. 7, con la conseguenza che, estendendo il riconoscimento delle indennità a 28 giorni, si supererebbe il limite garantito.
Per i giorni eccedenti tale limite, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione
(sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili.
7. Ad avviso di questa giudice non può condividersi la tesi della società secondo la quale l'accoglimento del ricorso dovrebbe comportare una pronuncia di nullità della previsione del contratto collettivo che riconosce l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, in considerazione della non meglio indicata clausola secondo cui “le norme del presente
CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”, pattuita, secondo la convenuta, “al fine di creare una insuperabile simbiosi tra le norme del contratto collettivo ed evitare che interventi successivi alla stipula possano alterare gli equilibri dell'accordo collettivo”.
Si osserva infatti che è principio di ordine generale quello della conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione a tale regola, che deve essere provata dalla parte interessata (così Cass. 11673/2007) e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità (così, tra le altre, Corte d'Appello Milano, sentenza
182/2019). Ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., infatti, la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità e salvo il caso di sostituzione di diritto della clausola nulla da parte di norma imperativa previsto al comma 2.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell'ipotesi in cui le clausole siano sostituite di diritto da norme imperative non è necessaria alcuna valutazione in ordine all'essenzialità delle pattuizioni affette da nullità (cfr., tra le altre, Cass. n. 645/1999).
In ogni caso, la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr., ex plurimis, Cass.
Sez. 1, sentenza n. 23142016). Gravava quindi sulla convenuta allegare e dimostrare che, in assenza della previsione in esame, l'intero accordo non si sarebbe concluso: essa, invece, si è invece limitata a trascrivere il testo della clausola, la quale risulta peraltro formulata in modo del tutto generico ed appare quindi una mera clausola di stile (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”).
8. In conclusione, nei limiti sopra esposti la domanda della parte attrice può essere accolta, previa dichiarazione di nullità delle previsioni contrattuali nella parte in cui limitano o escludono le indennità sopra indicate dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Ai ricorrenti, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione di ciascuno dei
20 giorni di annuali (anche se non interamente fruiti nell'anno di riferimento e fruiti in parte nell'anno successivo, come previsto dall'art. 10 d.lgs. 66/2003) comprensiva delle indennità sopra indicate, calcolate come sopra precisato, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 pacificamente già riconosciuto dalla società convenuta.
Posto che i conteggi da ultimo elaborati dalla parte ricorrente applicando i suddetti criteri non sono stati contestati e devono quindi ritenersi esatti, la società convenuta deve essere condannata a pagare la somma ivi indicata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ex art. 429 c.p.c.. 9. Risulta infondata l'eccezione di prescrizione, considerato che la domanda è limitata al periodo successivo al luglio 2007 e che iI rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, “mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così la sentenza della Cassazione n.
26246/2022, confermata da tutte le pronunce successive).
10. Le spese di lite possono esser poste a carico della società convenuta in considerazione della prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i valori medi previsti dal d.m. 55/2014, potendosi accordare la richiesta distrazione e l'aumento del 15 % per i collegamenti ipertestuali (funzionanti solo parzialmente)
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a ricevere la retribuzione per i giorni di ferie fruiti e da fruire secondo i criteri indicati nella presente sentenza;
condanna TRENITALIA s.p.a. a pagare a tale titolo per il periodo dal 1° agosto 2007 al
31.12.2024 a la somma di euro 2.982,23; a la somma Parte_1 Parte_2 di euro 3.645,78; ad la somma di euro 2.197,63; a Parte_3
a somma di euro 8.347,60, oltre interessi e rivalutazione dalle Parte_4 singole scadenze al saldo;
condanna TRENITALIA s.p.a. a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in euro 10.237,20 oltre aumento del 15% ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014, i.v.a., c.p.a, rimborso spese 15% e contributo se versato, con distrazione in favore del difensore.
Torino 15/10/2025
La giudice
TA PA