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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7919 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NN MA ED in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 29 ottobre 2024, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2695/2025 R.G.
RG 615 / 2025
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele
LL e dall'avv. Alessandro Di Genova ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n.
1. RICORRENTE
E
C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito Persona_1
n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
Oggetto: Ricorso avverso provvedimento d'indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.02.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che con nota di rideterminazione dell'assegno, datata 3 luglio 2024, pratica indebito 18863649,
l le comunicava che “la sua pensione n. 078-510604617093 categoria AS era stata CP_1 ricalcolato a decorrere dal 1 febbraio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021 e che il ricalcolo comprendeva la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione). (…) Pertanto, da febbraio 2021 a luglio 2024 sull'assegno n. 078- CP_ 510604617093 Cat. AS l aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.386,98 (…) Tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 68 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito” (all. 1);
. che a fronte della notifica dell'indebito, in data 05.11.2024, aveva inoltrato rituale ricorso amministrativo on-line al eccependo l'irripetibilità dell'indebito Controparte_2 assistenziale non addebitabile al percettore, chiedendo, in ogni caso, la rideterminazione dell'importo addebitato;
. che l non aveva dato riscontro al ricorso per cui l'iter amministrativo era da ritenersi CP_1 esaurito.
. che nel caso di specie, aveva sempre dichiarato regolarmente i redditi propri all'Amministrazione
Finanziaria e all per cui i dati relativi ai redditi percepiti erano ben noti all . CP_1 CP_1
Tutto ciò premesso - adducendo che il dato reddituale era stato regolarmente denunciato all (tanto che lo stesso aveva fatto riferimento alla dichiarazione dei Controparte_3 CP_1 redditi della ricorrente per l'anno 2021), non potevano ritenersi ripetibili le prestazioni effettuate con riferimento al periodo dedotto dall , in quanto la sua condizione reddituale era conosciuta o CP_1 comunque conoscibile dell quanto meno dal 2022, laddove la richiesta di ripetizione era CP_1 stata avanzata soltanto nell'anno 2024 – chiedeva di accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di € 3.386,98, reclamata in restituzione dall , per le causali esposte in narrativa il tutto CP_1 con vittoria delle spese di lite.
La resistente, ritualmente evocata in giudizio chiedeva il rigetto della domanda.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sub iudice concerne la legittimità della pretesa restitutoria dell costituente il CP_1 presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo a titolo di prestazione assistenziale non dovuta, per il quale l'istituto ha determinato il debito nella misura di €. 3.386,98 nel periodo dal febbraio 2021 al luglio 2024 sulla pensione n. 078-510604617093 categoria AS di cui era titolare notiziando la ricorrente della trattenuta mensile.
CP_ Nel caso in esame in fatto la pretesa restitutoria attivata dall attiene all'indebita erogazione della maggiorazione sociale a causa di ricostituzione operata d'ufficio per motivi reddituali a seguito dei redditi dichiarati dalla con campagna redd. 2022 – redditi 2021 e certificazione Pt_1 reddituale 2023 -redditi 2022 presentate rispettivamente la prima il 27.10.2022 e la seconda il
16.03.2023 con le quali si dichiara di percepire un reddito da mantenimento di euro 4596,00 in luogo dei 3600,00 dichiarati nelle precedenti domande.
Ed infatti, la ricorrente è titolare di prestazione ass. sociale n.04617093 avente decorrenza
02/2021 in seguito a domanda del 08/01/2021 (a corredo della domanda del 2021 era stata allegata la sentenza di separazione contenente gli accordi patrimoniali con condanna dell'ex coniuge al pagamento di euro 300,00 mensili, da perequare, quale ass. di mantenimento, pertanto nella lavorazione della pensione vengono inseriti i redditi del mantenimento come dichiarati
-3600,00euro).
Ad aprile 2021 la presentava domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale Pt_1 indicando per il 2021 euro 3600,00 come reddito derivante dall'assegno di mantenimento.
A maggio 2021 la presentava un'altra domanda per maggiorazione sociale sempre Pt_1 indicando i redditi da mantenimento di euro 3600,00, dalla quale scaturiva un arretrato per differenze di maggiorazione sociale dalla decorrenza al 09/2021.
Il 29.04.2022 la presentava un'altra domanda di ricostituzione chiedendo la maggiorazione Pt_1 sociale alla luce dei nuovi patti patrimoniali intervenuti, dichiarando di percepire un reddito di euro
4596,00 atteso che l'ex coniuge, in luogo del mantenimento, si era impegnato a pagare il canone di locazione della casa coniugale.
Ciò premesso in fatto, nel caso in esame si controverte di indebita percezione della maggiorazione sociale (che viene riparametrata) per il periodo 2021-2024 comunicato con il provvedimento del 3 luglio 2024 . La maggiorazione si applica sull'importo della pensione spettante nei confronti di tutti i pensionati titolari di prestazione a carico dell'AGO, delle forme esclusive e sostitutive della stessa e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali che non superino determinati requisiti reddituali previsti annualmente dalla legge.
In diritto la legge n. 488 del 2001, art. 38, comma 1, ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui alla L. n. 544 del
1988, art. 1 e successive modifiche, alla L. n. 388 del 2000, art. 70, comma 1, al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e alla L. n. 544 del 1988, art. 2, nonché pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26), un reddito almeno pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002).
Il successivo comma 2 dell'art. 38 ha poi esteso i benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all ai sensi della L. n. 381 del 1970, art. 10 e della CP_1 L. n. 118 del 1971, art. 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
Il comma 5 specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro
6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b)
l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità - accanto al requisito anagrafico - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione.
Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno euro 516,46 al mese, parametro, questo ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione.
Va altresì premesso, in linea generale, che l'applicazione della maggiorazione ai titolari di prestazione assistenziale non è certo incondizionata, ma è diretta a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento, individuata in base a fattori socio economici ricavati dall'esito dell'andamento periodico delle pensioni dei lavoratori dipendenti, sì come rapportato proporzionalmente all'entità dell'intervento pubblico assistenziale (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/03/2023, n.6950; nello stesso senso, cfr. Cass. n.
30566 del 2019; Cass.n. 2714 del 2018; Cass. n. 13923 del 2017).
Per tale motivo, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 l. n. 448 del 2001, la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma - Cassazione civile sez. lav.,
08/03/2023, n.6950).
Per avere diritto al beneficio sono necessari, nello specifico, i seguenti requisiti reddituali:
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità per l'anno 2020), euro 8.476,26 (anno 2021), euro 8.590,27 (anno 2022);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro (anno 2020); euro 8.476,26 (anno 2021); euro
8.590,27 ( anno 2022); redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a
14.447,42 euro (anno 2020); euro 14.459,80 (anno 2021) ed euro 14.675,70 (anno 2022). Si osserva, inoltre, che sempre in linea generale la misura della maggiorazione sociale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, non prevede un importo fisso di maggiorazione sociale, ma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione sia incrementata in misura tale da garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. La misura massima della maggiorazione sociale nella nuova misura è pertanto determinata come differenza tra il predetto reddito minimo garantito ed il reddito personale posseduto.
Essendo, dunque, la prestazione diretta a garantire una migliore condizione di vita agli assicurati più indigenti, la sussistenza di ulteriori proventi, nel caso che ci occupa -consistiti in aumento del reddito proveniente da assegno di mantenimento, ha imposto da parte dell un ricalcolo della CP_1 maggiorazione.
Trattandosi di redditi derivanti dall'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge (si veda sentenza di separazione pure allegata alla domanda di ricostituzione) non conosciuti dall e CP_1 nemmeno verificabili nell'ordinaria attività di verifica in capo all'Ente, di dati che quindi attengono CP_ alla sfera privata della richiedente, l non era in grado di verificare autonomamente la sussistenza.
CP_ Ebbene l , solo con la comunicazione dei redditi presentate in data 27.10.22 e in data
16.03.223 aveva preso atto del mutamento della condizione economica della ricorrente.
Chiarito, dunque, che la percezione di redditi superiori da parte della pensionata non erano noti all né verificabili con l'ordinaria diligenza attenendo il superamento dei redditi in questione CP_1 alla regolamentazione dei rapporti economici tra ex coniugi appare evidente che correttamente l ha attivato la procedura recuperatoria. CP_1
Sul punto parte ricorrente deduce che va applicata alla richiesta di indebito assistenziale ( in tema di assegno sociale) la norma prevista dall'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n 88, che prevede la irripetibilità delle somme erogate indebitamente per errore dell'Ente e con la buona fede dell' accipiens;
la ripetibilità è prevista solo in caso di dolo del percettore. CP_ Secondo la tesi dell' , invece, l'indebito, causato dalla erogazione della pensione di reversibilità, non trova applicazione la sanatoria prevista dall'articolo 52 della legge n. 88/1989, ma la disciplina dell'articolo 2033 c.c. e l'onere della prova ricade sul percettore.
Sulla applicabilità del menzionato articolo 52 all'indebito assistenziale vi sono stati divergenti opinioni anche del Supremo Giudice, che di recente si è pronunciato con vari interventi chiarificatori e cui questo giudicante intende dare seguito.
Quanto alla controversa applicabilità dell'articolo 52 della legge 88/89,all'indebito assistenziale la
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza 3 febbraio – 20 maggio 2021, n. 13917, la ha esclusa, statuendo quanto segue: “Se è vero, infatti, che l' articolo 3, comma 7, della legge 335 del 1995, prevede - per quanto non diversamente disposto- l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da "pensione" ad
"assegno" posto che, come notato in dottrina, la trasformazione è sostanziale, perché cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla
L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.”.
Con tale sentenza, però, la Corte seppur ha escluso l'applicabilità dell'articolo 52 in commento, ha CP_ anche escluso l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile (teoria supportata dall ), argomentanto quanto segue: “ È vero, in sostanza, che, come sostiene l' , in materia di CP_1 indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. La giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004)………….. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.” Del medesimo tenore è la sentenza della Suprema Corte del 2 luglio 2021, n. 18820, che ha escluso l'applicazione dell'articolo 52, specificatamente in materia di indebita percezione di ratei di assegno sociale, sull'ovvio presupposto che una disciplina di carattere chiaramente eccezionale non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 prel. c.c.), ma ha anche escluso l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le seguenti motivazioni :“
… mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52, I.
n 88/1989, stante che la pensione sociale istituita dall'art. 26, I. n. 153/1969, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del CP_1 CP_4 dell' , affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato CP_5 CP_1 non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale all'art. 52, I. n.
88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute. …….. Deve tuttavia escludersi che l'impossibilità di far luogo all'applicazione dell'art. 52, I. n. 88/1989, debba comportare l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c..”.
La giurisprudenza nell'ambito dell'indebito assistenziale ha poi distinto le ipotesi in cui l'indebito consegua alla mancanza dei requisiti reddituali ovvero sanitari o socio-economici (incollocazione o disoccupazione) . In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n,
16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all' accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
Con riferimento all'indebito derivante dalla carenza dei requisiti reddituali la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ammetterla solo dal momento dell'accertamento da parte dell' ente dell' indebito, previsioni da ravvisare nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del
1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass.
23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile
2002, n. 6091, Cass. n. 28771 del 2018, Cass . nn. 10642 e 26036 del 2019). In altri termini, si è consolidato il principio che il diritto a ripetere le somme versate si determina solo a partire dal momento in cui l' Ente preposto accerti e comunichi il superamento dei requisiti reddituali.
Per tutte le ragioni di cui sopra la domanda va rigettata.
Dichiara irripetibili ex art. 152 disp. Att. le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NN MA
ED, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda.
Dichiara irripetibili ex art. 152 disp. Att. le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 3-11-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa NN MA ED
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NN MA ED in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 29 ottobre 2024, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2695/2025 R.G.
RG 615 / 2025
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele
LL e dall'avv. Alessandro Di Genova ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n.
1. RICORRENTE
E
C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito Persona_1
n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
Oggetto: Ricorso avverso provvedimento d'indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.02.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che con nota di rideterminazione dell'assegno, datata 3 luglio 2024, pratica indebito 18863649,
l le comunicava che “la sua pensione n. 078-510604617093 categoria AS era stata CP_1 ricalcolato a decorrere dal 1 febbraio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021 e che il ricalcolo comprendeva la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione). (…) Pertanto, da febbraio 2021 a luglio 2024 sull'assegno n. 078- CP_ 510604617093 Cat. AS l aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.386,98 (…) Tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 68 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito” (all. 1);
. che a fronte della notifica dell'indebito, in data 05.11.2024, aveva inoltrato rituale ricorso amministrativo on-line al eccependo l'irripetibilità dell'indebito Controparte_2 assistenziale non addebitabile al percettore, chiedendo, in ogni caso, la rideterminazione dell'importo addebitato;
. che l non aveva dato riscontro al ricorso per cui l'iter amministrativo era da ritenersi CP_1 esaurito.
. che nel caso di specie, aveva sempre dichiarato regolarmente i redditi propri all'Amministrazione
Finanziaria e all per cui i dati relativi ai redditi percepiti erano ben noti all . CP_1 CP_1
Tutto ciò premesso - adducendo che il dato reddituale era stato regolarmente denunciato all (tanto che lo stesso aveva fatto riferimento alla dichiarazione dei Controparte_3 CP_1 redditi della ricorrente per l'anno 2021), non potevano ritenersi ripetibili le prestazioni effettuate con riferimento al periodo dedotto dall , in quanto la sua condizione reddituale era conosciuta o CP_1 comunque conoscibile dell quanto meno dal 2022, laddove la richiesta di ripetizione era CP_1 stata avanzata soltanto nell'anno 2024 – chiedeva di accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di € 3.386,98, reclamata in restituzione dall , per le causali esposte in narrativa il tutto CP_1 con vittoria delle spese di lite.
La resistente, ritualmente evocata in giudizio chiedeva il rigetto della domanda.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sub iudice concerne la legittimità della pretesa restitutoria dell costituente il CP_1 presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo a titolo di prestazione assistenziale non dovuta, per il quale l'istituto ha determinato il debito nella misura di €. 3.386,98 nel periodo dal febbraio 2021 al luglio 2024 sulla pensione n. 078-510604617093 categoria AS di cui era titolare notiziando la ricorrente della trattenuta mensile.
CP_ Nel caso in esame in fatto la pretesa restitutoria attivata dall attiene all'indebita erogazione della maggiorazione sociale a causa di ricostituzione operata d'ufficio per motivi reddituali a seguito dei redditi dichiarati dalla con campagna redd. 2022 – redditi 2021 e certificazione Pt_1 reddituale 2023 -redditi 2022 presentate rispettivamente la prima il 27.10.2022 e la seconda il
16.03.2023 con le quali si dichiara di percepire un reddito da mantenimento di euro 4596,00 in luogo dei 3600,00 dichiarati nelle precedenti domande.
Ed infatti, la ricorrente è titolare di prestazione ass. sociale n.04617093 avente decorrenza
02/2021 in seguito a domanda del 08/01/2021 (a corredo della domanda del 2021 era stata allegata la sentenza di separazione contenente gli accordi patrimoniali con condanna dell'ex coniuge al pagamento di euro 300,00 mensili, da perequare, quale ass. di mantenimento, pertanto nella lavorazione della pensione vengono inseriti i redditi del mantenimento come dichiarati
-3600,00euro).
Ad aprile 2021 la presentava domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale Pt_1 indicando per il 2021 euro 3600,00 come reddito derivante dall'assegno di mantenimento.
A maggio 2021 la presentava un'altra domanda per maggiorazione sociale sempre Pt_1 indicando i redditi da mantenimento di euro 3600,00, dalla quale scaturiva un arretrato per differenze di maggiorazione sociale dalla decorrenza al 09/2021.
Il 29.04.2022 la presentava un'altra domanda di ricostituzione chiedendo la maggiorazione Pt_1 sociale alla luce dei nuovi patti patrimoniali intervenuti, dichiarando di percepire un reddito di euro
4596,00 atteso che l'ex coniuge, in luogo del mantenimento, si era impegnato a pagare il canone di locazione della casa coniugale.
Ciò premesso in fatto, nel caso in esame si controverte di indebita percezione della maggiorazione sociale (che viene riparametrata) per il periodo 2021-2024 comunicato con il provvedimento del 3 luglio 2024 . La maggiorazione si applica sull'importo della pensione spettante nei confronti di tutti i pensionati titolari di prestazione a carico dell'AGO, delle forme esclusive e sostitutive della stessa e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali che non superino determinati requisiti reddituali previsti annualmente dalla legge.
In diritto la legge n. 488 del 2001, art. 38, comma 1, ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui alla L. n. 544 del
1988, art. 1 e successive modifiche, alla L. n. 388 del 2000, art. 70, comma 1, al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e alla L. n. 544 del 1988, art. 2, nonché pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26), un reddito almeno pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002).
Il successivo comma 2 dell'art. 38 ha poi esteso i benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all ai sensi della L. n. 381 del 1970, art. 10 e della CP_1 L. n. 118 del 1971, art. 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
Il comma 5 specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro
6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b)
l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità - accanto al requisito anagrafico - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione.
Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno euro 516,46 al mese, parametro, questo ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione.
Va altresì premesso, in linea generale, che l'applicazione della maggiorazione ai titolari di prestazione assistenziale non è certo incondizionata, ma è diretta a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento, individuata in base a fattori socio economici ricavati dall'esito dell'andamento periodico delle pensioni dei lavoratori dipendenti, sì come rapportato proporzionalmente all'entità dell'intervento pubblico assistenziale (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/03/2023, n.6950; nello stesso senso, cfr. Cass. n.
30566 del 2019; Cass.n. 2714 del 2018; Cass. n. 13923 del 2017).
Per tale motivo, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 l. n. 448 del 2001, la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma - Cassazione civile sez. lav.,
08/03/2023, n.6950).
Per avere diritto al beneficio sono necessari, nello specifico, i seguenti requisiti reddituali:
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità per l'anno 2020), euro 8.476,26 (anno 2021), euro 8.590,27 (anno 2022);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro (anno 2020); euro 8.476,26 (anno 2021); euro
8.590,27 ( anno 2022); redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a
14.447,42 euro (anno 2020); euro 14.459,80 (anno 2021) ed euro 14.675,70 (anno 2022). Si osserva, inoltre, che sempre in linea generale la misura della maggiorazione sociale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, non prevede un importo fisso di maggiorazione sociale, ma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione sia incrementata in misura tale da garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. La misura massima della maggiorazione sociale nella nuova misura è pertanto determinata come differenza tra il predetto reddito minimo garantito ed il reddito personale posseduto.
Essendo, dunque, la prestazione diretta a garantire una migliore condizione di vita agli assicurati più indigenti, la sussistenza di ulteriori proventi, nel caso che ci occupa -consistiti in aumento del reddito proveniente da assegno di mantenimento, ha imposto da parte dell un ricalcolo della CP_1 maggiorazione.
Trattandosi di redditi derivanti dall'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge (si veda sentenza di separazione pure allegata alla domanda di ricostituzione) non conosciuti dall e CP_1 nemmeno verificabili nell'ordinaria attività di verifica in capo all'Ente, di dati che quindi attengono CP_ alla sfera privata della richiedente, l non era in grado di verificare autonomamente la sussistenza.
CP_ Ebbene l , solo con la comunicazione dei redditi presentate in data 27.10.22 e in data
16.03.223 aveva preso atto del mutamento della condizione economica della ricorrente.
Chiarito, dunque, che la percezione di redditi superiori da parte della pensionata non erano noti all né verificabili con l'ordinaria diligenza attenendo il superamento dei redditi in questione CP_1 alla regolamentazione dei rapporti economici tra ex coniugi appare evidente che correttamente l ha attivato la procedura recuperatoria. CP_1
Sul punto parte ricorrente deduce che va applicata alla richiesta di indebito assistenziale ( in tema di assegno sociale) la norma prevista dall'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n 88, che prevede la irripetibilità delle somme erogate indebitamente per errore dell'Ente e con la buona fede dell' accipiens;
la ripetibilità è prevista solo in caso di dolo del percettore. CP_ Secondo la tesi dell' , invece, l'indebito, causato dalla erogazione della pensione di reversibilità, non trova applicazione la sanatoria prevista dall'articolo 52 della legge n. 88/1989, ma la disciplina dell'articolo 2033 c.c. e l'onere della prova ricade sul percettore.
Sulla applicabilità del menzionato articolo 52 all'indebito assistenziale vi sono stati divergenti opinioni anche del Supremo Giudice, che di recente si è pronunciato con vari interventi chiarificatori e cui questo giudicante intende dare seguito.
Quanto alla controversa applicabilità dell'articolo 52 della legge 88/89,all'indebito assistenziale la
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza 3 febbraio – 20 maggio 2021, n. 13917, la ha esclusa, statuendo quanto segue: “Se è vero, infatti, che l' articolo 3, comma 7, della legge 335 del 1995, prevede - per quanto non diversamente disposto- l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da "pensione" ad
"assegno" posto che, come notato in dottrina, la trasformazione è sostanziale, perché cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla
L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.”.
Con tale sentenza, però, la Corte seppur ha escluso l'applicabilità dell'articolo 52 in commento, ha CP_ anche escluso l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile (teoria supportata dall ), argomentanto quanto segue: “ È vero, in sostanza, che, come sostiene l' , in materia di CP_1 indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. La giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004)………….. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.” Del medesimo tenore è la sentenza della Suprema Corte del 2 luglio 2021, n. 18820, che ha escluso l'applicazione dell'articolo 52, specificatamente in materia di indebita percezione di ratei di assegno sociale, sull'ovvio presupposto che una disciplina di carattere chiaramente eccezionale non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 prel. c.c.), ma ha anche escluso l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le seguenti motivazioni :“
… mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52, I.
n 88/1989, stante che la pensione sociale istituita dall'art. 26, I. n. 153/1969, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del CP_1 CP_4 dell' , affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato CP_5 CP_1 non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale all'art. 52, I. n.
88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute. …….. Deve tuttavia escludersi che l'impossibilità di far luogo all'applicazione dell'art. 52, I. n. 88/1989, debba comportare l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c..”.
La giurisprudenza nell'ambito dell'indebito assistenziale ha poi distinto le ipotesi in cui l'indebito consegua alla mancanza dei requisiti reddituali ovvero sanitari o socio-economici (incollocazione o disoccupazione) . In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n,
16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all' accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
Con riferimento all'indebito derivante dalla carenza dei requisiti reddituali la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ammetterla solo dal momento dell'accertamento da parte dell' ente dell' indebito, previsioni da ravvisare nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del
1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass.
23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile
2002, n. 6091, Cass. n. 28771 del 2018, Cass . nn. 10642 e 26036 del 2019). In altri termini, si è consolidato il principio che il diritto a ripetere le somme versate si determina solo a partire dal momento in cui l' Ente preposto accerti e comunichi il superamento dei requisiti reddituali.
Per tutte le ragioni di cui sopra la domanda va rigettata.
Dichiara irripetibili ex art. 152 disp. Att. le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NN MA
ED, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda.
Dichiara irripetibili ex art. 152 disp. Att. le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 3-11-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa NN MA ED