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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 4666/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4666 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019,
TRA
C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso e nello studio dell'avv. Carmelo Saitta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
parte attrice/opponente
E
, (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. CP_2 C.F._3
Antonio Dipasquale ed elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio dell'avv. Marco Oliveri giusta procura alle liti in atti.
parte convenuta/opposta
Oggetto: Opposizione ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c. Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni che si intendono qui riportate.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato ha avanzato Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato da e Controparte_1
in data 10.8.2019 in forza di sentenza n. 2126/2017 emessa dal CP_2
Tribunale di Messina.
L'attore ha eccepito l'illegittimità dell'atto di precetto stante la persistenza di altra procedura esecutiva, la n. RGE 1718/2018, azionata già dai per CP_1
l'esecuzione della medesima sentenza n. 2126/2917.
Chiedeva, pertanto l'annullamento dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e compensi.
Gli opposti, costituitisi in giudizio, hanno contestato la fondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto del 13.08.2019, con vittoria di spese e compensi difensivi, premettendo che, avendo gli opposti omesso di dare spontanea esecuzione alla sentenza, sono stati costretti, dapprima a notificare il 27.07.2018 la suddetta sentenza munita di formula esecutiva unitamente all'atto di precetto ed, essendo rimasto anche tale atto privo di riscontro alcuno, in data
18.10.2028, hanno conferito incarico al competente Ufficiale Giudiziario di eseguire nei confronti del sig. il pignoramento dei beni mobili di Parte_1
proprietà dello stesso e avviare l'attività esecutiva;
precisavano, inoltre, che non avendo trovato alcuna soddisfazione nell'ambito della relativa procedura esecutiva iscritta al n. 1718/2018 R.G.E. con ordinanza datata 19.7.2019 è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva e il G.E. ha disposto lo svincolo dell'intero compendio pignorato in favore del debitore esecutato e, dunque, in data 13.08.2019 hanno notificato l'atto di precetto qui in esame.
La causa, senza bisogno di attività istruttoria, è stata trattenuta per la decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Occorre preliminarmente osservare che la struttura dell'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata e, quindi, minacciata con il precetto è tale che la domanda con essa espressa ha ad oggetto l'accertamento della inesistenza in senso lato del diritto di procedere esecutivamente nel momento nel quale viene minacciata l'esecuzione forzata. Poiché, come dice l'art 479 c.p.c., salvo che la legge disponga diversamente,
l'esecuzione forzata dev'essere preceduta dal precetto (che assolve alla funzione di consentire al debitore di spontaneamente adempiere entro il relativo spatium deliberandi all'obbligo imposto dal titolo esecutivo) e l'art. 615 c.p.c. prevede, con un'evidente tipizzazione legale dell'interesse ad agire un'azione tipica di accertamento negativo dell'inesistenza della pretesa esecutiva a far tempo dal momento dell'intimazione del precetto, è di tutta evidenza che la domanda proposta con l'opposizione a precetto ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della inesistenza della pretesa esecutiva nel momento in cui viene esercitata (Cassazione
n. 20634/2006).
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e dunque, va rigettata.
Dalla documentazione prodotta dagli opposti risulta che a seguito di rinunzia da parte degli stessi il giudice dell'esecuzione ha emesso in data 19 luglio 2019 ordinanza di estinzione ai sensi dell'art. 629 c.p.c.
Va rammentato che a norma dell'art. 629 cpc “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”.
Con la medesima ordinanza, inoltre, il G.E. ha disposto lo svincolo del compendio pignorato in favore del debitore esecutato Parte_1
Successivamente, in data 10 agosto 2019 i creditori hanno notificato un secondo atto di precetto, in forza del medesimo titolo giudiziale.
Orbene, considerato che ai sensi dell'art. 632 c.p.c., l'estinzione del processo esecutivo rende inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l'atto di pignoramento che segna l'inizio del processo esecutivo, è di tutta evidenza che l'atto di precetto notificato in data 27.7.2018 sia divenuto inefficace, per decorso del termine di novanta giorni.
Pertanto, tenuto conto che la notifica dell'atto di precetto qui opposto è successiva alla data di emissione dell'ordinanza di estinzione, l'opposizione non può essere accolta.
Alla luce delle superiori considerazioni e stante l'integrale soccombenza della parte opponente la stessa va condannata alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo il tariffario vigente.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4666/2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione.
b) Condanna l'opponente alle spese processuali che si liquidano nei valori medi, in € 3.397,00 esclusa la fase istruttoria, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Messina, lì 27 marzo 2025.
Il Cancelliere
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio