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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2838/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/06/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]26, PORDENONE, C.F._1
e
2) nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residente in [...], n. 26, PORDENONE
entrambi con l'Avv. FERRETTI LAURA presso la quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio il 11/09/2012 con rito civile, trascritto al n. 16, Parte I, Serie -,
Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CORDENONS;
separati con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 135/2024 pubblicata il 18/10/2024
con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]; Persona_1
- nato a [...] il [...]; CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere, dopo quella di separazione, la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione e quindi:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza. 2) i figli minori , nata in [...] il [...], e nato in [...]_1
Pordenone il 22.04.2016, verranno affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Pordenone, Via Villanova 26, che verrà assegnata alla sig.ra ed ove manterranno la residenza anagrafica. Il sig. Parte_1
trasferirà ufficialmente la propria residenza in Cordenons (PN), Via A. De Gasperi n. 13 e Pt_2 preleverà dall'abitazione familiare i propri effetti personali ed alcuni beni, come da separato inventario che le parti redigeranno in autonomia. I minori trascorreranno con il padre il fine settimana, dal venerdì sera sino a domenica sera, a weekend alternati, oltre a due sere durante la settimana, con eventuale pernotto durante l'estate: il tutto con la massima elasticità in base agli impegni lavorativi dei ricorrenti e scolastici e ludici dei figli. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane consecutive. I minori trascorreranno altresì con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie (comprensive del Natale o del
Capodanno) e delle vacanze pasquali (comprensive della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni, salvo diverso accordo.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso nel contributo ordinario al Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, in forma tracciabile un assegno di
€ 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat se in aumento a far tempo dal mese di giugno 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i ragazzi, come da Protocollo in uso tra Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Pordenone.
4) Tra le spese straordinarie andranno espressamente ricomprese le spese per: testi scolastici ed ogni strumento richiesto per lo svolgimento delle lezioni, trasporti da e per l'istituto scolastico, tasse universitarie, viaggi di studio, spese ed attrezzature per attività sportive e musicali, cure mediche e dentistiche, spese farmaceutiche, occhiali e lenti, apparecchi ortodontici, buoni pasto.
5) L'Assegno Unico sarà percepito per l'intero dalla sig.ra ; le detrazioni fiscali per i figli Pt_1
a carico verranno usufruite per il 50% da ciascun coniuge.
6) I coniugi continueranno a sostenere la rata del finanziamento acceso con Intesa San Paolo e con rata mensile di € 380,00, giusta metà ciascuno. Ad estinzione del finanziamento, il conto corrente cointestato verrà chiuso, con ripartizione al 50% del saldo attivo.
7) Le spese legali della presente procedura saranno sostenute dai coniugi per metà ciascuno, in solido tra loro;
8) I coniugi dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione i rapporti patrimoniali tra loro esistenti e di non aver null'altro a pretendere, oltre a quanto di cui alle precedenti condizioni;
9) I predetti accordi avranno efficacia tra le parti dalla sottoscrizione del presente atto.
All'udienza del 13/5/2025, mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza per la separazione, di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/09/2012 presso il comune di
CORDENONS tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORDENONS (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio, al n. 16, Parte
I, Serie -, Anno 2012).
Così deciso in Pordenone, il 14/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/06/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]26, PORDENONE, C.F._1
e
2) nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residente in [...], n. 26, PORDENONE
entrambi con l'Avv. FERRETTI LAURA presso la quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio il 11/09/2012 con rito civile, trascritto al n. 16, Parte I, Serie -,
Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CORDENONS;
separati con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 135/2024 pubblicata il 18/10/2024
con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]; Persona_1
- nato a [...] il [...]; CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere, dopo quella di separazione, la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione e quindi:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza. 2) i figli minori , nata in [...] il [...], e nato in [...]_1
Pordenone il 22.04.2016, verranno affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Pordenone, Via Villanova 26, che verrà assegnata alla sig.ra ed ove manterranno la residenza anagrafica. Il sig. Parte_1
trasferirà ufficialmente la propria residenza in Cordenons (PN), Via A. De Gasperi n. 13 e Pt_2 preleverà dall'abitazione familiare i propri effetti personali ed alcuni beni, come da separato inventario che le parti redigeranno in autonomia. I minori trascorreranno con il padre il fine settimana, dal venerdì sera sino a domenica sera, a weekend alternati, oltre a due sere durante la settimana, con eventuale pernotto durante l'estate: il tutto con la massima elasticità in base agli impegni lavorativi dei ricorrenti e scolastici e ludici dei figli. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane consecutive. I minori trascorreranno altresì con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie (comprensive del Natale o del
Capodanno) e delle vacanze pasquali (comprensive della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni, salvo diverso accordo.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso nel contributo ordinario al Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, in forma tracciabile un assegno di
€ 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat se in aumento a far tempo dal mese di giugno 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i ragazzi, come da Protocollo in uso tra Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Pordenone.
4) Tra le spese straordinarie andranno espressamente ricomprese le spese per: testi scolastici ed ogni strumento richiesto per lo svolgimento delle lezioni, trasporti da e per l'istituto scolastico, tasse universitarie, viaggi di studio, spese ed attrezzature per attività sportive e musicali, cure mediche e dentistiche, spese farmaceutiche, occhiali e lenti, apparecchi ortodontici, buoni pasto.
5) L'Assegno Unico sarà percepito per l'intero dalla sig.ra ; le detrazioni fiscali per i figli Pt_1
a carico verranno usufruite per il 50% da ciascun coniuge.
6) I coniugi continueranno a sostenere la rata del finanziamento acceso con Intesa San Paolo e con rata mensile di € 380,00, giusta metà ciascuno. Ad estinzione del finanziamento, il conto corrente cointestato verrà chiuso, con ripartizione al 50% del saldo attivo.
7) Le spese legali della presente procedura saranno sostenute dai coniugi per metà ciascuno, in solido tra loro;
8) I coniugi dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione i rapporti patrimoniali tra loro esistenti e di non aver null'altro a pretendere, oltre a quanto di cui alle precedenti condizioni;
9) I predetti accordi avranno efficacia tra le parti dalla sottoscrizione del presente atto.
All'udienza del 13/5/2025, mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza per la separazione, di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/09/2012 presso il comune di
CORDENONS tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORDENONS (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio, al n. 16, Parte
I, Serie -, Anno 2012).
Così deciso in Pordenone, il 14/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa