Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 486/23 R.G. di appello avverso la sentenza n. 784/23 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 23/10/23 a conclusione del giudizio vertente tra
(p.iva ), in persona del liquidatore , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede in Campobasso alla Piazza Gabriele Pepe n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia
Tolesino, C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._1
Campobasso, alla via Lombardia n. 70, giusta procura in calce al presente atto
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Campobasso alla via Roma n. 47, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certifica: Email_1 dell'Vvv. (c.f. , con domicilio fisico in Messina, alla Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATA
“ ”, C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
p.t.,
APPELLATA – CONTUMACE
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla C.da Tappino n. CP_4
65/D
APPELLATO – CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 2/4/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata decisa con sentenza, munita di motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 784/23 il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda proposta da
[...]
e ”, volta ad ottenere la declaratoria di eccessiva Parte_1 Parte_3 onerosità del canone di locazione originariamente pattuito tra l'originario conduttore ( Parte_4
ed il locatore (Provincia di Campobasso).
[...]
La Provincia di Campobasso concesse in locazione a un immobile ad uso Parte_4 commerciale (successivamente acquistato da ), per un periodo di sei anni, a decorrere CP_4 dal primo luglio 2011. Nel corso della locazione, cedette il ramo d'azienda a Parte_4 [...]
che, a sua volta, affittò il ramo aziendale a Parte_1 Controparte_3
.
[...]
Nel giudizio di primo grado le società conduttrici hanno sostenuto, tra le varie argomentazioni,
l'incongruità del canone di locazione, divenuto eccessivamente oneroso. Hanno perciò chiesto di ricondurre “il contrato di locazione ad equità” ex art. 1467 c.c.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, sostenendo quanto di seguito riportato. “Quanto
[…] alla eccessiva onerosità sopravvenuta, si rileva che l'art. 1467 c.c. prevede, per i contrati ad esecuzione continuata, la possibilità, per la parte che deve la prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, di richiedere la risoluzione del contratto, che l'altra parte può evitare offrendo la riduzione del prezzo. […] Ebbene, nel caso di specie la norma citata non può trovare applicazione, sia in quanto è il locatore ad aver chiesto la risoluzione del contratto (e non il conduttore), sia in quanto non è stato nemmeno chiaramente dedotto alcun avvenimento straordinario ed imprevedibile, che avrebbe determinato la paventata eccessiva onerosità sopravvenuta, né è stata offerta alcuna prova al riguardo”.
Il rigetto della domanda si fonda quindi su due argomentazioni tra loro alternative: a) il conduttore può solo chiedere la risoluzione del contratto;
b) non è stata fornita la prova dei presupposti richiamati dal primo comma dell'art. 1467 c.c. La sentenza impugnata è quindi sostenuta da plurime rationes decidendi, in quanto la decisione è assistita da una motivazione svolta su piani distinti, posti tra loro in rapporto di alternatività.
In tale fattispecie l'appello è ammissibile solo a condizione che ciascuna delle distinte rationes decidendi venga autonomamente censurata. Si richiama, per tutte, Cass. 20/1/2006 n. 1099, secondo cui “nella motivazione della sentenza è possibile che il giudice di merito prenda in considerazione due ipotesi antitetiche e contrastanti, ponendole alternativamente a base dell'assunta decisione, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con la conseguenza che la sentenza stessa è da ritenersi utilmente impugnata solo mediante la censura di entrambe”.
L'atto di appello invece censura soltanto la parte di motivazione della sentenza che ritiene non provati i presupposti di cui all'art. 1467 c.c. Non muove alcuna critica alla principale (e dirimente) argomentazione, illustrata nella sentenza, secondo cui al conduttore spetterebbe esclusivamente l'azione di risoluzione del contratto e non già la richiesta di modifica delle condizioni del contratto.
L'impugnazione parziale ha comportato quindi acquiescenza alla parte della sentenza non impugnata, ex art. 329 secondo comma c.p.c.
Ne deriva l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, essendosi formato un giudicato interno in ordine alla insussistenza di un obbligo legale di rinegoziazione secondo equità del canone di locazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 486/23 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 22/12/23 da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, avverso la sentenza n. 784/23 del Tribunale di Campobasso in composizione
[...] monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello; 2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore di P_
(unica parte appellata costituita), che determina in complessivi euro 8.000,00
[...] per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 2/4/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)