Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
In tema di domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, la pronuncia d'inammissibilità delle domande medesime, con d.m., in via preventiva e senza necessità di accertamenti istruttori, è consentita dall'art. 7, settimo comma, del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 non soltanto nel caso di inattuabilità delle relative istanze, ma anche nel caso in cui esse siano contrarie "al buon regime delle acque o ad altri interessi generali", essendo demandato all'Amministrazione il compito di valutare a monte se lo stesso procedimento concessorio sia o meno compatibile con eventuali interessi pubblici contrastanti, cui è conseguente la sospensione in via di autotutela dell'istruttoria in corso in caso di valutata prevalenza dei detti interessi. (Nella specie, per la preferenza accordata dall'Amministrazione alla procedura di "project financing").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/02/2011, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
-31 63/1 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Concessione derivazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE acque SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 6657/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 3163 Primo Pres.te f.f. Dott. ANTONINO ELEFANTE Rep. Presidente Sezione Ud. 14/12/2010 Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA Dott. GIUSEPPE SALMEr - Consigliere PU Rel. Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO Dott. LUIGI MACIOCE Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Consigliere -· Consigliere Dott. LO D'ALESSANDRO ConsigliereDott. FRANCESCO TIRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6657-2010 proposto da: CROCE FIORENTINA ENERGIA S.R.L. (già COSTRUZIONI EDILI 2010 S.R.L.), in persona del legale CROCE FIORENTINA 925 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell'avvocato MOLINO CLAUDIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STANCANELLI ANTONIO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LORENZONI FABIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GUALTIERI STEFANIA, per delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 8/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/01/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
uditi gli avvocati Antonio STANCANELLI, Stefania GUALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PA LO RI IC, che ha о comunque per il concluso per 1'inammissibilità rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche con sentenza del Croce21 gennaio 2010, ha respinto l'impugnazione della s.r.l. fiorentina contro i provvedimenti 9 e 10 aprile 2008 con cui la Direzione generale sviluppo e territorio della Provincia di Firenze aveva confermato il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di alcune opere idrauliche sul fiume Arno, e sospeso la procedura di verifica dell'impatto ambientale per la concessione di derivazione di acqua richiesta dalla società. Ciò perché siffatta procedura era stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale aveva esplicitato le ragioni che l'avevano indotta a privilegiarla, dandone tempestiva informazione alla società richiedente la concessione. Per la cassazione della sentenza la soc. Croce fiorentina ha proposto ricorso per un motivo;
cui resiste la Provincia di Firenze con controricorso. Motivi della decisione Con il ricorso la s.r.l. Croce fiorentina energia, deducendo violazione degli art. 7 e 9 r.d. 1775 del 1933, nonché degli art.23 e 26 Reg. per la concessione dei beni del demanio idrico della Provincia di Firenze, censura la sentenza impugnata per avere: a) pretermesso di considerare il proprio interesse al conseguimento della concessione in nome della irragionevole 3 prevalenza accordata dall'amministrazione all'avviso di finanza di progetto;
b) trascurato le norme procedimentali poste dalla menzionata normativa rivolte ad un bilanciamento dell'interesse privato al conseguimento della concessione con quello dell'amministrazione al suo corretto rilascio al soggetto più capace di utilizzare il bene pubblico;
c) avallato 1'illegittimo risultato raggiunto dall'amministrazione, di congelare la propria richiesta di derivazione in favore di una domanda ancor oggi inesistente senza alcuna considerazione degli interessi pubblici e senza alcuna motivazione sulle numerose violazioni del procedimento. Le doglianze sono infondate. Esse muovono tutte dall'erroneo presupposto che, una volta presentata dal soggetto interessato domanda di concessione di derivazione d'acqua, l'amministrazione preposta alla gestione del settore debba necessariamente seguire lo speciale procedimento predisposto dagli art .7 e segg. r.d. 1775 del 1933 e che da tale momento l'unica valutazione consentita sia la comparazione dell'interesse del richiedente a conseguirla con quello di eventuali concorrenti о di (eventuali) contro interessati;
con la conseguenza che ogni inerzia o deviazione da detto procedimento si traduce in altrettante violazioni delle norme legislative e regolamentari che lo disciplinano, comportanti la pretermissione del richiedente in favore di altri soggetti (pur se individuabili soltanto in futuro). Siffatta costruzione confligge anzitutto con la stessa nozione di provvedimento concessorio di (facoltà e) diritti su beni demaniali e/o patrimoniali indisponibili che costituisce non un atto dovuto, ma emanato nell'esercizio di una potestà discrezionale di detta amministrazione, perciò subordinato alla rispondenza all'interesse pubblico, nonché al conseguimento della finalità specifica per la quale il potere le è stato conferito. Ed è contraddetta nel settore specifico in esame dallo stesso art. 7, comma 7° del r.d. 1775 che, come già rilevato da queste consente all'amministrazione in tema di domande Sezioni Unite, concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, la per nuove d'inammissibilità delle domande medesime, in via pronuncia preventiva e senza necessità di accertamenti istruttori, non soltanto nel caso di inattuabilità delle relative istanze, ma anche allorquando esse siano contrarie al buon regime delle acque o "ad altri interessi generali". Il che significa che la stessa norma ancor prima di devolvere il potere di ammissione ad istruttoriaall'amministrazione delle domande di concessione di derivazione di acque pubbliche, nonché di portare a conclusione il procedimento preliminare di individuazione del soggetto ○ dei soggetti legittimati ad 5 ottenere l'esame e la decisione della istanza o delle istanze di concessione proposte, le demanda il compito di valutare a monte se lo stesso procedimento concessorio sia meno compatibile con eventuali interessi pubblici contrastanti (Cass. 5851/1984). E nel caso la comparazione compiuta dalla Provincia ha avuto esito sfavorevole alla società, avendo la sentenza impugnata accertato: I) che ancor prima della domanda di derivazione da parte della ricorrente, pubblicata sul Bollettino della Regione del 27 giugno 2007, il Consiglio provinciale di Firenze con delibera 20 novembre 2006 n. 414, aveva inserito nel programma triennale dei lavori pubblici l'intervento di straordinaria manutenzione di alcune traverse sul fiume Arno, da attuare mediante project financing;
II) che conseguentemente la Giunta Provinciale con atto di indirizzo del 18 settembre 2007 aveva confermato l'assoluta necessità di procedere alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di ben 13 traverse briglie (la cui costruzione risaliva a numerosi secoli prima) influenti sul corso del fiume Arno, nonché sull'incolumità degli insediamenti circostanti;
e che le relative e complesse opere di ingegneria idraulica che si rendevano al riguardo indispensabili, risultavano difficilmente sostenibili e programmabili in tempi brevi, anche in relazione alle disponibilità di bilancio dell'amministrazione: perciò 6 comportando l'esigenza che 1'intervento riguardasse in modo unitario e complessivo tutte le briglie, e comprendesse "tutte le derivazioni nell'unica attribuzione da conferire con finanza siffatto intendimento III) che di progetto"; comunicato alla provinciale è stato dell'amministrazione ricorrente con nota del 12 ottobre 2007 con la quale è stata altresì disposta la sospensione della istruttoria sulla sua domanda fino alla pubblicazione dell'avviso di progetto e comunque nei 90 giorni successivi;
e che detto avviso con la scelta della finanza di progetto per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle 13 briglie (in una delle quali ricade la chiesta derivazione) è stato definitivamente approvato e pubblicato con provvedimento dirigenziale del 23 gennaio 2008: senza che la società ricorrente abbia mai ritenuto di partecipare alla relativa procedura né quale promotore, né come impresa ammessa alle successive gare. Pertanto con la valutazione degli interessi pubblici considerati prevalenti rispetto a quelli degli aspiranti alla derivazione dell'acqua dal fiume e la scelta dello strumento ritenuto più appropriato per realizzarli, per un verso è venuto meno l'obbligo della Provincia di provvedere all'esame della domanda di concessione della società; ed è divenuta logicamente conseguente la decisione di sospenderne in via di autotutela 7 l'istruttoria pur se in corso (Cons. St. 3207/2006), attesa la incompatibilità certa del provvedimento finale cui tendeva la richiesta con la stessa natura del project financing da attuare, contraddistinto da una indiscutibile unitarietà, logico - giuridica, del procedimento. Il quale si concreta secondo la giurisprudenza amministrativa in una complessa ed unitaria finanziaria che, da una parte, consente la tecnica realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la p.a., e nel contempo si sostanzia in un'operazione economico- finanziaria, idonea ad assicurare utili che consentano il rimborso del prestito e/o finanziamento e la gestione proficua dell'attività (Cons. St. 4346/2009; 3319/2009; 3043/2005). D'altra parte, il Tribunale superiore ha correttamente ritenuto che tanto siffatto programma, quanto i mezzi per attuarlo non erano sindacabili nel merito dalla società ricorrente, attribuendole l'art. 143 del r.d. 1775/1933 soltanto la facoltà di proporre ricorso "per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche". Laddove la Croce fiorentina ha inammissibilmente insistito anche in questa sede di legittimità nel tentativo di dimostrare il carattere "arbitrario" о "irragionevole" delle scelte compiute dalla Provincia "per avere accordato prevalenza all'avviso di finanza di progetto rispetto alla richiesta di 8 concessione avanzata dalla ricorrente" (pag. 24-25); e ne ha ravvisato i vizi di legittimità esclusivamente nell'asserita inosservanza delle menzionate regole poste dal r.d. 1775 e dal Regolamento della Provincia per l'esame delle domande di concessione e lo svolgimento della successiva istruttoria: in tale ottica pervenendo all'abnorme risultato che la scelta dell'ente di perseguire diversamente gli interessi pubblici tramite finanza di progetto fosse equiparabile ad una (illegittima) richiesta concorrente di concessione di derivazione, pur essa da istruire secondo i canoni predisposti dalla legge del 1933 ed il cui destinatario sarebbe stato individuabile soltanto in futuro. Nella medesima prospettiva, del resto, la società ha impugnato davanti al TSAP i provvedimenti 9 e 10 aprile 2008 con cui la aveva respinto la diffida a proseguireProvincia ne 1'istruttoria sulla richiesta di concessione, e confermato il contenuto dell'avviso di finanza di progetto nonché la sospensione anche del procedimento di verifica di impatto ambientale;
per cui esattamente il Tribunale superiore non vi ha ravvisato alcuno dei denunciati vizi di legittimità una volta che né dalle disposizioni degli art. 7 e segg. del r.d. 1775 né da quelle degli art. 23 segg. del ricordato Regolamento per la concessione di beni del demanio idrico della provincia di Firenze può ricavarsią per quanto si è detto, l'obbligo della 9 Provincia di Firenze di perseguire qualsiasi tipologia di interessi sottesi alle opere idrauliche da realizzare con il sistema delle singole concessioni. E neppure quello di osservare comunque quale unico modulo consentito il 1775, anche per attuare le procedimento predisposto dal r.d. opere suddette. Detto procedimento, invece, finalizzato esclusivamente a disciplinare l'istruttoria e selezione delle domande di nuove concessioni e utilizzazione di acqua pubblica per consentire all'autorità preposta di valutare i vari interessi in gioco e di individuare quale sia la soluzione più idonea a soddisfare nel contempo l'interesse pubblico e quello privato allo sfruttamento dell' 'acqua; presuppone, perciò necessariamente, l'amministrazione abbia scelto di perseguirli con il che mantenimento di detto sistema dell'attribuzione di singole concessioni. E solo sulla base di tale presupposto trova giustificazione anche a livello regolamentare la minuziosa disciplina dello svolgimento dell'istruttoria preteso dalla società, che distingue l'ipotesi di più istanze, anche tardive, prevedendo tutte le possibili fattispecie di concorrenza ordinaria, ovvero speciale ancora eccezionale, assegnando о appositi termini per la presentazione e per l'istruttoria, e stabilendo i criteri per il relativo esame e la decisione su ciascuna di esse. 10 più invocabile quando Ma l'intera disciplina non avvalersi di strumenti l'amministrazione abbia preferito diversi dalla derivazione di acque per il conseguimento di interessi pubblici generali ritenuti prevalenti rispetto a quelli del richiedente la concessione;
nei cui confronti può residuare soltanto un obbligo di informazione delle scelte effettuate: nel caso assolto dalla Provincia con la menzionata comunicazione del 12 ottobre 2007; alla quale ha fatto immediatamente seguito, come accertato dalla sentenza impugnata, altra comunicazione del 13 novembre 2007, rivolta a rendere edotta la società della deliberazione del consiglio provinciale dell'amministrazione di realizzare le opere in questione con il sistema della finanza di progetto, piuttosto che con quello delle singole concessioni. Tant'è che detti provvedimenti sono stati impugnati dalla società davanti al TAR della Toscana, per avere sacrificato il suo interesse ad ottenere la derivazione singola, e di fatto comportato "il congelamento" dell'istanza di concessione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, а sezioni unite rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Provincia di Firenze in complessivi € 11 1-1 EP 2.700,00 di cui € 2.500,00 per onorari di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2010. Il Presidente, Autorius buijauk Il Consigliere est. Il Funzionario Giudiziario Giovanni GIAMBATTISTA Par ties in Cancelleria - 9 FEB. 2011 H-Funzionario Giudiziario Giovanni GIAMBATTISTA 12