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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5038 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Il Giudice Designato, dott.ssa Monica Attanasio
sul ricorso proposto da con sede legale in Salizzole (VR), via Bionde Parte_1
n. 552, 37056 – Salizzole (VR), C.F. e P.Iva: , per la conferma di misure protettive ai P.IVA_1
sensi dell'art. 19 CCII
Driver società la cui principale attività è attualmente rappresentata dalla Pt_1 Parte_1
formazione di piloti e dalla costruzione e vendita di kart, ha esposto di essersi venuta a trovare in una situazione di crisi a causa di fattori sia esogeni (l'impatto dell'epidemia da Covid 19 sulla sua attività) che endogene (la difficoltà di accesso al credito con conseguenti criticità nella gestione finanziaria e formazione di un rilevante indebitamento verso il fisco e gli enti previdenziali), sì che,
pur avendo già intrapreso una serie di iniziative, in discontinuità rispetto alla precedente gestione, al fine di porvi rimedio, non è attualmente in grado di soddisfare integralmente i propri creditori.
Intrepid Driver Program ha pertanto presentato, tramite l'apposita piattaforma telematica, istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata della crisi, formulando contestualmente richiesta di applicazione di misure protettive nei confronti di tutti i propri creditori.
Nominato l'Esperto nella persona del dott. e pubblicata l'accettazione Persona_1
dell'Esperto nel registro delle imprese in data 18 aprile 2025, nello stesso giorno la società ha depositato ricorso inteso alla conferma delle misure applicate nei confronti della generalità dei propri creditori.
Fissata udienza nel rispetto del termine previsto dall'art. 19, comma 1, CCII, si sono costituiti vari
CP_ creditori ( , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...] , per lo più opponendosi alla conferma Controparte_5 Controparte_6 CP_7
delle misure, ed in udienza è inoltre comparso funzionario dell'Agenzia delle Entrate.
Il progetto di piano di risanamento prospettato da si fonda sulla continuità Controparte_8
diretta e, se sul piano delle passività prospetta stralci dei crediti dei fornitori e dell'erario, da attuarsi mediante accordi ex art. 23, comma 1 lett. c), CC.II. ovvero mediante accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CC.II., con ricorso alla transazione sui crediti tributari ai sensi dell'art. 23,
comma 2 bis, CCII ovvero alla transazione ai sensi dell'art. 63 CC.II., riguardo all'acquisizione delle risorse necessarie per il pagamento dei creditori prospetta il conseguimento, in un arco temporale di 4 anni, di flussi di cassa liberi da destinare ai creditori di importo pari ad €
1.442.083,00, grazie a strategie di intervento ed iniziative industriali orientate ad aumentare i canali di vendita, ed in particolare l'e-commerce, a razionalizzazione i costi operativi ed a specializzare le linee di produzione interne puntando solo su prodotti certificati, esternalizzando le altre componenti.
In udienza, il legale della ricorrente ha evidenziato due elementi di novità rispetto a quanto esposto
CP_ in ricorso: l'avvenuta presentazione di un'istanza di rateazione all' il cui accoglimento consentirebbe una riduzione delle passività e renderebbe inoltre possibile una soluzione della crisi nell'ambito della composizione negoziata, con ricorso alla transazione fiscale ex art. 23, comma 2
bis, CCII;
un impegno già sottoscritto da tale sig. ad un aumento di capitale nella Persona_2
misura di 50 mila euro oltre che ad una forma di finanziamento per euro 250.000.
Proprio questo secondo elemento è stato valutato positivamente dall'Esperto, in termini di discontinuità e perché rispondente alle esigenze finanziarie dell'impresa, inducendolo ad esprimersi in udienza nel senso dell'opportunità della conferma delle misure protettive.
Tanto premesso va osservato: i) il cd. correttivo ter ha definitivamente chiarito che l'eventuale stato di insolvenza in cui versi l'imprenditore non è di ostacolo all'accesso alla composizione negoziata,
nella misura in cui tale stato sia suscettibile di essere superato in virtù delle iniziative prospettate e degli accordi conclusi nel corso della composizione;
ii) la composizione negoziata è un “percorso”, nel corso del quale il piano di risanamento, non a caso presentato al momento dell'accesso in forma di mero “progetto”, è destinato a svilupparsi e definirsi progressivamente in base, ed in funzione, delle interlocuzioni via via condotte con i creditori e gli altri soggetti chiamati a supportare l'attività di impresa (nella specie, in particolare, il terzo investitore, con il quale dovranno essere definite tempi, modalità e consistenza dell'intervento, che dovrebbe altresì estendersi all'acquisto dell'immobile sede dell'impresa, così risolvendo il problema derivante dall'avvenuto sfratto della società dall'immobile ove ha sede legale); iii) affinché le trattative possano svolgersi, e condurre auspicabilmente al risanamento dell'impresa, è necessario preservare il patrimonio sociale, e, con esso, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, da eventuali aggressioni dei creditori.
Va infine osservato che la ricorrente:
- ha depositato il ricorso tempestivamente, ex art. 19, comma 1;
- ha prodotto la documentazione indicata nell'art. 19, comma 2;
- ha chiesto nel termine previsto la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento.
Le misure protettive applicate ed in essere possono, dunque, essere confermate, anche se le incognite legate alla definizione degli accordi con il terzo investitore consigliano di limitarne allo stato la durata a 90 giorni.
Gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 18 CCII non richiedono, infine, espressa conferma, in quanto conseguenza automatica della conferma delle misure protettive, mentre quelli di cui all'art. 20, comma 1, conseguono alla semplice dichiarazione effettuata dal debitore con l'istanza di nomina dell'esperto ovvero successivamente, salvo cessare, in ipotesi di contestuale richiesta di misure protettive, nel caso di dichiarazione di inefficacia delle misure ex art. 19, comma 3 o di loro revoca.
P.Q.M.
Visto l'art. 19 CCI
conferma le misure protettive richieste e già in atto nei confronti di tutti i creditori, esclusi soltanto i lavoratori, fissandone la durata in giorni 90 dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;
Manda all'Esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca, modifica o abbreviazione della durata delle misure protettive. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, ai creditori costituiti e all'Esperto,
nonché, entro il giorno successivo al deposito, al registro delle imprese.
Verona, 5 giugno 2025
Il Giudice Designato
dott.ssa Monica Attanasio
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Il Giudice Designato, dott.ssa Monica Attanasio
sul ricorso proposto da con sede legale in Salizzole (VR), via Bionde Parte_1
n. 552, 37056 – Salizzole (VR), C.F. e P.Iva: , per la conferma di misure protettive ai P.IVA_1
sensi dell'art. 19 CCII
Driver società la cui principale attività è attualmente rappresentata dalla Pt_1 Parte_1
formazione di piloti e dalla costruzione e vendita di kart, ha esposto di essersi venuta a trovare in una situazione di crisi a causa di fattori sia esogeni (l'impatto dell'epidemia da Covid 19 sulla sua attività) che endogene (la difficoltà di accesso al credito con conseguenti criticità nella gestione finanziaria e formazione di un rilevante indebitamento verso il fisco e gli enti previdenziali), sì che,
pur avendo già intrapreso una serie di iniziative, in discontinuità rispetto alla precedente gestione, al fine di porvi rimedio, non è attualmente in grado di soddisfare integralmente i propri creditori.
Intrepid Driver Program ha pertanto presentato, tramite l'apposita piattaforma telematica, istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata della crisi, formulando contestualmente richiesta di applicazione di misure protettive nei confronti di tutti i propri creditori.
Nominato l'Esperto nella persona del dott. e pubblicata l'accettazione Persona_1
dell'Esperto nel registro delle imprese in data 18 aprile 2025, nello stesso giorno la società ha depositato ricorso inteso alla conferma delle misure applicate nei confronti della generalità dei propri creditori.
Fissata udienza nel rispetto del termine previsto dall'art. 19, comma 1, CCII, si sono costituiti vari
CP_ creditori ( , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...] , per lo più opponendosi alla conferma Controparte_5 Controparte_6 CP_7
delle misure, ed in udienza è inoltre comparso funzionario dell'Agenzia delle Entrate.
Il progetto di piano di risanamento prospettato da si fonda sulla continuità Controparte_8
diretta e, se sul piano delle passività prospetta stralci dei crediti dei fornitori e dell'erario, da attuarsi mediante accordi ex art. 23, comma 1 lett. c), CC.II. ovvero mediante accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CC.II., con ricorso alla transazione sui crediti tributari ai sensi dell'art. 23,
comma 2 bis, CCII ovvero alla transazione ai sensi dell'art. 63 CC.II., riguardo all'acquisizione delle risorse necessarie per il pagamento dei creditori prospetta il conseguimento, in un arco temporale di 4 anni, di flussi di cassa liberi da destinare ai creditori di importo pari ad €
1.442.083,00, grazie a strategie di intervento ed iniziative industriali orientate ad aumentare i canali di vendita, ed in particolare l'e-commerce, a razionalizzazione i costi operativi ed a specializzare le linee di produzione interne puntando solo su prodotti certificati, esternalizzando le altre componenti.
In udienza, il legale della ricorrente ha evidenziato due elementi di novità rispetto a quanto esposto
CP_ in ricorso: l'avvenuta presentazione di un'istanza di rateazione all' il cui accoglimento consentirebbe una riduzione delle passività e renderebbe inoltre possibile una soluzione della crisi nell'ambito della composizione negoziata, con ricorso alla transazione fiscale ex art. 23, comma 2
bis, CCII;
un impegno già sottoscritto da tale sig. ad un aumento di capitale nella Persona_2
misura di 50 mila euro oltre che ad una forma di finanziamento per euro 250.000.
Proprio questo secondo elemento è stato valutato positivamente dall'Esperto, in termini di discontinuità e perché rispondente alle esigenze finanziarie dell'impresa, inducendolo ad esprimersi in udienza nel senso dell'opportunità della conferma delle misure protettive.
Tanto premesso va osservato: i) il cd. correttivo ter ha definitivamente chiarito che l'eventuale stato di insolvenza in cui versi l'imprenditore non è di ostacolo all'accesso alla composizione negoziata,
nella misura in cui tale stato sia suscettibile di essere superato in virtù delle iniziative prospettate e degli accordi conclusi nel corso della composizione;
ii) la composizione negoziata è un “percorso”, nel corso del quale il piano di risanamento, non a caso presentato al momento dell'accesso in forma di mero “progetto”, è destinato a svilupparsi e definirsi progressivamente in base, ed in funzione, delle interlocuzioni via via condotte con i creditori e gli altri soggetti chiamati a supportare l'attività di impresa (nella specie, in particolare, il terzo investitore, con il quale dovranno essere definite tempi, modalità e consistenza dell'intervento, che dovrebbe altresì estendersi all'acquisto dell'immobile sede dell'impresa, così risolvendo il problema derivante dall'avvenuto sfratto della società dall'immobile ove ha sede legale); iii) affinché le trattative possano svolgersi, e condurre auspicabilmente al risanamento dell'impresa, è necessario preservare il patrimonio sociale, e, con esso, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, da eventuali aggressioni dei creditori.
Va infine osservato che la ricorrente:
- ha depositato il ricorso tempestivamente, ex art. 19, comma 1;
- ha prodotto la documentazione indicata nell'art. 19, comma 2;
- ha chiesto nel termine previsto la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento.
Le misure protettive applicate ed in essere possono, dunque, essere confermate, anche se le incognite legate alla definizione degli accordi con il terzo investitore consigliano di limitarne allo stato la durata a 90 giorni.
Gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 18 CCII non richiedono, infine, espressa conferma, in quanto conseguenza automatica della conferma delle misure protettive, mentre quelli di cui all'art. 20, comma 1, conseguono alla semplice dichiarazione effettuata dal debitore con l'istanza di nomina dell'esperto ovvero successivamente, salvo cessare, in ipotesi di contestuale richiesta di misure protettive, nel caso di dichiarazione di inefficacia delle misure ex art. 19, comma 3 o di loro revoca.
P.Q.M.
Visto l'art. 19 CCI
conferma le misure protettive richieste e già in atto nei confronti di tutti i creditori, esclusi soltanto i lavoratori, fissandone la durata in giorni 90 dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;
Manda all'Esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca, modifica o abbreviazione della durata delle misure protettive. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, ai creditori costituiti e all'Esperto,
nonché, entro il giorno successivo al deposito, al registro delle imprese.
Verona, 5 giugno 2025
Il Giudice Designato
dott.ssa Monica Attanasio