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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, ordinanza 03/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 39-1/2024 P.U.
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione procedure concorsuali
Il Giudice designato, dott.ssa Oriana Calvo, vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da , nato a Parte_1
Caltagirone il 29.07.1966, c.f. , e da , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02.01.1969, c.f. , entrambi residenti in [...]
2, rappresentati e difesi dall'avv. Endy Di Pasquale;
visto il decreto del 07.01.2025, con il quale il Giudice designato, dott.ssa Paola Criscione: ha disposto che la proposta ed il piano fossero pubblicati sul sito web del Tribunale di Caltagirone o del Ministero della Giustizia e ne fosse data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrente fino alla conclusione del procedimento nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non autorizzati;
ha disposto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67, comma III, C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice e proponesse le modifiche al piano ritenute necessarie;
rilevato che il gestore della crisi ha riferito di avere comunicato la proposta, il piano e il decreto ai creditori;
che solo AL S.p.A. ha presentato osservazioni;
ma di ritenere di non dovere rimodulare il piano sulla base delle dette osservazioni;
rilevato che AL S.p.A. ha contestato, in primo luogo, l'ammissibilità della proposta per insussistenza del requisito della meritevolezza, in quanto i ricorrenti avrebbero determinato il proprio indebitamento per colpa grave, in quanto “non sembra possa ritenersi configurato il carattere sopravvenuto e imprevedibile degli eventi che avrebbero provocato il sovraindebitamento”. La creditrice osserva, al riguardo, che “stante a quanto si legge nella relazione, le cause dell'indebitamento sarebbero da attribuire “all'incalzare di fatti ed eventi che hanno minato all'equilibrio finanziario della famiglia a partire dal 2014 per la malattia del figlio che ha Per_1
comportato nuove spese per cure e assistenza legate al suo peggioramento […] nonche la vicenda giudiziaria del figlio minore” , coinvolto in un procedimento penale nel 2022 (cfr. pag. 6 Per_2
Relazione). Considerato che nel tabulato riportato a pag. 10 della Relazione, rispetto al debito in essere con per l'ammontare iniziale di € 83.404,00, classificato tra le “aperture Controparte_1 di credito in conto corrente”, si riporta quale “data di stipula/concessione del prestito” quella del
21.02.2023 (cfr.), è possibile affermare che il relativo rapporto è stato acceso dal ricorrente, sig.
allorquando le richiamate cause del sovraindebitamento si erano già verificate”; Pt_1
rilevato che AL lamenta, inoltre, che “il piano proposto non prevede alcunché in ordine al
T.F.R. maturato dai ricorrenti. E ciò, nonostante il T.F.R. sia stato vincolato ex lege ed ex contractu
a garanzia dell'estinzione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento in essere con l'odierna deducente”; considerato che, sotto la vigenza della legge 3/2012, prima della modifica normativa intervenuta nel
2020, in base al combinato disposto degli artt. 12bis e 7 della legge citata, l'assunzione di obbligazioni da parte del consumatore senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali impedivano al giudice di ritenere ammissibile il piano del consumatore proposto, poiché – sulla base del tenore della disposizione – la colpa nella determinazione dello stato di sovraindebitamento poteva escludersi solo nell'ipotesi del cd. shock esogeno, ossia dell'irrompere di una causa esterna e imprevedibile nella sfera economico- patrimoniale del debitore atta ad alterare la sua capacità di far fronte alle obbligazioni assunte;
considerato che
la superiore prospettiva è stata superata con il Codice della crisi, il cui art. 69 esclude l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti qualora il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, tenuto conto del destinatario della misura, il consumatore appunto, l'uomo qualunque, soggetto reputato come privo di quelle competenze minime indispensabili non solo per orientarsi nel mercato del credito, ma anche per comprendere le conseguenze delle proprie azioni sulla garanzia patrimoniale generica;
ritenuto, allora, che l'accesso alla ristrutturazione dei debiti è precluso a quei soggetti che abbiano consapevolmente o con l'intenzione di nuocere ai creditori causato il sovraindebitamento oppure non abbiano adottato quelle cautele minime che è possibile esigere da chiunque, dall'uomo privo di qualunque qualità specifica;
ritenuto, tuttavia, che una più lata valutazione della meritevolezza, con abbassamento del canone di diligenza richiesto, debba essere contemperato con le esigenze dei creditori – salvo che non abbiano tenuto conto del merito creditizio – nei confronti dei quali il debitore è responsabile con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.); reputato, quindi, che il bilanciamento tra i superiori contrapposti interessi - muovendo dal favor legislativo per l'esdebitazione anche del soggetto sovraindebitato che non può accedere ad altri strumenti di risoluzione della crisi - possa attuarsi guardando alle ragioni che hanno progressivamente determinato l'indebitamento prima e il sovraindebitamento poi, nel senso che esse devono inerire ad esigenze primarie, e costituzionalmente tutelate, del consumatore e della sua famiglia, quali possono essere quelle attinenti alla salute, all'abitazione, allo studio, al lavoro;
ritenuto, inoltre, che il consumatore è tenuto non solo ad allegare, ma anche a dimostrare la sussistenza in concreto delle dette esigenze come causative del ricorso al credito e, così, dello stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
, nel caso in esame, i ricorrenti abbiano adeguatamente documentato le situazioni familiari
(peggioramento della malattia del figlio maggiore e vicenda giudiziaria del figlio minore) che hanno determinato nel tempo l'incremento delle spese e dunque dell'esposizione debitoria, tenuto conto degli stipendi percepiti e delle spese ordinarie necessarie per il sostentamento familiare;
ritenuto, inoltre, che il gestore della crisi ha rappresentato che “il credito nei confronti di che CP_1
altro non è, sebbene il contratto risulti datato nel 2023, la risultante di precedenti finanziamenti rifinanziati per ripianare la precedente esposizione debitoria, infatti il debito residuo ad oggi è stato accertato in € 53.987,32”; ritenuto, pertanto, che la proposta appare pienamente ammissibile, non potendo addebitarsi ai ricorrenti alcun comportamento doloso (malafede o frode) o gravemente colposo nella causazione o nell'aggravamento della situazione di sovraindebitamento;
rilevato che AL S.p.A. ha presentato osservazioni anche nel merito relative alla fattibilità del piano;
ritenuto che
non possa essere inclusa nel piano alcuna anticipazione del TFS maturato, in quanto da un canto i ricorrenti sono dipendenti pubblici – e l'istituto dell'anticipazione del TFR in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 2120 c.c. concerne unicamente il rapporto di lavoro privato -, dall'altro la fattispecie dell'anticipazione del TFS con possibilità di cessione all'istituto di credito di cui al d.l. 4/2019, consentita anche nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, presuppone la previa cessazione del rapporto di lavoro, mentre il ricorrenti sono ancora in servizio;
ritenuto che
non possa condurre ad una diversa interpretazione l'ordinanza della Cassazione 25 luglio
2018, n. 19708, citata da AL, in quanto la stessa statuisce che, sebbene il TFS costituisca un credito certo e liquido, che deve essere inserito nella dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. ed è assoggettabile a pignoramento, esso purtuttavia non è ancora esigibile, con la conseguenza che non può essere emessa alcuna ordinanza di assegnazione somme;
ritenuto, pertanto, che inserire il TFS maturato all'interno del piano di ristrutturazione dei debiti significherebbe inserire un dato idoneo a falsare la valutazione di fattibilità del piano, giacché si tratta di somme di cui il debitore non può ancora disporre e le cui condizioni di esigibilità – secondo la normativa vigente – si verificheranno a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro pubblico;
ritenuto, ancora, che appare ragionevole ritenere che il creditore opponente verrà soddisfatto in misura superiore a quella realizzabile in caso di apertura della liquidazione controllata, in quanto il patrimonio stimato dei ricorrenti ha un valore inferiore – già nel caso in cui le vendite andassero a buon fine al primo tentativo – al debito che verrà adempiuto in esecuzione del piano;
ritenuto che
il piano appare ammissibile e fattibile, per quanto sopra ritenuto e per quanto già argomentato nel decreto del 07.01.2025; visto l'art. 70, commi VII e VIII, C.C.I.I.;
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da , nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. , e da nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
; C.F._2
DISPONE la trascrizione della sentenza a cura del gestore della crisi, avv. Agnese Milazzo;
DICHIARA chiusa la procedura;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore nell'apposita area del sito web del Tribunale di Caltagirone.
Caltagirone, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione procedure concorsuali
Il Giudice designato, dott.ssa Oriana Calvo, vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da , nato a Parte_1
Caltagirone il 29.07.1966, c.f. , e da , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02.01.1969, c.f. , entrambi residenti in [...]
2, rappresentati e difesi dall'avv. Endy Di Pasquale;
visto il decreto del 07.01.2025, con il quale il Giudice designato, dott.ssa Paola Criscione: ha disposto che la proposta ed il piano fossero pubblicati sul sito web del Tribunale di Caltagirone o del Ministero della Giustizia e ne fosse data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrente fino alla conclusione del procedimento nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non autorizzati;
ha disposto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67, comma III, C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice e proponesse le modifiche al piano ritenute necessarie;
rilevato che il gestore della crisi ha riferito di avere comunicato la proposta, il piano e il decreto ai creditori;
che solo AL S.p.A. ha presentato osservazioni;
ma di ritenere di non dovere rimodulare il piano sulla base delle dette osservazioni;
rilevato che AL S.p.A. ha contestato, in primo luogo, l'ammissibilità della proposta per insussistenza del requisito della meritevolezza, in quanto i ricorrenti avrebbero determinato il proprio indebitamento per colpa grave, in quanto “non sembra possa ritenersi configurato il carattere sopravvenuto e imprevedibile degli eventi che avrebbero provocato il sovraindebitamento”. La creditrice osserva, al riguardo, che “stante a quanto si legge nella relazione, le cause dell'indebitamento sarebbero da attribuire “all'incalzare di fatti ed eventi che hanno minato all'equilibrio finanziario della famiglia a partire dal 2014 per la malattia del figlio che ha Per_1
comportato nuove spese per cure e assistenza legate al suo peggioramento […] nonche la vicenda giudiziaria del figlio minore” , coinvolto in un procedimento penale nel 2022 (cfr. pag. 6 Per_2
Relazione). Considerato che nel tabulato riportato a pag. 10 della Relazione, rispetto al debito in essere con per l'ammontare iniziale di € 83.404,00, classificato tra le “aperture Controparte_1 di credito in conto corrente”, si riporta quale “data di stipula/concessione del prestito” quella del
21.02.2023 (cfr.), è possibile affermare che il relativo rapporto è stato acceso dal ricorrente, sig.
allorquando le richiamate cause del sovraindebitamento si erano già verificate”; Pt_1
rilevato che AL lamenta, inoltre, che “il piano proposto non prevede alcunché in ordine al
T.F.R. maturato dai ricorrenti. E ciò, nonostante il T.F.R. sia stato vincolato ex lege ed ex contractu
a garanzia dell'estinzione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento in essere con l'odierna deducente”; considerato che, sotto la vigenza della legge 3/2012, prima della modifica normativa intervenuta nel
2020, in base al combinato disposto degli artt. 12bis e 7 della legge citata, l'assunzione di obbligazioni da parte del consumatore senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali impedivano al giudice di ritenere ammissibile il piano del consumatore proposto, poiché – sulla base del tenore della disposizione – la colpa nella determinazione dello stato di sovraindebitamento poteva escludersi solo nell'ipotesi del cd. shock esogeno, ossia dell'irrompere di una causa esterna e imprevedibile nella sfera economico- patrimoniale del debitore atta ad alterare la sua capacità di far fronte alle obbligazioni assunte;
considerato che
la superiore prospettiva è stata superata con il Codice della crisi, il cui art. 69 esclude l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti qualora il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, tenuto conto del destinatario della misura, il consumatore appunto, l'uomo qualunque, soggetto reputato come privo di quelle competenze minime indispensabili non solo per orientarsi nel mercato del credito, ma anche per comprendere le conseguenze delle proprie azioni sulla garanzia patrimoniale generica;
ritenuto, allora, che l'accesso alla ristrutturazione dei debiti è precluso a quei soggetti che abbiano consapevolmente o con l'intenzione di nuocere ai creditori causato il sovraindebitamento oppure non abbiano adottato quelle cautele minime che è possibile esigere da chiunque, dall'uomo privo di qualunque qualità specifica;
ritenuto, tuttavia, che una più lata valutazione della meritevolezza, con abbassamento del canone di diligenza richiesto, debba essere contemperato con le esigenze dei creditori – salvo che non abbiano tenuto conto del merito creditizio – nei confronti dei quali il debitore è responsabile con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.); reputato, quindi, che il bilanciamento tra i superiori contrapposti interessi - muovendo dal favor legislativo per l'esdebitazione anche del soggetto sovraindebitato che non può accedere ad altri strumenti di risoluzione della crisi - possa attuarsi guardando alle ragioni che hanno progressivamente determinato l'indebitamento prima e il sovraindebitamento poi, nel senso che esse devono inerire ad esigenze primarie, e costituzionalmente tutelate, del consumatore e della sua famiglia, quali possono essere quelle attinenti alla salute, all'abitazione, allo studio, al lavoro;
ritenuto, inoltre, che il consumatore è tenuto non solo ad allegare, ma anche a dimostrare la sussistenza in concreto delle dette esigenze come causative del ricorso al credito e, così, dello stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
, nel caso in esame, i ricorrenti abbiano adeguatamente documentato le situazioni familiari
(peggioramento della malattia del figlio maggiore e vicenda giudiziaria del figlio minore) che hanno determinato nel tempo l'incremento delle spese e dunque dell'esposizione debitoria, tenuto conto degli stipendi percepiti e delle spese ordinarie necessarie per il sostentamento familiare;
ritenuto, inoltre, che il gestore della crisi ha rappresentato che “il credito nei confronti di che CP_1
altro non è, sebbene il contratto risulti datato nel 2023, la risultante di precedenti finanziamenti rifinanziati per ripianare la precedente esposizione debitoria, infatti il debito residuo ad oggi è stato accertato in € 53.987,32”; ritenuto, pertanto, che la proposta appare pienamente ammissibile, non potendo addebitarsi ai ricorrenti alcun comportamento doloso (malafede o frode) o gravemente colposo nella causazione o nell'aggravamento della situazione di sovraindebitamento;
rilevato che AL S.p.A. ha presentato osservazioni anche nel merito relative alla fattibilità del piano;
ritenuto che
non possa essere inclusa nel piano alcuna anticipazione del TFS maturato, in quanto da un canto i ricorrenti sono dipendenti pubblici – e l'istituto dell'anticipazione del TFR in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 2120 c.c. concerne unicamente il rapporto di lavoro privato -, dall'altro la fattispecie dell'anticipazione del TFS con possibilità di cessione all'istituto di credito di cui al d.l. 4/2019, consentita anche nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, presuppone la previa cessazione del rapporto di lavoro, mentre il ricorrenti sono ancora in servizio;
ritenuto che
non possa condurre ad una diversa interpretazione l'ordinanza della Cassazione 25 luglio
2018, n. 19708, citata da AL, in quanto la stessa statuisce che, sebbene il TFS costituisca un credito certo e liquido, che deve essere inserito nella dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. ed è assoggettabile a pignoramento, esso purtuttavia non è ancora esigibile, con la conseguenza che non può essere emessa alcuna ordinanza di assegnazione somme;
ritenuto, pertanto, che inserire il TFS maturato all'interno del piano di ristrutturazione dei debiti significherebbe inserire un dato idoneo a falsare la valutazione di fattibilità del piano, giacché si tratta di somme di cui il debitore non può ancora disporre e le cui condizioni di esigibilità – secondo la normativa vigente – si verificheranno a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro pubblico;
ritenuto, ancora, che appare ragionevole ritenere che il creditore opponente verrà soddisfatto in misura superiore a quella realizzabile in caso di apertura della liquidazione controllata, in quanto il patrimonio stimato dei ricorrenti ha un valore inferiore – già nel caso in cui le vendite andassero a buon fine al primo tentativo – al debito che verrà adempiuto in esecuzione del piano;
ritenuto che
il piano appare ammissibile e fattibile, per quanto sopra ritenuto e per quanto già argomentato nel decreto del 07.01.2025; visto l'art. 70, commi VII e VIII, C.C.I.I.;
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da , nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. , e da nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
; C.F._2
DISPONE la trascrizione della sentenza a cura del gestore della crisi, avv. Agnese Milazzo;
DICHIARA chiusa la procedura;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore nell'apposita area del sito web del Tribunale di Caltagirone.
Caltagirone, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo