TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12603/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 aprile 2025 alle ore 10.44 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi:
l'avv. Irene di Santo per delega dell'avv. TROZZO MARINA, per la parte attrice;
l'avv. Nuvola di Mauro per delega dell'avv. DIANI DAVIDE, per la parte convenuta
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12603/2021
TRA
, c.f.: elett.te dom.ta in Napoli (NA) alla Via Parte_1 C.F._1
Dei Fiorentini n. 61 presso lo studio dell'avv. Trozzo Marina, c.f.: , C.F._2
dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
c.f.: in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Napoli, alla Piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Diani
Davide, c.f.: , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta
- CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2051c.c.
Conclusioni: come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
in persona del sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta avvenuta su un marciapiede di proprietà del convenuto. CP_1
pagina 2 di 7 A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che in data 02.03.2019, alle ore 10:00 circa, mentre camminava in compagnia del marito , in via Serafino Biscardi, Napoli, CP_2
cadeva al suolo, in prossimità del civico 19, a causa di un'anomalia del marciapiede non segnalata, riportando “frattura del malleolo tibiale sx e sovramalleolare del perone ed avulsione del tubercolo tibiale posteriore”, come refertato dal P.S. dell'Ospedale Loreto Mare di Napoli, dove veniva trasportata nell'imminenza del fatto, cui seguiva intervento chirurgico e postumi permanenti, per cui concludeva nei termini sopra esposti.
Costituitosi, il ha eccepito l'infondatezza della domanda per la generica Controparte_1
esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e, comunque, la riconducibilità del sinistro all'imprudenza dell'attrice, per cui ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico legale.
Venendo al merito, la domanda proposta dall'attrice va qualificata come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che questa ha fatto valere la responsabilità del CP_1
convenuto in qualità di custode del marciapiede dove sarebbe asseritamente avvenuta la caduta.
Infatti la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. . La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica. In ordine alla causalità materiale occorre precisare che,
pagina 3 di 7 nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti: l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione (Cass. n. 11592/2010). Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito, cioè, che il danno
è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato. In ordine al fatto del terzo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da cose in custodia in relazione ai beni demaniali, ma esprimendo un criterio valevole in tutte le ipotesi sussumibili nell'art. 2051 c.c. che l'amministrazione\il custode è liberato dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, un dislivello del marciapiede, che aveva provocato una caduta) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass.
12/03/2013, n. 6101). Quanto, invece, alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. . A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento pagina 4 di 7 imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Inoltre, non vale ad escludere la valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato, nella verificazione del danno evento, la circostanza che questi deduca un comportamento colposo del custode, lamentando omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di quest'ultimo, perché ciò non gli impedisce di prevedere l'eventuale attitudine pericolosa della cosa. Si è, ancora, ritenuto che non sussiste responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione, in tal caso la cosa si atteggia come mera occasione e non come causa del danno dipendente dal comportamento abnorme del danneggiato.
Ebbene, nel caso di specie, non è contestato il regime proprietario della strada, tuttavia, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, che rappresenta un ineliminabile corollario dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sulla stessa incombente in ordine alla causalità materiale non avendo allegato i due richiamati presupposti: la pericolosità del tratto di marciapiede sul quale stava camminando e l'invisibilità dell'alterazione che ha reso il predetto tratto pericoloso.
Infatti, l'attrice si è limitata a dedurre di essere caduta, in data 02.03.2019 alle ore 10:00 circa, mentre percorreva a piedi via Serafino Biscardi in Napoli, < marciapiede non segnalata>>.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Come chiarito, nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa generalmente innocua, tale essendo la pavimentazione di una strada pubblica, l'asserito danneggiato avrebbe dovuto allegare e provare i due dedotti presupposti, vale a dire l'insidiosità insorta nella cosa a causa di pagina 5 di 7 una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione e, nella fattispecie, non solo non viene specificato in cosa consisteva <> del marciapiede, al fine di valutarne la pericolosità, ma non ne vengono neanche indicate le caratteristiche allo scopo di apprezzarne la visibilità.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità non visibile e, pertanto, inevitabile.
Ma pur volendo superare il ridetto vizio deduttivo in ordine all'eccessiva genericità dell'esposizione dei fatti di cui all'atto di citazione, il sinistro è da ascrivere alla condotta imprudente dell'attrice atteso che la caduta è avvenuta alle ore 13:30 del mese di aprile, quindi, in un momento di piena luce e, quindi, avrebbe potuto avvedersi della contestata anomalia.
In ragione di quanto esposto, la domanda non può trovare accoglimento.
In virtù del criterio della soccombenza, condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio, in favore del in persona del p.t., Controparte_1 CP_3
che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del
2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,00 e €
52.000,00 in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 20.12.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di con il conseguente Parte_1
diritto del in persona del sindaco p.t., di ripetere dall'attrice le somme già Controparte_1
versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1
p.t., così provvede: CP_3
1. rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore del in persona del p.t., che si liquidano in 4.314,80 euro per Controparte_1 CP_3
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
20.12.2024, a carico esclusivo di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 04/04/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 aprile 2025 alle ore 10.44 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi:
l'avv. Irene di Santo per delega dell'avv. TROZZO MARINA, per la parte attrice;
l'avv. Nuvola di Mauro per delega dell'avv. DIANI DAVIDE, per la parte convenuta
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12603/2021
TRA
, c.f.: elett.te dom.ta in Napoli (NA) alla Via Parte_1 C.F._1
Dei Fiorentini n. 61 presso lo studio dell'avv. Trozzo Marina, c.f.: , C.F._2
dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
c.f.: in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Napoli, alla Piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Diani
Davide, c.f.: , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta
- CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2051c.c.
Conclusioni: come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
in persona del sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta avvenuta su un marciapiede di proprietà del convenuto. CP_1
pagina 2 di 7 A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che in data 02.03.2019, alle ore 10:00 circa, mentre camminava in compagnia del marito , in via Serafino Biscardi, Napoli, CP_2
cadeva al suolo, in prossimità del civico 19, a causa di un'anomalia del marciapiede non segnalata, riportando “frattura del malleolo tibiale sx e sovramalleolare del perone ed avulsione del tubercolo tibiale posteriore”, come refertato dal P.S. dell'Ospedale Loreto Mare di Napoli, dove veniva trasportata nell'imminenza del fatto, cui seguiva intervento chirurgico e postumi permanenti, per cui concludeva nei termini sopra esposti.
Costituitosi, il ha eccepito l'infondatezza della domanda per la generica Controparte_1
esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e, comunque, la riconducibilità del sinistro all'imprudenza dell'attrice, per cui ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico legale.
Venendo al merito, la domanda proposta dall'attrice va qualificata come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che questa ha fatto valere la responsabilità del CP_1
convenuto in qualità di custode del marciapiede dove sarebbe asseritamente avvenuta la caduta.
Infatti la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. . La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica. In ordine alla causalità materiale occorre precisare che,
pagina 3 di 7 nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti: l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione (Cass. n. 11592/2010). Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito, cioè, che il danno
è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato. In ordine al fatto del terzo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da cose in custodia in relazione ai beni demaniali, ma esprimendo un criterio valevole in tutte le ipotesi sussumibili nell'art. 2051 c.c. che l'amministrazione\il custode è liberato dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, un dislivello del marciapiede, che aveva provocato una caduta) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass.
12/03/2013, n. 6101). Quanto, invece, alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. . A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento pagina 4 di 7 imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Inoltre, non vale ad escludere la valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato, nella verificazione del danno evento, la circostanza che questi deduca un comportamento colposo del custode, lamentando omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di quest'ultimo, perché ciò non gli impedisce di prevedere l'eventuale attitudine pericolosa della cosa. Si è, ancora, ritenuto che non sussiste responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione, in tal caso la cosa si atteggia come mera occasione e non come causa del danno dipendente dal comportamento abnorme del danneggiato.
Ebbene, nel caso di specie, non è contestato il regime proprietario della strada, tuttavia, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, che rappresenta un ineliminabile corollario dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sulla stessa incombente in ordine alla causalità materiale non avendo allegato i due richiamati presupposti: la pericolosità del tratto di marciapiede sul quale stava camminando e l'invisibilità dell'alterazione che ha reso il predetto tratto pericoloso.
Infatti, l'attrice si è limitata a dedurre di essere caduta, in data 02.03.2019 alle ore 10:00 circa, mentre percorreva a piedi via Serafino Biscardi in Napoli, < marciapiede non segnalata>>.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Come chiarito, nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa generalmente innocua, tale essendo la pavimentazione di una strada pubblica, l'asserito danneggiato avrebbe dovuto allegare e provare i due dedotti presupposti, vale a dire l'insidiosità insorta nella cosa a causa di pagina 5 di 7 una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione e, nella fattispecie, non solo non viene specificato in cosa consisteva <> del marciapiede, al fine di valutarne la pericolosità, ma non ne vengono neanche indicate le caratteristiche allo scopo di apprezzarne la visibilità.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità non visibile e, pertanto, inevitabile.
Ma pur volendo superare il ridetto vizio deduttivo in ordine all'eccessiva genericità dell'esposizione dei fatti di cui all'atto di citazione, il sinistro è da ascrivere alla condotta imprudente dell'attrice atteso che la caduta è avvenuta alle ore 13:30 del mese di aprile, quindi, in un momento di piena luce e, quindi, avrebbe potuto avvedersi della contestata anomalia.
In ragione di quanto esposto, la domanda non può trovare accoglimento.
In virtù del criterio della soccombenza, condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio, in favore del in persona del p.t., Controparte_1 CP_3
che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del
2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,00 e €
52.000,00 in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 20.12.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di con il conseguente Parte_1
diritto del in persona del sindaco p.t., di ripetere dall'attrice le somme già Controparte_1
versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1
p.t., così provvede: CP_3
1. rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore del in persona del p.t., che si liquidano in 4.314,80 euro per Controparte_1 CP_3
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
20.12.2024, a carico esclusivo di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 04/04/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7