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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5217/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Guido Anita presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
pagina 1 di 7 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Sabrina Sala presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...], nato a [...] Persona_1 Persona_2
(MB) il 5/02/2014 e nata a [...], il [...], tutti cittadini italiani Persona_3
FATTO
La signora ha convenuto in giudizio il signor con ricorso per la Pt_1 Parte_2
regolamentazione dei rapporti con i figli naturali nati da coppia non coniugata ex artt. 316, comma quarto, 337 ter ss. c.c. e art. 473 bis. 41 c.p.c., all'esito del quale si è costituito in giudizio il signor con memoria difensiva depositata in data 22.04.2025. Pt_2
All'udienza del 28.04.2025 tenutasi davanti al GOT delegato, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo complessivo per la risoluzione della controversia alle seguenti condizioni:
1. , e restano affidati congiuntamente al padre ed alla madre con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2. la casa familiare resta assegnata alla signora fino al completamento del ciclo della Pt_1
scuola primaria da parte della figlia minore ovvero sino alla fine di giugno 2027. Dopo di Per_3
che la signora potrà decidere di acquistare la quota di proprietà del signor per Pt_1 Pt_2
€ 100.000,00 (leggasi centomila/00 euro); diversamente l'immobile verrà venduto a terzi;
3. in particolare, con riguardo alle intese di cui al precedente punto 2) le Parti concordano che la signora entro la fine del mese di luglio 2027, dovrà comunicare al signor la Pt_1 Pt_2 volontà di acquistare la quota indivisa del 50% di proprietà di quest'ultimo dell'immobile familiare, per il sopradetto importo con l'impegno, in caso affermativo, di andare a rogito - per il trasferimento di quota in proprio favore - entro e non oltre il 31 di ottobre 2027. Resta inteso che, in questo caso, la signora si accollerà integralmente la quota di mutuo residua, Pt_1 rimanendone intestataria esclusiva e liberando, per l'effetto, il sig. Pt_2
pagina 2 di 7 Qualora la signora non possa o decida di non acquistare la suddetta quota al prezzo Pt_1
convenuto e/o la cessione di quota non si concluda entro il termine indicato del 31 di ottobre
2027, le parti concordemente si impegnano ed obbligano sin da ora a vendere la casa familiare a terzi e pertanto si impegnano ed obbligano sin da ora a conferire apposito incarico ad agenzia immobiliare senza esclusiva e riservandosi la possibilità di vendita diretta anche tra privati.
Quanto alla mobilia ed alle suppellettili le Parti, salvo diverso accordo, concordano di definire questo aspetto con la vendita dell'immobile (sia che la stessa sia formalizzata a terzi e sia nel caso in cui la signora dovesse acquistare la quota di proprietà dell'ex convivente). Pt_1
4. il Sig. si impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 30 giugno 2025, Pt_2
trasferendo altrove la propria residenza;
5. dopo ed a seguito del rilascio dell'immobile da parte del sig. resta inteso che le spese Pt_2
condominiali ordinarie e le utenze domestiche resteranno a carico della signora mentre Pt_1
le spese condominiali straordinarie saranno suddivise al 50% come per legge;
6. il sig. terrà altresì a proprio carico gli arretrati maturati a titolo di spese condominiali Pt_2
ordinarie, fino alla data di rilascio della casa familiare;
7. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 21.00 con prelievo presso l'abitazione materna e fino alla domenica successiva con accompagnamento del padre presso la residenza materna, sempre alle 21.00.
Durante la settimana - (giorni infrasettimanali) il Sig. potrà vedere i figli almeno un Pt_2 giorno, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo, con accompagnamento a scuola.
Durante le vacanze Natalizie: il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dai minori - ad anni alterni tra i genitori – sia per il giorno del 24 dicembre e sia per i periodi dal 30 dicembre al 6 gennaio o dal 25 al 30 dicembre di ogni anno.
Durante le vacanze Pasquali, i figli trascorreranno per tre giorni (sabato, domenica ed il Lunedì dell'Angelo) le Festività, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli due settimane anche non continuative, previo accordo da prendersi entro il 31 maggio di ciascun anno.
pagina 3 di 7 Come per legge i genitori si informeranno reciprocamente sui luoghi di villeggiatura dove porteranno i figli ed in generale di eventuali spostamenti in luoghi e strutture diverse da quelle abituali frequentate di consueto dai minori e conosciute dai genitori stessi.
Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
8. Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli corrispondendo il 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare sino a quando la casa non sarà divenuta di proprietà esclusiva della madre o sino a che sarà venduta a terzi;
da allora in poi - verificatasi l'una o l'altra delle suddette ipotesi - il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 500,00 mensili (leggasi cinquecento/00 euro), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
9. l'assegno unico, attualmente pari ad € 803,00 (leggasi ottocentrotre/00 euro) sarà percepito integralmente dalla madre;
10. ciascun genitore concorrerà inoltre al mantenimento dei figli mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
pagina 4 di 7 f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. I genitori convengono fin d'ora di considerare necessaria la spesa per un'attività sportiva all'anno per ciascuno dei figli e per la logopedia necessaria a almeno fino alla presa in Per_3 carico da parte dell'UONPIA;
12. le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per i minori;
13. le spese legali sono integralmente compensate con rinuncia dei rispettivi difensori ad avvalersi della solidarietà professionale.
Alla detta udienza del 28.04.2025 le parti hanno chiesto, altresì,
pagina 5 di 7 1) di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c;
2) che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
3) si sono impegnate a depositare entro il termine per il deposito di note scritte che verrà assegnato, bozza di sentenza come da modello pubblicato sul sito del Tribunale (Modelli sentenze su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. (Riforma Cartabia) - Tribunale di
Milano (giustizia.it))
4) hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
5) hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Il Presidente, Dr.ssa Anna Cattaneo, con provvedimento del 6.05.2025 ha disposto di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 28.05.2025 ore 12.00, dando atto che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno nuovamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis., 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 6 di 7 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Guido Anita presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
pagina 1 di 7 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Sabrina Sala presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...], nato a [...] Persona_1 Persona_2
(MB) il 5/02/2014 e nata a [...], il [...], tutti cittadini italiani Persona_3
FATTO
La signora ha convenuto in giudizio il signor con ricorso per la Pt_1 Parte_2
regolamentazione dei rapporti con i figli naturali nati da coppia non coniugata ex artt. 316, comma quarto, 337 ter ss. c.c. e art. 473 bis. 41 c.p.c., all'esito del quale si è costituito in giudizio il signor con memoria difensiva depositata in data 22.04.2025. Pt_2
All'udienza del 28.04.2025 tenutasi davanti al GOT delegato, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo complessivo per la risoluzione della controversia alle seguenti condizioni:
1. , e restano affidati congiuntamente al padre ed alla madre con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2. la casa familiare resta assegnata alla signora fino al completamento del ciclo della Pt_1
scuola primaria da parte della figlia minore ovvero sino alla fine di giugno 2027. Dopo di Per_3
che la signora potrà decidere di acquistare la quota di proprietà del signor per Pt_1 Pt_2
€ 100.000,00 (leggasi centomila/00 euro); diversamente l'immobile verrà venduto a terzi;
3. in particolare, con riguardo alle intese di cui al precedente punto 2) le Parti concordano che la signora entro la fine del mese di luglio 2027, dovrà comunicare al signor la Pt_1 Pt_2 volontà di acquistare la quota indivisa del 50% di proprietà di quest'ultimo dell'immobile familiare, per il sopradetto importo con l'impegno, in caso affermativo, di andare a rogito - per il trasferimento di quota in proprio favore - entro e non oltre il 31 di ottobre 2027. Resta inteso che, in questo caso, la signora si accollerà integralmente la quota di mutuo residua, Pt_1 rimanendone intestataria esclusiva e liberando, per l'effetto, il sig. Pt_2
pagina 2 di 7 Qualora la signora non possa o decida di non acquistare la suddetta quota al prezzo Pt_1
convenuto e/o la cessione di quota non si concluda entro il termine indicato del 31 di ottobre
2027, le parti concordemente si impegnano ed obbligano sin da ora a vendere la casa familiare a terzi e pertanto si impegnano ed obbligano sin da ora a conferire apposito incarico ad agenzia immobiliare senza esclusiva e riservandosi la possibilità di vendita diretta anche tra privati.
Quanto alla mobilia ed alle suppellettili le Parti, salvo diverso accordo, concordano di definire questo aspetto con la vendita dell'immobile (sia che la stessa sia formalizzata a terzi e sia nel caso in cui la signora dovesse acquistare la quota di proprietà dell'ex convivente). Pt_1
4. il Sig. si impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 30 giugno 2025, Pt_2
trasferendo altrove la propria residenza;
5. dopo ed a seguito del rilascio dell'immobile da parte del sig. resta inteso che le spese Pt_2
condominiali ordinarie e le utenze domestiche resteranno a carico della signora mentre Pt_1
le spese condominiali straordinarie saranno suddivise al 50% come per legge;
6. il sig. terrà altresì a proprio carico gli arretrati maturati a titolo di spese condominiali Pt_2
ordinarie, fino alla data di rilascio della casa familiare;
7. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 21.00 con prelievo presso l'abitazione materna e fino alla domenica successiva con accompagnamento del padre presso la residenza materna, sempre alle 21.00.
Durante la settimana - (giorni infrasettimanali) il Sig. potrà vedere i figli almeno un Pt_2 giorno, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo, con accompagnamento a scuola.
Durante le vacanze Natalizie: il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dai minori - ad anni alterni tra i genitori – sia per il giorno del 24 dicembre e sia per i periodi dal 30 dicembre al 6 gennaio o dal 25 al 30 dicembre di ogni anno.
Durante le vacanze Pasquali, i figli trascorreranno per tre giorni (sabato, domenica ed il Lunedì dell'Angelo) le Festività, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli due settimane anche non continuative, previo accordo da prendersi entro il 31 maggio di ciascun anno.
pagina 3 di 7 Come per legge i genitori si informeranno reciprocamente sui luoghi di villeggiatura dove porteranno i figli ed in generale di eventuali spostamenti in luoghi e strutture diverse da quelle abituali frequentate di consueto dai minori e conosciute dai genitori stessi.
Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
8. Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli corrispondendo il 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare sino a quando la casa non sarà divenuta di proprietà esclusiva della madre o sino a che sarà venduta a terzi;
da allora in poi - verificatasi l'una o l'altra delle suddette ipotesi - il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 500,00 mensili (leggasi cinquecento/00 euro), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
9. l'assegno unico, attualmente pari ad € 803,00 (leggasi ottocentrotre/00 euro) sarà percepito integralmente dalla madre;
10. ciascun genitore concorrerà inoltre al mantenimento dei figli mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
pagina 4 di 7 f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. I genitori convengono fin d'ora di considerare necessaria la spesa per un'attività sportiva all'anno per ciascuno dei figli e per la logopedia necessaria a almeno fino alla presa in Per_3 carico da parte dell'UONPIA;
12. le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per i minori;
13. le spese legali sono integralmente compensate con rinuncia dei rispettivi difensori ad avvalersi della solidarietà professionale.
Alla detta udienza del 28.04.2025 le parti hanno chiesto, altresì,
pagina 5 di 7 1) di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c;
2) che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
3) si sono impegnate a depositare entro il termine per il deposito di note scritte che verrà assegnato, bozza di sentenza come da modello pubblicato sul sito del Tribunale (Modelli sentenze su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. (Riforma Cartabia) - Tribunale di
Milano (giustizia.it))
4) hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
5) hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Il Presidente, Dr.ssa Anna Cattaneo, con provvedimento del 6.05.2025 ha disposto di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 28.05.2025 ore 12.00, dando atto che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno nuovamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis., 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 6 di 7 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
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