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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7302/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.11.2025: esaminate le note di udienza depositate dalle parti costituite;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3 c.p.c.;
P.Q.M.
-pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
Foggia, addì 11.11.2025
Il giudice
dott.ssa NT Patti
pagina 1 di 10
R.G. 7302/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NT Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 7302/2022 promossa da (C.F. Parte_1
; (C. F. ); (C. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
F. ); (C. F. ); C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Gentile, con studio in C.F._5
Foggia al Corso Roma, 71, elettivamente domiciliati presso il difensore;
- attori - contro
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IA ZI, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore;
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza dell'11.11.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti hanno esposto di essere legittimi portatori dei seguenti buoni fruttiferi postali:
- buono fruttifero postale emesso in data 23.05.2007 - recante n. 26/006 06 – serie 18U - dell'importo di € 1.000,00 - in favore di e;
Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 10 - buono fruttifero postale emesso in data 18.04.2008 - recante n. 26/006 06 - serie 1F8 – dell'importo di €. 5.000,00 - in favore di , e;
Parte_1 Parte_5 Parte_3
- buono fruttifero postale emesso in data 18.04.2008 - recante n. 26/006 06 - serie 1F8 - dell'importo di € 5.000,00 - in favore di , e . Parte_1 Parte_5 Parte_4
Hanno, altresì, dedotto che:
- al momento della sottoscrizione dei titoli non è stato consegnato loro il foglio informativo analitico contenente la descrizione e caratteristiche degli investimenti del maggio 2007 ed aprile 2008 e che gli stessi titoli erano privi della indicazione della durata e della data di scadenza;
- che nel mese di luglio 2020, la filiale postale di Bovino ha rifiutato di rimborsare il valore monetario dei titoli.
Sulla base di tali premesse, hanno evocato in giudizio in persona del Controparte_1
l.r.p.t., chiedendo che venisse accertato l'omesso rimborso dei buoni fruttiferi postali e la responsabilità della convenuta, con conseguente condanna della stessa - anche a titolo di risarcimento danni - al rimborso del capitale investito oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi a decorrere dalla data delle singole sottoscrizioni al tasso effettivo di rendimento determinato alla fine di ciascun semestre di possesso fino al terzo semestre nonché interessi legali dalla scadenza del terze semestre fino al soddisfo, ovvero subordinatamente al tasso legale, oltre condanna di parte resistente ex art. 96, III comma c.p.c. ed alle spese e competenze di giudizio in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 02.05.2023 si è costituita in persona del l.r.p.t., la Controparte_1 quale ha eccepito preliminarmente l'irritualità della notifica del ricorso presso l'ufficio postale di Bovino.
La convenuta ha, altresì, dedotto che:
-i buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio appartengono alla serie “a TT
Mesi” e rispettivamente alla Serie “18U” e “1F8 e pertanto producono interessi per diciotto mesi dalla data di emissione/collocamento, con la conseguenza che a decorrere dalla scadenza i titolari hanno dieci anni per esercitare i propri diritti di riscossione del capitale e degli interessi, decorsi i quali tali diritti si prescrivono;
- per il buono fruttifero postale emesso in data 23.05.2007- serie 18U - il diritto al rimborso si è prescritto per decorso del decennio in data 23.11.2018, avendo tale buono raggiunto la massima fruttuosità in data 23.11.2008; pagina 3 di 10 - per i buoni fruttiferi postali, emessi il 18.04.2008 - serie 1F8 - il diritto al rimborso si è prescritto in data 18.10.2019, avendo tali titoli raggiunto la massima fruttuosità in data
18.10.2009;
- pertanto, la somma di cui ai titoli è stata devoluta alla Depositi e Prestiti a Pt_6 salvaguardia dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie;
- il D.M. del 19.12.2000 non ha previsto l'obbligo di indicare sui titoli il rendimento e la data di scadenza;
- i titoli recano la data di emissione ed il numero di serie nonché sul retro la seguente dicitura: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta, circostanza che avrebbe in ogni caso consentito di ricavare ogni utile informazione;
- al momento della sottoscrizione dei titoli sono stati consegnati i fogli informativi, ma in ogni caso l'asserita mancata consegna sarebbe irrilevante ai fini invocati, atteso che gli attori avrebbero potuto reperire le informazioni relative alla durata ed alla scadenza dei titoli sia attraverso la pubblicità informativa presente nell'Ufficio postale conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 19.12.2000, sia consultando il sito internet di
[...]
, senza considerare il chiaro disposto di cui all'art. 10 del D.M. cit. in virtù del quale CP_1
i diritti dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono decorso il termine di dieci anni dalla data di scadenza.
Sulla base di tali rilievi, ha chiesto - in via preliminare - di dichiarare la nullità della notifica eseguita presso l'ufficio postale di Bovino e la carenza di legittimazione di
[...]
- e nel merito di accertare e dichiarare la prescrizione dei Controparte_2 diritti connessi ai buoni fruttiferi postali e che nulla è dovuto a titolo di risarcimento dei danni.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della produzione documentale delle parti ed
è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare ex art. 127 ter
c.p.c. del 05.11.2025 poi rinviata d'ufficio, ferme le modalità già stabilite e fatti salvi gli adempimenti già posti in essere, all'udienza dell'11.11.2025.
**********
Preliminarmente si dà atto che nessuna delle parti ha inteso aderire alla proposta pagina 4 di 10 conciliativa formulata dal precedente giudice istruttore in data 25.01.2024.
Invero, parte convenuta ha espressamente rappresentato la propria indisponibilità ad accettare la proposta con note del 05.06.2024, mentre parte attrice ha insistito nelle richieste istruttorie formulate nei propri scritti difensivi, contegno che denota la volontà di non prestare adesione alla detta proposta, con note depositate in pari data.
Sempre in via preliminare, in ordine all'eccepita nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti della convenuta presso l'ufficio postale di Bovino, si osserva che la questione ha perso ogni rilevanza, in ragione della circostanza che la notifica risulta comunque spedita anche presso la sede di Roma e che si è costituita in giudizio. Controparte_1
L'errata individuazione del luogo presso il quale è stata eseguita la notifica non determina un difetto di legittimazione passiva, non constando che – Controparte_1 CP_2
– sia un distinto soggetto giuridico.
[...]
Tanto opportunamente premesso, la domanda è infondata e non merita accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.
I buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale, controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
e sono, quindi, garantiti direttamente dallo Stato.
Sono caratterizzati da una data di emissione (nel caso di specie il 23.05.2007 e 18.04.2008)
e da una durata (nel caso di specie, diciotto mesi), durante la quale producono interessi che vengono versati al risparmiatore unitamente al rimborso della sorte capitale investita.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, i buoni postali sono qualificabili come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. (cfr. in argomento Cass. Sez. Un. 15/06/2007
n.13979), la cui funzione è quella di identificare l'avente diritto alla prestazione e di consentire l'esercizio dei diritti connessi ed in specie quello al rimborso del capitale e degli interessi, sicché non sono applicabili i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità che caratterizzano i titoli di credito.
La disciplina normativa applicabile ratione temporis ai buoni fruttiferi azionati nel presente giudizio è contenuta nel D.M. del 19.12.2000 che ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali disponendo che:
a) l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1); pagina 5 di 10 b) per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1);
c) i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4);
d) l'intermediario espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1);
e) i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi (art. 8 co. 1).
Proprio le caratteristiche dei buoni postali, unitamente alla natura del soggetto emittente ed alla garanzia che li assiste, giustificano la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare il contenuto del contratto “ab externo”, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
Nel dettaglio, la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, soggetto ad un processo di eterointegrazione, ex art. 1339 c.c., per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo, che disciplinano le condizioni economiche del contratto
Da tanto consegue che incombe sul titolare del buono postale, l'onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, onere che può essere diligentemente assolto tramite la consultazione dei siti di e di Parte_7 Controparte_1 oltre che del D.M. del Ministero del Tesoro che ha regolato l'emissione della
[...] specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza che rilevi l'eventuale mancata consegna del foglio informativo.
Deve ritenersi, infatti, che le clausole contenute nel Foglio Informativo/Regolamento del
Prestito, siano pienamente efficaci nei confronti degli attori, in quanto da essi conoscibili, usando l'ordinaria diligenza, al momento della sottoscrizione del contratto e, quindi, del buono fruttifero postale.
In particolare, il foglio informativo riportante le specifiche condizioni del prestito – oltre a dover essere consegnato al risparmiatore al momento della sottoscrizione – è comunque pagina 6 di 10 disponibile per la consultazione, anche prima della sottoscrizione del buono, oltre che presso gli uffici postali, anche sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti e di
[...]
. CP_1
Pertanto, rientra nell'ambito della diligenza minima esigibile dal contraente sottoscrittore la presa visione del contenuto del Foglio Informativo e Regolamento del prestito, riferito ai buoni sottoscritti, prima della loro sottoscrizione, al fine di conoscere la disciplina del rapporto.
Inoltre, se non pare possa pretendersi dalla convenuta la prova documentale dell'avvenuta consegna dei fogli informativi a distanza di circa quindici anni dalla sottoscrizione dei titoli, al contrario, la reperibilità di tutte le condizioni disciplinanti la durata dei buoni e la loro prescrizione su altri canali, liberamente accessibili al risparmiatore, esclude che parte attrice sia incolpevole vittima di una carenza informativa che ben avrebbe potuto colmare con l'ordinaria diligenza.
A ciò si aggiunga - quantomeno per la posizione di - che parte convenuta Parte_5 ha fornito prova della consegna del foglio informativo, attraverso il deposito dei due documenti con dicitura “Modulo richiesta emissione buoni fruttiferi postali “cartacei” (cfr. doc. n. 9, memorie 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte convenuta) relativi ai buoni con serie 1F8 sottoscritti in data 18.04.2008, ove l'attrice riconosce di aver ricevuto i moduli informativi.
Parte attrice si è limitata a disconoscere genericamente il contenuto di tale documento, ma non già la firma apposta sui predetti moduli, sicché la consegna del foglio informativo deve ritenersi provata.
Tanto opportunamente rilevato, occorre verificare se sia decorso il termine di prescrizione così come allegato dalla convenuta.
Rileva il Tribunale che i titoli oggetto del presente giudizio recano la data di emissione ed il numero di serie (ovvero la serie 18U per ciò che riguarda il titolo emesso il 23.05.2007 e la serie 1F8 per i titoli emessi il 18.04.2008) e sono stati emessi in forza del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 06/10/2004, sulla scorta di avvisi pubblicati sulla G.U. della Repubblica Italiana.
I buoni postali oggetto di giudizio producono interessi per 18 mesi, al termine dei quali diventano infruttuosi, con la conseguenza che i titolari hanno dieci anni di tempo a decorrere dalla loro scadenza per pretendere la riscossione del capitale e degli interessi, pena la loro prescrizione, così come previsto dall'art. 8 del D.M. 19.12.2000.
Ciò trova ampia conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, cfr. pagina 7 di 10 Cass. n. 19243/2023), per cui “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” e “da tale data di scadenza inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”.
Pertanto, in applicazione di tali principi normativi, il diritto al rimborso del buono di e , sottoscritto in data 23.5.2007 e divenuto infruttifero il Pt_1 Parte_2
23.11.2008, si è prescritto il 23.11.2018, mentre il diritto al rimborso dei buoni postali con serie 1F8, emessi in data 18.04.2008 e divenuti infruttiferi in data 18.10.2009, si è prescritto in data 18.10.2019, non risultando agli atti alcun evento interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., né alcun impedimento alla decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.
L'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa chiaramente riferimento alla possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto.
Secondo l'indirizzo consolidato della S.C., le cause ostative al decorso della prescrizione sono costituite esclusivamente da impedimenti di natura legale, per lo più circoscritti alle ipotesi in cui l'efficacia del fatto costitutivo (del diritto) sia sottoposta a condizione sospensiva o a termine iniziale (cfr. Cass. n. 14576/2007).
Da tanto consegue che, l'art. 2935 c.c. deve essere interpretato nel senso che le impossibilità di natura diversa da quelle meramente legali (condizione sospensiva non ancora verificatasi, termine non ancora scaduto, ecc.) non incidono sul decorso della prescrizione, con conseguente irrilevanza degli ostacoli di mero fatto e degli impedimenti soggettivi (“L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. Cass. n. 3584/2012;
21026/2014; 10828/2015; 19193/2018; 20642/2019; 13343/2022).
Dunque, l'ignoranza dell'esistenza del diritto al rimborso da parte del creditore non impedisce la decorrenza della prescrizione, potendo solo determinarne la sospensione nei pagina 8 di 10 casi previsti dalla legge ed in specie in caso di doloso occultamento ai sensi dell'art. 2941
n. 8 c.c. da parte del debitore (cfr. Cass. Civ. n. 4389/1999).
Nella specie, deve escludersi qualsivoglia doloso occultamento dell'esistenza del debito da parte della convenuta, per tutto quanto sopra detto in merito alla accessibilità per i risparmiatori delle informazioni sulla disciplina del rapporto.
Conseguentemente, avendo i ricorrenti preteso il pagamento del credito derivante dai titoli in parola, nei confronti della resistente, solo con la raccomandata del 27.03.2022 (all. 3 dell'atto di citazione), ovvero oltre il termine di dieci anni a decorrere dalla scadenza di ciascun buono, la domanda di rimborso dagli stessi proposta nel presente procedimento deve essere rigettata, stante l'intervenuta prescrizione del credito ed in assenza di prove circa il compimento di atti interruttivi della prescrizione.
Le considerazioni che precedono in punto di prescrizione dei buoni postali e di onere di attivazione del creditore consentono, altresì, di escludere profili di responsabilità precontrattuale e contrattuale in capo alla convenuta per omessi obblighi informativi o per inadeguatezza delle informazioni presenti sul buono postale fruttifero, sulla scorta del principio di autoresponsabilità incombente sul sottoscrittore e considerata la non estensibilità della disciplina sulla trasparenza bancaria e di quella sui consumatori.
In disparte ogni valutazione in ordine alla prescrizione della relativa azione (pure eccepita dalla convenuta nella comparsa di costituzione, pag. 17, in relazione alla responsabilità precontrattuale e nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c. in relazione alla responsabilità extracontrattuale, precontrattuale e contrattuale, a seguito di precisazione della domanda risarcitoria contenuta nella prima memoria autorizzata di parte attrice), la domanda di risarcimento non potrebbe accogliersi.
Le norme che disciplinano gli obblighi informativi hanno, al di fuori della disciplina consumeristica, natura di regole di comportamento e la loro inosservanza potrebbe certamente giustificare in astratto una richiesta del risarcimento del danno che, tuttavia, nel caso di specie deve disattendersi, proprio in considerazione dell'onere per il titolare del buono di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, quali l'esatta scadenza ed il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, trattandosi di informazioni ricavabili – come già detto - tramite la consultazione dei siti di
[...]
e di o del D.M. del Ministero del Tesoro che ha Parte_7 Controparte_1 regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. pagina 9 di 10 Inoltre, i buoni sono stati emessi alle condizioni generali previste dal D.M. del 19.12.2000, che, oltre ad essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi suscettibile di conoscenza e conoscibilità diffusa, è espressamente richiamato sul frontespizio di ognuno dei buoni fruttiferi per cui è causa (cfr., copia buoni fruttiferi allegati all'atto di citazione).
In conclusione, la conoscibilità legale e l'omessa attivazione degli attori nell'assumere le adeguate informazioni sulla durata e termini di prescrizione, hanno in ogni caso interrotto il nesso causale tra l'eventuale inadempimento dell'obbligo informativo e il danno derivante dall'impossibilità di riscossione (cfr. art. 1227 co. 1 c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della semplicità e natura documentale delle questioni controverse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
-condanna gli attori in solido tra loro al pagamento in favore di in Controparte_1 persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, Cap ed Iva come per legge.
Foggia, 11.11.2025
Il giudice dott.ssa NT Patti
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