Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1982, n. 35
Articolo 2
Versione
28 febbraio 1982
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1982