Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti.