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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/08/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3570/2025
TRIBUNALE DI BERGAMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. LUCA FUZIO Presidente estensore
Dott. LUCA VERZENI Giudice
Dott.ssa ANGELA RANDAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 3570/25 R.G. promosso con reclamo ex art. 630 3° c.
c.p.c. depositato in data 17.06.2025
DA
• (C.F. ), nato ad Parte_1 C.F._1
QU (CZ) il 04.12.1944, residente in [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lazar del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, via Bolzano n.
31
RECLAMANTE
CONTRO
• (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
09.04.1973, residente in [...]
Pagina 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Santaniello del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Monza, Via Paisiello n.
8
• (C.F. ), Parte_2 C.F._3 nato a [...] il [...], residente a [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Canu del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, Via Vittorio
Emanuele II n. 4
• (C.F. ), Parte_3 C.F._4 residente ad SE (MI)
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Monardo del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bergamo alla Via
Per Curnasco n. 52 e Via Hadolf Helgel n. 3
• Controparte_2
(C.F. , in
[...] P.IVA_1 persona del Presidente in carica signor con sede CP_3 legale in Bergamo, Via Locatelli n.31
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Valtulina e Roberta Losapio del
Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in
Bergamo, Via Locatelli n.31
• (C.F./P.I. , società con socio Controparte_4 P.IVA_2 unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1,
e per essa (C.F./P.I. Controparte_5
), con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, in P.IVA_3 persona del procuratore speciale Dott. Parte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lucibello del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via San
Barnaba n. 39
• (C.F.: ), residente Parte_5 C.F._5 in Villa di Serio (BG), via Cavalli n. 42
Pagina 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Grossi del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bergamo, Via Masone
n. 5
• (C.F. Controparte_6 C.F._6
), residente in [...]
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Mino del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Milano, Piazza A.
Diaz n. 6
CONVENUTI
AVVERSO
l'ordinanza, emessa in data 27.05.2025 e comunicata alle parti in data 28.5.2025 nella procedura esecutiva n. 1499/13 R.G.E., di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva, formulata dal debitore esecutato Parte_1 con atto depositato in data 12.05.2025.
*****
Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
- con reclamo ex art. 630 3° c. c.p.c. depositato in data 17.06.2025 ha impugnato l'ordinanza, emessa in data Parte_1
27.05.2025 e comunicata alle parti in data 28.05.2025 nella procedura esecutiva n. 1499/13 R.G.E., di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva, formulata dal debitore esecutato
[...]
con atto depositato in data 12.05.2025; Pt_1
- con decreto del 20.06.2025 il procedimento è stato assegnato per la trattazione allo scrivente giudice, e contestualmente ne è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 14.07.2025;
- nel giudizio così incardinato, si sono costituiti rispettivamente il sig.
, con comparsa depositata in data 10.07.2025, Parte_2 che si è associato alle richieste del reclamante, e i convenuti
Parte_3 Controparte_2
Pagina 3 quale Controparte_2 Controparte_5 mandataria di e , tutti con Controparte_4 Parte_5 comparse di costituzione depositate in data 10.07.2025, i quali hanno invece chiesto il rigetto del reclamo;
- i convenuti e non si CP_1 Controparte_6 sono costituiti nel presente giudizio di reclamo
- nel termine assegnato dal Presidente di Sezione nel decreto del
20.06.2025 sopra indicato, le parti costituite hanno depositato note scritte di trattazione dell'udienza cartolare, richiamando le conclusioni formulate nelle rispettive comparse di costituzione
Il Tribunale ha assunto la presente decisione nella camera di consiglio del
23.07.2025.
* * *
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Il reclamante ha eccepito, con istanza depositata Parte_1 telematicamente in data 12.05.2025, l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva per mancata riassunzione della stessa nel termine di legge di sei mesi, decorrenti dalla cessazione della causa di sospensione (il 22.10.2024), a suo dire integrata dall'intervenuta presentazione dell'istanza di ricusazione da parte dello stesso nei confronti del Giudice dell'Esecuzione, avvenuta in data 09.10.2024.
Secondo il reclamante, la ricusazione determinerebbe la sospensione di diritto del processo, senza necessità di alcuna pronuncia specifica da parte del G.E., con la conseguenza che tutti gli atti esecutivi posti in essere successivamente al verificarsi dell'evento sospensivo (specificamente, il deposito dell'istanza di ricusazione) sarebbero, in radice, nulli.
Il Giudice dell'Esecuzione, nell'ordinanza impugnata, ha rigettato l'istanza di estinzione sotto due profili: da un lato, rilevando che l'estinzione doveva essere dichiarata nella prima udienza successiva al verificarsi del fatto estintivo (e pertanto all'udienza cartolare del 12.05.2025), mentre nel caso di specie risultava celebrata, dopo il rigetto della ricusazione, altra udienza il 16.12.2024, circostanza che avrebbe determinato la decadenza del reclamante dal proporre la relativa istanza;
in secondo luogo, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte che esclude l'automaticità della sospensione in presenza di un'istanza di ricusazione del G.E., presupponendo un previa delibazione di fondatezza da parte del medesimo.
Pagina 4 Il reclamante ha pertanto impugnato la predetta ordinanza rilevandone l'illegittimità nella parte in cui non rilevava correttamente come la prima udienza successiva al verificarsi del (presunto) evento estintivo fosse quella del 12.05.2025
(e come pertanto l'istanza di estinzione fosse stata presentata tempestivamente), dall'altro come nella fattispecie non ci fossero i presupposti per una delibazione negativa da parte del G.E. sull'istanza di ricusazione, essendo la stessa stata presentata nel rigoroso rispetto dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge.
Occorre preliminarmente rilevare che l'istanza di estinzione depositata in data
12.05.2025 dal debitore esecutato sig. deve ritenersi Parte_1 tempestiva, in quanto depositata il giorno stesso fissato per la celebrazione della prima udienza cartolare successiva alla cessazione dell'asserita causa di sospensione, verificatasi in data 22.04.2025. Il fatto che sull'istanza medesima sia stata – correttamente – disposta dal G.E. l'integrazione del contraddittorio con fissazione di nuova udienza non esclude la tempestività dell'istanza medesima.
Nel merito, ritiene il Tribunale che non si sia verificata alcuna sospensione del processo, e che pertanto nessuna riassunzione fosse necessaria, con conseguente infondatezza dell'istanza di estinzione depositata dal sig. . Parte_1
La giurisprudenza ha ribadito in plurime occasioni che “L'istanza di ricusazione del giudice dell'esecuzione non determina l'automatica sospensione del processo esecutivo quando il giudice a quo ne valuti l'inammissibilità per evidente carenza dei requisiti formali. In tal caso, il processo può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio, contemperando così il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio con l'esigenza di impedire un uso distorto dell'istituto. La delibazione di inammissibilità da parte del giudice a quo non preclude comunque la rimessione del ricorso al giudice competente. …” (tra le tante, Cass., sez. 2, 19/01/2022,
n. 1624; Cass., sez. 6 -3, 04/12/2014, n. 25709, oltre alle pronunce citate dallo stesso G.E. nell'ordinanza impugnata e dalle altre parti costituite).
Nella fattispecie in esame, risultano depositate nel fascicolo della procedura esecutiva n. 1499/13 R.G.E., ed erano pertanto pienamente visibili e note a tutte le parti della medesima, le note difensive presentate dal G.E. nel giudizio di ricusazione promosso a suo carico dal sig. In dette note difensive, si Pt_1 legge chiaramente che il G.E. esclude la sussistenza dei requisiti formali di validità della ricusazione: ciò in quanto il G.E. stesso ne deduce l'inammissibilità (si badi, non il rigetto nel merito) perché l'istanza non ha ad oggetto ipotesi di astensione
Pagina 5 obbligatoria, ma meramente facoltativa, e perché in ogni caso la stessa “non risulta corredata da alcun mezzo di prova e peraltro tardiva, in quanto proposta successivamente alla trattazione del procedimento (quindi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 52 1° comma c.p.c.), addirittura dopo la pronuncia dei provvedimenti richiamati nel ricorso”.
E' chiaro, pertanto, che il G.E. abbia delibato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione già sotto il profilo meramente formale (a prescindere dal successivo esito favorevole del giudizio), che tale delibazione sia stata regolarmente depositata nel fascicolo dell'esecuzione e che pertanto nessuna sospensione si sia verificata nel caso di specie.
Del resto, la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale citata dal reclamante
(Corte Cost. n. 115/2025) ad escludere l'automatismo della sospensione, affermando che “nonostante l'apparente rigidità della formula utilizzata, la norma censurata
[l'art. 52 c.p.c.] riconosca al giudice della causa - obbligato in ogni caso a dare corso all'istanza di ricusazione trasmettendo il relativo fascicolo al giudice competente - il potere di delibare preventivamente presupposti formali di una valida ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, per cui un'istanza di ricusazione presentata senza rispettare le condizioni e i termini prescritti non produce la sospensione del processo”.
In ogni caso, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la definizione negativa dell'istanza di ricusazione ha efficacia automatica, reintegrando il G.E. nei suoi pieni poteri senza necessità di specifici atti formali e senza pertanto che sia necessaria la sua comunicazione formale alle parti né che siano formulate istanze formali di riassunzione del processo: “la riassunzione, dopo la cessazione della sospensione, si determina in base alla mera pronuncia dell'ordinanza, che rigetta o dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione, e può aver luogo senza formalità, proseguendo d'ufficio ed automaticamente il processo dopo detta pronuncia, tanto che le parti non hanno diritto ad alcuna comunicazione, ove fosse stato già disposto, con provvedimento anteriore alla presentazione dell'istanza, un rinvio ad altra udienza, successiva però alla data di definizione dell'istanza stessa…” (Cass. N. 22197/12; Cass. N. 33485/23; Cass. N. 5236/06).
Da ultimo, il Tribunale rileva che nelle more della decorrenza del presunto periodo necessario per la riassunzione, sono stati svolti diversi incombenti processuali, tra cui la celebrazione di alcune udienze e l'emissione di alcuni provvedimenti esecutivi da parte del G.E., a fronte dei quali l'odierno reclamante e il sig. (che ha aderito alle sue tesi) nulla hanno eccepito Parte_2
(mentre avrebbero potuto/dovuto rilevare l'esistenza della sospensione impeditiva del compimento dei predetti atti processuali), in tal modo tenendo un
Pagina 6 comportamento processuale del tutto incompatibile con le istanze oggi avanzate e sostenute.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del sig. reclamante soccombente, nei confronti dei convenuti Parte_1
Parte_3 Controparte_2
, quale mandataria di
[...] Controparte_5 Controparte_4
e (non nei confronti di , che ha Parte_5 Parte_2 aderito al reclamo).
Non si ravvisano, nella fattispecie, i presupposti per la condanna del sig.
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., risultando l'istanza (e il conseguente reclamo) Pt_1 infondata ma non temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo – II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630 3° c. c.p.c. depositato in data 17.06.2025 da
[...]
nei confronti di , Pt_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Controparte_2 quale mandataria di Controparte_5 Controparte_4 Pt_5
e avverso l'ordinanza, emessa in data
[...] Controparte_6
27.05.2025 e comunicata alle parti in data 28.05.2025 nella procedura esecutiva n.
1499/13 R.G.E., di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva, formulata dal debitore esecutato con atto depositato in data Parte_1
12.05.2025:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna a rifondere a Parte_1 Parte_3
, Controparte_2 [...] quale mandataria di Controparte_5 Controparte_4 Pt_5
le spese del presente giudizio di reclamo, che si liquidano, per
[...] ciascuno, in complessivi euro 11.137,00, di cui euro 5.265,00 per la fase di studio, euro 2.227,00 per la fase introduttiva ed euro 3,645,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge;
3) Pone a carico di il pagamento di importo pari al Parte_1 doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del
D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012.
Pagina 7 Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, in data 16.07.2025.
Il Cancelliere Il Presidente
Dott. Luca Fuzio
Depositato in Cancelleria oggi _____________
Il Cancelliere
Pagina 8
TRIBUNALE DI BERGAMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. LUCA FUZIO Presidente estensore
Dott. LUCA VERZENI Giudice
Dott.ssa ANGELA RANDAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 3570/25 R.G. promosso con reclamo ex art. 630 3° c.
c.p.c. depositato in data 17.06.2025
DA
• (C.F. ), nato ad Parte_1 C.F._1
QU (CZ) il 04.12.1944, residente in [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lazar del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, via Bolzano n.
31
RECLAMANTE
CONTRO
• (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
09.04.1973, residente in [...]
Pagina 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Santaniello del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Monza, Via Paisiello n.
8
• (C.F. ), Parte_2 C.F._3 nato a [...] il [...], residente a [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Canu del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, Via Vittorio
Emanuele II n. 4
• (C.F. ), Parte_3 C.F._4 residente ad SE (MI)
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Monardo del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bergamo alla Via
Per Curnasco n. 52 e Via Hadolf Helgel n. 3
• Controparte_2
(C.F. , in
[...] P.IVA_1 persona del Presidente in carica signor con sede CP_3 legale in Bergamo, Via Locatelli n.31
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Valtulina e Roberta Losapio del
Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in
Bergamo, Via Locatelli n.31
• (C.F./P.I. , società con socio Controparte_4 P.IVA_2 unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1,
e per essa (C.F./P.I. Controparte_5
), con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, in P.IVA_3 persona del procuratore speciale Dott. Parte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lucibello del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via San
Barnaba n. 39
• (C.F.: ), residente Parte_5 C.F._5 in Villa di Serio (BG), via Cavalli n. 42
Pagina 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Grossi del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bergamo, Via Masone
n. 5
• (C.F. Controparte_6 C.F._6
), residente in [...]
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Mino del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Milano, Piazza A.
Diaz n. 6
CONVENUTI
AVVERSO
l'ordinanza, emessa in data 27.05.2025 e comunicata alle parti in data 28.5.2025 nella procedura esecutiva n. 1499/13 R.G.E., di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva, formulata dal debitore esecutato Parte_1 con atto depositato in data 12.05.2025.
*****
Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
- con reclamo ex art. 630 3° c. c.p.c. depositato in data 17.06.2025 ha impugnato l'ordinanza, emessa in data Parte_1
27.05.2025 e comunicata alle parti in data 28.05.2025 nella procedura esecutiva n. 1499/13 R.G.E., di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva, formulata dal debitore esecutato
[...]
con atto depositato in data 12.05.2025; Pt_1
- con decreto del 20.06.2025 il procedimento è stato assegnato per la trattazione allo scrivente giudice, e contestualmente ne è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 14.07.2025;
- nel giudizio così incardinato, si sono costituiti rispettivamente il sig.
, con comparsa depositata in data 10.07.2025, Parte_2 che si è associato alle richieste del reclamante, e i convenuti
Parte_3 Controparte_2
Pagina 3 quale Controparte_2 Controparte_5 mandataria di e , tutti con Controparte_4 Parte_5 comparse di costituzione depositate in data 10.07.2025, i quali hanno invece chiesto il rigetto del reclamo;
- i convenuti e non si CP_1 Controparte_6 sono costituiti nel presente giudizio di reclamo
- nel termine assegnato dal Presidente di Sezione nel decreto del
20.06.2025 sopra indicato, le parti costituite hanno depositato note scritte di trattazione dell'udienza cartolare, richiamando le conclusioni formulate nelle rispettive comparse di costituzione
Il Tribunale ha assunto la presente decisione nella camera di consiglio del
23.07.2025.
* * *
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Il reclamante ha eccepito, con istanza depositata Parte_1 telematicamente in data 12.05.2025, l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva per mancata riassunzione della stessa nel termine di legge di sei mesi, decorrenti dalla cessazione della causa di sospensione (il 22.10.2024), a suo dire integrata dall'intervenuta presentazione dell'istanza di ricusazione da parte dello stesso nei confronti del Giudice dell'Esecuzione, avvenuta in data 09.10.2024.
Secondo il reclamante, la ricusazione determinerebbe la sospensione di diritto del processo, senza necessità di alcuna pronuncia specifica da parte del G.E., con la conseguenza che tutti gli atti esecutivi posti in essere successivamente al verificarsi dell'evento sospensivo (specificamente, il deposito dell'istanza di ricusazione) sarebbero, in radice, nulli.
Il Giudice dell'Esecuzione, nell'ordinanza impugnata, ha rigettato l'istanza di estinzione sotto due profili: da un lato, rilevando che l'estinzione doveva essere dichiarata nella prima udienza successiva al verificarsi del fatto estintivo (e pertanto all'udienza cartolare del 12.05.2025), mentre nel caso di specie risultava celebrata, dopo il rigetto della ricusazione, altra udienza il 16.12.2024, circostanza che avrebbe determinato la decadenza del reclamante dal proporre la relativa istanza;
in secondo luogo, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte che esclude l'automaticità della sospensione in presenza di un'istanza di ricusazione del G.E., presupponendo un previa delibazione di fondatezza da parte del medesimo.
Pagina 4 Il reclamante ha pertanto impugnato la predetta ordinanza rilevandone l'illegittimità nella parte in cui non rilevava correttamente come la prima udienza successiva al verificarsi del (presunto) evento estintivo fosse quella del 12.05.2025
(e come pertanto l'istanza di estinzione fosse stata presentata tempestivamente), dall'altro come nella fattispecie non ci fossero i presupposti per una delibazione negativa da parte del G.E. sull'istanza di ricusazione, essendo la stessa stata presentata nel rigoroso rispetto dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge.
Occorre preliminarmente rilevare che l'istanza di estinzione depositata in data
12.05.2025 dal debitore esecutato sig. deve ritenersi Parte_1 tempestiva, in quanto depositata il giorno stesso fissato per la celebrazione della prima udienza cartolare successiva alla cessazione dell'asserita causa di sospensione, verificatasi in data 22.04.2025. Il fatto che sull'istanza medesima sia stata – correttamente – disposta dal G.E. l'integrazione del contraddittorio con fissazione di nuova udienza non esclude la tempestività dell'istanza medesima.
Nel merito, ritiene il Tribunale che non si sia verificata alcuna sospensione del processo, e che pertanto nessuna riassunzione fosse necessaria, con conseguente infondatezza dell'istanza di estinzione depositata dal sig. . Parte_1
La giurisprudenza ha ribadito in plurime occasioni che “L'istanza di ricusazione del giudice dell'esecuzione non determina l'automatica sospensione del processo esecutivo quando il giudice a quo ne valuti l'inammissibilità per evidente carenza dei requisiti formali. In tal caso, il processo può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio, contemperando così il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio con l'esigenza di impedire un uso distorto dell'istituto. La delibazione di inammissibilità da parte del giudice a quo non preclude comunque la rimessione del ricorso al giudice competente. …” (tra le tante, Cass., sez. 2, 19/01/2022,
n. 1624; Cass., sez. 6 -3, 04/12/2014, n. 25709, oltre alle pronunce citate dallo stesso G.E. nell'ordinanza impugnata e dalle altre parti costituite).
Nella fattispecie in esame, risultano depositate nel fascicolo della procedura esecutiva n. 1499/13 R.G.E., ed erano pertanto pienamente visibili e note a tutte le parti della medesima, le note difensive presentate dal G.E. nel giudizio di ricusazione promosso a suo carico dal sig. In dette note difensive, si Pt_1 legge chiaramente che il G.E. esclude la sussistenza dei requisiti formali di validità della ricusazione: ciò in quanto il G.E. stesso ne deduce l'inammissibilità (si badi, non il rigetto nel merito) perché l'istanza non ha ad oggetto ipotesi di astensione
Pagina 5 obbligatoria, ma meramente facoltativa, e perché in ogni caso la stessa “non risulta corredata da alcun mezzo di prova e peraltro tardiva, in quanto proposta successivamente alla trattazione del procedimento (quindi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 52 1° comma c.p.c.), addirittura dopo la pronuncia dei provvedimenti richiamati nel ricorso”.
E' chiaro, pertanto, che il G.E. abbia delibato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione già sotto il profilo meramente formale (a prescindere dal successivo esito favorevole del giudizio), che tale delibazione sia stata regolarmente depositata nel fascicolo dell'esecuzione e che pertanto nessuna sospensione si sia verificata nel caso di specie.
Del resto, la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale citata dal reclamante
(Corte Cost. n. 115/2025) ad escludere l'automatismo della sospensione, affermando che “nonostante l'apparente rigidità della formula utilizzata, la norma censurata
[l'art. 52 c.p.c.] riconosca al giudice della causa - obbligato in ogni caso a dare corso all'istanza di ricusazione trasmettendo il relativo fascicolo al giudice competente - il potere di delibare preventivamente presupposti formali di una valida ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, per cui un'istanza di ricusazione presentata senza rispettare le condizioni e i termini prescritti non produce la sospensione del processo”.
In ogni caso, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la definizione negativa dell'istanza di ricusazione ha efficacia automatica, reintegrando il G.E. nei suoi pieni poteri senza necessità di specifici atti formali e senza pertanto che sia necessaria la sua comunicazione formale alle parti né che siano formulate istanze formali di riassunzione del processo: “la riassunzione, dopo la cessazione della sospensione, si determina in base alla mera pronuncia dell'ordinanza, che rigetta o dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione, e può aver luogo senza formalità, proseguendo d'ufficio ed automaticamente il processo dopo detta pronuncia, tanto che le parti non hanno diritto ad alcuna comunicazione, ove fosse stato già disposto, con provvedimento anteriore alla presentazione dell'istanza, un rinvio ad altra udienza, successiva però alla data di definizione dell'istanza stessa…” (Cass. N. 22197/12; Cass. N. 33485/23; Cass. N. 5236/06).
Da ultimo, il Tribunale rileva che nelle more della decorrenza del presunto periodo necessario per la riassunzione, sono stati svolti diversi incombenti processuali, tra cui la celebrazione di alcune udienze e l'emissione di alcuni provvedimenti esecutivi da parte del G.E., a fronte dei quali l'odierno reclamante e il sig. (che ha aderito alle sue tesi) nulla hanno eccepito Parte_2
(mentre avrebbero potuto/dovuto rilevare l'esistenza della sospensione impeditiva del compimento dei predetti atti processuali), in tal modo tenendo un
Pagina 6 comportamento processuale del tutto incompatibile con le istanze oggi avanzate e sostenute.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del sig. reclamante soccombente, nei confronti dei convenuti Parte_1
Parte_3 Controparte_2
, quale mandataria di
[...] Controparte_5 Controparte_4
e (non nei confronti di , che ha Parte_5 Parte_2 aderito al reclamo).
Non si ravvisano, nella fattispecie, i presupposti per la condanna del sig.
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., risultando l'istanza (e il conseguente reclamo) Pt_1 infondata ma non temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo – II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630 3° c. c.p.c. depositato in data 17.06.2025 da
[...]
nei confronti di , Pt_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Controparte_2 quale mandataria di Controparte_5 Controparte_4 Pt_5
e avverso l'ordinanza, emessa in data
[...] Controparte_6
27.05.2025 e comunicata alle parti in data 28.05.2025 nella procedura esecutiva n.
1499/13 R.G.E., di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva, formulata dal debitore esecutato con atto depositato in data Parte_1
12.05.2025:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna a rifondere a Parte_1 Parte_3
, Controparte_2 [...] quale mandataria di Controparte_5 Controparte_4 Pt_5
le spese del presente giudizio di reclamo, che si liquidano, per
[...] ciascuno, in complessivi euro 11.137,00, di cui euro 5.265,00 per la fase di studio, euro 2.227,00 per la fase introduttiva ed euro 3,645,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge;
3) Pone a carico di il pagamento di importo pari al Parte_1 doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del
D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012.
Pagina 7 Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, in data 16.07.2025.
Il Cancelliere Il Presidente
Dott. Luca Fuzio
Depositato in Cancelleria oggi _____________
Il Cancelliere
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