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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 2415-2025 R.G.
Oggi 27 maggio 2025 h. 14.40 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. AGRO' LOREDANA e la parte personalmente per parte convenuta: avv. GANDOLFO MAINSA JOHN CHABALA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte ricorrente: richiama le conclusioni in atti (ricorso) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (comparsa di costituzione)
Le parti discutono la causa: parte ricorrente ribadisce la competenza del Tribunale ed il rispetto del termine di venti giorni e ribadisce l'assenza delle ricevute per le spese straordinarie e comunque le somme indicate sono indeterminate e già pagate e chiede stralcio pag. 9 comparsa “ingiurie e diffamazioni”; parte convenuta contesta e richiama la giurisprudenza contraria a quella indicata da controparte rilevando che il debitore già conosceva il debito poiché mensilmente la sig. inviava mail con il dettaglio del debito Pt_1
che non è mai stato contestato dalla controparte, che si è solo limitato a chiedere una dilazione.
Sulla spesa di psicoterapia si ribadisce che già nel 2015 il figlio aveva iniziato il percorso e poi anche a causa della rottura del rapporto con il padre ha dovuto riprendere il percorso terapeutico in assenza dell'accordo del padre perché non si è ritenuto opportuno comunicarglielo e comunque sono spese non contestate. Contesta il controcredito. Insta per la liquidazione delle spese essendo la parte ammessa al Gratuito Patrocinio con riserva di depositare nota spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza della decisione.
Il giudice unico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies e terdecies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 2415/2025, promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino al C.so Lecce n.5 presso lo Parte_2 studio dell'avv. Loredana Agrò che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
elettivamente domiciliata in Torino al Corso A. Tassoni n. 14 presso lo CP_1 studio dell'avv. John Gandolfo Mains come da procura alle liti in atti;
Parte convenuta opposta
* * *
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente: “in via preliminare sospendere l'efficacia del precetto opposto. In via principale accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto per irregolarità del titolo esecutivo e del precetto notificato come indicato in narrativa;
nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'opponente nei confronti della signora In via subordinata, CP_1
compensare parzialmente la parte eventualmente dovuto con il credito vantato dal signor a Parte_2
seguito della cartella n. 1102019004270981100 e scrittura privata del 21.11.19 e atto notarile contestuale con riserva di richiederne il saldo in altra sede. Con il favore delle spese di lite”.
Parte opposta: “nel merito, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino;
sempre in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia del precetto, stante l'assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via principale, respingere, in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate dal ricorrente e, conseguentemente, confermare e condannare il sig. Parte_2 al pagamento della somma pari a €. 2.991,26 alla diversa somma maggiore o minore meglio accertanda nel corso del giudizio;
dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di compensazione avanzata dalla parte ricorrente in ordine al presunto controcredito relativo all'indicata cartella e alla documentazione allegata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di incompetenza.
La difesa del debitore ingiunto ha proposto contestualmente un'opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. per dolersi contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ed un'opposizione ex art. 617, comma primo, c.p.c. per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che “la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'”an” dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al “quomodo” dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire “in executivis”, l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2022, n. 8906).
In merito, la Corte di Cassazione ha statuito che “qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia, in applicazione degli artt. 10, secondo comma, e 104, cod. proc. civ., sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione” e ciò in quanto “la competenza a decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, anche quando trattasi di opposizione che precede l'inizio del processo esecutivo, spetta per materia, ai sensi dell'art. 617, comma primo, e 480, comma terzo, c.p.c. al Tribunale, dovendoci escludere la competenza per materia del Giudice di Pace a decidere dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo ripartita la competenza per materia e per valore soltanto con riferimento all'opposizione all'esecuzione (cfr art. 615, comma primo, c.p.c.) (Cass. civ., Sez. VI-III, 8 agosto 2014, n. 17843; Id., Sez. VI-III, 23 gennaio 2017, n. 1722).
Per questi motivi
la competenza del Tribunale adito è corretta.
2. Opposizione ex art. 617, comma primo, c.p.c.
L'art. 617, comma primo, c.p.c. dispone che le opposizioni all'esecuzione debbono proporsi con atto di citazione “da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto”.
L'atto di precetto è stato notificato al debitore ingiunto in data 15 gennaio 2025 ed il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. è stato depositato in data 4 febbraio 2025 e notificato il successivo 14 febbraio 2025.
Poiché a norma dell'art. 39, ultimo comma, c.p.c. la data di introduzione del giudizio instaurato con ricorso è quella del deposito, si ritiene che il termine di venti giorni sia stato rispettato. Nel merito, si puntualizza quanto segue.
La signora ha intimato al signor di pagare la somma di € CP_1 Parte_2
2.991,26, oltre spese dell'atto di precetto, in virtù della sentenza n. 1151/2022 del Tribunale di Torino che prevedeva il pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016 per le seguenti voci:
1) € 2.382,50 per sedute di psicoterapia;
2) € 307,70 per l'iscrizione ai corsi di ginnastica posturale;
3) € 125,00 per il costo abbonamento al trasporto pubblico;
4) € 180,06 per tasse scolastiche di competenza;
5) € 61,99 per spese di TAC;
6) € 36,00 per estrazione dentaria di competenza.
La difesa del debitore rileva l'illegittimità dell'atto di precetto per estrema genericità dell'indicazione delle spese e richiama il principio di diritto secondo cui “in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” (Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3835).
La difesa della creditrice contesta tale tesi poiché ritiene che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4008) ed evidenzia (e prova) che le spese erano note alla controparte per averle già richieste in via stragiudiziale con invio contestuale dei giustificati di spesa.
Il principio di diritto da ultimo citato (peraltro anche recentemente ribadito dalla Suprema
Corte in tema di morosità nel pagamento di mutui e/o finanziamenti: Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2022, n. 8906), non può essere applicato al caso in esame sia perché non si richiede
“alcun procedimento logico-giuridico e/o calcolo matematico” per determinare l'importo ingiunto sia perché il richiamo al titolo esecutivo, seppur valido per l'ingiunzione senza necessità di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo sulla base della giurisprudenza sopra ricordata, non è tuttavia sufficiente per l'individuazione delle voci di spesa, che devono essere quindi dettagliate nell'atto di precetto.
La circostanza che l'ingiunto fosse già a conoscenza dell'esistenza di spese straordinarie perché comunicato dalla creditrice tramite corrispondenza mail 3 ottobre 2023 e 1° febbraio
2024 (doc. 1 e 2, doc. 3: datato 3 marzo 2025, e quindi successiva alla ricezione dell'atto di precetto) non è parimenti sufficiente visto che sono spese periodiche (es. abbonamento trasporto pubblico, tasse scolastiche, corsi di ginnastica strutturale) e quindi è necessario – in assenza di allegazione delle fatture e degli scontrini -, indicare la mensilità o la data cui si riferisce la domanda di pagamento per consentire al debitore di controllare se sono già state corrisposte oppure no.
Per quanto riguarda invece il pagamento della spesa per le sedute di psicoterapia dell'importo di € 2.382,50 si condivide quanto dedotto dall'opponente circa la qualificazione di rilevanza ed imprevedibilità”, con la conseguenza che non è sufficiente il titolo esecutivo prodotto per legittimare l'esecuzione forzata.
3. Opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c.
L'atto di precetto contiene altresì un errore di calcolo poiché, come correttamente rilevato dalla difesa di parte opponente, l'importo complessivo delle spese è pari ad € 3.020,26, con detrazione di € 90,00 risulta un debito residuo di € 2.930,26 e non di € 2.991,26.
La domanda di accertamento dell'avvenuto previo pagamento delle tasse scolastiche, dell'abbonamento al trasporto e delle spese odontoiatriche richieste non è accoglibile poiché, in assenza di indicazione della mensilità e/o della data nella quale sono state sostenute ai fini del rimborso, non è possibile verificare l'imputabilità dei pagamenti di cui ai giustificati in atti (doc. 3).
La doglianza di non debenza della somma di € 20,00 è fondata poiché nella relata di notifica l'ufficiale giudiziario dà atto dell'omesso pagamento in quanto “anticipate dall'Erario”.
In merito all'illegittimità della richiesta delle spese “per le sedute di psicoterapia, di ginnastica posturale e tac in quanto difettano del previo accordo tra i genitori come stabilito nel Protocollo indicato nel titolo”, si ritiene che, come già detto, soltanto le prime abbiano il carattere della “rilevanza ed imprevedibilità”, mentre le restanti sono spese prevedibili e che non necessitano pertanto di previa concertazione con l'altro genitore.
4. Conclusioni.
Per questi motivi
si accoglie l'opposizione e, per l'effetto, si accerta e dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente per l'importo indicato nell'atto di precetto.
5. Spese di lite.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della non elevata difficoltà della causa, degli incombenti svolti (omesso deposito delle memorie in replica e omesso svolgimento di istruttoria orale, nonché discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da €
1.101,00 ad € 5.200,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti).
6. Frasi offensive (art. 89 c.p.c.).
La domanda di cancellazione della frase indicata a pag. 9 della comparsa non merita accoglimento poiché il contenuto rientra nella dialettica processuale e non è espressione di offesa e/o ingiuria alla controparte.
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
- in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente per l'importo indicato nell'atto di precetto;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte opposta al pagamento a favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 195,00 per esborsi, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 27 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 2415-2025 R.G.
Oggi 27 maggio 2025 h. 14.40 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. AGRO' LOREDANA e la parte personalmente per parte convenuta: avv. GANDOLFO MAINSA JOHN CHABALA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte ricorrente: richiama le conclusioni in atti (ricorso) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (comparsa di costituzione)
Le parti discutono la causa: parte ricorrente ribadisce la competenza del Tribunale ed il rispetto del termine di venti giorni e ribadisce l'assenza delle ricevute per le spese straordinarie e comunque le somme indicate sono indeterminate e già pagate e chiede stralcio pag. 9 comparsa “ingiurie e diffamazioni”; parte convenuta contesta e richiama la giurisprudenza contraria a quella indicata da controparte rilevando che il debitore già conosceva il debito poiché mensilmente la sig. inviava mail con il dettaglio del debito Pt_1
che non è mai stato contestato dalla controparte, che si è solo limitato a chiedere una dilazione.
Sulla spesa di psicoterapia si ribadisce che già nel 2015 il figlio aveva iniziato il percorso e poi anche a causa della rottura del rapporto con il padre ha dovuto riprendere il percorso terapeutico in assenza dell'accordo del padre perché non si è ritenuto opportuno comunicarglielo e comunque sono spese non contestate. Contesta il controcredito. Insta per la liquidazione delle spese essendo la parte ammessa al Gratuito Patrocinio con riserva di depositare nota spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza della decisione.
Il giudice unico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies e terdecies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 2415/2025, promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino al C.so Lecce n.5 presso lo Parte_2 studio dell'avv. Loredana Agrò che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
elettivamente domiciliata in Torino al Corso A. Tassoni n. 14 presso lo CP_1 studio dell'avv. John Gandolfo Mains come da procura alle liti in atti;
Parte convenuta opposta
* * *
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente: “in via preliminare sospendere l'efficacia del precetto opposto. In via principale accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto per irregolarità del titolo esecutivo e del precetto notificato come indicato in narrativa;
nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'opponente nei confronti della signora In via subordinata, CP_1
compensare parzialmente la parte eventualmente dovuto con il credito vantato dal signor a Parte_2
seguito della cartella n. 1102019004270981100 e scrittura privata del 21.11.19 e atto notarile contestuale con riserva di richiederne il saldo in altra sede. Con il favore delle spese di lite”.
Parte opposta: “nel merito, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino;
sempre in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia del precetto, stante l'assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via principale, respingere, in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate dal ricorrente e, conseguentemente, confermare e condannare il sig. Parte_2 al pagamento della somma pari a €. 2.991,26 alla diversa somma maggiore o minore meglio accertanda nel corso del giudizio;
dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di compensazione avanzata dalla parte ricorrente in ordine al presunto controcredito relativo all'indicata cartella e alla documentazione allegata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di incompetenza.
La difesa del debitore ingiunto ha proposto contestualmente un'opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. per dolersi contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ed un'opposizione ex art. 617, comma primo, c.p.c. per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che “la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'”an” dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al “quomodo” dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire “in executivis”, l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2022, n. 8906).
In merito, la Corte di Cassazione ha statuito che “qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia, in applicazione degli artt. 10, secondo comma, e 104, cod. proc. civ., sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione” e ciò in quanto “la competenza a decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, anche quando trattasi di opposizione che precede l'inizio del processo esecutivo, spetta per materia, ai sensi dell'art. 617, comma primo, e 480, comma terzo, c.p.c. al Tribunale, dovendoci escludere la competenza per materia del Giudice di Pace a decidere dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo ripartita la competenza per materia e per valore soltanto con riferimento all'opposizione all'esecuzione (cfr art. 615, comma primo, c.p.c.) (Cass. civ., Sez. VI-III, 8 agosto 2014, n. 17843; Id., Sez. VI-III, 23 gennaio 2017, n. 1722).
Per questi motivi
la competenza del Tribunale adito è corretta.
2. Opposizione ex art. 617, comma primo, c.p.c.
L'art. 617, comma primo, c.p.c. dispone che le opposizioni all'esecuzione debbono proporsi con atto di citazione “da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto”.
L'atto di precetto è stato notificato al debitore ingiunto in data 15 gennaio 2025 ed il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. è stato depositato in data 4 febbraio 2025 e notificato il successivo 14 febbraio 2025.
Poiché a norma dell'art. 39, ultimo comma, c.p.c. la data di introduzione del giudizio instaurato con ricorso è quella del deposito, si ritiene che il termine di venti giorni sia stato rispettato. Nel merito, si puntualizza quanto segue.
La signora ha intimato al signor di pagare la somma di € CP_1 Parte_2
2.991,26, oltre spese dell'atto di precetto, in virtù della sentenza n. 1151/2022 del Tribunale di Torino che prevedeva il pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016 per le seguenti voci:
1) € 2.382,50 per sedute di psicoterapia;
2) € 307,70 per l'iscrizione ai corsi di ginnastica posturale;
3) € 125,00 per il costo abbonamento al trasporto pubblico;
4) € 180,06 per tasse scolastiche di competenza;
5) € 61,99 per spese di TAC;
6) € 36,00 per estrazione dentaria di competenza.
La difesa del debitore rileva l'illegittimità dell'atto di precetto per estrema genericità dell'indicazione delle spese e richiama il principio di diritto secondo cui “in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” (Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3835).
La difesa della creditrice contesta tale tesi poiché ritiene che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4008) ed evidenzia (e prova) che le spese erano note alla controparte per averle già richieste in via stragiudiziale con invio contestuale dei giustificati di spesa.
Il principio di diritto da ultimo citato (peraltro anche recentemente ribadito dalla Suprema
Corte in tema di morosità nel pagamento di mutui e/o finanziamenti: Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2022, n. 8906), non può essere applicato al caso in esame sia perché non si richiede
“alcun procedimento logico-giuridico e/o calcolo matematico” per determinare l'importo ingiunto sia perché il richiamo al titolo esecutivo, seppur valido per l'ingiunzione senza necessità di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo sulla base della giurisprudenza sopra ricordata, non è tuttavia sufficiente per l'individuazione delle voci di spesa, che devono essere quindi dettagliate nell'atto di precetto.
La circostanza che l'ingiunto fosse già a conoscenza dell'esistenza di spese straordinarie perché comunicato dalla creditrice tramite corrispondenza mail 3 ottobre 2023 e 1° febbraio
2024 (doc. 1 e 2, doc. 3: datato 3 marzo 2025, e quindi successiva alla ricezione dell'atto di precetto) non è parimenti sufficiente visto che sono spese periodiche (es. abbonamento trasporto pubblico, tasse scolastiche, corsi di ginnastica strutturale) e quindi è necessario – in assenza di allegazione delle fatture e degli scontrini -, indicare la mensilità o la data cui si riferisce la domanda di pagamento per consentire al debitore di controllare se sono già state corrisposte oppure no.
Per quanto riguarda invece il pagamento della spesa per le sedute di psicoterapia dell'importo di € 2.382,50 si condivide quanto dedotto dall'opponente circa la qualificazione di rilevanza ed imprevedibilità”, con la conseguenza che non è sufficiente il titolo esecutivo prodotto per legittimare l'esecuzione forzata.
3. Opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c.
L'atto di precetto contiene altresì un errore di calcolo poiché, come correttamente rilevato dalla difesa di parte opponente, l'importo complessivo delle spese è pari ad € 3.020,26, con detrazione di € 90,00 risulta un debito residuo di € 2.930,26 e non di € 2.991,26.
La domanda di accertamento dell'avvenuto previo pagamento delle tasse scolastiche, dell'abbonamento al trasporto e delle spese odontoiatriche richieste non è accoglibile poiché, in assenza di indicazione della mensilità e/o della data nella quale sono state sostenute ai fini del rimborso, non è possibile verificare l'imputabilità dei pagamenti di cui ai giustificati in atti (doc. 3).
La doglianza di non debenza della somma di € 20,00 è fondata poiché nella relata di notifica l'ufficiale giudiziario dà atto dell'omesso pagamento in quanto “anticipate dall'Erario”.
In merito all'illegittimità della richiesta delle spese “per le sedute di psicoterapia, di ginnastica posturale e tac in quanto difettano del previo accordo tra i genitori come stabilito nel Protocollo indicato nel titolo”, si ritiene che, come già detto, soltanto le prime abbiano il carattere della “rilevanza ed imprevedibilità”, mentre le restanti sono spese prevedibili e che non necessitano pertanto di previa concertazione con l'altro genitore.
4. Conclusioni.
Per questi motivi
si accoglie l'opposizione e, per l'effetto, si accerta e dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente per l'importo indicato nell'atto di precetto.
5. Spese di lite.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della non elevata difficoltà della causa, degli incombenti svolti (omesso deposito delle memorie in replica e omesso svolgimento di istruttoria orale, nonché discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da €
1.101,00 ad € 5.200,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti).
6. Frasi offensive (art. 89 c.p.c.).
La domanda di cancellazione della frase indicata a pag. 9 della comparsa non merita accoglimento poiché il contenuto rientra nella dialettica processuale e non è espressione di offesa e/o ingiuria alla controparte.
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
- in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente per l'importo indicato nell'atto di precetto;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte opposta al pagamento a favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 195,00 per esborsi, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 27 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila