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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 21.1.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5411/2023 cui è riunita quella di ATP R.G. n. 2795/2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Annalisa Savinelli ed elettivamente domiciliato in Casapulla (CE) alla Via
G. Orsomando n. 14, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala
De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2023, l'istante in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 l. 222/84. In conseguenza del diniego in sede amministrativa,
1 deduceva di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2795/2021 R.G.) e che tuttavia il nominato CTU non lo riconosceva invalido ai fini dell'assegno ordinario di invalidità. Pertanto, previo tempestivo dissenso, con ricorso ex art. 445 bis comma 6
c.p.c. contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. In particolare, deduceva che il CTU aveva omesso di valutare l'incidenza delle patologie documentate sulla propria capacità, in ragione dell'attività lavorativa svolta.
Costituitosi il contraddittorio, l si è opposto alla domanda eccependone con CP_2
varie argomentazioni la inammissibilità del ricorso nonché nel merito l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'udienza del 17.9.2024, disposta la riunione al presente procedimento di quello di
ATPO n. R.G. 2795/2021, acquisita la documentazione prodotta, si rinviava la causa per discussione, ritenuta l'insussistenza di ragioni per procedere al rinnovo delle operazioni peritali. All'odierna udienza del 21.1.2025, la causa è decisa con sentenza.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 25.7.2023
e la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 22.8.2023. Il ricorso è stato depositato il giorno 5.9.2023.
Tanto premesso, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
2 Nel caso di specie, osserva il giudicante che le censure mosse alla consulenza depositata in fase di ATP, pur integrando il requisito della specificità dei motivi di opposizione, sono destituite di fondamento.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che l'omessa valutazione dell'incidenza della patologia neoplastica sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa, la quale da sé determinava un'invalidità pari al 100%. A sostegno della tesi deduceva altresì di essere stato dichiarato inidoneo allo svolgimento della mansione dal medico competente e adibito a mansioni diverse.
Ebbene, deve osservarsi che il consulente ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel presente ricorso ed ha considerato e valutato compiutamente tali patologie, tenendo conto della capacità di lavoro specifica.
In particolare, va rilevato che il CTU ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario, pur in presenza di una rilevante patologia neoplastica, motivando tali conclusioni con riguardo alla documentazione sanitaria risalente al 2019, espressamente richiamata nell'elaborato peritale, ove si attesta l'assenza di ulteriori linfonodi interessati e che il midollo osseo è privo di interessamento linfomatoso.
Ne consegue che le considerazioni espresse dal consulente appaiono adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e non risultano scalfite dalla diversità di valutazione espressa dall' nell'aprile del 2019 ai fini dell'accertamento CP_2
dell'invalidità civile.
Al riguardo occorre osservare che la valutazione cui è chiamato il Giudice nell'indagare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ex
L. 222/84 è differente da quella relativa alla concessione dell'assegno di invalidità civile, posto che nel primo caso riveste importanza fondamentale la capacità lavorativa conservata dall'istante nelle occupazioni confacenti alle proprie attitudini.
Invero, la nozione di invalidità pensionabile ex L. 222/84 è ancorata alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Ai fini dell'accertamento della detta invalidità è dunque necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età e della
3 formazione professionale, in modo da valutare la sua possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse che costituiscano una naturale estrinsecazione delle sue attitudini, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento dell'organismo per essere sproporzionati alla residua efficienza fisiopsichica (cfr. Cass. n. 1186/2016, Ord. 6443/2017,
15265/2007).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene sia altresì irrilevante il giudizio del medico competente. Anzi si ritiene che l'adibizione ad altre mansioni compatibili, sia indice della conservazione della capacità specifica del ricorrente.
In conclusione, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni del consulente inficianti gli esiti della valutazione, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite in considerazione della controvertibilità degli esiti del complesso accertamento e della natura delle parti si ritiene vadano compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 21.1.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 21.1.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5411/2023 cui è riunita quella di ATP R.G. n. 2795/2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Annalisa Savinelli ed elettivamente domiciliato in Casapulla (CE) alla Via
G. Orsomando n. 14, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala
De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2023, l'istante in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 l. 222/84. In conseguenza del diniego in sede amministrativa,
1 deduceva di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2795/2021 R.G.) e che tuttavia il nominato CTU non lo riconosceva invalido ai fini dell'assegno ordinario di invalidità. Pertanto, previo tempestivo dissenso, con ricorso ex art. 445 bis comma 6
c.p.c. contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. In particolare, deduceva che il CTU aveva omesso di valutare l'incidenza delle patologie documentate sulla propria capacità, in ragione dell'attività lavorativa svolta.
Costituitosi il contraddittorio, l si è opposto alla domanda eccependone con CP_2
varie argomentazioni la inammissibilità del ricorso nonché nel merito l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'udienza del 17.9.2024, disposta la riunione al presente procedimento di quello di
ATPO n. R.G. 2795/2021, acquisita la documentazione prodotta, si rinviava la causa per discussione, ritenuta l'insussistenza di ragioni per procedere al rinnovo delle operazioni peritali. All'odierna udienza del 21.1.2025, la causa è decisa con sentenza.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 25.7.2023
e la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 22.8.2023. Il ricorso è stato depositato il giorno 5.9.2023.
Tanto premesso, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
2 Nel caso di specie, osserva il giudicante che le censure mosse alla consulenza depositata in fase di ATP, pur integrando il requisito della specificità dei motivi di opposizione, sono destituite di fondamento.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che l'omessa valutazione dell'incidenza della patologia neoplastica sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa, la quale da sé determinava un'invalidità pari al 100%. A sostegno della tesi deduceva altresì di essere stato dichiarato inidoneo allo svolgimento della mansione dal medico competente e adibito a mansioni diverse.
Ebbene, deve osservarsi che il consulente ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel presente ricorso ed ha considerato e valutato compiutamente tali patologie, tenendo conto della capacità di lavoro specifica.
In particolare, va rilevato che il CTU ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario, pur in presenza di una rilevante patologia neoplastica, motivando tali conclusioni con riguardo alla documentazione sanitaria risalente al 2019, espressamente richiamata nell'elaborato peritale, ove si attesta l'assenza di ulteriori linfonodi interessati e che il midollo osseo è privo di interessamento linfomatoso.
Ne consegue che le considerazioni espresse dal consulente appaiono adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e non risultano scalfite dalla diversità di valutazione espressa dall' nell'aprile del 2019 ai fini dell'accertamento CP_2
dell'invalidità civile.
Al riguardo occorre osservare che la valutazione cui è chiamato il Giudice nell'indagare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ex
L. 222/84 è differente da quella relativa alla concessione dell'assegno di invalidità civile, posto che nel primo caso riveste importanza fondamentale la capacità lavorativa conservata dall'istante nelle occupazioni confacenti alle proprie attitudini.
Invero, la nozione di invalidità pensionabile ex L. 222/84 è ancorata alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Ai fini dell'accertamento della detta invalidità è dunque necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età e della
3 formazione professionale, in modo da valutare la sua possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse che costituiscano una naturale estrinsecazione delle sue attitudini, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento dell'organismo per essere sproporzionati alla residua efficienza fisiopsichica (cfr. Cass. n. 1186/2016, Ord. 6443/2017,
15265/2007).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene sia altresì irrilevante il giudizio del medico competente. Anzi si ritiene che l'adibizione ad altre mansioni compatibili, sia indice della conservazione della capacità specifica del ricorrente.
In conclusione, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni del consulente inficianti gli esiti della valutazione, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite in considerazione della controvertibilità degli esiti del complesso accertamento e della natura delle parti si ritiene vadano compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 21.1.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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